Articolo 8 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 febbraio 1986
Art. 8.
Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390 , e' sostituito dal seguente:
"Ai lavoratori di cui al precedente comma e' dovuta, a carico delle Amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'Amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni".
Entrata in vigore il 28 febbraio 1986
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