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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 703/2024
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere
ORDINANZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N° 703 del Ruolo generale dell'anno
2024, promossa da:
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrea Nobili e Bernardo Becci Email_1
fax 071/2070140), ed Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti difensori in Ancona, Via
San Martino n. 23;
-ricorrente-
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro CP_1 C.F._2
Sgarbi (fax 071204633; pec: ed Email_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, Via Calatafimi n. 2;
- resistente -
1 Fatti di causa
Con ricorso ex art. 67 L. 218/1995 e art. 30 D. Lgs. n. 150/2011 Parte_1 premesso che:
- in data 2.3.2008 contraeva matrimonio in Bangladesh con;
CP_1
- dall'unione nascevano due figli, il primo in data 10.5.2010 e il secondo il
27.8.2013;
- a partire dall'anno 2018 i rapporti all'interno della coppia divenivano conflittuali a causa del comportamento violento e vessatorio del marito;
- a novembre 2022, dopo essere andata in Bangladesh per il matrimonio del fratello, si recava presso la propria abitazione, scoprendo che la serratura era stata sostituita e l'immobile concesso in locazione dal marito;
- in seguito a tali eventi sporgeva querela nei confronti del marito, da cui si incardinava un procedimento penale per maltrattamenti dinnanzi al Tribunale di
Ancona;
- decideva quindi di avviare la procedura di separazione dal marito e, a tal fine, richiedeva all'Ufficio di stato civile del Comune di Ancona la scheda anagrafica in cui era stato annotato il matrimonio;
- in tale occasione scopriva che il marito aveva già divorziato da lei a sua insaputa, in data 10.5.2023, seguendo il rito islamico che prevede la formula del ripudio;
- per l'effetto, in seguito alla richiesta di di variazione dello stato CP_1 civile, era stata annotata nella scheda anagrafica di “sentenza Parte_1 proveniente dal paese di origine di divorzio” da cui risultava “anagraficamente di stato civile libera”.
Tanto premesso, chiedeva quindi di ordinare la cancellazione Parte_1 dell'annotazione nei registri dello stato civile italiano del Comune di Ancona della sentenza di divorzio per ripudio emessa dall'Autorità del Bangladesh, in quanto contraria agli artt. 64, comma 1, lett. g) e 65 L. 218/1995, all'ordine pubblico interno e internazionale, oltre che alle norme e ai principi della Costituzione italiana, perché priva di ogni disposizione a tutela della prole e del diritto al mantenimento della moglie.
2 Si costituisce , chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso ex art. 67 L. CP_1
218/1995, attesa la non contrarietà all'ordine pubblico dell'atto di divorzio in contestazione, e affermando la legittimità dell'annotazione effettuata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ancona, nonché chiedendo di estendere il contraddittorio al predetto Comune, in persona del Sindaco pro tempore e/o dell'Ufficiale dello stato civile, quale soggetto destinatario dell'eventuale ordine di cancellazione.
Con ordinanza del 30.10.2024 la Corte, rilevata l'insussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del e fissava per la decisione la data del Controparte_2
27.1.2025, assegnando alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
Ritenuto che:
1. Risulta ritualmente individuata la competenza di questa Corte d'Appello in forza del luogo di residenza del convenuto.
2. L'atto di divorzio per ripudio (talaq) è stato emesso e registrato presso l'Ufficio del Kazi del Comune di Madaripur, Bangladesh, il 10.5.2023 ed è irrevocabile.
2.1. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 16804/2020)
l'istituto della talaq rappresenta una particolare forma di scioglimento del matrimonio islamico pronunciato dal marito nei confronti della moglie, attraverso espressioni formali che contengono espressamente il termine talaq o equivalenti, ed esprimono in modo inequivocabile l'intenzione di porre fine all'autorità maritale sulla sposa. Con il termine talaq si indica appunto la possibilità riservata all'uomo di sciogliere il matrimonio con un atto unilaterale di volontà, non recettizio, che può quindi essere perfezionato anche senza che la moglie ne sia a conoscenza.
In molti codici del diritto islamico, il ripudio è oggi collocato all'interno di un procedimento giudiziario. Tuttavia, generalmente, l'autorità che interviene svolge solo funzioni di omologazione, talvolta anche funzioni decisorie, ma pur
3 sempre limitate a recepire la volontà unilaterale del marito. Infatti, il provvedimento che incorpora il ripudio (talaq) si limita a recepire il potere unilaterale di ripudio con funzioni di omologa e di presa d'atto della volontà del marito di sciogliersi dal matrimonio.
3. Ai fini del riconoscimento di tale atto nell'ordinamento italiano gli artt. 64 ss.
L. 218/1995 dispongono che i provvedimenti stranieri in materia personale e familiare devono essere annotati in pubblici registri in Italia e l'autorità preposta all'annotazione, ossia l'ufficiale dello stato civile, deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 64 e 65 L. 218/1995.
In particolare, la norma applicabile nel caso di specie è l'art. 65, secondo cui “i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità” hanno effetto in Italia quando sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della L. 218/1995 e “purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
3.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la compatibilità con l'ordine pubblico richiesta dagli artt. 64 e ss. della L. 218/1995 esige una valutazione ampia, comprensiva non solo dei principi fondamentali della
Costituzione e dei principi sovranazionali, ma anche delle leggi ordinarie e delle norme codicistiche, operazione ermeneutica che necessariamente procede al caso singolo ma che approda a un inquadramento di carattere generale, così da consentire un certo ordine nel bilanciamento dei valori in gioco (Cass., Sez. U.,
n. 12193/2019).
3.2. Con particolare riguardo al riconoscimento in Italia del ripudio islamico la
S.C. ha già da tempo negato la possibilità di riconoscere efficacia al ripudio unilaterale dichiarato nella contumacia della moglie, rilevandone la contrarietà all'ordine pubblico. Ciò in quanto nel nostro ordinamento il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.) investiti di pari dignità nell'ambito del nucleo familiare, sicché contrasta irrimediabilmente una concessione che elevi il marito ad arbitro della continuazione o della cessazione
4 del vincolo coniugale e riduca la moglie a soggetto passivo delle sue determinazioni (Cass. n. 3881/1969).
In successive pronunce (Cass. n. 1539/1983; conf. n. 5074/1983), i giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio di diritto, secondo cui, al fine della delibazione di una sentenza di divorzio resa dal giudice straniero tra cittadini di quella stessa nazionalità, l'ordine pubblico da considerare è quello internazionale, risultante dai principi comuni alle nazioni di civiltà affine ed intesi alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, sì che la delibazione medesima deve ritenersi consentita ogni qualvolta il divorzio sia pronunziato per cause obiettive e predeterminate, non lesive di quei diritti fondamentali, e sottoposte a riscontro giudiziale sulla base di prove adeguate.
In particolare, la S.C. (n. 10378/2004) ha chiarito che attiene all'ordine pubblico l'esigenza che lo scioglimento del matrimonio venga pronunciato solo all'esito di un rigoroso accertamento – condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti e delle garanzie processuali – dell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare, che costituisce l'unico inderogabile presupposto delle varie ipotesi di divorzio previste dall'art. 3 della legge n. 898/70.
3.3. In definitiva, quindi, posto che in base alla citata giurisprudenza il principio dell'ordine pubblico va indentificato, non tanto con il cd. ordine pubblico interno
- e, cioè, con qualsiasi norma imperativa dell'ordinamento civile - bensì con quello di ordine pubblico internazionale, costituito dai principi fondamentali e caratterizzanti l'atteggiamento etico-giuridico dell'ordinamento in un determinato periodo storico (Cass. n. 17349/2002; SU. n. 12913/2019), non può dubitarsi che nel concetto di ordine pubblico rientrino il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione tra i sessi, nonché il diritto di difesa ed il principio per il quale il matrimonio può sciogliersi solamente al ricorrere del presupposto dell'accertamento del disfacimento della comunione di vita familiare
(Cass. n. 16804/2020 cit.).
4. Orbene, il provvedimento di scioglimento del matrimonio tra e CP_1 risulta incompatibile con tali principi. Parte_1
5 4.1. In primo luogo, non è rispettato il principio dell'ordine pubblico processuale, non essendo stati garantiti, nell'ambito del procedimento di divorzio per ripudio, il diritto di difesa della moglie e la garanzia dell'effettività del contraddittorio.
