Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 05/09/2023, n. 13596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13596 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/09/2023
N. 13596/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07992/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7992 del 2023, proposto da IA Finance S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Carapezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Francia 68;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Difesa Centro Unico Stipendiale Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Avvocatura Generale dello Stato, Centro Nazionale Amministrativo Esercito, 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AU NC, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 22/09/2010 dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento R.g.e. n. 27828/2009;
e per:
- ordinare al Ministero della Difesa (per il tramite, se necessario, dei propri organi interni e/o periferici) la produzione in giudizio di tutti i cedolini paga emessi nel corso del rapporto di lavoro con il Sig. AU NC dalla data di notifica del pignoramento all'agosto 2022;
- per l'effetto, condannare l'Ente (per il tramite, se necessario, dei propri organi interni e/o periferici) al pagamento della somma dovuta a IA Finance S.r.l. in virtù della predetta ordinanza, pari alla differenza tra il quinto dello stipendio maturato in favore del Sig. NC dalla data di notifica del pignoramento (o, quanto meno, dall'agosto 2012), così come emergente dai suddetti cedolini paga, e la somma effettivamente versata a IA Finance S.r.l. sino al settembre 2022 (pari ad € 11.700,00), in ogni caso in una misura che si indica prudenzialmente non inferiore ad € 16.907,78;
- adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari all'ottemperanza del contenuto della predetta ordinanza, compresa la nomina di un commissario ad acta;
- dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
- fissare la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
- condannare il resistente al pagamento delle spese e degli onorari del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Difesa Centro Unico Stipendiale Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso di cui in epigrafe la ricorrente IA Finance S.r.l. ha agito per la corretta ottemperanza dell’ordinanza con cui il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale Ordinario di Roma, nel procedimento R.G.E. n. 27828/2009, aveva assegnato alla ricorrente medesima la somma pari a 1/5 dello stipendio mensile del sig. AU NC, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, dovuta dal terzo pignorato (Amministrazione resistente, datore di lavoro) al debitore esecutato, nonché 1/5 del TFR in caso di risoluzione anticipata del rapporto, fino alla concorrenza dell’importo di € 37.526,00, nonché gli interessi convenzionali del 17,50% sulla somma capitale di € 9.917,75, a scalare, successivi al precetto e fino al saldo, a soddisfo delle spese di esecuzione e del credito vantato.
Espone in fatto che il terzo pignorato, ovvero l’Amministrazione resistente, avrebbe erroneamente dato esecuzione alla predetta ordinanza, corrispondendo alla ricorrente solo l’importo di € 80,00 mensili invece che 1/5 dello stipendio netto mensile dovuto al soggetto pignorato, Sig. AU NC, e che tale condotta sarebbe proseguita fino al settembre 2022, allorquando, sollecitata da TH NG S.r.l. (nel frattempo divenuta mandataria di IA Finance S.r.l.) l’Amministrazione avrebbe iniziato a versare il quinto della retribuzione del sig. NC. L’amministrazione, tuttavia, non avrebbe versato l’intero debito medio tempore accumulatosi, derivante dalla differenza tra il quinto dello stipendio maturato in favore del Sig. NC dalla data del pignoramento e la somma effettivamente versata a IA Finance S.r.l. Espone, altresì, che, proprio con riguardo a detta somma, l’Amministrazione, con comunicazione del 22.09.2022 avrebbe negato di fatto il pagamento, sostenendo che, in ragione della riprogrammazione del piano di ammortamento a partire dal mese di settembre 2022, il saldo del debito si sarebbe previsto nel giugno 2026. Ha affermato, altresì, che non sussisterebbe la prescrizione del credito, in quanto la stessa decorrerebbe dalle singole scadenze previste per il pagamento, con la conseguenza che, avendo sollecitato l’Amministrazione il 28.07.2022, il credito non sarebbe prescritto almeno fino a luglio 2012. Ha chiesto, inoltre, ai fini della corretta individuazione dello stipendio del ricorrente negli anni di cui si discute, e, dunque dell’ammontare del debito maturato dall’Amministrazione, il deposito, da parte dell’Amministrazione medesima, di tutti i cedolini stipendiali del ricorrente dalla notifica dell’ordinanza fino ad agosto 2022. Ha chiesto, pertanto, la corretta ottemperanza dell’ordinanza in discorso, il pagamento del debito maturato dall’Amministrazione derivante dalla mancata corretta esecuzione della stessa, la fissazione di una penalità di mora per ogni ritardo nell’adempimento.
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, eccependo, preliminarmente, la prescrizione dell’actio iudicati , in quanto sarebbero decorsi già 12 anni dal passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 22.09.2010. Chiede, nel merito, il rigetto della domanda tesa ad ottenere il pagamento del debito maturato, atteso anche il comportamento colpevole della ricorrente, che, durante la percezione del pagamento, non avrebbe mai evidenziato all’Amministrazione discrasie rispetto a quanto contenuto nell’ordinanza di assegnazione, e, pertanto, avrebbe contribuito al costituirsi del debito medesimo.
3. Alla Camera di Consiglio del 19 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Ai sensi dell’art. 114, co. 1, c.p.a. nel giudizio di ottemperanza “ L'azione […] si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza .” L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, al riguardo, ha affermato che “ 'Il termine decennale previsto dall'art. 114, comma 1, del c.p.a. in ogni caso può essere interrotto anche con un atto stragiudiziale volto a conseguire quanto spetta in base al giudicato' .” (Consiglio di Stato ad. plen., 04/12/2020, n.24).
Dalla documentazione versata in atti e non contestata dalle parti emerge che l’ordinanza di assegnazione delle somme è stata emessa in data 22.09.2010 dal Tribunale Ordinario di Roma, è stata munita di formula esecutiva in data 06.10.2010 e notificata al terzo pignorato, in copia conforme all’originale rilasciata in forma esecutiva, in data 13.10.2010.
Il primo atto stragiudiziale con cui è stato richiesto all’Amministrazione la corretta esecuzione della predetta ordinanza è avvenuto in data 28.07.2022 e, dunque, come eccepito dall’Amministrazione resistente, oltre il termine decennale previsto dal predetto art. 114, co.1, c.p.a.
Le osservazioni della ricorrente con riferimento alla prescrizione del credito, che maturerebbe per ogni singolo rateo mensile e, pertanto, stante l’atto interruttivo del 28.07.2022, non sarebbe intervenuta per le somme dovute fino al luglio 2022, è inconferente al caso in esame, in quanto l’eventuale mancata intervenuta prescrizione totale del credito assume rilevanza nell’eventuale giudizio civile volto alla percezione del credito residuo ma non rileva nel giudizio di ottemperanza. Come evidenziato, la domanda con cui si chiede la corretta ottemperanza del provvedimento esecutivo del giudice è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 114, c.p.a., che, nel caso di specie, è spirato senza che, medio tempore , siano intervenuti atti interruttivi.
2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese sono poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in € 2.075,00 (duemilasettantacinque/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Floriana Venera Di AU, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO