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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1959/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1959/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFANO Parte_1 C.F._1
CATERINA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 18/D, ERBA, presso il difensore avv.
ALFANO CATERINA,
Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente-contumace
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in atti. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.3.2023 la signora evocava in giudizio il coniuge Parte_1 sig. per ivi sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario celebrato in Erba, in data 9.7.1977, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune predetto, distinto al n. 61, serie II, parte A. Rappresentava che il matrimonio veniva allietato dalla nascita di due figli: in data 12.12.1981 a Erba (Co) e in Parte_2 Parte_3 data 16.08.1986 a Erba (Co), entrambi allo stato economicamente indipendenti ed autonomi;
che nel corso degli anni il rapporto si era progressivamente deteriorato e che a nulla erano valsi i reiterati tentativi dei coniugi di ricondurre alla normalità il loro rapporto di convivenza;
che con decreto del
29.5.2007, ormai esecutivo, veniva pronunciata la separazione consensuale avanti il Tribunale pagina 1 di 2 Ordinario di Como;
che essi coniugi dalla data di comparizione davanti al Presidente non avevano più ripreso alcuna forma di convivenza. Concludeva, quindi, per la volontà di divorziare e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 17.3.2023 il Presidente, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza nei confronti del resistente non costituito ne dichiarava la contumacia. Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., autorizzava inoltre i coniugi a continuare a vivere separati e fissava l'udienza dell' 8 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni, per la discussione della causa e per la riserva in decisione, disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere.
Con ordinanza del 26.7.2024 il Presidente ordinava la integrazione della documentazione rilevante per il gratuito patrocinio e ritenuta la causa matura per la decisione, preso atto della rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. da parte della ricorrente, invitava la stessa a depositare per la udienza dell'11.9.2024 cui rinviava la causa, la documentazione in premessa indicata, disponendo che l'udienza si tenesse in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. Infatti appare sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata pronunciata dal Tribunale di Como con decreto di omologa nel 2007; è incontestato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non risultano formulate richieste diverse dalla pronuncia sullo status, essendo le parti ed i figli nati dalla unione matrimoniale economicamente indipendenti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e , in Erba, il 9.7.1977, (atto n. 61 p.II, serie A);
[...] Controparte_1
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
3. spese compensate.
Così deciso in Foggia il 13.1.2025 in camera di consiglio.
Il Presidente est.
Dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1959/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFANO Parte_1 C.F._1
CATERINA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 18/D, ERBA, presso il difensore avv.
ALFANO CATERINA,
Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente-contumace
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in atti. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.3.2023 la signora evocava in giudizio il coniuge Parte_1 sig. per ivi sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario celebrato in Erba, in data 9.7.1977, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune predetto, distinto al n. 61, serie II, parte A. Rappresentava che il matrimonio veniva allietato dalla nascita di due figli: in data 12.12.1981 a Erba (Co) e in Parte_2 Parte_3 data 16.08.1986 a Erba (Co), entrambi allo stato economicamente indipendenti ed autonomi;
che nel corso degli anni il rapporto si era progressivamente deteriorato e che a nulla erano valsi i reiterati tentativi dei coniugi di ricondurre alla normalità il loro rapporto di convivenza;
che con decreto del
29.5.2007, ormai esecutivo, veniva pronunciata la separazione consensuale avanti il Tribunale pagina 1 di 2 Ordinario di Como;
che essi coniugi dalla data di comparizione davanti al Presidente non avevano più ripreso alcuna forma di convivenza. Concludeva, quindi, per la volontà di divorziare e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 17.3.2023 il Presidente, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza nei confronti del resistente non costituito ne dichiarava la contumacia. Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., autorizzava inoltre i coniugi a continuare a vivere separati e fissava l'udienza dell' 8 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni, per la discussione della causa e per la riserva in decisione, disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere.
Con ordinanza del 26.7.2024 il Presidente ordinava la integrazione della documentazione rilevante per il gratuito patrocinio e ritenuta la causa matura per la decisione, preso atto della rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. da parte della ricorrente, invitava la stessa a depositare per la udienza dell'11.9.2024 cui rinviava la causa, la documentazione in premessa indicata, disponendo che l'udienza si tenesse in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. Infatti appare sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata pronunciata dal Tribunale di Como con decreto di omologa nel 2007; è incontestato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non risultano formulate richieste diverse dalla pronuncia sullo status, essendo le parti ed i figli nati dalla unione matrimoniale economicamente indipendenti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e , in Erba, il 9.7.1977, (atto n. 61 p.II, serie A);
[...] Controparte_1
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
3. spese compensate.
Così deciso in Foggia il 13.1.2025 in camera di consiglio.
Il Presidente est.
Dott. Antonio Buccaro
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