Invero, emerge dalla documentazione in atti che la domanda di divorzio di CP_1
è stata accolta dall'Autorità del Bangladesh in data 10.2.2023 sulla base
[...] della semplice presa d'atto della volontà del marito;
la pronuncia è poi divenuta definitiva in seguito alla notifica del provvedimento alla moglie e al decorso del termine di legge secondo quanto previsto dal Muslim Family Laws Ordinance del
1961.
Il provvedimento di registrazione del ripudio irrevocabile del marito è stato quindi notificato a la quale, tuttavia, non ha potuto partecipare al Parte_1 relativo procedimento, con conseguente lesione dei diritti di difesa della donna.
Invero, l'unilateralità del ripudio non è venuta meno per effetto della notifica alla moglie, che rimane mera destinataria della decisione unilaterale del marito, di cui si è limitata a prendere atto.
4.2. Del pari, manca qualsivoglia accertamento da parte dell'autorità del
Bangladesh circa l'effettiva cessazione del rapporto affettivo e di convivenza dei coniugi, ovvero della possibilità di una possibile composizione o continuazione, non essendo quindi rispettato nemmeno il presupposto dell'accertamento rigoroso dell'irrimediabile disfacimento della comunione matrimoniale.
4.3. In secondo luogo, non risulta rispettato nemmeno l'ordine pubblico sostanziale.
L'istituto del ripudio appare infatti discriminatorio nei confronti della donna, posto che solo il marito è abilitato a liberarsi dal vincolo matrimoniale con la formula del talaq, senza necessità di addurre alcuna motivazione effettiva, sicché
l'effetto risolutivo del matrimonio deriva da una decisione unilaterale e potestativa del solo marito.
4.4. Né in senso opposto rileva la circostanza dedotta da secondo cui CP_1 nell'atto di matrimonio contratto con in data 2.3.2008, lo stesso Parte_1
6 avrebbe conferito alla moglie lo specifico “potere di divorzio”, avendo per l'effetto provveduto a equiparare in concreto i diritti della moglie a quelli del marito.
Invero, la concessione alla moglie di un potere di divorzio, peraltro subordinato dall'atto di matrimonio alla violazione dei doveri coniugali da parte del marito, non consente di equiparare i diritti dei coniugi, posto che la moglie rimane soggetta al potere unilaterale, non recettizio e sostanzialmente immotivato, di ripudio del marito, permanendo, quindi, una chiara discriminazione per ragioni di sesso, in violazione dell'art. 14 della CEDU e del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
5. A ciò si aggiunga che il provvedimento di ripudio annotato dal Comune di
Ancona non contiene alcuna disposizione in merito alla tutela dei figli minori, apparendo, anche sotto tale profilo, contrario all'ordine pubblico, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost, nonché agli artt. 8 e 12 CEDU.
6. In definitiva, merita dunque accoglimento il ricorso ex art. 67 L. 218/1995 proposto da non potendo essere riconosciuta all'interno Parte_1 dell'ordinamento giuridico statuale italiano la decisione di ripudio pronunciata dall'autorità del Bangladesh, ravvisandosi una violazione degli artt. 64 ss. L.
218/1995, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico processuale (violazione del principio di discriminazione tra uomo e donna;
discriminazione di genere) e dell'ordine pubblico processuale (mancanza di parità difensiva e mancanza di un procedimento effettivo svolto nel contraddittorio reale) (Cass., n.16804/2020).
6.1. Va conseguentemente ordinata la cancellazione dell'annotazione nei registri dello stato civile italiano del Comune di Ancona dell'atto di divorzio per ripudio del 10.5.2023 tra e CP_1 Parte_1
7. L'accoglimento del ricorso comporta la condanna del convenuto, che ha dato causa all'instaurazione del presente procedimento, alla refusione in favore della ricorrente delle spese del procedimento, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
7 La Corte accoglie il ricorso ex art. 67 L. 218/1995 proposto da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, ordina la cancellazione dell'annotazione, CP_1 nei registri dello stato civile italiano del Comune di Ancona, del provvedimento di divorzio irrevocabile pronunciato a Madaripur, Bangladesh, il 10.5.2023 e registrato in pari dati.
Condanna alla refusione alla ricorrente delle spese del presente CP_1 giudizio, che si liquidano in 1.362,00 €, di cui 100,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
8
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente relatore
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere
ORDINANZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N° 703 del Ruolo generale dell'anno
2024, promossa da:
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrea Nobili e Bernardo Becci Email_1
fax 071/2070140), ed Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti difensori in Ancona, Via
San Martino n. 23;
-ricorrente-
CONTRO
), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro CP_1 C.F._2
Sgarbi (fax 071204633; pec: ed Email_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, Via Calatafimi n. 2;
- resistente -
1 Fatti di causa
Con ricorso ex art. 67 L. 218/1995 e art. 30 D. Lgs. n. 150/2011 Parte_1 premesso che:
- in data 2.3.2008 contraeva matrimonio in Bangladesh con;
CP_1
- dall'unione nascevano due figli, il primo in data 10.5.2010 e il secondo il
27.8.2013;
- a partire dall'anno 2018 i rapporti all'interno della coppia divenivano conflittuali a causa del comportamento violento e vessatorio del marito;
- a novembre 2022, dopo essere andata in Bangladesh per il matrimonio del fratello, si recava presso la propria abitazione, scoprendo che la serratura era stata sostituita e l'immobile concesso in locazione dal marito;
- in seguito a tali eventi sporgeva querela nei confronti del marito, da cui si incardinava un procedimento penale per maltrattamenti dinnanzi al Tribunale di
Ancona;
- decideva quindi di avviare la procedura di separazione dal marito e, a tal fine, richiedeva all'Ufficio di stato civile del Comune di Ancona la scheda anagrafica in cui era stato annotato il matrimonio;
- in tale occasione scopriva che il marito aveva già divorziato da lei a sua insaputa, in data 10.5.2023, seguendo il rito islamico che prevede la formula del ripudio;
- per l'effetto, in seguito alla richiesta di di variazione dello stato CP_1 civile, era stata annotata nella scheda anagrafica di “sentenza Parte_1 proveniente dal paese di origine di divorzio” da cui risultava “anagraficamente di stato civile libera”.
Tanto premesso, chiedeva quindi di ordinare la cancellazione Parte_1 dell'annotazione nei registri dello stato civile italiano del Comune di Ancona della sentenza di divorzio per ripudio emessa dall'Autorità del Bangladesh, in quanto contraria agli artt. 64, comma 1, lett. g) e 65 L. 218/1995, all'ordine pubblico interno e internazionale, oltre che alle norme e ai principi della Costituzione italiana, perché priva di ogni disposizione a tutela della prole e del diritto al mantenimento della moglie.
2 Si costituisce , chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso ex art. 67 L. CP_1
218/1995, attesa la non contrarietà all'ordine pubblico dell'atto di divorzio in contestazione, e affermando la legittimità dell'annotazione effettuata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ancona, nonché chiedendo di estendere il contraddittorio al predetto Comune, in persona del Sindaco pro tempore e/o dell'Ufficiale dello stato civile, quale soggetto destinatario dell'eventuale ordine di cancellazione.
Con ordinanza del 30.10.2024 la Corte, rilevata l'insussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del e fissava per la decisione la data del Controparte_2
27.1.2025, assegnando alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
Ritenuto che:
1. Risulta ritualmente individuata la competenza di questa Corte d'Appello in forza del luogo di residenza del convenuto.
2. L'atto di divorzio per ripudio (talaq) è stato emesso e registrato presso l'Ufficio del Kazi del Comune di Madaripur, Bangladesh, il 10.5.2023 ed è irrevocabile.
2.1. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 16804/2020)
l'istituto della talaq rappresenta una particolare forma di scioglimento del matrimonio islamico pronunciato dal marito nei confronti della moglie, attraverso espressioni formali che contengono espressamente il termine talaq o equivalenti, ed esprimono in modo inequivocabile l'intenzione di porre fine all'autorità maritale sulla sposa. Con il termine talaq si indica appunto la possibilità riservata all'uomo di sciogliere il matrimonio con un atto unilaterale di volontà, non recettizio, che può quindi essere perfezionato anche senza che la moglie ne sia a conoscenza.
In molti codici del diritto islamico, il ripudio è oggi collocato all'interno di un procedimento giudiziario. Tuttavia, generalmente, l'autorità che interviene svolge solo funzioni di omologazione, talvolta anche funzioni decisorie, ma pur
3 sempre limitate a recepire la volontà unilaterale del marito. Infatti, il provvedimento che incorpora il ripudio (talaq) si limita a recepire il potere unilaterale di ripudio con funzioni di omologa e di presa d'atto della volontà del marito di sciogliersi dal matrimonio.
3. Ai fini del riconoscimento di tale atto nell'ordinamento italiano gli artt. 64 ss.
L. 218/1995 dispongono che i provvedimenti stranieri in materia personale e familiare devono essere annotati in pubblici registri in Italia e l'autorità preposta all'annotazione, ossia l'ufficiale dello stato civile, deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 64 e 65 L. 218/1995.
In particolare, la norma applicabile nel caso di specie è l'art. 65, secondo cui “i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità” hanno effetto in Italia quando sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della L. 218/1995 e “purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
3.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la compatibilità con l'ordine pubblico richiesta dagli artt. 64 e ss. della L. 218/1995 esige una valutazione ampia, comprensiva non solo dei principi fondamentali della
Costituzione e dei principi sovranazionali, ma anche delle leggi ordinarie e delle norme codicistiche, operazione ermeneutica che necessariamente procede al caso singolo ma che approda a un inquadramento di carattere generale, così da consentire un certo ordine nel bilanciamento dei valori in gioco (Cass., Sez. U.,
n. 12193/2019).
3.2. Con particolare riguardo al riconoscimento in Italia del ripudio islamico la
S.C. ha già da tempo negato la possibilità di riconoscere efficacia al ripudio unilaterale dichiarato nella contumacia della moglie, rilevandone la contrarietà all'ordine pubblico. Ciò in quanto nel nostro ordinamento il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.) investiti di pari dignità nell'ambito del nucleo familiare, sicché contrasta irrimediabilmente una concessione che elevi il marito ad arbitro della continuazione o della cessazione
4 del vincolo coniugale e riduca la moglie a soggetto passivo delle sue determinazioni (Cass. n. 3881/1969).
In successive pronunce (Cass. n. 1539/1983; conf. n. 5074/1983), i giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio di diritto, secondo cui, al fine della delibazione di una sentenza di divorzio resa dal giudice straniero tra cittadini di quella stessa nazionalità, l'ordine pubblico da considerare è quello internazionale, risultante dai principi comuni alle nazioni di civiltà affine ed intesi alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, sì che la delibazione medesima deve ritenersi consentita ogni qualvolta il divorzio sia pronunziato per cause obiettive e predeterminate, non lesive di quei diritti fondamentali, e sottoposte a riscontro giudiziale sulla base di prove adeguate.
In particolare, la S.C. (n. 10378/2004) ha chiarito che attiene all'ordine pubblico l'esigenza che lo scioglimento del matrimonio venga pronunciato solo all'esito di un rigoroso accertamento – condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti e delle garanzie processuali – dell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare, che costituisce l'unico inderogabile presupposto delle varie ipotesi di divorzio previste dall'art. 3 della legge n. 898/70.
3.3. In definitiva, quindi, posto che in base alla citata giurisprudenza il principio dell'ordine pubblico va indentificato, non tanto con il cd. ordine pubblico interno
- e, cioè, con qualsiasi norma imperativa dell'ordinamento civile - bensì con quello di ordine pubblico internazionale, costituito dai principi fondamentali e caratterizzanti l'atteggiamento etico-giuridico dell'ordinamento in un determinato periodo storico (Cass. n. 17349/2002; SU. n. 12913/2019), non può dubitarsi che nel concetto di ordine pubblico rientrino il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione tra i sessi, nonché il diritto di difesa ed il principio per il quale il matrimonio può sciogliersi solamente al ricorrere del presupposto dell'accertamento del disfacimento della comunione di vita familiare
(Cass. n. 16804/2020 cit.).
4. Orbene, il provvedimento di scioglimento del matrimonio tra e CP_1 risulta incompatibile con tali principi. Parte_1
5 4.1. In primo luogo, non è rispettato il principio dell'ordine pubblico processuale, non essendo stati garantiti, nell'ambito del procedimento di divorzio per ripudio, il diritto di difesa della moglie e la garanzia dell'effettività del contraddittorio.
Invero, emerge dalla documentazione in atti che la domanda di divorzio di CP_1
è stata accolta dall'Autorità del Bangladesh in data 10.2.2023 sulla base
[...] della semplice presa d'atto della volontà del marito;
la pronuncia è poi divenuta definitiva in seguito alla notifica del provvedimento alla moglie e al decorso del termine di legge secondo quanto previsto dal Muslim Family Laws Ordinance del
1961.
Il provvedimento di registrazione del ripudio irrevocabile del marito è stato quindi notificato a la quale, tuttavia, non ha potuto partecipare al Parte_1 relativo procedimento, con conseguente lesione dei diritti di difesa della donna.
Invero, l'unilateralità del ripudio non è venuta meno per effetto della notifica alla moglie, che rimane mera destinataria della decisione unilaterale del marito, di cui si è limitata a prendere atto.
4.2. Del pari, manca qualsivoglia accertamento da parte dell'autorità del
Bangladesh circa l'effettiva cessazione del rapporto affettivo e di convivenza dei coniugi, ovvero della possibilità di una possibile composizione o continuazione, non essendo quindi rispettato nemmeno il presupposto dell'accertamento rigoroso dell'irrimediabile disfacimento della comunione matrimoniale.
4.3. In secondo luogo, non risulta rispettato nemmeno l'ordine pubblico sostanziale.
L'istituto del ripudio appare infatti discriminatorio nei confronti della donna, posto che solo il marito è abilitato a liberarsi dal vincolo matrimoniale con la formula del talaq, senza necessità di addurre alcuna motivazione effettiva, sicché
l'effetto risolutivo del matrimonio deriva da una decisione unilaterale e potestativa del solo marito.
4.4. Né in senso opposto rileva la circostanza dedotta da secondo cui CP_1 nell'atto di matrimonio contratto con in data 2.3.2008, lo stesso Parte_1
6 avrebbe conferito alla moglie lo specifico “potere di divorzio”, avendo per l'effetto provveduto a equiparare in concreto i diritti della moglie a quelli del marito.
Invero, la concessione alla moglie di un potere di divorzio, peraltro subordinato dall'atto di matrimonio alla violazione dei doveri coniugali da parte del marito, non consente di equiparare i diritti dei coniugi, posto che la moglie rimane soggetta al potere unilaterale, non recettizio e sostanzialmente immotivato, di ripudio del marito, permanendo, quindi, una chiara discriminazione per ragioni di sesso, in violazione dell'art. 14 della CEDU e del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
5. A ciò si aggiunga che il provvedimento di ripudio annotato dal Comune di
Ancona non contiene alcuna disposizione in merito alla tutela dei figli minori, apparendo, anche sotto tale profilo, contrario all'ordine pubblico, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost, nonché agli artt. 8 e 12 CEDU.
6. In definitiva, merita dunque accoglimento il ricorso ex art. 67 L. 218/1995 proposto da non potendo essere riconosciuta all'interno Parte_1 dell'ordinamento giuridico statuale italiano la decisione di ripudio pronunciata dall'autorità del Bangladesh, ravvisandosi una violazione degli artt. 64 ss. L.
218/1995, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico processuale (violazione del principio di discriminazione tra uomo e donna;
discriminazione di genere) e dell'ordine pubblico processuale (mancanza di parità difensiva e mancanza di un procedimento effettivo svolto nel contraddittorio reale) (Cass., n.16804/2020).
6.1. Va conseguentemente ordinata la cancellazione dell'annotazione nei registri dello stato civile italiano del Comune di Ancona dell'atto di divorzio per ripudio del 10.5.2023 tra e CP_1 Parte_1
7. L'accoglimento del ricorso comporta la condanna del convenuto, che ha dato causa all'instaurazione del presente procedimento, alla refusione in favore della ricorrente delle spese del procedimento, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
7 La Corte accoglie il ricorso ex art. 67 L. 218/1995 proposto da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, ordina la cancellazione dell'annotazione, CP_1 nei registri dello stato civile italiano del Comune di Ancona, del provvedimento di divorzio irrevocabile pronunciato a Madaripur, Bangladesh, il 10.5.2023 e registrato in pari dati.
Condanna alla refusione alla ricorrente delle spese del presente CP_1 giudizio, che si liquidano in 1.362,00 €, di cui 100,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
8