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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/09/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel dr.ssa Francesca Ivana Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1335 dell'anno 2019 del Ruolo Generale, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/01/1958, (C.F.: ) nata a Parte_2 C.F._2
Partinico (PA) il 26/03/1960, (C.F.: Parte_3
nata a [...] il [...], C.F._3 Parte_4
(C.F.: nata a [...] il
[...] C.F._4
12/04/1965, (C.F.: ) nato a Parte_4 C.F._5
Partinico il 30/06/1967, in proprio e n. q. di eredi di , Persona_1 deceduto in data 23/06/2009, rappresentati e difesi dall'Avv. Ubaldo Ruvolo , Email_1
appellanti
CONTRO
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, in persona dei rispettivi Assessori pro
[...] tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
Email_2
(P. IVA: ), in persona del legale Parte_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anita Scalia artinico.pa.it); Email_3 Pt_5
appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 La sentenza n. 137/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 10/1/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per gli appellanti:
“-preliminarmente, sospendere, ex art. 283 c.p.c., l'efficacia esecuti- va della sentenza impugnata, con il presente atto, in merito alla condanna al pagamento delle spese legali gravante su parte attrice;
ciò in considerazione della fondatezza dei motivi di appello proposti;
-nel merito, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva del . Parte_5
Conseguentemente, condannare il al risarci- Parte_5 mento in favore degli attori, odierni appellanti, di quella somma che riterrà maggiormente equa a titolo di risarcimento dei danni non pa- trimoniali conseguenti alla perdita del proprio congiunto in dipen- denza dell'evento per cui è causa. E ciò, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Conclusioni per gli Assessorati Regionali appellati:
“ respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare l'appello e per l'effetto:
- In via pregiudiziale ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva tanto dell' Controparte_1
che dell di Pubblica Utili-
[...] Controparte_2 tà della;
Controparte_2
- Rigettare, nel merito, le domande sic et simpliciter estese dalle par- ti attoree nei confronti dei citati Assessorati, siccome infondate ed indimostrate;
- Condannare la controparte al pagamento delle competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per il : Parte_5
“a) In via preliminare:
- accogliere l'eccezione di inammissibilità del gravame, ex art. 342, 348 bis e ter c.p.c. e, per l'effetto, rigettare la richiesta di sospensio-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 ne dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in subordine, e per mera completezza difensiva, ritenere e dichiara- re, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dei motivi d'appello, che, in virtù di verbale di accordo del 16.10.2006, rep. n. 34 del 26.10.2006, siglato tra l' Controparte_3
e l' , ora
[...] Controparte_4 [...]
, Controparte_5
l'onere di gestione e manutenzione del tratto di strada luogo del tra- gico evento luttuoso occorso in data 23.06.2009 ricade esclusiva- mente sull' Controparte_6
;
[...]
- conseguentemente, nella denegata e non temuta ipotesi di acco- glimento dei motivi d'appello, ritenere e dichiarare l'estraneità al giudizio dell'appellato nel senso che non può CP_7
l'appellato identificarsi come soggetto tenuto alla prestazione richie- sta dagli appellanti, che pertanto deve ritenersi infondata, e per l'effetto rigettata, e ciò in ragione della carenza dell'effettiva titola- rità passiva del rapporto controverso, ovvero per la non proprietà, gestione e custodia in capo alla P.A. convenuta del tratto di strada teatro del sinistro, essendo invece legittimato l'Assessorato Regiona- le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, quale ente concessio- nario e gestore della strada di collegamento tra la SP 2 ( - Parte_5
San Giuseppe Jato) e la invaso Poma. CP_8
b) Nel merito:
- rigettare, previo non accoglimento della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'appello dei Sigri Parte_6
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, perché destituito di qualsivoglia fondamento lo- Parte_4 gico, giuridico e fattuale, e, per l'effetto, confermare, integralmente, la sentenza di primo grado;
- in subordine, e per mera completezza difensiva, ritenere e dichiara- re, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dei motivi d'appello, che il , per le causali in premessa indi- Parte_5 cate ed anche alla luce del fatto che gli appellanti hanno ricevuto l'integrale ristoro dei danni subiti, non ha responsabilità alcuna nel sinistro lamentato dagli attori, neppure in parte, e che pertanto nulla deve per le medesime causali in favore degli stessi. Condannare, in conseguenza del rigetto del presente gravame, i Sigri
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , odierne parti appellanti al pagamen-
[...] Parte_4 to, in favore del , di tutte le spese e competenze Parte_5 di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 5/12/2014, , , Parte_1 Parte_2
, e convenivano Parte_3 Parte_4 Parte_4 in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il , chieden- Parte_5 done la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in con- seguenza del decesso del proprio congiunto , causato dal Persona_1 sinistro stradale verificatosi in data 23/6/2009 lungo la strada di collega- mento tra la SP 2, che connette a San Giuseppe Jato, e la Parte_5 [...]
e da loro attribuito alla responsabilità dell'ente per via Controparte_9 delle condizioni del manto stradale e l'omessa manutenzione della ban- chine adiacenti.
2. Con comparsa del 18/4/2015, si costituiva in giudizio il CP_10
, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva, essendo la strada facente parte del demanio regionale, e si oppo- neva, nel merito, all'accoglimento della domanda proposta nei suoi con- fronti.
3. Su richiesta degli attori, veniva disposta l'integrazione del contradditto- rio nei confronti dell' Controparte_11
, il quale si costituiva in giudizio
[...] Controparte_2 con comparsa del 25/11/2015, protestando la propria estraneità al giudi- zio, in virtù del fatto che la strada teatro del sinistro non faceva parte del demanio trazzerale della . Controparte_2
4. A seguito, di ciò, su richiesta del , veniva autorizza- Parte_5 ta la chiamata in causa dell' all'Energia e ai Servizi di Pubblica CP_1
Utilità della , il quale si costituiva con comparsa del Controparte_2
26/10/2016, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e op- ponendosi all'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti, di cui eccepiva, altresì, la prescrizione.
5. Con sentenza n. 137/2019, pronunciata in data 10/1/2019, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta dagli attori e li condannava al rimborso delle spese processuali in favore del , dispo- Parte_5 nendo la compensazione delle spese nei rapporti tra le altre parti in causa.
6. Con citazione del 18/6/2019, , , Parte_1 Parte_2
, e hanno propo- Parte_3 Parte_4 Parte_4
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 sto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento delle domande proposte con l'originario atto introduttivo del giudizio di primo grado.
7. Gli assessorati appellati si sono costituiti con comparsa del 6/12/2019, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
8. Il si è costituito con comparsa del 16/6/2020, op- Parte_5 ponendosi anch'esso all'accoglimento dell'appello.
9. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note scritte de- positate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/9/2024 e con ordinanza del 25/9/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
10. Con il primo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti chiedono, in riforma della sentenza impugnata, l'affermazione della responsabilità, anche solo in via concorrente, dell'ente proprietario e responsabile della manutenzione della strada, per aver concorso nella causazione del sinistro che ha condotto al decesso del loro congiunto . Persona_1
11. Il presente giudizio ha a oggetto il risarcimento dei danni chiesti dagli odierni appellanti, conseguenti dal decesso di , il quale, in Persona_1 data 23/06/2009, alla guida dell'autovettura Volkswagen Polo tg. SI411242, mentre percorreva la strada di collegamento tra la SP 2 Partini- co - San Giuseppe Jato e la Diga Jato invaso Poma, giunto al Km 0 + 750, entrava in collisione frontale con l'autovettura Toyota tg. PA B93766, condotta da . Quest'ultimo, viaggiando a bordo del Parte_7 proprio autoveicolo nel senso di marcia opposto, a causa della presenza nella sua semicarreggiata di marcia di un cedimento strutturale del manto stradale e di vegetazione, invadeva la semicarreggiata sulla quale proce- deva il veicolo condotto dal , entrando in collisione frontale con il Pt_2 medesimo.
12. Con l'atto introduttivo del giudizio, gli odierni appellanti hanno chiesto l'accertamento della responsabilità nell'accaduto dell'ente proprietario della strada per l'omissione della manutenzione della sede stradale e per l'omessa segnalazione della situazione di pericolo.
13. La sentenza impugnata ha evidenziato che dal giudizio penale definito con sentenza n. 668/2011, pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo in data 14/6-25/7/2011, confermata dalla Corte di Appello di Pa- lermo, con sentenza n. 2687/2012 dei 13/6-19/9/2012, è emerso che il era pienamente consapevole della situazione di pericolo, essen- Parte_7 dosi avveduto del cedimento del manto stradale e della vegetazione che
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 ostruivano la sua semicarreggiata di marcia, nonché della presenza del veicolo che sopraggiungeva in direzione opposta alla sua, ma che, nono- stante ciò, non aveva arrestato il proprio veicolo per dare la precedenza, contravvenendo così all'art. 150 C.d.S. (obbligo di arresto in presenza di ostacoli) e all'art. 141 C.d.S. (obbligo di arresto dinanzi a ostacoli prevedi- bili).
14. Alla luce di tale ricostruzione del fatto, il Tribunale di Palermo ha rite- nuto che la condotta concretamente posta in essere dal integras- Parte_7 se una causa sopravvenuta da sola sufficiente a causare l'evento, e dun- que tale da determinare, ai sensi dell'art. 41 cod. pen. l'esclusione del rapporto di causalità.
15. Con il motivo di impugnazione in esame, gli appellanti lamentano una incompleta valutazione delle risultanze degli accertamenti compiuti nel giudizio penale, dai quali era emerso chiaramente che la presenza di uno smottamento di terra e di folta vegetazione, che riducevano lo spazio utile per il transito, occupando 2 metri della semicarreggiata, a fronte di una larghezza complessiva di tutta la sede stradale di 6,80 metri, e che co- stringevano i mezzi diretti verso ad occupare parzialmente la Parte_5 semicarreggiata opposta, costituiva la causa o quantomeno la concausa del sinistro mortale. Evidenziano, inoltre, che dai medesimi accertamenti è emerso che l'ostruzione della sede stradale non era preannunziata da alcuna segnaletica, la quale venne collocata dal Comune di solo Parte_5 dopo l'incidente.
16. Con il motivo di impugnazione in esame gli appellanti non contestano, dunque, la ricostruzione della condotta del conducente del veicolo anta- gonista compiuta dal Tribunale di Palermo, ma contestano che tale con- dotta possa assurgere a causa susseguente c.d. assorbente.
17. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente afferma- to che «la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagio- nati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configu- rabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o poten- ziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito ri- conducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presen- za di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autono-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 mo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore ezio- logico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto ecce- zionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima.» (così Cass., n. 2563 del 2007).
18. In particolar modo è stato affermato che la responsabilità del custode può essere esclusa dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (così Cass. n. 11152 del 2023).
19. Nel caso in esame, sebbene la presenza della restrizione della carreg- giata non fosse stata segnalata dall'ente gestore della strada, in ogni caso risulta accertato che il terzo già giudicato responsabile dell'incidente,
si era comunque avveduto per tempo della presenza Parte_7 dell'ostacolo sulla sede stradale. Rispetto a tale situazione, dunque, l'assenza di segnalazione non ha spiegato alcuna efficienza causale, dal momento che le concrete circostanze di tempo e di luogo furono tali da consentire comunque al di avvedersi della situazione di pericolo. Parte_7
20. Risulta, del pari, accertato che il ebbe ad avvedersi anche del Parte_7 fatto che dalla direzione opposta sopraggiungeva la vettura condotta dal
, ma decise comunque di procedere oltre, peraltro a una velocità Pt_2 considerevole, verosimilmente confidando nella possibilità di superare l'ostruzione e di rientrare in tempo nella propria semicarreggiata di mar- cia, commettendo, però, un errore fatale.
21. La situazione di pericolo sussistente, sebbene imputabile all'omissione di manutenzione della sede stradale, avrebbe potuto facilmente essere evitata mediante l'adozione di normali cautele da parte degli utenti della strada, e in particolar modo da parte del il quale, invece, ebbe a Parte_7 porre in essere una condotta contraria ai più elementari canoni della pru- denza.
22. L'evidente particolare gravità della violazione dei canoni ordinari della prudenza, tale da rendere la condotta del terzo qualificabile come abnor- me, deve ritenersi idonea ad integrare un caso fortuito incidentale, ido- neo a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva imputabile all'ente gestore della strada e il sinistro verificatosi.
23. Le considerazioni sin qui svolte conducono al rigetto del primo motivo di impugnazione.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 24. Non può trovare accoglimento, del pari, anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti si dolgono in modo del tutto ge- nerico e vago della violazione del diritto di difesa, giacché non viene speci- ficato in alcun modo quali facoltà difensive sarebbero state concretamen- te impedite agli appellati o quali mezzi di prova richiesti non sarebbero stati illegittimamente ammessi.
25. A ciò deve aggiungersi che il motivo di impugnazione in questione non è accompagnato dalla formulazione di alcuna richiesta di riesame di ri- chieste istruttorie o di altra natura non accolte.
26. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'impugnazione propo- sta non può trovare accoglimento.
27. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in euro 3.480,00 (di cui euro 1.030 per studio, eu- ro 710 per la fase introduttiva ed euro 1.740 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA per il solo e oltre Parte_5 spese prenotate a debito per gli Assessorati appellati.
28. Alla pronuncia di inammissibilità /rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012, l'obbligo per gli appellanti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti;
- rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_8
, , E
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_4
nei confronti del ,
[...] Parte_5 dell' Controparte_12
e dell'
[...] Controparte_2
con citazione del 18/06/2019 avverso la sentenza n.
[...]
137/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 10/1/2019;
- condanna gli appellanti al rimborso delle spese del presente giudizio in favore delle amministrazioni appellate, che liquida in euro 3.480,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA per il solo Parte_5
e oltre spese prenotate a debito per gli Assessorati appellati;
[...]
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 19/9/2025. Il presente provvedimento viene redatto su do- cumento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinques disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 9
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel dr.ssa Francesca Ivana Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1335 dell'anno 2019 del Ruolo Generale, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/01/1958, (C.F.: ) nata a Parte_2 C.F._2
Partinico (PA) il 26/03/1960, (C.F.: Parte_3
nata a [...] il [...], C.F._3 Parte_4
(C.F.: nata a [...] il
[...] C.F._4
12/04/1965, (C.F.: ) nato a Parte_4 C.F._5
Partinico il 30/06/1967, in proprio e n. q. di eredi di , Persona_1 deceduto in data 23/06/2009, rappresentati e difesi dall'Avv. Ubaldo Ruvolo , Email_1
appellanti
CONTRO
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, in persona dei rispettivi Assessori pro
[...] tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
Email_2
(P. IVA: ), in persona del legale Parte_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anita Scalia artinico.pa.it); Email_3 Pt_5
appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 La sentenza n. 137/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 10/1/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per gli appellanti:
“-preliminarmente, sospendere, ex art. 283 c.p.c., l'efficacia esecuti- va della sentenza impugnata, con il presente atto, in merito alla condanna al pagamento delle spese legali gravante su parte attrice;
ciò in considerazione della fondatezza dei motivi di appello proposti;
-nel merito, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva del . Parte_5
Conseguentemente, condannare il al risarci- Parte_5 mento in favore degli attori, odierni appellanti, di quella somma che riterrà maggiormente equa a titolo di risarcimento dei danni non pa- trimoniali conseguenti alla perdita del proprio congiunto in dipen- denza dell'evento per cui è causa. E ciò, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Conclusioni per gli Assessorati Regionali appellati:
“ respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare l'appello e per l'effetto:
- In via pregiudiziale ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva tanto dell' Controparte_1
che dell di Pubblica Utili-
[...] Controparte_2 tà della;
Controparte_2
- Rigettare, nel merito, le domande sic et simpliciter estese dalle par- ti attoree nei confronti dei citati Assessorati, siccome infondate ed indimostrate;
- Condannare la controparte al pagamento delle competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per il : Parte_5
“a) In via preliminare:
- accogliere l'eccezione di inammissibilità del gravame, ex art. 342, 348 bis e ter c.p.c. e, per l'effetto, rigettare la richiesta di sospensio-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 ne dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in subordine, e per mera completezza difensiva, ritenere e dichiara- re, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dei motivi d'appello, che, in virtù di verbale di accordo del 16.10.2006, rep. n. 34 del 26.10.2006, siglato tra l' Controparte_3
e l' , ora
[...] Controparte_4 [...]
, Controparte_5
l'onere di gestione e manutenzione del tratto di strada luogo del tra- gico evento luttuoso occorso in data 23.06.2009 ricade esclusiva- mente sull' Controparte_6
;
[...]
- conseguentemente, nella denegata e non temuta ipotesi di acco- glimento dei motivi d'appello, ritenere e dichiarare l'estraneità al giudizio dell'appellato nel senso che non può CP_7
l'appellato identificarsi come soggetto tenuto alla prestazione richie- sta dagli appellanti, che pertanto deve ritenersi infondata, e per l'effetto rigettata, e ciò in ragione della carenza dell'effettiva titola- rità passiva del rapporto controverso, ovvero per la non proprietà, gestione e custodia in capo alla P.A. convenuta del tratto di strada teatro del sinistro, essendo invece legittimato l'Assessorato Regiona- le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, quale ente concessio- nario e gestore della strada di collegamento tra la SP 2 ( - Parte_5
San Giuseppe Jato) e la invaso Poma. CP_8
b) Nel merito:
- rigettare, previo non accoglimento della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'appello dei Sigri Parte_6
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, perché destituito di qualsivoglia fondamento lo- Parte_4 gico, giuridico e fattuale, e, per l'effetto, confermare, integralmente, la sentenza di primo grado;
- in subordine, e per mera completezza difensiva, ritenere e dichiara- re, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dei motivi d'appello, che il , per le causali in premessa indi- Parte_5 cate ed anche alla luce del fatto che gli appellanti hanno ricevuto l'integrale ristoro dei danni subiti, non ha responsabilità alcuna nel sinistro lamentato dagli attori, neppure in parte, e che pertanto nulla deve per le medesime causali in favore degli stessi. Condannare, in conseguenza del rigetto del presente gravame, i Sigri
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , odierne parti appellanti al pagamen-
[...] Parte_4 to, in favore del , di tutte le spese e competenze Parte_5 di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 5/12/2014, , , Parte_1 Parte_2
, e convenivano Parte_3 Parte_4 Parte_4 in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il , chieden- Parte_5 done la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in con- seguenza del decesso del proprio congiunto , causato dal Persona_1 sinistro stradale verificatosi in data 23/6/2009 lungo la strada di collega- mento tra la SP 2, che connette a San Giuseppe Jato, e la Parte_5 [...]
e da loro attribuito alla responsabilità dell'ente per via Controparte_9 delle condizioni del manto stradale e l'omessa manutenzione della ban- chine adiacenti.
2. Con comparsa del 18/4/2015, si costituiva in giudizio il CP_10
, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva, essendo la strada facente parte del demanio regionale, e si oppo- neva, nel merito, all'accoglimento della domanda proposta nei suoi con- fronti.
3. Su richiesta degli attori, veniva disposta l'integrazione del contradditto- rio nei confronti dell' Controparte_11
, il quale si costituiva in giudizio
[...] Controparte_2 con comparsa del 25/11/2015, protestando la propria estraneità al giudi- zio, in virtù del fatto che la strada teatro del sinistro non faceva parte del demanio trazzerale della . Controparte_2
4. A seguito, di ciò, su richiesta del , veniva autorizza- Parte_5 ta la chiamata in causa dell' all'Energia e ai Servizi di Pubblica CP_1
Utilità della , il quale si costituiva con comparsa del Controparte_2
26/10/2016, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e op- ponendosi all'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti, di cui eccepiva, altresì, la prescrizione.
5. Con sentenza n. 137/2019, pronunciata in data 10/1/2019, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta dagli attori e li condannava al rimborso delle spese processuali in favore del , dispo- Parte_5 nendo la compensazione delle spese nei rapporti tra le altre parti in causa.
6. Con citazione del 18/6/2019, , , Parte_1 Parte_2
, e hanno propo- Parte_3 Parte_4 Parte_4
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 sto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento delle domande proposte con l'originario atto introduttivo del giudizio di primo grado.
7. Gli assessorati appellati si sono costituiti con comparsa del 6/12/2019, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
8. Il si è costituito con comparsa del 16/6/2020, op- Parte_5 ponendosi anch'esso all'accoglimento dell'appello.
9. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note scritte de- positate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/9/2024 e con ordinanza del 25/9/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
10. Con il primo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti chiedono, in riforma della sentenza impugnata, l'affermazione della responsabilità, anche solo in via concorrente, dell'ente proprietario e responsabile della manutenzione della strada, per aver concorso nella causazione del sinistro che ha condotto al decesso del loro congiunto . Persona_1
11. Il presente giudizio ha a oggetto il risarcimento dei danni chiesti dagli odierni appellanti, conseguenti dal decesso di , il quale, in Persona_1 data 23/06/2009, alla guida dell'autovettura Volkswagen Polo tg. SI411242, mentre percorreva la strada di collegamento tra la SP 2 Partini- co - San Giuseppe Jato e la Diga Jato invaso Poma, giunto al Km 0 + 750, entrava in collisione frontale con l'autovettura Toyota tg. PA B93766, condotta da . Quest'ultimo, viaggiando a bordo del Parte_7 proprio autoveicolo nel senso di marcia opposto, a causa della presenza nella sua semicarreggiata di marcia di un cedimento strutturale del manto stradale e di vegetazione, invadeva la semicarreggiata sulla quale proce- deva il veicolo condotto dal , entrando in collisione frontale con il Pt_2 medesimo.
12. Con l'atto introduttivo del giudizio, gli odierni appellanti hanno chiesto l'accertamento della responsabilità nell'accaduto dell'ente proprietario della strada per l'omissione della manutenzione della sede stradale e per l'omessa segnalazione della situazione di pericolo.
13. La sentenza impugnata ha evidenziato che dal giudizio penale definito con sentenza n. 668/2011, pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo in data 14/6-25/7/2011, confermata dalla Corte di Appello di Pa- lermo, con sentenza n. 2687/2012 dei 13/6-19/9/2012, è emerso che il era pienamente consapevole della situazione di pericolo, essen- Parte_7 dosi avveduto del cedimento del manto stradale e della vegetazione che
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 ostruivano la sua semicarreggiata di marcia, nonché della presenza del veicolo che sopraggiungeva in direzione opposta alla sua, ma che, nono- stante ciò, non aveva arrestato il proprio veicolo per dare la precedenza, contravvenendo così all'art. 150 C.d.S. (obbligo di arresto in presenza di ostacoli) e all'art. 141 C.d.S. (obbligo di arresto dinanzi a ostacoli prevedi- bili).
14. Alla luce di tale ricostruzione del fatto, il Tribunale di Palermo ha rite- nuto che la condotta concretamente posta in essere dal integras- Parte_7 se una causa sopravvenuta da sola sufficiente a causare l'evento, e dun- que tale da determinare, ai sensi dell'art. 41 cod. pen. l'esclusione del rapporto di causalità.
15. Con il motivo di impugnazione in esame, gli appellanti lamentano una incompleta valutazione delle risultanze degli accertamenti compiuti nel giudizio penale, dai quali era emerso chiaramente che la presenza di uno smottamento di terra e di folta vegetazione, che riducevano lo spazio utile per il transito, occupando 2 metri della semicarreggiata, a fronte di una larghezza complessiva di tutta la sede stradale di 6,80 metri, e che co- stringevano i mezzi diretti verso ad occupare parzialmente la Parte_5 semicarreggiata opposta, costituiva la causa o quantomeno la concausa del sinistro mortale. Evidenziano, inoltre, che dai medesimi accertamenti è emerso che l'ostruzione della sede stradale non era preannunziata da alcuna segnaletica, la quale venne collocata dal Comune di solo Parte_5 dopo l'incidente.
16. Con il motivo di impugnazione in esame gli appellanti non contestano, dunque, la ricostruzione della condotta del conducente del veicolo anta- gonista compiuta dal Tribunale di Palermo, ma contestano che tale con- dotta possa assurgere a causa susseguente c.d. assorbente.
17. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente afferma- to che «la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagio- nati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configu- rabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o poten- ziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito ri- conducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presen- za di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autono-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 mo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore ezio- logico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto ecce- zionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima.» (così Cass., n. 2563 del 2007).
18. In particolar modo è stato affermato che la responsabilità del custode può essere esclusa dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (così Cass. n. 11152 del 2023).
19. Nel caso in esame, sebbene la presenza della restrizione della carreg- giata non fosse stata segnalata dall'ente gestore della strada, in ogni caso risulta accertato che il terzo già giudicato responsabile dell'incidente,
si era comunque avveduto per tempo della presenza Parte_7 dell'ostacolo sulla sede stradale. Rispetto a tale situazione, dunque, l'assenza di segnalazione non ha spiegato alcuna efficienza causale, dal momento che le concrete circostanze di tempo e di luogo furono tali da consentire comunque al di avvedersi della situazione di pericolo. Parte_7
20. Risulta, del pari, accertato che il ebbe ad avvedersi anche del Parte_7 fatto che dalla direzione opposta sopraggiungeva la vettura condotta dal
, ma decise comunque di procedere oltre, peraltro a una velocità Pt_2 considerevole, verosimilmente confidando nella possibilità di superare l'ostruzione e di rientrare in tempo nella propria semicarreggiata di mar- cia, commettendo, però, un errore fatale.
21. La situazione di pericolo sussistente, sebbene imputabile all'omissione di manutenzione della sede stradale, avrebbe potuto facilmente essere evitata mediante l'adozione di normali cautele da parte degli utenti della strada, e in particolar modo da parte del il quale, invece, ebbe a Parte_7 porre in essere una condotta contraria ai più elementari canoni della pru- denza.
22. L'evidente particolare gravità della violazione dei canoni ordinari della prudenza, tale da rendere la condotta del terzo qualificabile come abnor- me, deve ritenersi idonea ad integrare un caso fortuito incidentale, ido- neo a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva imputabile all'ente gestore della strada e il sinistro verificatosi.
23. Le considerazioni sin qui svolte conducono al rigetto del primo motivo di impugnazione.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 24. Non può trovare accoglimento, del pari, anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti si dolgono in modo del tutto ge- nerico e vago della violazione del diritto di difesa, giacché non viene speci- ficato in alcun modo quali facoltà difensive sarebbero state concretamen- te impedite agli appellati o quali mezzi di prova richiesti non sarebbero stati illegittimamente ammessi.
25. A ciò deve aggiungersi che il motivo di impugnazione in questione non è accompagnato dalla formulazione di alcuna richiesta di riesame di ri- chieste istruttorie o di altra natura non accolte.
26. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'impugnazione propo- sta non può trovare accoglimento.
27. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in euro 3.480,00 (di cui euro 1.030 per studio, eu- ro 710 per la fase introduttiva ed euro 1.740 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA per il solo e oltre Parte_5 spese prenotate a debito per gli Assessorati appellati.
28. Alla pronuncia di inammissibilità /rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012, l'obbligo per gli appellanti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti;
- rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_8
, , E
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_4
nei confronti del ,
[...] Parte_5 dell' Controparte_12
e dell'
[...] Controparte_2
con citazione del 18/06/2019 avverso la sentenza n.
[...]
137/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 10/1/2019;
- condanna gli appellanti al rimborso delle spese del presente giudizio in favore delle amministrazioni appellate, che liquida in euro 3.480,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA per il solo Parte_5
e oltre spese prenotate a debito per gli Assessorati appellati;
[...]
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 19/9/2025. Il presente provvedimento viene redatto su do- cumento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinques disp. att. c.p.c..
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