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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1950 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Dorato, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Controparte_1 C.F._2
Vaglio, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 26.3.2025, nulla ha opposto.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.3.2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con in Galatone (LE) il 30.12.1999, Controparte_1 in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 6.9.2006 e Per_1
il 24.4.2009; che la situazione familiare ed abitativa, oltre che lavorativa, delle parti, era quella Per_2 specificata in ricorso;
che la vita matrimoniale, inizialmente serena, aveva subìto una lenta degenerazione per cause imputabili alla convenuta, come più ampiamente riportato in atti;
che non era stato possibile addivenire ad una pronuncia consensuale di separazione per esclusiva responsabilità della;
CP_1 che, da quando il ricorrente aveva abbandonato il tetto coniugale, la madre aveva impedito al figlio minore di intrattenere rapporti con il padre. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione Per_2 dei coniugi con addebito alla moglie per grave violazione dei doveri coniugali, con affido condiviso del figlio minore e collocamento prevalente presso la madre, calendario d'incontri con il padre secondo le determinazioni di questo Tribunale, obbligo, per sé, di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 300,00, oltre alla metà delle spese straordinarie, obbligo, a carico di entrambe le parti, di contribuire al mantenimento del figlio , Per_1 maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente, mediante la corresponsione di una somma complessiva di euro 300,00 (euro 150,00 a carico di ciascun genitore), diritto, per entrambi i coniugi, di percepire l'A.U.U. per il figlio minore nella misura del 50%, e con le ulteriori statuizioni specificate in ricorso. si è costituita, con comparsa depositata il 10.7.2025, non opponendosi Controparte_1 alla declaratoria richiesta ma contestando fermamente le deduzioni del ricorrente in ordine alle cause della crisi coniugale, come più ampiamente specificato in memoria. Ha aggiunto: che i coniugi vivevano separati dal novembre 2024, in seguito a un forte litigio;
che nei mesi di novembre e dicembre 2024 e di aprile, maggio e giugno 2025 il convenuto aveva contribuito al mantenimento dei figlio minore versando alla convenuta la somma mensile di euro 200,00, oltre alla metà delle spese straordinarie e dell'A.U.U., mentre nulla era stato corrisposto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo;
che la situazione abitativa del nucleo familiare era quella riportata in atti e che, per la costruzione dell'immobile costituente l'ultima residenza familiare, le parti avevano acceso un mutuo cointestato e pagato da entrambi i coniugi nella misura del 50%; che la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale dei coniugi era quella riportata in memoria;
che il figlio minore rifiutava di intrattenere rapporti con il padre a causa del rancore nutrito nei confronti di quest'ultimo per i comportamenti violenti assunti in famiglia e, in particolare, nei confronti della madre. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, assegnazione a sé della casa coniugale, esercizio del diritto di visita in favore del padre secondo accordi liberi tra le parti, compatibilmente con la volontà, le abitudini e gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio, e nel rispetto dell'equilibrio e della continuità dei rapporti con entrambi i genitori, obbligo, a carico del ricorrente, di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione di una somma mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico su c/c bancario, obbligo, per il padre, di sostenere il 100% delle spese straordinarie per il minore, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per il figlio minore, riconoscimento di un assegno mensile a titolo di mantenimento per sé di un importo non inferiore a euro 250,00, onere, per sé, del pagamento dell'intero importo delle rate del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza dell'11.9.2025, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato, su richiesta della giudice relatrice, “che ultimamente i rapporti tra il padre e il figlio minore sono un po' migliorati e il ragazzo ha ripreso a incontrarlo ogni tanto”, nonché di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, come da atto allegato al verbale di udienza, nei termini di seguito riportati: Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti e la Presidente relatrice ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate, come da atto allegato al verbale di udienza dell'11.9.2025, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi senza alcuna statuizione in ordine all'attribuibilità della responsabilità per la crisi coniugale, avendo entrambe le parti espressamente rinunciato alle domande di addebito originariamente formulate.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con il figlio minore, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 14.3.2025 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Galatone (LE) il 30.12.1999 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 1999 n. 105 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione,
