Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/08/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01934/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2025, proposto da TE EN, rappresentata e difesa dalle avvocatesse Francesca Picone e Simona Fulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per IL, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n.1326/2024 del Tribunale di Agrigento – sezione lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la documentazione depositati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Udito, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025, l’Avvocato dello Stato presente così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Il Tribunale di Marsala – sezione lavoro, con sentenza n.1326/2024 ha accertato e dichiarato il diritto di della ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente” per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, per l’anno scolastico 2023/2024 e, per l’effetto, condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo pari a € 500,00, oltre rivalutazione ed interessi sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Con atto notificato il 13 marzo 2025 e depositato il giorno 14 seguente, la ricorrente in epigrafe ha chiesto l’esecuzione della sentenza n.1326/2024, passata in giudicato, mediante l’attivazione della carta del docente al fine corresponsione delle somme dovute e liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è formalmente costituito in giudizio, senza svolgere difese.
Alla camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
B) Il ricorso è ammissibile e fondato.
Premesso che ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato, va rilevato che la pretesa fatta valere si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ed è sorretta da idonea documentazione: consta agli atti di causa, infatti, che la sentenza reca l’esposta condanna pecuniaria, è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
Il Ministero resistente si è costituito con atto di mera forma senza nulla eccepire e dedurre riguardo ad un eventuale adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
Il ricorso pertanto va accolto e, per l’effetto, l’Amministrazione resistente va obbligata a dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
C) Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta , il Capo Dipartimento pro tempore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione presso il Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-s exies , comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
D) Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta .
E) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti in materia, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) fissa, nei termini e nella misura di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione debitrice per ogni ulteriore giorno di ritardo;
d) condanna l’Amministrazione debitrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore dei difensori antistatari.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Capo Dipartimento pro tempore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO