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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12765 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20255 2025 RG
FRA
Avv. ELIA FRANCESCO, DE Parte_1
AL NI
E
Avv. TETI MARIA PIA TERESA CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 3.6.2025 ha agito con ricorso Parte_1
ex art. 445bis, comma VI, Cpc, al fine si sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“…- Accertare e riconoscere in capo alla ricorrente lo status sanitario ex art. art. 1 L. n. 18/80, dalla data della domanda amministrativa per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
- NEL MERITO: Omologare il riconoscimento dello status ex art. 3, art. 3, L.
n. 104/1992, avvenuto già in sede di ATP.
Con vittoria di spese e competenze ed onorari del giudizio di ATP e del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c”. Ha contestato gli esiti della relazione depositata dal dott. , Persona_1
all'esito del procedimento di ATP che non aveva accertato i relativi requisiti sanitari e richiamati i presupposti normativi nonché le patologie che la affliggevano, sottolineando come il CTU le avesse sottovalutate in prima fase non fornendo neppure adeguata motivazione quanto alle conclusioni raggiunte.
L' si è costituito resistendo alla domanda. CP_1
Alla odierna udienza il processo è stato deciso.
Il ricorso non può essere accolto.
Nel merito, le argomentazioni poste a sostegno della presente opposizione non risultano dirimenti in quanto genericamente dedotte con riferimento al fatto che la consulenza d'ufficio recepita dal Tribunale nel decreto di omologa non aveva compiuto accertamenti completi (“senza spiegare ovvero accertare se la ricorrente cammini o meno con ausili, possa acquisire la stazione eretta in autonomia etcc.. Non è presente alcuna indicazione di come sia stato fatto
l'accertamento ossia se l'anziana ricorrente sia stata fatta camminare, per quanto tempo, se lo abbia fatto con o senza ausili etc….”), non era stata valutata l'età avanzata, né l'obesità, limitativa dei movimenti, ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il CTU della prima fase, tuttavia, considerando il complesso delle patologie denunciate, l'esame clinico sulla persona della perizianda, l'anamnesi e l'esame obiettivo, ha escluso che ricorressero infermità tali da giustificare il riconoscimento dei requisiti sanitari al riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Il CTU della prima fase, ha infatti, condotto l'esame dello stato clinico in sede di esame obiettivo, esaminato partitamente tutta la documentazione medica rilevante al fine delle valutazioni del caso, effettuato l'anamnesi patologica e formulato apposita diagnosi argomentando in sede di discussione medico legale.
Per come si legge nella relazione peritale pur accertando un'inabilità del 100% ha comunque rilevato come la perizianda non fosse dipendente in maniera continuativa dalla assistenza di terze persone per deambulare seppure certamente affetta da “scadimento dell'autonomia…” tale da legittimare l'esigenza di una assistenza globale nella sfera individuale e relazionale, così da perfezionare quanto richiesto per il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità.
La relazione della prima fase, pertanto, non presta il fianco alle critiche di parte ricorrente, essendosi dato atto delle patologie riscontrate, di quelle emergenti dalle certificazioni mediche, conseguendo la relativa valutazione secondo scienza e coscienza, alla valutazione della complessiva obiettività clinica direttamente riscontrata.
In definitiva quindi il ricorso in opposizione va respinto, mentre le spese processuali vanno integralmente compensate in considerazione dell'esito della prima fase, nel quale sono stati riconosciuti i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento del diritto di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92.
P.Q.M.
Accerta che la ricorrente possiede i requisiti sanitari ex art. Parte_1
3, comma 3, della L. 104/92 (handicap con necessità di sostegno intensivo) e rigetta per il resto il ricorso;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Roma, lì 11/12/2025 Il Giudice