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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
La Corte, composta dai seguenti magistrati: dr. AN IT PA presidente dr. Riccardo Mele consigliere dr. Maurizio Petrelli consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 353/2025 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 6.11.2025, promossa da:
C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Francesco Rizzo e Carla
Giordano;
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
,
[...] rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Motivi della decisione Esaminati gli atti, lette le note depositate dalle parti nel termine loro concesso;
rilevato che l'amministrazione opposta ha provveduto ad annullare d'ufficio l'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio, prendendo atto della pronuncia della corte costituzionale n.104/25 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.7 comma 3 quater del d.l.n.158/12 convertito nella legge n.189/12 e dell'art.1 comma 923
l.n.208/15 nella parte in cui prevedeva la sanzione in misura fissa irrogata con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
che, pertanto, come evidenziato da entrambe le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
che, quanto alle spese di giudizio, le stesse devono essere per intero compensate, ricorrendo l'ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle indicate dall'art.92 comma 2 cod.proc.civ., che costituiscono ulteriore motivo di compensazione per effetto della pronuncia della corte cost.n.77/18.; che dette ragioni devono essere individuate nell'intervento della corte costituzionale che ha espunto dall'ordinamento la norma che prevedeva la sanzione irrogata.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Lecce, 6.11.2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Maurizio Petrelli dr.ssa
AN IT PA
La Corte, composta dai seguenti magistrati: dr. AN IT PA presidente dr. Riccardo Mele consigliere dr. Maurizio Petrelli consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 353/2025 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 6.11.2025, promossa da:
C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Francesco Rizzo e Carla
Giordano;
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
,
[...] rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Motivi della decisione Esaminati gli atti, lette le note depositate dalle parti nel termine loro concesso;
rilevato che l'amministrazione opposta ha provveduto ad annullare d'ufficio l'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio, prendendo atto della pronuncia della corte costituzionale n.104/25 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.7 comma 3 quater del d.l.n.158/12 convertito nella legge n.189/12 e dell'art.1 comma 923
l.n.208/15 nella parte in cui prevedeva la sanzione in misura fissa irrogata con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
che, pertanto, come evidenziato da entrambe le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
che, quanto alle spese di giudizio, le stesse devono essere per intero compensate, ricorrendo l'ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle indicate dall'art.92 comma 2 cod.proc.civ., che costituiscono ulteriore motivo di compensazione per effetto della pronuncia della corte cost.n.77/18.; che dette ragioni devono essere individuate nell'intervento della corte costituzionale che ha espunto dall'ordinamento la norma che prevedeva la sanzione irrogata.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Lecce, 6.11.2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Maurizio Petrelli dr.ssa
AN IT PA