Art. 72.
L'Azienda, di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1966, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 881 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle Telecomunicazioni (Appendice n. 2).
L'Azienda, di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1966, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 881 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle Telecomunicazioni (Appendice n. 2).