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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 83/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
V. ZZ
Appellante
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. F. Guastella
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.03.2015, adiva il giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Ragusa, chiedendo accertarsi di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della dal 21.11.2003 al 15.12.2014 Controparte_2
per almeno nove ore giornaliere per sei giorni settimanali, nonostante la formale qualifica “part-time” del contratto, svolgendo attività comportanti discrezionalità e responsabilità nei rapporti con il pubblico in rappresentanza del sindacato, e come tali inquadrabili nel III o IV livello previsto dall'art. 97 del CCNL di categoria – e non Cont nel V livello previsto nel contratto di lavoro – e, per l'effetto, condannare la al pagamento delle differenze retributive per tutta la durata del rapporto di lavoro, oltre accessori. Precisava che nel febbraio 2012 era stata licenziata per essere riassunta il mese successivo e nel febbraio 2013 aveva presentato dimissioni, poi immediatamente revocate, continuando a lavorare nei periodi di formale interruzione.
Con sentenza n. 1234 del 20.12.2022, il tribunale adito rigettava la domanda.
Il giudice, preliminarmente, dava atto dell'intervenuta e ormai definitiva rinuncia da parte della ricorrente all'audizione del teste alla quale il Testimone_1
difensore della resistente, chiedendo il rinvio la per la decisione, aveva implicitamente aderito.
Nel merito, riteneva irrilevante il fatto che i testi avessero visto la ricorrente nel luogo di lavoro nel tardo pomeriggio, in quanto, alla luce delle circostanze pacifiche allegate dalla resistente (la rivestiva anche il ruolo di componente del direttivo Pt_1
IULA e UILP e prestava attività di collaborazione a favore del Centro Servizi UIL
Ragusa srl, per cui gestiva in modo flessibile i propri orari di lavoro) tale circostanza non era sufficiente a provare il superamento del normale orario di lavoro: “Infatti, alla luce delle circostanze pacifiche di cui sopra, in tale situazione ben potrebbe essere che la ricorrente concentrasse le attività relative al rapporto per cui è causa nella fascia pomeridiana – serale della giornata, ovvero che nell'arco della giornata svolgesse le varie attività relative ai vari pacifici rapporti senza distinzione di fasce orarie”.
Per le stesse ragioni, escludeva che potesse affermarsi che il rapporto non si era mai interrotto, non potendosi farsi discendere dalla presenza della ricorrente nei luoghi di lavoro durante il periodo in cui il rapporto si era formalmente interrotto la natura fittizia del licenziamento e delle successive dimissioni.
Appellava la sentenza con atto del 3.2.2023. Instauratosi il Parte_1
contraddittorio, resisteva al gravame. Controparte_1 La causa, espletata ctu, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del tribunale. Con riferimento al rapporto di lavoro part-time, rileva che l'orario previsto dal contratto di lavoro – vale a dire, dal
21.11.2003 al 30.11.2003, per complessive 20 ore settimanali articolate dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dal 01.12.2003 per complessive 24 ore settimanali, articolate dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 13.00 – contrasta con quanto è emerso dall'escussione dei testi, che hanno affermato di averla vista lavorare nelle ore pomeridiane fino alle ore 19 e, a volte, fino alle 20. Richiama in merito le dichiarazioni dei testi e che avrebbero attestato la presenza di essa Tes_2 Tes_3
appellante negli uffici ove prestava attività lavorativa fino al tardo pomeriggio – sera.
Sostiene che anche i testi di parte resistente, e Testimone_4 Testimone_5
hanno confermato le circostanze dedotte in ricorso, soprattutto in punto di mansioni.
Con riferimento alle mansioni svolte, adduce che dalle dichiarazioni testimoniali emerge chiaramente che fosse responsabile del patronato, per il quale raccoglieva le pratiche di assistenza ai cittadini, le istruiva, le inoltrava agli enti, seguendone lo svolgimento e riferendone, infine, l'esito alla struttura provinciale e allo stesso tempo svolgeva assistenza fiscale per il Centro Servizi, con assunzione della relativa responsabilità. Cont Deduce che in primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ha indicato il contratto collettivo applicabile, vale a dire il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi e che, in sede di precisazione delle conclusioni, ha richiesto l'inquadramento nel quarto livello del suddetto CCNL, a cui “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico”.
Ancora, sostiene che ai fini del presente giudizio non è rilevante che ricoprisse cariche sindacali, per le quali non richiedeva alcun compenso, e che non risponde al vero che usufruisse per tale funzione dei locali del sindacato e del patronato, peraltro Cont messi gratuitamente a disposizione della .
Nega che lavorasse per un'altra società, come affermato dalla resistente in primo grado, in quanto le attività svolte per il Centro Servizi UIL Ragusa s.r.l. ricadevano sempre all'interno delle mansioni affidate dall'associazione sindacale, in quanto la distinzione tra il CAF e il sindacato era solo formale, facendo entrambi i soggetti capo ad un unico centro di imputazione, così come confermato dal fatto che i rappresentanti del sindacato e della società spesso coincidevano. Ribadisce, peraltro, che l'attribuzione di un compenso forfettario per le attività svolte in autonomia per il
Centro servizi rispetto al sindacato era solo formale e voluto al fine di sottrarsi ai relativi obblighi contributivi e salariali.
Per altro verso, contesta l'eccezione di genericità della domanda in merito alle differenze salariali e alle retribuzioni dovute, affermando che le somme richieste sono state calcolate in considerazione della continuità del rapporto di lavoro, della sua durata, delle giornate settimanali e delle ore giornaliere svolte ininterrottamente dal
21/11/2003 al 15/12/2014, come emerge dai conteggi analitici depositati in primo grado, non contestati dalla resistente e suscettibili di essere confermati dalla CTU contabile richiesta.
Ribadisce che non si limitava alla raccolta e all'istruzione delle pratiche ma, in quanto responsabile della sede di Santa Croce Camerina, accedeva direttamente al sito dell'Inps, senza necessità di intermediazione con la sede di Ragusa del sindacato.
Ed afferma, inoltre, la falsità e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'ex Cont Segretario provinciale secondo cui svolgeva attività lavorativa presso la CP_3 in regime di part-time, e gli altri ruoli in modo volontario e gratuito. Sottolinea, altresì, il carattere fittizio delle interruzioni di rapporti di lavoro, confermato anche dal fatto che nessun TFR era stato corrisposto.
2) Con il secondo motivo, eccepisce la nullità della sentenza per incompletezza dell'attività istruttoria e, in particolare, per aver omesso di escutere il teste Tes_6
.
[...]
Adduce che la rinuncia al teste è stata frutto di un errore Tes_1 Tes_1
del difensore, nella convinzione che il giudice avrebbe potuto dubitare della sua attendibilità (durante l'udienza era stato visto parlare con l'appellante). Sostiene, ad ogni modo, che la rinuncia al teste sia priva di efficacia poiché né il difensore della controparte vi aveva aderito né il giudice aveva prestato il consenso, rilevando che nel rito del lavoro non è ipotizzabile una rinuncia tacita delle parti all'audizione degli ulteriori testi, ammessi ma non escussi, e che in grado di appello il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciarsi sull'eventuale richiesta di una parte di ultimazione della prova (Cassazione civile, sez. lav., 09/02/1990, n. 936).
Atteso che, in ogni caso, il teste è deceduto, chiede la sostituzione con Tes_6
altro teste, indicato in o Testimone_1 Testimone_7
3) Con il terzo motivo, lamentata la mancata completezza dell'istruttoria, chiede, in via subordinata rispetto all'accoglimento dei due motivi precedenti, che la Corte eserciti i poteri conferiti dall'art. 421 c.p.c. affinché assuma le testimonianze omesse, in quanto indispensabili per l'accertamento del fatto materiale e della verità oggettiva, conformemente a quanto sostenuto in modo costante dalla Suprema Corte.
4) Con il quarto motivo, reitera la richiesta già formulata in primo grado di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 420 comma 9 c.p.c., nei confronti del società promossa e costituita dal sindacato Controparte_4
resistente ai sensi della l. n. 152/2001, qualora si ritenga sussistente la corresponsabilità di terze società in merito alle obbligazioni scaturenti dal rapporto di Cont lavoro. Invero, rappresenta che, contrariamente a quanto affermato dalla , non era dipendente della S.r.l., ma direttamente dal sindacato, come emerge dalle buste paga e in conformità alle norme che “obbligano i sindacati ad assumere le persone aventi funzioni di collegamento funzionale tra il sindacato e gli istituti previdenziali ed assicurativi”. Sostiene, ancora una volta, che le articolazioni interne Contr dell'organizzazione sindacale – vale a dire il il Centro Servizi e il sindacato – sono intimamente interconnessi, essendo uno incorporato nell'altro, facendo capo, in Cont definitiva, alla .
Per altro profilo, afferma che ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, appare dirimente la possibilità di consegna delle pratiche agli enti previdenziali, che l'art. 6 l. n. 152/2001 riserva esclusivamente ai lavoratori subordinati dipendenti degli istituti o delle organizzazioni promotrici, escludendo che possa occuparsene un volontario.
In merito alla qualificazione strutturale del Centro servizi, riporta una pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. L., 29/11/2011, n.25270), secondo cui ai fini della sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro sono necessari quattro indici, consistenti nella unicità della struttura organizzativa e produttiva, nell'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il loro comune interesse;
nella presenza di un unico soggetto direttivo di coordinamento che faccia emergere uno scopo comune verso cui confluiscono le diverse attività svolte;
ed infine, nell'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Afferma, dunque, che in base a questo ultimo criterio può ritenersi provata la mancanza di distinzione tra il sindacato e il CAF, atteso che entrambi si sono avvalsi contemporaneamente e promiscuamente delle prestazioni e delle attività svolte dell'appellante e che le commistioni e sovrapposizioni tra il Centro servizi e il CAF – ad esempio, l'utilizzo dei medesimi recapiti telefonici, degli stessi organigrammi, la partecipazione alle stesse riunioni e agli stessi corsi di aggiornamento, le postazioni e sedi di lavoro condivise, la comune dotazione e strumentazione – non erano episodiche, ma sistematiche, in quanto sintomo della sussistenza di un unico centro di Cont imputazione. Conclude che la non può disconoscere il lavoro prestato per l'uno o l'altro ente, in quanto entrambi riconducibili esclusivamente al Sindacato, il cui statuto, approvato il 14.12.2012, all'art. 12 prevede che l'organizzazione “b) assicura Cont agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della ed ogni forma di assistenza e di servizio tramite i Centri di Servizio dell'Organizzazione e attraverso Cont l'attività dei delegati ”.
Eccepisce, infine, che il giudice non si è pronunciato sulla richiesta di accertamento contabile per il calcolo delle spettanze retributive differenziali, che ripropone in questa sede, sebbene ritenga che i conteggi depositati in atti siano confermati per il principio di non contestazione.
5) L'appellata, costituendosi, ripropone l'eccezione preliminare di violazione delle specifiche tecniche che prescrivono che gli atti non possono risultare da scansione di immagini, ma debbono essere redatti in modalità telematica, regola non osservata dalla ricorrente che ha depositato telematicamente un file pdf – immagine e non un atto nativo digitale.
Ripropone, inoltre, l'eccezione di nullità della domanda per violazione dell'art. 414 c.p.c., rilevando altresì la tardività della produzione dei conteggi analitici, effettuata alla prima udienza, in assenza nel ricorso di richieste economiche specifiche. Contesta inoltre la documentazione prodotta, non evincendosi quale
CCNL sia stato prodotto, nonché il periodo di vigenza dello stesso, di cui in ogni caso ribadisce di contestare l'applicabilità.
6) L'appello è fondato nei limiti di seguito specificati.
7) Vanno, in primo luogo, esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata in primo grado e riproposte nella memoria difensiva.
La prima questione non appare rilevante, in quanto, in ogni caso, la violazione delle forme digitali integra una nullità sanabile dal raggiungimento dello scopo (cfr.
Cass. n. 7314/2024 e n. 16778/2023).
Né si ravvisa la nullità del ricorso, il quale individua specificamente il periodo di tempo in cui si sarebbe svolto il rapporto di lavoro, l'orario osservato, i titoli per i quali si reclamano i crediti e il ccnl che, sebbene prodotto in stralcio, consente la precisa individuazione (CCNL aziende del terziario e distribuzione dei servizi, peraltro espressamente indicato quale fonte regolativa del rapporto nel contratto di assunzione del 12.3.2012, nonché nelle buste paga già dell'anno 2009). A fronte di tali dati non è fondata la contestazione dell'applicabilità al rapporto del suddetto contratto. Né si ravvisa tardività nella produzione di conteggi, che non rappresentano un documento in senso tecnico e sono finalizzati a specificare la domanda già compitamente determinabile in virtù dei dati indicati nell'atto introduttivo e della documentazione allegata allo stesso.
8) Ciò posto, nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto il rapporto di lavoro alle dipendenze del sindacato con mansioni di impiegata, adducendo un periodo continuativo, nonostante delle interruzioni solo apparenti, e un diverso orario di lavoro, nonché l'espletamento di mansioni riconducibili ad un livello più elevato di quello di formale inquadramento. Non vi è nell'atto introduttivo alcuna riferimento ad altri soggetti giuridici, formalmente separati dal sindacato ma riconducibili tutti ad un unico centro di imputazione di interessi, per cui tutte le deduzioni sul punto contenute nell'atto di appello risultano tardive e inammissibili.
Inoltre, non sussistevano in primo grado le condizioni per chiamare in causa il
(chiamata in causa che non potrebbe essere disposta Controparte_4
nel presente grado di appello), atteso che l'attività espletata per tale società dall'appellante è stata dedotta dall'associazione sindacale non per ricondurre a terzi il rapporto dedotto in giudizio dalla ricorrente, ma piuttosto per negare che la presenza della negli uffici di Santa Croce Camerina in orari diversi da quelli previsti nei Pt_1
contratti part time potesse essere indice dell'osservanza di un diverso orario di lavoro.
9) Quanto, poi, alla questione della rinuncia al teste appare corretta la Tes_1
valutazione del primo giudice del comportamento dei procuratori: come si evince dai verbali di causa il procuratore della all'udienza del 19 aprile 2018 ha Pt_1
rinunciato all'audizione di tale teste ed entrambi i procuratori hanno chiesto un rinvio per l'esame della prova, disposto poi dal giudice. Il comportamento di tutti i soggetti del rapporto processuale è riconducibile alla previsione dell'art. 245 secondo comma c.p.c.: parte ricorrente ha espressamente rinunciato all'audizione del teste, il procuratore della resistente, chiedendo il rinvio per esame della prova ha implicitamente, ma chiaramente, aderito a tale rinuncia e il giudice, concedendo il rinvio per l'esame di un'istruttoria evidentemente completa, ha consentito alla rinuncia.
E' corretta invece l'osservazione dell'appellante riguardo la mancata assunzione del teste . E tuttavia nel caso di decesso del testimone prima Testimone_8
dell'audizione non è prevista la facoltà di sostituzione dello stesso: “Se nel corso del giudizio di merito, sia sopravvenuta, rispetto alla data della proposizione,
l'impossibilità di assumere la prova offerta per decesso o incapacità del testimone, ciò dev'essere imputato esclusivamente alla parte che, pur avendone l'interesse, non ne abbia proposto l'assunzione preventiva” (Cassazione civile sez. II, 29/03/2019,
n.8929).
10) Il collegio condivide la valutazione della prova effettuata dal primo giudice in ordine alla domanda di accertamento di una diversa durata del rapporto di lavoro e della prestazione di un diverso orario di lavoro.
L'inevitabile genericità delle dichiarazioni dei testimoni, utenti dei servizi forniti dal sindacato non consente di superare i dubbi derivanti dalla commistione di attività
e di ruoli diversi in capo alla ricorrente, tutti giustificanti la sua presenza negli uffici dove svolgeva, altresì, attività lavorativa. Nè a diverse conclusioni consentono di pervenire le dichiarazioni dei testi dell'appellata.
Appare, di contro, fondata la domanda della ricorrente di inquadramento, in relazione alle mansioni svolte, in un diverso livello (il 4° o il 3°).
Infatti, l'appellata già nella memoria difensiva in primo grado ha riconosciuto che la oltre a ricevere le pratiche del patronato, provvedeva all'istruzione Pt_1
delle stesse. Tale attività di istruttoria è espressione del possesso di specifiche conoscenze tecniche e di particolari capacità tecnico – pratiche di cui alla declaratoria del IV livello del ccnl in atti, che tra i profili esemplificativi contempla l'addetto a mansioni d'ordine di segreteria.
Non sono emersi, invece, elementi atti a suffragare l'affermazione dell'appellante riguardo al ruolo di responsabile del patronato, atteso che nessuno dei testi ne riferisce.
11) E' stato, pertanto, affidato mandato ad un consulente contabile al fine di accertare le differenze tra le somme riportate nelle buste paga o, in mancanza, quelle spettanti ad un dipendente inquadrato al V livello del ccnl in atti per i periodi e gli orari riportati nei contratti di assunzione, e quelle dovute per il IV livello dello stesso ccnl.
La dott.ssa con conteggi precisi, chiari e coerenti al mandato ha calcolato Per_1
la somma dovuta a tale titolo in euro 10.409,31. La stessa, su sollecitazione di parte appellante, per quanto non compreso nel mandato, ha provveduto altresì al calcolo del tfr dovuto per i due rapporti di lavoro intercorsi tra le parti, pari, complessivamente ad euro 9.734,29 (euro 7.137,55 per il primo rapporto ed euro
2.596,74 per il secondo rapporto).
Diversamente da quanto affermato dall'appellata, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il cui petitum, peraltro, è integralmente riportata nella sentenza impugnata, viene rivendicato anche tale emolumento, di cui non è documentato il pagamento.
L'appellata va, pertanto, condannata al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di euro 20.143,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei diritti al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
12) Quanto alla domanda di risarcimento del danno per parziale contribuzione, il collegio si richiama, condividendolo, all'orientamento sul punto del giudice di legittimità: “Posto che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 l. 12 agosto 1962, n. 1338, se ne è desunto che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c., mentre, prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso”
(Cassazione civile sez. lav., 02/05/2024, n.11730; cfr. anche Cassazione civile sez. lav., 22/01/2015, n.1179).
Nel caso in esame va, quindi, emessa pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva, atteso che la maggiore contribuzione dovuta per il diverso inquadramento non è più recuperabile per intervenuta prescrizione.
13) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 in ragione del decisum (valore indeterminabile complessità bassa, stante l'accoglimento della domanda risarcitoria per omissione contributiva) e dell'attività difensiva espletata.
A carico dell'appellata vanno, altresì, poste le spese di cti liquidate separatamente.
Deve, infine, darsi atto, in quanto non contestato, dell'avvenuto pagamento delle spese di primo grado in favore dell'appellata, tenuta, pertanto, alla restituzione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l di Ragusa al Controparte_6
pagamento in favore di della somma di euro 20.143,60, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo, nonché al risarcimento del danno derivato all'appellante dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
5.000,00, quanto al giudizio di primo grado ed in euro 5.700,00 quanto al presente grado di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e alla restituzione di quanto corrisposto dall'appellante a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza impugnata;
pone a carico dell'appellata le spese di ctu, liquidate separatamente.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 83/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
V. ZZ
Appellante
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. F. Guastella
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.03.2015, adiva il giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Ragusa, chiedendo accertarsi di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della dal 21.11.2003 al 15.12.2014 Controparte_2
per almeno nove ore giornaliere per sei giorni settimanali, nonostante la formale qualifica “part-time” del contratto, svolgendo attività comportanti discrezionalità e responsabilità nei rapporti con il pubblico in rappresentanza del sindacato, e come tali inquadrabili nel III o IV livello previsto dall'art. 97 del CCNL di categoria – e non Cont nel V livello previsto nel contratto di lavoro – e, per l'effetto, condannare la al pagamento delle differenze retributive per tutta la durata del rapporto di lavoro, oltre accessori. Precisava che nel febbraio 2012 era stata licenziata per essere riassunta il mese successivo e nel febbraio 2013 aveva presentato dimissioni, poi immediatamente revocate, continuando a lavorare nei periodi di formale interruzione.
Con sentenza n. 1234 del 20.12.2022, il tribunale adito rigettava la domanda.
Il giudice, preliminarmente, dava atto dell'intervenuta e ormai definitiva rinuncia da parte della ricorrente all'audizione del teste alla quale il Testimone_1
difensore della resistente, chiedendo il rinvio la per la decisione, aveva implicitamente aderito.
Nel merito, riteneva irrilevante il fatto che i testi avessero visto la ricorrente nel luogo di lavoro nel tardo pomeriggio, in quanto, alla luce delle circostanze pacifiche allegate dalla resistente (la rivestiva anche il ruolo di componente del direttivo Pt_1
IULA e UILP e prestava attività di collaborazione a favore del Centro Servizi UIL
Ragusa srl, per cui gestiva in modo flessibile i propri orari di lavoro) tale circostanza non era sufficiente a provare il superamento del normale orario di lavoro: “Infatti, alla luce delle circostanze pacifiche di cui sopra, in tale situazione ben potrebbe essere che la ricorrente concentrasse le attività relative al rapporto per cui è causa nella fascia pomeridiana – serale della giornata, ovvero che nell'arco della giornata svolgesse le varie attività relative ai vari pacifici rapporti senza distinzione di fasce orarie”.
Per le stesse ragioni, escludeva che potesse affermarsi che il rapporto non si era mai interrotto, non potendosi farsi discendere dalla presenza della ricorrente nei luoghi di lavoro durante il periodo in cui il rapporto si era formalmente interrotto la natura fittizia del licenziamento e delle successive dimissioni.
Appellava la sentenza con atto del 3.2.2023. Instauratosi il Parte_1
contraddittorio, resisteva al gravame. Controparte_1 La causa, espletata ctu, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del tribunale. Con riferimento al rapporto di lavoro part-time, rileva che l'orario previsto dal contratto di lavoro – vale a dire, dal
21.11.2003 al 30.11.2003, per complessive 20 ore settimanali articolate dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dal 01.12.2003 per complessive 24 ore settimanali, articolate dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 13.00 – contrasta con quanto è emerso dall'escussione dei testi, che hanno affermato di averla vista lavorare nelle ore pomeridiane fino alle ore 19 e, a volte, fino alle 20. Richiama in merito le dichiarazioni dei testi e che avrebbero attestato la presenza di essa Tes_2 Tes_3
appellante negli uffici ove prestava attività lavorativa fino al tardo pomeriggio – sera.
Sostiene che anche i testi di parte resistente, e Testimone_4 Testimone_5
hanno confermato le circostanze dedotte in ricorso, soprattutto in punto di mansioni.
Con riferimento alle mansioni svolte, adduce che dalle dichiarazioni testimoniali emerge chiaramente che fosse responsabile del patronato, per il quale raccoglieva le pratiche di assistenza ai cittadini, le istruiva, le inoltrava agli enti, seguendone lo svolgimento e riferendone, infine, l'esito alla struttura provinciale e allo stesso tempo svolgeva assistenza fiscale per il Centro Servizi, con assunzione della relativa responsabilità. Cont Deduce che in primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ha indicato il contratto collettivo applicabile, vale a dire il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi e che, in sede di precisazione delle conclusioni, ha richiesto l'inquadramento nel quarto livello del suddetto CCNL, a cui “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè:
1. contabile d'ordine;
2. cassiere comune;
3. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4. astatore;
5. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6. operatore meccanografico”.
Ancora, sostiene che ai fini del presente giudizio non è rilevante che ricoprisse cariche sindacali, per le quali non richiedeva alcun compenso, e che non risponde al vero che usufruisse per tale funzione dei locali del sindacato e del patronato, peraltro Cont messi gratuitamente a disposizione della .
Nega che lavorasse per un'altra società, come affermato dalla resistente in primo grado, in quanto le attività svolte per il Centro Servizi UIL Ragusa s.r.l. ricadevano sempre all'interno delle mansioni affidate dall'associazione sindacale, in quanto la distinzione tra il CAF e il sindacato era solo formale, facendo entrambi i soggetti capo ad un unico centro di imputazione, così come confermato dal fatto che i rappresentanti del sindacato e della società spesso coincidevano. Ribadisce, peraltro, che l'attribuzione di un compenso forfettario per le attività svolte in autonomia per il
Centro servizi rispetto al sindacato era solo formale e voluto al fine di sottrarsi ai relativi obblighi contributivi e salariali.
Per altro verso, contesta l'eccezione di genericità della domanda in merito alle differenze salariali e alle retribuzioni dovute, affermando che le somme richieste sono state calcolate in considerazione della continuità del rapporto di lavoro, della sua durata, delle giornate settimanali e delle ore giornaliere svolte ininterrottamente dal
21/11/2003 al 15/12/2014, come emerge dai conteggi analitici depositati in primo grado, non contestati dalla resistente e suscettibili di essere confermati dalla CTU contabile richiesta.
Ribadisce che non si limitava alla raccolta e all'istruzione delle pratiche ma, in quanto responsabile della sede di Santa Croce Camerina, accedeva direttamente al sito dell'Inps, senza necessità di intermediazione con la sede di Ragusa del sindacato.
Ed afferma, inoltre, la falsità e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'ex Cont Segretario provinciale secondo cui svolgeva attività lavorativa presso la CP_3 in regime di part-time, e gli altri ruoli in modo volontario e gratuito. Sottolinea, altresì, il carattere fittizio delle interruzioni di rapporti di lavoro, confermato anche dal fatto che nessun TFR era stato corrisposto.
2) Con il secondo motivo, eccepisce la nullità della sentenza per incompletezza dell'attività istruttoria e, in particolare, per aver omesso di escutere il teste Tes_6
.
[...]
Adduce che la rinuncia al teste è stata frutto di un errore Tes_1 Tes_1
del difensore, nella convinzione che il giudice avrebbe potuto dubitare della sua attendibilità (durante l'udienza era stato visto parlare con l'appellante). Sostiene, ad ogni modo, che la rinuncia al teste sia priva di efficacia poiché né il difensore della controparte vi aveva aderito né il giudice aveva prestato il consenso, rilevando che nel rito del lavoro non è ipotizzabile una rinuncia tacita delle parti all'audizione degli ulteriori testi, ammessi ma non escussi, e che in grado di appello il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciarsi sull'eventuale richiesta di una parte di ultimazione della prova (Cassazione civile, sez. lav., 09/02/1990, n. 936).
Atteso che, in ogni caso, il teste è deceduto, chiede la sostituzione con Tes_6
altro teste, indicato in o Testimone_1 Testimone_7
3) Con il terzo motivo, lamentata la mancata completezza dell'istruttoria, chiede, in via subordinata rispetto all'accoglimento dei due motivi precedenti, che la Corte eserciti i poteri conferiti dall'art. 421 c.p.c. affinché assuma le testimonianze omesse, in quanto indispensabili per l'accertamento del fatto materiale e della verità oggettiva, conformemente a quanto sostenuto in modo costante dalla Suprema Corte.
4) Con il quarto motivo, reitera la richiesta già formulata in primo grado di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 420 comma 9 c.p.c., nei confronti del società promossa e costituita dal sindacato Controparte_4
resistente ai sensi della l. n. 152/2001, qualora si ritenga sussistente la corresponsabilità di terze società in merito alle obbligazioni scaturenti dal rapporto di Cont lavoro. Invero, rappresenta che, contrariamente a quanto affermato dalla , non era dipendente della S.r.l., ma direttamente dal sindacato, come emerge dalle buste paga e in conformità alle norme che “obbligano i sindacati ad assumere le persone aventi funzioni di collegamento funzionale tra il sindacato e gli istituti previdenziali ed assicurativi”. Sostiene, ancora una volta, che le articolazioni interne Contr dell'organizzazione sindacale – vale a dire il il Centro Servizi e il sindacato – sono intimamente interconnessi, essendo uno incorporato nell'altro, facendo capo, in Cont definitiva, alla .
Per altro profilo, afferma che ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, appare dirimente la possibilità di consegna delle pratiche agli enti previdenziali, che l'art. 6 l. n. 152/2001 riserva esclusivamente ai lavoratori subordinati dipendenti degli istituti o delle organizzazioni promotrici, escludendo che possa occuparsene un volontario.
In merito alla qualificazione strutturale del Centro servizi, riporta una pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. L., 29/11/2011, n.25270), secondo cui ai fini della sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro sono necessari quattro indici, consistenti nella unicità della struttura organizzativa e produttiva, nell'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il loro comune interesse;
nella presenza di un unico soggetto direttivo di coordinamento che faccia emergere uno scopo comune verso cui confluiscono le diverse attività svolte;
ed infine, nell'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Afferma, dunque, che in base a questo ultimo criterio può ritenersi provata la mancanza di distinzione tra il sindacato e il CAF, atteso che entrambi si sono avvalsi contemporaneamente e promiscuamente delle prestazioni e delle attività svolte dell'appellante e che le commistioni e sovrapposizioni tra il Centro servizi e il CAF – ad esempio, l'utilizzo dei medesimi recapiti telefonici, degli stessi organigrammi, la partecipazione alle stesse riunioni e agli stessi corsi di aggiornamento, le postazioni e sedi di lavoro condivise, la comune dotazione e strumentazione – non erano episodiche, ma sistematiche, in quanto sintomo della sussistenza di un unico centro di Cont imputazione. Conclude che la non può disconoscere il lavoro prestato per l'uno o l'altro ente, in quanto entrambi riconducibili esclusivamente al Sindacato, il cui statuto, approvato il 14.12.2012, all'art. 12 prevede che l'organizzazione “b) assicura Cont agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della ed ogni forma di assistenza e di servizio tramite i Centri di Servizio dell'Organizzazione e attraverso Cont l'attività dei delegati ”.
Eccepisce, infine, che il giudice non si è pronunciato sulla richiesta di accertamento contabile per il calcolo delle spettanze retributive differenziali, che ripropone in questa sede, sebbene ritenga che i conteggi depositati in atti siano confermati per il principio di non contestazione.
5) L'appellata, costituendosi, ripropone l'eccezione preliminare di violazione delle specifiche tecniche che prescrivono che gli atti non possono risultare da scansione di immagini, ma debbono essere redatti in modalità telematica, regola non osservata dalla ricorrente che ha depositato telematicamente un file pdf – immagine e non un atto nativo digitale.
Ripropone, inoltre, l'eccezione di nullità della domanda per violazione dell'art. 414 c.p.c., rilevando altresì la tardività della produzione dei conteggi analitici, effettuata alla prima udienza, in assenza nel ricorso di richieste economiche specifiche. Contesta inoltre la documentazione prodotta, non evincendosi quale
CCNL sia stato prodotto, nonché il periodo di vigenza dello stesso, di cui in ogni caso ribadisce di contestare l'applicabilità.
6) L'appello è fondato nei limiti di seguito specificati.
7) Vanno, in primo luogo, esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata in primo grado e riproposte nella memoria difensiva.
La prima questione non appare rilevante, in quanto, in ogni caso, la violazione delle forme digitali integra una nullità sanabile dal raggiungimento dello scopo (cfr.
Cass. n. 7314/2024 e n. 16778/2023).
Né si ravvisa la nullità del ricorso, il quale individua specificamente il periodo di tempo in cui si sarebbe svolto il rapporto di lavoro, l'orario osservato, i titoli per i quali si reclamano i crediti e il ccnl che, sebbene prodotto in stralcio, consente la precisa individuazione (CCNL aziende del terziario e distribuzione dei servizi, peraltro espressamente indicato quale fonte regolativa del rapporto nel contratto di assunzione del 12.3.2012, nonché nelle buste paga già dell'anno 2009). A fronte di tali dati non è fondata la contestazione dell'applicabilità al rapporto del suddetto contratto. Né si ravvisa tardività nella produzione di conteggi, che non rappresentano un documento in senso tecnico e sono finalizzati a specificare la domanda già compitamente determinabile in virtù dei dati indicati nell'atto introduttivo e della documentazione allegata allo stesso.
8) Ciò posto, nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto il rapporto di lavoro alle dipendenze del sindacato con mansioni di impiegata, adducendo un periodo continuativo, nonostante delle interruzioni solo apparenti, e un diverso orario di lavoro, nonché l'espletamento di mansioni riconducibili ad un livello più elevato di quello di formale inquadramento. Non vi è nell'atto introduttivo alcuna riferimento ad altri soggetti giuridici, formalmente separati dal sindacato ma riconducibili tutti ad un unico centro di imputazione di interessi, per cui tutte le deduzioni sul punto contenute nell'atto di appello risultano tardive e inammissibili.
Inoltre, non sussistevano in primo grado le condizioni per chiamare in causa il
(chiamata in causa che non potrebbe essere disposta Controparte_4
nel presente grado di appello), atteso che l'attività espletata per tale società dall'appellante è stata dedotta dall'associazione sindacale non per ricondurre a terzi il rapporto dedotto in giudizio dalla ricorrente, ma piuttosto per negare che la presenza della negli uffici di Santa Croce Camerina in orari diversi da quelli previsti nei Pt_1
contratti part time potesse essere indice dell'osservanza di un diverso orario di lavoro.
9) Quanto, poi, alla questione della rinuncia al teste appare corretta la Tes_1
valutazione del primo giudice del comportamento dei procuratori: come si evince dai verbali di causa il procuratore della all'udienza del 19 aprile 2018 ha Pt_1
rinunciato all'audizione di tale teste ed entrambi i procuratori hanno chiesto un rinvio per l'esame della prova, disposto poi dal giudice. Il comportamento di tutti i soggetti del rapporto processuale è riconducibile alla previsione dell'art. 245 secondo comma c.p.c.: parte ricorrente ha espressamente rinunciato all'audizione del teste, il procuratore della resistente, chiedendo il rinvio per esame della prova ha implicitamente, ma chiaramente, aderito a tale rinuncia e il giudice, concedendo il rinvio per l'esame di un'istruttoria evidentemente completa, ha consentito alla rinuncia.
E' corretta invece l'osservazione dell'appellante riguardo la mancata assunzione del teste . E tuttavia nel caso di decesso del testimone prima Testimone_8
dell'audizione non è prevista la facoltà di sostituzione dello stesso: “Se nel corso del giudizio di merito, sia sopravvenuta, rispetto alla data della proposizione,
l'impossibilità di assumere la prova offerta per decesso o incapacità del testimone, ciò dev'essere imputato esclusivamente alla parte che, pur avendone l'interesse, non ne abbia proposto l'assunzione preventiva” (Cassazione civile sez. II, 29/03/2019,
n.8929).
10) Il collegio condivide la valutazione della prova effettuata dal primo giudice in ordine alla domanda di accertamento di una diversa durata del rapporto di lavoro e della prestazione di un diverso orario di lavoro.
L'inevitabile genericità delle dichiarazioni dei testimoni, utenti dei servizi forniti dal sindacato non consente di superare i dubbi derivanti dalla commistione di attività
e di ruoli diversi in capo alla ricorrente, tutti giustificanti la sua presenza negli uffici dove svolgeva, altresì, attività lavorativa. Nè a diverse conclusioni consentono di pervenire le dichiarazioni dei testi dell'appellata.
Appare, di contro, fondata la domanda della ricorrente di inquadramento, in relazione alle mansioni svolte, in un diverso livello (il 4° o il 3°).
Infatti, l'appellata già nella memoria difensiva in primo grado ha riconosciuto che la oltre a ricevere le pratiche del patronato, provvedeva all'istruzione Pt_1
delle stesse. Tale attività di istruttoria è espressione del possesso di specifiche conoscenze tecniche e di particolari capacità tecnico – pratiche di cui alla declaratoria del IV livello del ccnl in atti, che tra i profili esemplificativi contempla l'addetto a mansioni d'ordine di segreteria.
Non sono emersi, invece, elementi atti a suffragare l'affermazione dell'appellante riguardo al ruolo di responsabile del patronato, atteso che nessuno dei testi ne riferisce.
11) E' stato, pertanto, affidato mandato ad un consulente contabile al fine di accertare le differenze tra le somme riportate nelle buste paga o, in mancanza, quelle spettanti ad un dipendente inquadrato al V livello del ccnl in atti per i periodi e gli orari riportati nei contratti di assunzione, e quelle dovute per il IV livello dello stesso ccnl.
La dott.ssa con conteggi precisi, chiari e coerenti al mandato ha calcolato Per_1
la somma dovuta a tale titolo in euro 10.409,31. La stessa, su sollecitazione di parte appellante, per quanto non compreso nel mandato, ha provveduto altresì al calcolo del tfr dovuto per i due rapporti di lavoro intercorsi tra le parti, pari, complessivamente ad euro 9.734,29 (euro 7.137,55 per il primo rapporto ed euro
2.596,74 per il secondo rapporto).
Diversamente da quanto affermato dall'appellata, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il cui petitum, peraltro, è integralmente riportata nella sentenza impugnata, viene rivendicato anche tale emolumento, di cui non è documentato il pagamento.
L'appellata va, pertanto, condannata al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di euro 20.143,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei diritti al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
12) Quanto alla domanda di risarcimento del danno per parziale contribuzione, il collegio si richiama, condividendolo, all'orientamento sul punto del giudice di legittimità: “Posto che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 l. 12 agosto 1962, n. 1338, se ne è desunto che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c., mentre, prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso”
(Cassazione civile sez. lav., 02/05/2024, n.11730; cfr. anche Cassazione civile sez. lav., 22/01/2015, n.1179).
Nel caso in esame va, quindi, emessa pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva, atteso che la maggiore contribuzione dovuta per il diverso inquadramento non è più recuperabile per intervenuta prescrizione.
13) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 in ragione del decisum (valore indeterminabile complessità bassa, stante l'accoglimento della domanda risarcitoria per omissione contributiva) e dell'attività difensiva espletata.
A carico dell'appellata vanno, altresì, poste le spese di cti liquidate separatamente.
Deve, infine, darsi atto, in quanto non contestato, dell'avvenuto pagamento delle spese di primo grado in favore dell'appellata, tenuta, pertanto, alla restituzione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l di Ragusa al Controparte_6
pagamento in favore di della somma di euro 20.143,60, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo, nonché al risarcimento del danno derivato all'appellante dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
5.000,00, quanto al giudizio di primo grado ed in euro 5.700,00 quanto al presente grado di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e alla restituzione di quanto corrisposto dall'appellante a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza impugnata;
pone a carico dell'appellata le spese di ctu, liquidate separatamente.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi