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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/10/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 153/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. GI SANFRATELLO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 153/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIOTTO SIMONA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. SIOTTO SIMONA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_2
Vicenza.
In punto a: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte attrice:
“NEL MERITO:
1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e ; CP_1
2) Dichiararsi i coniugi reciprocamente autosufficienti;
3) Accertata e dichiarata l'autosufficienza economica di , figlio della coppia, Persona_1 revocare, con effetto dalla data / mese di deposito del presente ricorso, il contributo al mantenimento
pagina 1 di 4 in favore del medesimo;
4) Condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite, in caso di opposizione;
”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace dichiarato alla udienza del 14 ottobre 2025.
Conclusioni del pubblico ministero: dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/1/2025, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Jugoslavia in data 21/6/1997, trascritto nel registro degli atti del Comune di CP_1
Castelgomberto, atto n. 24, parte II, serie B – anno 2014; che dall'unione era nato il figlio in data Per_1
21/10/2004; che l'unione entrava in irreversibile crisi al punto da separarsi consensualmente nel 2015; che poi non interveniva nessuna riconciliazione;
chiedeva all'intestato Tribunale che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca dell'assegno di mantenimento disposto a favore del figlio, in quanto successivamente divenuto maggiorenne economicamente autosufficiente, con contratto di lavoro che gli garantisce già un reddito netto mensile superiore ad euro 1.000,00.
La convenuta non si è costituita in giudizio e la contumacia è stata dichiarata alla udienza del
14/10/2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.. In detta sede, il procuratore di parte attrice chiedeva che la causa venisse rimessa in decisione al Collegio, previa rinuncia dei termini di legge per il deposito di scritti conclusivi. Il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
La domanda di divorzio di parte attrice va senz'altro accolta, posto che:
(i) è decorso il termine di legge tra il decreto di omologa delle condizioni di separazione n. 3110/2025 del 29/1/2015 emesso dal Tribunale di Vicenza e la data di deposito del ricorso;
(ii) la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge, ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
(iii) risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
(iv) nessuna statuizione economica è chiesta al Tribunale in relazione al rapporto tra i coniugi.
Va invece respinta la domanda di revoca del contributo al mantenimento per il figlio , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, precedentemente stabilito pari ad euro 250,00 mensili.
La documentazione prodotta dall'attore si esaurisce in un'unica certificazione ottenuta da Veneto pagina 2 di 4 Lavoro in cui tuttavia emerge la presenza, nell'intero arco temporale che va dal 2022 a fine 2024, dei seguenti rapporti di lavoro:
(a) contratto a tempo pieno del tipo apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere della sola breve durata dal 9/11/2022 al 18/11/2022 con la società Controparte_3
(b) contratto sempre a tempo pieno del tipo apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere della sola breve durata dal 9/12/2022 al 31/12/2022 con la società ; Controparte_4
(c) contratto a tempo parziale del tipo apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere dal
13/3/2024 con DR MO & PE snc (cfr. doc. 8 attore).
Ritiene dunque il Collegio, che in assenza di chiara allegazione della parte circa quali le reali e personali aspirazioni del figlio , di anni 20 al deposito del ricorso, quale la pregressa formazione Pt_2 professionale o di studio ed in assenza di prova circa l'effettiva retribuzione economica percepita dallo stesso, rispetto alla quale non sono stati articolati altri mezzi di prova in giudizio, e tenuto conto invece della documentata natura breve, saltuaria e poco stabile dei rapporti di lavoro intercorsi dal 2022 ad oggi, oltre al fatto che l'ultimo rapporto di lavoro è espressamente indicato come a solo tempo parziale, senza nessun ulteriore chiarimento sul quantitativo di ore, che pertanto resta assolutamente indeterminato, la domanda vada respinta per difetto di prova circa l'effettivo venir meno dei presupposti per la persistenza del contributo (cfr. Cass. Civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 12121 del 08/05/2025: “In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, si era limitata a rilevare che la giovane, appena ventenne, non aveva proseguito gli studi, senza valutare la sua capacità lavorativa, in relazione alla sua formazione professionale, alle possibilità concrete del mercato del lavoro in quel territorio e all'occupazione femminile)”; in relazione al caso in esame, ma più risalente nel tempo, cfr. Cass. Civ.
Sez. 1, Sentenza n. 407 del 11/01/2007: “In tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, pagina 3 di 4 "ex" art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, "ex" art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata”).
Nulla sulle spese di lite data la mancata costituzione in giudizio della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Jugoslavia 21/6/1997, trascritto nel registro degli atti del Comune di CP_1
Castelgomberto, al n. 24, parte II, serie B – anno 2014.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Castelgomberto al n. 24, parte II, serie B – anno 2014.
3. RESPINGE la domanda di revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio
[...]
Per_1
4. NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 17/10/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi Il Presidente
GI LO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. GI SANFRATELLO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 153/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIOTTO SIMONA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. SIOTTO SIMONA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_2
Vicenza.
In punto a: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte attrice:
“NEL MERITO:
1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e ; CP_1
2) Dichiararsi i coniugi reciprocamente autosufficienti;
3) Accertata e dichiarata l'autosufficienza economica di , figlio della coppia, Persona_1 revocare, con effetto dalla data / mese di deposito del presente ricorso, il contributo al mantenimento
pagina 1 di 4 in favore del medesimo;
4) Condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite, in caso di opposizione;
”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace dichiarato alla udienza del 14 ottobre 2025.
Conclusioni del pubblico ministero: dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/1/2025, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Jugoslavia in data 21/6/1997, trascritto nel registro degli atti del Comune di CP_1
Castelgomberto, atto n. 24, parte II, serie B – anno 2014; che dall'unione era nato il figlio in data Per_1
21/10/2004; che l'unione entrava in irreversibile crisi al punto da separarsi consensualmente nel 2015; che poi non interveniva nessuna riconciliazione;
chiedeva all'intestato Tribunale che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca dell'assegno di mantenimento disposto a favore del figlio, in quanto successivamente divenuto maggiorenne economicamente autosufficiente, con contratto di lavoro che gli garantisce già un reddito netto mensile superiore ad euro 1.000,00.
La convenuta non si è costituita in giudizio e la contumacia è stata dichiarata alla udienza del
14/10/2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.. In detta sede, il procuratore di parte attrice chiedeva che la causa venisse rimessa in decisione al Collegio, previa rinuncia dei termini di legge per il deposito di scritti conclusivi. Il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
La domanda di divorzio di parte attrice va senz'altro accolta, posto che:
(i) è decorso il termine di legge tra il decreto di omologa delle condizioni di separazione n. 3110/2025 del 29/1/2015 emesso dal Tribunale di Vicenza e la data di deposito del ricorso;
(ii) la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge, ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
(iii) risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
(iv) nessuna statuizione economica è chiesta al Tribunale in relazione al rapporto tra i coniugi.
Va invece respinta la domanda di revoca del contributo al mantenimento per il figlio , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, precedentemente stabilito pari ad euro 250,00 mensili.
La documentazione prodotta dall'attore si esaurisce in un'unica certificazione ottenuta da Veneto pagina 2 di 4 Lavoro in cui tuttavia emerge la presenza, nell'intero arco temporale che va dal 2022 a fine 2024, dei seguenti rapporti di lavoro:
(a) contratto a tempo pieno del tipo apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere della sola breve durata dal 9/11/2022 al 18/11/2022 con la società Controparte_3
(b) contratto sempre a tempo pieno del tipo apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere della sola breve durata dal 9/12/2022 al 31/12/2022 con la società ; Controparte_4
(c) contratto a tempo parziale del tipo apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere dal
13/3/2024 con DR MO & PE snc (cfr. doc. 8 attore).
Ritiene dunque il Collegio, che in assenza di chiara allegazione della parte circa quali le reali e personali aspirazioni del figlio , di anni 20 al deposito del ricorso, quale la pregressa formazione Pt_2 professionale o di studio ed in assenza di prova circa l'effettiva retribuzione economica percepita dallo stesso, rispetto alla quale non sono stati articolati altri mezzi di prova in giudizio, e tenuto conto invece della documentata natura breve, saltuaria e poco stabile dei rapporti di lavoro intercorsi dal 2022 ad oggi, oltre al fatto che l'ultimo rapporto di lavoro è espressamente indicato come a solo tempo parziale, senza nessun ulteriore chiarimento sul quantitativo di ore, che pertanto resta assolutamente indeterminato, la domanda vada respinta per difetto di prova circa l'effettivo venir meno dei presupposti per la persistenza del contributo (cfr. Cass. Civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 12121 del 08/05/2025: “In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, si era limitata a rilevare che la giovane, appena ventenne, non aveva proseguito gli studi, senza valutare la sua capacità lavorativa, in relazione alla sua formazione professionale, alle possibilità concrete del mercato del lavoro in quel territorio e all'occupazione femminile)”; in relazione al caso in esame, ma più risalente nel tempo, cfr. Cass. Civ.
Sez. 1, Sentenza n. 407 del 11/01/2007: “In tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, pagina 3 di 4 "ex" art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, "ex" art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata”).
Nulla sulle spese di lite data la mancata costituzione in giudizio della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Jugoslavia 21/6/1997, trascritto nel registro degli atti del Comune di CP_1
Castelgomberto, al n. 24, parte II, serie B – anno 2014.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Castelgomberto al n. 24, parte II, serie B – anno 2014.
3. RESPINGE la domanda di revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio
[...]
Per_1
4. NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 17/10/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi Il Presidente
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