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.9.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1950 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Dorato, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Controparte_1 C.F._2
Vaglio, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 26.3.2025, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.3.2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con in Galatone (LE) il 30.12.1999, Controparte_1 in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 6.9.2006 e Per_1
il 24.4.2009; che la situazione familiare ed abitativa, oltre che lavorativa, delle parti, era quella Per_2 specificata in ricorso;
che la vita matrimoniale, inizialmente serena, aveva subìto una lenta degenerazione per cause imputabili alla convenuta, come più ampiamente riportato in atti;
che non era stato possibile addivenire ad una pronuncia consensuale di separazione per esclusiva responsabilità della;
CP_1 che, da quando il ricorrente aveva abbandonato il tetto coniugale, la madre aveva impedito al figlio minore di intrattenere rapporti con il padre. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione Per_2 dei coniugi con addebito alla moglie per grave violazione dei doveri coniugali, con affido condiviso del figlio minore e collocamento prevalente presso la madre, calendario d'incontri con il padre secondo le determinazioni di questo Tribunale, obbligo, per sé, di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 300,00, oltre alla metà delle spese straordinarie, obbligo, a carico di entrambe le parti, di contribuire al mantenimento del figlio , Per_1 maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente, mediante la corresponsione di una somma complessiva di euro 300,00 (euro 150,00 a carico di ciascun genitore), diritto, per entrambi i coniugi, di percepire l'A.U.U. per il figlio minore nella misura del 50%, e con le ulteriori statuizioni specificate in ricorso. si è costituita, con comparsa depositata il 10.7.2025, non opponendosi Controparte_1 alla declaratoria richiesta ma contestando fermamente le deduzioni del ricorrente in ordine alle cause della crisi coniugale, come più ampiamente specificato in memoria. Ha aggiunto: che i coniugi vivevano separati dal novembre 2024, in seguito a un forte litigio;
che nei mesi di novembre e dicembre 2024 e di aprile, maggio e giugno 2025 il convenuto aveva contribuito al mantenimento dei figlio minore versando alla convenuta la somma mensile di euro 200,00, oltre alla metà delle spese straordinarie e dell'A.U.U., mentre nulla era stato corrisposto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo;
che la situazione abitativa del nucleo familiare era quella riportata in atti e che, per la costruzione dell'immobile costituente l'ultima residenza familiare, le parti avevano acceso un mutuo cointestato e pagato da entrambi i coniugi nella misura del 50%; che la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale dei coniugi era quella riportata in memoria;
che il figlio minore rifiutava di intrattenere rapporti con il padre a causa del rancore nutrito nei confronti di quest'ultimo per i comportamenti violenti assunti in famiglia e, in particolare, nei confronti della madre. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, assegnazione a sé della casa coniugale, esercizio del diritto di visita in favore del padre secondo accordi liberi tra le parti, compatibilmente con la volontà, le abitudini e gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del figlio, e nel rispetto dell'equilibrio e della continuità dei rapporti con entrambi i genitori, obbligo, a carico del ricorrente, di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione di una somma mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico su c/c bancario, obbligo, per il padre, di sostenere il 100% delle spese straordinarie per il minore, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per il figlio minore, riconoscimento di un assegno mensile a titolo di mantenimento per sé di un importo non inferiore a euro 250,00, onere, per sé, del pagamento dell'intero importo delle rate del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza dell'11.9.2025, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato, su richiesta della giudice relatrice, “che ultimamente i rapporti tra il padre e il figlio minore sono un po' migliorati e il ragazzo ha ripreso a incontrarlo ogni tanto”, nonché di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, come da atto allegato al verbale di udienza, nei termini di seguito riportati: Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti e la Presidente relatrice ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate, come da atto allegato al verbale di udienza dell'11.9.2025, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi senza alcuna statuizione in ordine all'attribuibilità della responsabilità per la crisi coniugale, avendo entrambe le parti espressamente rinunciato alle domande di addebito originariamente formulate.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con il figlio minore, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 14.3.2025 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Galatone (LE) il 30.12.1999 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 1999 n. 105 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione,
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.9.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore