Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1925/2024 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1925 del 2024 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civile del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , parte nata a Castrovillari (CS), in [...] il Parte_1 C.F._1
20.11.1968, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO VICECONTE, elettivamente domiciliata come in atti
E
, C.F. parte nata a San Lorenzo del Vallo (CS), in [...] CP_1 C.F._2
16.09.1972, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DANIELA GRISOLIA, elettivamente domiciliata come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il
P.M. non ha fatto pervenire conclusioni. FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31.10.2024, i coniugi ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Castrovillari (CS), in data 2.04.1995, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. L'udienza di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi, con comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Pertanto, alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle predette note, il giudice relatore ha riservato al Collegio la decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di
separazione n. 3110/2019 R.G., definito con sentenza di questo Tribunale n. 459/2024 del
12.03.2024, depositata il 13.03.2024 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione è nata , in data [...], hanno affermato di Persona_1 avere già definito tutti i rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito riportate:
“Confermando l'accettazione delle condizioni contenute nella sentenza di separazione, considerata l'autosufficienza economica della figlia e le condizioni dei genitori, Per_1 dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento per sé e per la figlia;
2) Ognuno di loro si obbliga a contribuire in misura del 50% a tutte le spese straordinarie e necessitate dalla figlia;
Per_1
3) Con l'adempimento delle presenti condizioni, lasciando salva ed impregiudicata ogni questione inerente la divisione di beni comuni per la quale rinviano ad altro momento, essi coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere se non il reciproco rispetto.
4) Le spese legali di assistenza per il presente procedimento sono interamente compensate fra le parti”. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castrovillari (CS) in data 2.04.1995 tra e , come sopra generalizzati, Parte_1 CP_1 alle condizioni di cui in parte motiva;
B. sulle spese del procedimento;
CP_2
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castrovillari (CS) in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 8 parte II serie A, reg. atti matrimonio anno 1995). Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 20 marzo 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni