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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/12/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 664/2022
Il Giudice IE LL, all'esito dell'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Chiara Barbieri e Luca Nocco, presso il cui studio, sito in Pisa, Borgo
Stretto n. 46, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Mariotti, presso il cui studio, sito in
Massa Lombarda (RA), alla Via Aurelio Saffi n. 25 A, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento del danno
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 2.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 1, comma 48 della legge 28.6.2012 n. 92, depositato in data
12.7.2022, il ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza
e/o l'inefficacia, ovvero in subordine l'illegittimità, del licenziamento irrogato al Sig. con lettera in data 26.11.2021, nonché accertare e dichiarare il diritto del Sig. Pt_1
RG n. 664/2022 - Pagina 1 di 5 al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza Pt_1 dell'illegittimo licenziamento e dei successivi comportamenti illegittimi posti in essere dall'azienda nei suoi confronti e, per l'effetto, condannare , in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma che risulterà in corso di causa, ovvero in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese legali”.
1.1. Più in particolare, ha dedotto che:
a) era stato assunto dalla società resistente in data 28.6.1999;
b) in data 14.4.2021 aveva ricevuto una lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto;
c) al momento della cessazione del rapporto lo stesso era inquadrato nel III livello del
Ccnl terziario, con mansioni di vicedirettore del punto vendita di Casciana Terme Lari di Via del Commercio n. 29 Loc. La Capannina che la società resistente gestisce sotto l'insegna “Fresco Market”;
d) solo dopo la notifica del ricorso, e quindi in violazione del termine previsto dall'art. 18 comma 10 St. lav., l'azienda aveva proceduto alla revoca del licenziamento de quo;
e) inoltre, l'azienda aveva inopinatamente ed illegittimamente proceduto anche al suo trasferimento presso la sede di Montescudaio;
f) aveva impugnato anche tale trasferimento;
g) con ordinanza del 1.11.2021, questo Tribunale aveva annullato il licenziamento impugnato e ordinato alla convenuta la reintegrazione nel posto di lavoro, con diritto al versamento un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino al 28.9.2021 oltre rivalutazione ed interessi, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo dal licenziamento al 28.9.2021;
h) successivamente all'emissione dell'ordinanza, l'esponente aveva comunicato di volersi avvalere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 3 St. lav., della facoltà di richiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro disposta con la predetta ordinanza e fermo restando il diritto al risarcimento del danno previsto dalla medesima, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
RG n. 664/2022 - Pagina 2 di 5 i) dopo la comunicazione dell'ordinanza, inoltre, l'azienda aveva contestato al lavoratore la presunta assenza ingiustificata dal lavoro, comminandogli, in data 26.11.2021, il licenziamento per giusta causa;
l) con decreto ingiuntivo n. 447/2021 il Tribunale di Pisa aveva ingiunto alla società il pagamento della somma di € 51.309,95, oltre spese a titolo di somme “spettanti in virtù della menzionata ordinanza”;
m) in conseguenza dei “reiterati comportamenti illegittimi posti in essere a suo danno dall'azienda resistente” aveva “sviluppato una sindrome ansiosa che lo ha costretto ad un periodo di riposo medico di trenta giorni, prorogati di ulteriori trenta giorni”;
n) lo stress sofferto, inoltre, si era riverberato nei rapporti interpersonali e soprattutto nei confronti della moglie, lo aveva costretto a passare “la notte insonne ed egli è stato vittima di dolorosi attacchi di emicrania nonché a sbalzi di umore… In numerose occasioni egli ha espresso alla moglie un senso di grave insicurezza e di scarsa autostima… È capitato spesso che il ricorrente abbia confidato ai familiari di essere stanco e sfiduciato in relazione alla propria occupazione lavorativa e alla conclusione del suo lungo percorso giudiziario”;
o) in sostanza, era stato “vittima di continue ruminazioni in merito al suo percorso giudiziario, osservando amaramente come lo stesso sembrasse non avere mai fine”.
2. Con memoria depositata in data 31.8.2022 si è costituita la parte resistente, la quale si è opposta all'accoglimento della domanda.
3. Con ordinanza del 23.11.2022, è stato disposto il mutamento del rito in quello proprio del lavoro, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., dal momento che non era stata “chiesta nessuna delle tutele di cui all'art. 18 st. lav., vale a dire la reintegrazione nel posto di lavoro e/o il pagamento di un'indennità risarcitoria”.
4. La domanda è infondata.
4.1. In via preliminare, deve essere rilevarsi come il ricorrente agisca al fine ottenere il risarcimento del danno patito “in conseguenza del licenziamento inesistente e/o illegittimo intimatogli e di tutti gli ulteriori comportamenti illegittimi e vessatori posti in essere dall'azienda resistente a suo danno”.
4.2. Appare utile pertanto ripercorrere in ordine cronologico le attività poste in essere dalle parti successivamente alla lettera di licenziamento del 14.4.2021.
RG n. 664/2022 - Pagina 3 di 5 Anzitutto, tale licenziamento è stato oggetto di impugnazione giurisdizionale il cui giudizio è stato definito con ordinanza del 1.11.2021 la quale ha annullato e condannato il datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria a far data dal licenziamento e sino al 28.9.2021, in considerazione della mancata ripresa dell'attività lavorativa a seguito dell'atto datoriale di revoca del licenziamento del 27.9.2021, ancorché reso oltre il termine di cui all'art. 18, comma 10, della l. 300/1970.
Con nota del 4.10.2021 il lavoratore ha evidenziato come l'atto di revoca del licenziamento del 27.9.2021 non avesse alcun effetto, data la sua tardività.
Con lettera del 7.10.2021 il datore di lavoro ha proceduto a trasferire il lavoratore presso il punto vendita sito in Montescudaio. Con lettera del 14.10.2021 il lavoratore ne ha contestato il contenuto, intimando al medesimo datore di lavoro l'astensione per il futuro da tali comportamenti “vessatori”.
Con atto del 5.11.2021 il ricorrente ha chiesto al datore di lavoro il pagamento dell'indennità sostituiva della reintegrazione ex art. 18, comma 3, Stat. Lav.
Con lettera del 26.11.2021 il ricorrente è stato “nuovamente” licenziato per essersi ingiustificatamente assentato dal lavoro dal 15.10.2021 presso la sede di Montescudaio.
4.3. Non possono residuare dubbi circa l'inesistenza del licenziamento del 26.11.2021, in considerazione del fatto che esso venne intimato dopo che il rapporto di lavoro era già cessato ex art. 18, comma 3, Stat. Lav., per effetto della richiesta dell'indennità in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro formulata dal lavoratore in data
5.11.2021 (così, Cass. civ., 31551/2024).
Da un lato l'inidoneità in astratto del licenziamento del 26.11.2021 a produrre alcun effetto giuridico per la sua radicale inesistenza, e dall'altro la mancata presa di servizio da parte del lavoratore a seguito dell'atto datoriale di revoca del licenziamento del
27.9.2021 e del trasferimento del 7.10.2021, conducono a ritenere non configurabile alcuna fattispecie di responsabilità, essendo stata la condotta datoriale inidonea alla determinazione dei danni non patrimoniali fatti valere in giudizio.
Al riguardo, deve darsi all'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale
“Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un
RG n. 664/2022 - Pagina 4 di 5 fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (così, Cass. civ., 26972/2008).
Nella fattispecie in esame la condotta datoriale non appare idonea alla determinazione dei danni fatti valere, e ciò per il fatto che il lavoratore ha prontamente contestato le iniziative volte a fargli riprendere l'attività lavorativa. Inoltre, l'atto espulsivo del
26.11.2021 non poteva spiegare alcun effetto pregiudizievole, dal momento il rapporto di lavoro era già cessato con la richiesta dell'indennità ex art. 18, comma 3, Stat. Lav.
4.4. Tanto conduce al rigetto delle domande risarcitorie.
5. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della condotta datoriale tenuta successivamente all'impugnazione del licenziamento del 14.4.2021.
P.Q.M.
rigetta le domande risarcitorie;
compensa le spese di lite.
Il Giudice
IE LL
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