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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'11.12.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avv.ti L. Crovace e L. Rubino Parte_1
Ricorrente C O N T R O
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. G. Zamboni CP_1 CP_2
Resistente Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.4.2025, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32420250000045865000, con il quale aveva chiesto il CP_1 pagamento dell'importo di € 4.186,57. Allegava che, con nota del 10 giugno 2024, parte convenuta aveva comunicato che “… per il periodo dal 1.1.2006 al 31.12.2006, sulla prestazione mobilità n. 02/84937, ha ricevuto un pagamento non dovuto per la seguente motivazione: è stata corrisposta l'indennità i mobilità non spettante a causa di rioccupazione a tempo indeterminato”. Eccepiva l'illegittimità di siffatta pretesa stante: a) la prescrizione del diritto di agire ex art. 2033 c.c.; b) il mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa sino al 2018; c) l'inesigibilità della somma chiesta in restituzione. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. costituendosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo CP_1 accertato che “effettivamente non risultano assunzioni della ricorrente a tempo indeterminato dal 01.01.2006”. All'odierna udienza parte ricorrente ha aderito a tale richiesta. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere. La regolamentazione delle spese di lite- liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria – segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato da nei Parte_1 CP_ confronti dell' così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida, per compensi, in € 880,00 oltre rimborso CP_1 forfettario, IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori costituiti della ricorrente per dichiarato anticipo. Brindisi, 11.12.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere