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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1636/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1636/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ATTANASIO DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA,169 87038 SAN
LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO Parte_2 C.F._2
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO Parte_3 C.F._3
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
ROBERTA EN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._4
ATTANASIO DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN
LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO Controparte_1 C.F._5
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO Parte_4 C.F._6
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
pagina 1 di 11 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO CP_2 C.F._7
DONATELLA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN
LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO Parte_5 C.F._8
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO Parte_6 C.F._9
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LAROCCA VINCENZO ANNIBALE, elettivamente domiciliato in C/O
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE 87067 ROSSANO presso il difensore avv. LAROCCA
VINCENZO ANNIBALE
OGGETTO: responsabilità medica
Conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , , , NO RO, Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_6
, , e , i primi tre nella qualità di figli e Controparte_1 Parte_4 CP_2 Parte_5 gli altri quali nipoti di , hanno evocato in giudizio l Persona_1 Controparte_3
per veder risarciti i danni patiti a seguito della morte della loro congiunta, avvenuta
[...] il data 26 agosto 2018 presso l'U.O.C. di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Paola.
Narrano gli attori che la sig.ra , dopo un primo ricovero presso il reparto di Chirurgia Per_1
Generale del nosocomio di Cetraro – dove era giunta in data 11.04.2018 per una ingravescente dorsalgia – era stata inviata il successivo 15 aprile presso la Neurochirurgia dell'Ospedale “ ” di per consulenza specialistica neurochirurgica con la CP_3 CP_3
diagnosi di presenza di alcune rime di frattura in corrispondenza del versante somatico
pagina 2 di 11 anteriore di D10 di altezza sostanzialmente ancora conservata;
la spongiosi a tale livello risulta prevalentemente iperdensa. Integro il muro somatico posteriore. Concomita in corrispondenza dei tessuti molli paravertebrali adiacenti tessuto relativamente iperdenso
(densità media di circa 50 U.H), maggiormente rappresentato a destra, che si sviluppa in alto sino a livello di D9 e caudalmente in parte a D11; dopo MdC appare evidente significativo potenziamento contrastografico di tale tessuto e risulta maggiormente evidente l'estensione dello stesso in sede endocanalare che si dispone tra D9 E D11 obliterando bilateralmente lo spazio epidurale antero-laterale e posteriore soprattutto a livello di D10 ove sono definibili gli effetti compressivi che lo stesso esercita “centripetamente” sul sacco durale.
Sottoposta ad esame TC ed a visita neurochirurgica, veniva poi rinviata al Nosocomio di
Cetraro, in quanto lo specialista non ne riteneva necessario il ricovero né ravvisava la necessità di sottoporre la paziente ad intervento chirurgico, prescrivendole unicamente il riposo associato ad una terapia antidolorifica al bisogno e fissando al mese successivo l'opportunità di sottoporsi a controllo.
La , pertanto, veniva dimessa il 27 aprile 2018 con la diagnosi di frattura D10. Per_1
Accadeva, tuttavia che nei giorni successivi le condizioni della paziente si andavano aggravando, sottoponendo la stessa ad una serie di ulteriori ricoveri.
Il primo, avvenuto in data 7 maggio 2018 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di CP_3
con trasferimento nella medesima giornata presso il reparto di malattie infettive, evidenziava una “spondilodiscite florida D8-D11 con empiema epidurale e raccolte ascessuali paravertebrali.” Per contrastare la quale i sanitari sottoponevano la paziente a terapia antibiotica e consigliavano di ripetere la RMN del rachide dorso-lombare dopo 40-45 giorni dall'inizio della terapia.
Successivamente, il 31 maggio 2018 la veniva nuovamente ricoverata presso la Per_1
per un episodio di insufficienza cardiaca congestizia e, dimessa il Controparte_4 successivo 11 giugno 2018, subiva un altro ricovero il 13 giugno 2018 presso l'UOC di
Malattie Infettive del nosocomio cosentino per peggioramento del quadro radiologico ed infettivo. Veniva quivi richiesto un nuovo consulto specialistico di neurochirurgia e la paziente, all'uopo trasferita presso il reparto di Neurochirurgia, dal quale veniva dimessa, con prescrizione di terapia antibiotica il 6 luglio 2018, quando veniva trasferita presso la casa di cura Madonna della Catena per la riabilitazione dalla paraplegia.
pagina 3 di 11 In questa fase della degenza, la sig.ra era portatrice di catetere vescicale che Per_1
veniva sostituito il 3 agosto 2018.
Dimessa il successivo 6 agosto 2018, a causa di una febbre ingravescente, si sottoponeva, su consiglio del medico curante, ad esame delle urine ed urinocoltura in data 10 agosto 2018 che evidenziavano una grave infezione batterica delle vie urinarie e la presenza nelle urine di infezione da BS Pneumoniae, OM IN a Candida albicans.
Il successivo 24 agosto, ricoverata in gravissime condizioni presso il Pronto Soccorso di
Paola e trasferita presso l'U.O. di Medicina interna con diagnosi di insufficienza renale acuta con sepsi da infezione delle vie urinarie, moriva il successivo 26 agosto Persona_1
2018.
Gli attori, individuando nella storia clinica della sig.ra , cosi come riassunta, gravi Per_1 negligenze a carico dei medici che la ebbero in cura presso l'Ospedale di hanno CP_3 invocato il riconoscimento della responsabilità medica e concluso chiedendo “Voglia l'ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: -accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in persona del direttore pro-tempore, Controparte_3 nella causazione del decesso della Sig.ra a causa dell'errata, negligente Persona_1
ed imprudente condotta professionale assunta dai sanitari del Presidio ospedaliero di
Cosenza-SS. e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni tutti, di CP_3
qualsiaisi genere e natura, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, sia iure proprio che iure hereditatis sofferti dagli attori, che risulterà dovuta e di giustizia il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.”
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_3
All'esito del deposito della CTU medico-legale disposta in corso di giudizio, la causa veniva introitata a sentenza in data 28 settembre 2023 e successivamente rimessa in istruttoria per chiarimenti sulla CTU.
Veniva quindi rimessa in decisione in data 23 gennaio 2025 con concessione die termini di cui all'art. 190 cpc per conclusionali e repliche.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Le risultanze della espletata CTU medico-legale, avente carattere “percipiente” e, quindi, di fonte oggettiva di prova equiparabile a qualsiasi altra prova acquisita nel processo e dove il
CTU è chiamato ad accertare direttamente i fatti rilevanti all'interno di esso(cfr Cass. Civ.
pagina 4 di 11 sentenza 5487 del 26.02.2019), hanno consentito di riscontrare la condotta colposa dei sanitari dell' e la sua rilevanza eziologica rispetto al decesso della sig.ra Controparte_3
. Per_1
I consulenti nominati hanno ricostruito la storia clinica della donna nei termini sopra esposti, esponendo come le infezioni ospedaliere, meglio definite come “infezioni correlate all'assistenza” (ICA), rappresentano le complicanze più frequenti e gravi dell'assistenza sanitaria. Si definiscono così le infezioni comparse dopo 48 ore dal ricovero in ospedale o presenti al momento del ricovero in un paziente trasferito da un altro ospedale per acuti che, all'ingresso, non erano manifeste clinicamente.
Nel caso in esame, hanno rilevato i consulenti, i dati clinici e gli esami strumentali di primo livello, dovevano indurre il neurochirurgo che ebbe a visitare la paziente il 15 aprile 2018 a ricoverare la stessa presso il proprio reparto per effettuare indagini di secondo livello (esame bioptico, esame microbiologico ed esame istologico, RM), che avrebbero portato ad una migliore valutazione della lesione descritta dalla TAC e soprattutto si sarebbe potuto isolare il germe responsabile dell'infezione e quindi effettuare una terapia antibiotica mirata che deve essere iniziata il prima possibile e protratta per almeno 6-8 settimane.
E' invece accaduto che il neurochirurgo abbia disposto solamente il riposo ed una terapia sintomatica, a seguito di una valutazione che i consulenti indicano come molto superficiale e che ha fatto perdere alla donna la possibilità di essere trattata in modo adeguato e tempestivo e, quindi, la possibilità di guarire.
Inoltre, nel corso dei numerosi ricoveri necessitati dall'aggravarsi della , la Parte_7
paziente presentando tetraplegia e sfinteri neurologici, era costretta a letto con catetere vescicale a permanenza e presenza di piaga da decubito in regione sacrale.
Non esente da censure, inoltre, è stata la sottoposizione della donna a quella che i consulenti definiscono una “terapia empirica” – con ciò intendendo una terapia-tampone, e come tale di breve durata, in attesa delle ricerche specifiche necessarie ad isolare il germe che ha causato l'infezione – a cui invece la è stata sottoposta per 45 giorni senza beneficio, e che, Per_1
con ogni probabilità, ha selezionato germi multiresistenti.
Durante il successivo ricovero presso l'UOC di Medicina Interna nell'A.O. di la CP_3
paziente risultava colonizzata da BS (tampone rettale di sorveglianza positivo).
I sanitari, in quell'occasione dovevano considerare la possibilità di una infezione delle vie pagina 5 di 11 urinarie, dovuta al passaggio di tale germe, dalle feci nel tratto urinario, ciò che imponeva di gestire adeguatamente la paziente, applicando scrupolosamente la massima attenzione nelle manovre di sostituzione del catetere e di igiene ed effettuando esame urine ed eventuale urinocoltura per una corretta valutazione del possibile/probabile stato infettivo, che è emerso il giorno successivo alla dimissione.
Lo stato settico, invece, veniva rilevato a mezzo degli esami delle urine e dell'urinocoltura effettuati a domicilio su impulso del medico curante, esami che mettevano in evidenza la presenza di BS DR e OM IN che hanno determinato l'exitus della paziente.
I consulenti, conclusivamente, evidenziano un sicuro ritardo nella diagnosi di Spondilodiscite infettiva che ha determinato l'aggravamento delle condizioni cliniche della paziente, determinandone l'allettamento per paraplegia e la perdita della funzionalità degli sfinteri anale e vescicale con conseguente necessità di cateterismo a permanenza.
Con un ragionamento la cui logica concludente questo giudice ritiene esente da censure e vizi, i consulenti hanno pertanto determinato che l'infezione che ha cagionato la morte di e stata contratta durante il ricovero Ospedaliero presso l'UOC di Medicina Persona_1
Interna.
A tale conclusione essi pervengono tenuto conto di quanto emerge dalla documentazione medica in atti, e precisamente temporalità degli eventi (febbre comparsa dopo le 24 ore dalla dimissione) e dalla corretta gestione della paziente la quale risultava essere già colonizzata da BS, presentava una vasta piaga da decubito sacrale, possibile sede di infezione, e che non controllava lo sfintere anale con possibile contaminazione delle vie urinarie.
Se durante il ricovero fossero stati effettuati gli esami cui la , per come detto, è stata Pt_8
sottoposta a domicilio, si sarebbe potuta iniziare una terapia antibiotica mirata che avrebbe potuto evitare l'evoluzione dell'infezione in sepsi.
Appare dunque evidente la sussistenza di profili di responsabilità medica, a carattere omissivo, da parte dei sanitari afferenti l per la mancata ospedalizzazione Controparte_5 nel primo accesso in neurochirurgia, e per l'instaurazione di terapia empirica per un periodo esageratamente lungo in assenza di una programmata gestione diagnostica.
Anche dopo l'insorgenza della paraplegia con vescica neurologica, il ritardo diagnostico dell'infezione ospedaliera ha determinato il progressivo peggioramento delle condizioni pagina 6 di 11 immunitarie e di alterazioni d'organo fino all'insufficienza renale acuta, all'interno di un processo settico diffuso prodottosi in ambiente ospedaliero e con germi caratteristici di infezioni legati all'assistenza.
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti – dalle quali vanno tuttavia espunte quelle in termini di perdita di chance poiché non oggetto del quesito loro posto (cfr ordinanza di rimessione istruttoria del 15 gennaio 2024) – e che questo giudice ritiene di fare proprie, non restano scalfite dalle contestazioni sollevate dall'azienda convenuta, secondo cui la sig.ra
, già in data 25.07.2018, presentava un tampone rettale positivo per BS Per_1
Pneumoniae, tanto da far presumere – al più – l'avvenuta contaminazione nella struttura riabilitativa da cui la paziente proveniva, ovvero apparire plausibile l'ipotesi di una contaminazione endogena del batterio già presente nell'organismo della paziente.
Sul punto, i consulenti hanno correttamente osservato come lo Specialista Neurochirurgo, in servizio presso l'UOC di Neurochirurgia dell' , che ha effettuato in data Controparte_5
15.04.2018 la consulenza neurochirurgica richiesta dal collega internista dell'Ospedale di
Cetraro, dove la paziente era degente, vista la risposta della TAC effettuata in data
14.04.2018, che poneva il dubbio tra ematoma e/o frattura o altro? (lo stesso radiologo consigliava eventuale RMN), la non assoluta negatività dell'esame obiettivo neurologico
(dolore lombo sacrale) e, viste le polipatologie della paziente, avrebbe dovuto effettuare il trasferimento della stessa per valutare l'evoluzione della sintomatologia ed integrare l'esame
TAC con esami di secondo livello, come peraltro consigliato dal radiologo.
La spondilodiscite può insorgere in modo subdolo, con indici di flogosi ed esami ematochimici nella norma e portare ad esiti invalidanti se non diagnosticata precocemente.
“Quindi, osservano i consulenti, 22 giorni di ritardo nella diagnosi hanno sicuramente pesato sulla prognosi della paziente” in quanto l'esame RMN effettuato il 07.05.2018, confrontato con l'esame precedente, comprova come il processo infettivo fosse già presente in data
14.04.2018.
Viene quindi ribadito nella integrazione della consulenza pure disposta dal Tribunale che se l'approfondimento diagnostico fosse stato effettuato quando suggerito dal radiologo, si sarebbe potuto decidere di effettuare un prelievo microbiologico e sottoporre la paziente ad una terapia antibiotica mirata con una sicuramente migliore evoluzione del quadro clinico, laddove invece la protrazione della terapia empirica per 45 giorni ha altrettanto certamente favorito la crescita di germi multiresistenti. pagina 7 di 11 Deve quindi concludersi per la responsabilità dell' nella causazione della Controparte_3
morte della congiunta degli attori, tanto più che la convenuta non ha offerto, sul punto, alcuna prova liberatoria idonea in astratto ad escluderne o limitarne la responsabilità.
Tuttavia il danno che la stessa dev'essere chiamata a risarcire nei confronti degli attori andrà contenuta nei limiti che seguono.
Gli attori agiscono tutti sia iure proprio che iure hereditatis.
Il danno iure proprio è tradizionalmente individuato quale danno da perdita del rapporto parentale e non va esente dall'onere probatorio, il quale tuttavia si atteggia diversamente a seconda del rapporto parentale che lega i danneggiati alla vittima.
Quando danneggiati della vittima siano i suoi prossimi congiunti – vale a dire il coniuge, gli ascendenti ed i figli – la perdita del vincolo parentale – pur non giungendosi ad un riconoscimento in re ipsa per la costante opera nomofilattica della Corte di Cassazione, da sempre contraria all'automatismo di qualsivoglia forma di risarcimento – può ben essere provata per presunzioni, e, in mancanza di prova contraria come è avvenuto nel caso di specie, si può serenamente riconoscere il diritto al risarcimento del danno in capo ai figli della sig.ra , e precisamente , e . Per_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
A diversa conclusione, invece, deve giungersi per i nipoti della stessa, con esclusione della sola . Parte_4
Ed infatti, proprio per scongiurare qualsiasi forma di automatismo in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione proposta dai prossimi congiunti iure proprio, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 7743/2020, ha statuito che, se pure non è più richiesta la prova del rapporto di convivenza, poiché la “società naturale” cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla c.d. “famiglia nucleare”, il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può andare esente dall'onere, in capo a tali congiunti, di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (con ciò chiarificando e ribadendo il principio già espresso in Cass. Civ., n. 29332/2017).
Nel caso oggi portato all'esame di questo Tribunale, se tale onere può riferirsi assolto in capo a , la quale conviveva con la nonna defunta e per tale via certamente Parte_4
condivideva con la stessa quei rapporti costanti enucleati nella sentenza, non essendo stata del resto fornita alcuna prova del contrario, ad opposta conclusione deve giungersi per Pt_4
pagina 8 di 11 , NO RO, , e , i quali si sono Pt_6 Controparte_1 CP_2 Parte_5
limitati ad allegare il rapporto parentale, e la sofferenza derivante dalla perdita della nonna, senza tuttavia offrire quel quid pluris probatorio richiesto per evitare l'automatismo del risarcimento.
Pertanto, il risarcimento del danno iure proprio deve essere riconosciuto solo in favore dei figli della defunta e della IP , e può essere quantificato, applicando Per_1 Parte_4
ratione temporis le tabelle del Tribunale di Milano come segue:
- Quanto a , e , riconosciuti, applicando le Parte_1 Parte_3 Parte_2
vigenti tabelle del tribunale di Milano, 36 punti ciascuno, la somma di euro 199.461,00 per ciascuno;
- Quanto a , cui in applicazione delle predette tabelle vanno riconosciuti Parte_4
56 punti totali tenendo in considerazione anche il rapporto di convivenza della stessa con la defunta, euro 146.028,00.
Passando poi alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, premesso che detto danno debba riconoscersi unicamente ai figli della defunta, ed in accoglimento della stessa, si deve riconoscere in favore di , e la Parte_1 Parte_2 Parte_3
complessiva somma di euro 159.204,68, somma così determinata sulla scorta della tabella unica Nazionale assumendo quale base di calcolo i seguenti parametri;
30% di invalidità permanente e 133 giorni di invalidità temporanea totale, con il riconoscimento dell'aumento del 30% per danno morale ed una ulteriore personalizzazione del 15% ai sensi dell'art. 138 comma 3 CAP.
A , inoltre, devono essere ristorate le spese funebri sostenute e documentate Parte_2 per l'importo di euro 2.900,00.
Infine, alla IP , che ne ha fatto richiesta, deve essere anche risarcito il Parte_4
danno patrimoniale conseguente alla morte della nonna con cui conviveva, danni che tuttavia devono essere quantificati nei limiti che seguono.
Non essendo stata provata la effettiva misura della contribuzione della defunta al menage familiare, né avendo allegato parte attrice elementi utili a determinare le proprie condizioni economiche (al momento del decesso della , infatti, la IP aveva 26 Per_1 Pt_4
anni e non emerge dagli atti nulla da cui inferire la sua effettiva capacità reddituale) appare equo valutare l'apporto della pari al 20% del proprio reddito annuale per Per_1
pagina 9 di 11 gli anni dal 2018 al 2023 (considerando una possibilità di mantenimento in vita della donna di ulteriori cinque anni).
Essendo il reddito annuale della pari ad euro 4227,16 come risultante Per_1 dall'allegato CUD 2019, e non già alla maggiore somma indicata nell'atto di citazione, alla deve essere riconosciuto, per detta causale, il diritto al risarcimento della Parte_4
somma complessiva di euro 4227,15.
Le somme liquidate agli attori a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale dovranno prima essere devalutate alla data dell'evento a poi sottoposte a rivalutazione e interessi legali secondo il criterio di calcolo di cui alla sentenza 1712/1995 delle SS.UU. Corte di
Cassazione.
Le spese di lite, comprese quella di CTU liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, tutte respinte e disattese, così provvede:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l Controparte_3
convenuta al pagamento in favore di , e della Parte_1 Parte_2 Parte_3
complessiva somma di euro 252.529,22 per ciascuno, ed in favore di della Parte_4
somma di euro 146.028,00, per tutti oltre interessi, che appare equo liquidare al tasso legale, con decorrenza dal 26 agosto 2018, da calcolarsi sulla medesima somma devalutata alla stessa data e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, secondo i criteri enunciati da Cass. Civ. SS.UU. 1712/1995;
condanna l convenuta al pagamento in favore di della Controparte_3 Parte_4
somma di euro 4227,15, oltre interessi come per legge, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché a rimborsare in favore di che le ha sostenute le spese Parte_2
funebri, pari ad euro 2900,00, oltre interessi come per legge.
Rigetta le domande proposte da quale genitore esercente la potestà genitoriale Parte_3
su , NO RO, , e;
Parte_6 Controparte_1 CP_2 Parte_5
condanna l al pagamento delle spese e degli onorari di lite Controparte_3
in favore di , in proprio, e , che Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
liquida in euro 27.340,70 (euro 2552 per fase di studio, euro 1680 per fase introduttiva, euro pagina 10 di 11 5670 per fase istruttoria ed euro 4253 per fase decisionale, aumentate del 90% ex art. 4 comma 2 DM n. 147 del 13.08.2022, oltre oneri ed accessori di legge ed euro 545 per spese vive. Somme da distrarsi in favore degli avvocati Donatella Attanasio e Francesco Santelli che ne hanno fatto espressa richiesta.
Appare conforme a giustizia, anche in considerazione delle ragioni della decisione, compensare le spese relative al rapporto processuale tra la convenuta e quale Parte_3
genitore esercente la potestà genitoriale su , NO RO, Parte_6 CP_1
, e .
[...] CP_2 Parte_5
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Cosenza, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1636/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ATTANASIO DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA,169 87038 SAN
LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO Parte_2 C.F._2
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO Parte_3 C.F._3
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
ROBERTA EN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._4
ATTANASIO DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN
LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO Controparte_1 C.F._5
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO Parte_4 C.F._6
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
pagina 1 di 11 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO CP_2 C.F._7
DONATELLA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN
LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO Parte_5 C.F._8
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ATTANASIO Parte_6 C.F._9
DONATELLA, elettivamente domiciliato in VIA POLLELLA, 169 87038 SAN LUCIDO presso il difensore avv. ATTANASIO DONATELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LAROCCA VINCENZO ANNIBALE, elettivamente domiciliato in C/O
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE 87067 ROSSANO presso il difensore avv. LAROCCA
VINCENZO ANNIBALE
OGGETTO: responsabilità medica
Conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , , , NO RO, Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_6
, , e , i primi tre nella qualità di figli e Controparte_1 Parte_4 CP_2 Parte_5 gli altri quali nipoti di , hanno evocato in giudizio l Persona_1 Controparte_3
per veder risarciti i danni patiti a seguito della morte della loro congiunta, avvenuta
[...] il data 26 agosto 2018 presso l'U.O.C. di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Paola.
Narrano gli attori che la sig.ra , dopo un primo ricovero presso il reparto di Chirurgia Per_1
Generale del nosocomio di Cetraro – dove era giunta in data 11.04.2018 per una ingravescente dorsalgia – era stata inviata il successivo 15 aprile presso la Neurochirurgia dell'Ospedale “ ” di per consulenza specialistica neurochirurgica con la CP_3 CP_3
diagnosi di presenza di alcune rime di frattura in corrispondenza del versante somatico
pagina 2 di 11 anteriore di D10 di altezza sostanzialmente ancora conservata;
la spongiosi a tale livello risulta prevalentemente iperdensa. Integro il muro somatico posteriore. Concomita in corrispondenza dei tessuti molli paravertebrali adiacenti tessuto relativamente iperdenso
(densità media di circa 50 U.H), maggiormente rappresentato a destra, che si sviluppa in alto sino a livello di D9 e caudalmente in parte a D11; dopo MdC appare evidente significativo potenziamento contrastografico di tale tessuto e risulta maggiormente evidente l'estensione dello stesso in sede endocanalare che si dispone tra D9 E D11 obliterando bilateralmente lo spazio epidurale antero-laterale e posteriore soprattutto a livello di D10 ove sono definibili gli effetti compressivi che lo stesso esercita “centripetamente” sul sacco durale.
Sottoposta ad esame TC ed a visita neurochirurgica, veniva poi rinviata al Nosocomio di
Cetraro, in quanto lo specialista non ne riteneva necessario il ricovero né ravvisava la necessità di sottoporre la paziente ad intervento chirurgico, prescrivendole unicamente il riposo associato ad una terapia antidolorifica al bisogno e fissando al mese successivo l'opportunità di sottoporsi a controllo.
La , pertanto, veniva dimessa il 27 aprile 2018 con la diagnosi di frattura D10. Per_1
Accadeva, tuttavia che nei giorni successivi le condizioni della paziente si andavano aggravando, sottoponendo la stessa ad una serie di ulteriori ricoveri.
Il primo, avvenuto in data 7 maggio 2018 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di CP_3
con trasferimento nella medesima giornata presso il reparto di malattie infettive, evidenziava una “spondilodiscite florida D8-D11 con empiema epidurale e raccolte ascessuali paravertebrali.” Per contrastare la quale i sanitari sottoponevano la paziente a terapia antibiotica e consigliavano di ripetere la RMN del rachide dorso-lombare dopo 40-45 giorni dall'inizio della terapia.
Successivamente, il 31 maggio 2018 la veniva nuovamente ricoverata presso la Per_1
per un episodio di insufficienza cardiaca congestizia e, dimessa il Controparte_4 successivo 11 giugno 2018, subiva un altro ricovero il 13 giugno 2018 presso l'UOC di
Malattie Infettive del nosocomio cosentino per peggioramento del quadro radiologico ed infettivo. Veniva quivi richiesto un nuovo consulto specialistico di neurochirurgia e la paziente, all'uopo trasferita presso il reparto di Neurochirurgia, dal quale veniva dimessa, con prescrizione di terapia antibiotica il 6 luglio 2018, quando veniva trasferita presso la casa di cura Madonna della Catena per la riabilitazione dalla paraplegia.
pagina 3 di 11 In questa fase della degenza, la sig.ra era portatrice di catetere vescicale che Per_1
veniva sostituito il 3 agosto 2018.
Dimessa il successivo 6 agosto 2018, a causa di una febbre ingravescente, si sottoponeva, su consiglio del medico curante, ad esame delle urine ed urinocoltura in data 10 agosto 2018 che evidenziavano una grave infezione batterica delle vie urinarie e la presenza nelle urine di infezione da BS Pneumoniae, OM IN a Candida albicans.
Il successivo 24 agosto, ricoverata in gravissime condizioni presso il Pronto Soccorso di
Paola e trasferita presso l'U.O. di Medicina interna con diagnosi di insufficienza renale acuta con sepsi da infezione delle vie urinarie, moriva il successivo 26 agosto Persona_1
2018.
Gli attori, individuando nella storia clinica della sig.ra , cosi come riassunta, gravi Per_1 negligenze a carico dei medici che la ebbero in cura presso l'Ospedale di hanno CP_3 invocato il riconoscimento della responsabilità medica e concluso chiedendo “Voglia l'ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: -accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in persona del direttore pro-tempore, Controparte_3 nella causazione del decesso della Sig.ra a causa dell'errata, negligente Persona_1
ed imprudente condotta professionale assunta dai sanitari del Presidio ospedaliero di
Cosenza-SS. e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni tutti, di CP_3
qualsiaisi genere e natura, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, sia iure proprio che iure hereditatis sofferti dagli attori, che risulterà dovuta e di giustizia il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.”
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_3
All'esito del deposito della CTU medico-legale disposta in corso di giudizio, la causa veniva introitata a sentenza in data 28 settembre 2023 e successivamente rimessa in istruttoria per chiarimenti sulla CTU.
Veniva quindi rimessa in decisione in data 23 gennaio 2025 con concessione die termini di cui all'art. 190 cpc per conclusionali e repliche.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Le risultanze della espletata CTU medico-legale, avente carattere “percipiente” e, quindi, di fonte oggettiva di prova equiparabile a qualsiasi altra prova acquisita nel processo e dove il
CTU è chiamato ad accertare direttamente i fatti rilevanti all'interno di esso(cfr Cass. Civ.
pagina 4 di 11 sentenza 5487 del 26.02.2019), hanno consentito di riscontrare la condotta colposa dei sanitari dell' e la sua rilevanza eziologica rispetto al decesso della sig.ra Controparte_3
. Per_1
I consulenti nominati hanno ricostruito la storia clinica della donna nei termini sopra esposti, esponendo come le infezioni ospedaliere, meglio definite come “infezioni correlate all'assistenza” (ICA), rappresentano le complicanze più frequenti e gravi dell'assistenza sanitaria. Si definiscono così le infezioni comparse dopo 48 ore dal ricovero in ospedale o presenti al momento del ricovero in un paziente trasferito da un altro ospedale per acuti che, all'ingresso, non erano manifeste clinicamente.
Nel caso in esame, hanno rilevato i consulenti, i dati clinici e gli esami strumentali di primo livello, dovevano indurre il neurochirurgo che ebbe a visitare la paziente il 15 aprile 2018 a ricoverare la stessa presso il proprio reparto per effettuare indagini di secondo livello (esame bioptico, esame microbiologico ed esame istologico, RM), che avrebbero portato ad una migliore valutazione della lesione descritta dalla TAC e soprattutto si sarebbe potuto isolare il germe responsabile dell'infezione e quindi effettuare una terapia antibiotica mirata che deve essere iniziata il prima possibile e protratta per almeno 6-8 settimane.
E' invece accaduto che il neurochirurgo abbia disposto solamente il riposo ed una terapia sintomatica, a seguito di una valutazione che i consulenti indicano come molto superficiale e che ha fatto perdere alla donna la possibilità di essere trattata in modo adeguato e tempestivo e, quindi, la possibilità di guarire.
Inoltre, nel corso dei numerosi ricoveri necessitati dall'aggravarsi della , la Parte_7
paziente presentando tetraplegia e sfinteri neurologici, era costretta a letto con catetere vescicale a permanenza e presenza di piaga da decubito in regione sacrale.
Non esente da censure, inoltre, è stata la sottoposizione della donna a quella che i consulenti definiscono una “terapia empirica” – con ciò intendendo una terapia-tampone, e come tale di breve durata, in attesa delle ricerche specifiche necessarie ad isolare il germe che ha causato l'infezione – a cui invece la è stata sottoposta per 45 giorni senza beneficio, e che, Per_1
con ogni probabilità, ha selezionato germi multiresistenti.
Durante il successivo ricovero presso l'UOC di Medicina Interna nell'A.O. di la CP_3
paziente risultava colonizzata da BS (tampone rettale di sorveglianza positivo).
I sanitari, in quell'occasione dovevano considerare la possibilità di una infezione delle vie pagina 5 di 11 urinarie, dovuta al passaggio di tale germe, dalle feci nel tratto urinario, ciò che imponeva di gestire adeguatamente la paziente, applicando scrupolosamente la massima attenzione nelle manovre di sostituzione del catetere e di igiene ed effettuando esame urine ed eventuale urinocoltura per una corretta valutazione del possibile/probabile stato infettivo, che è emerso il giorno successivo alla dimissione.
Lo stato settico, invece, veniva rilevato a mezzo degli esami delle urine e dell'urinocoltura effettuati a domicilio su impulso del medico curante, esami che mettevano in evidenza la presenza di BS DR e OM IN che hanno determinato l'exitus della paziente.
I consulenti, conclusivamente, evidenziano un sicuro ritardo nella diagnosi di Spondilodiscite infettiva che ha determinato l'aggravamento delle condizioni cliniche della paziente, determinandone l'allettamento per paraplegia e la perdita della funzionalità degli sfinteri anale e vescicale con conseguente necessità di cateterismo a permanenza.
Con un ragionamento la cui logica concludente questo giudice ritiene esente da censure e vizi, i consulenti hanno pertanto determinato che l'infezione che ha cagionato la morte di e stata contratta durante il ricovero Ospedaliero presso l'UOC di Medicina Persona_1
Interna.
A tale conclusione essi pervengono tenuto conto di quanto emerge dalla documentazione medica in atti, e precisamente temporalità degli eventi (febbre comparsa dopo le 24 ore dalla dimissione) e dalla corretta gestione della paziente la quale risultava essere già colonizzata da BS, presentava una vasta piaga da decubito sacrale, possibile sede di infezione, e che non controllava lo sfintere anale con possibile contaminazione delle vie urinarie.
Se durante il ricovero fossero stati effettuati gli esami cui la , per come detto, è stata Pt_8
sottoposta a domicilio, si sarebbe potuta iniziare una terapia antibiotica mirata che avrebbe potuto evitare l'evoluzione dell'infezione in sepsi.
Appare dunque evidente la sussistenza di profili di responsabilità medica, a carattere omissivo, da parte dei sanitari afferenti l per la mancata ospedalizzazione Controparte_5 nel primo accesso in neurochirurgia, e per l'instaurazione di terapia empirica per un periodo esageratamente lungo in assenza di una programmata gestione diagnostica.
Anche dopo l'insorgenza della paraplegia con vescica neurologica, il ritardo diagnostico dell'infezione ospedaliera ha determinato il progressivo peggioramento delle condizioni pagina 6 di 11 immunitarie e di alterazioni d'organo fino all'insufficienza renale acuta, all'interno di un processo settico diffuso prodottosi in ambiente ospedaliero e con germi caratteristici di infezioni legati all'assistenza.
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti – dalle quali vanno tuttavia espunte quelle in termini di perdita di chance poiché non oggetto del quesito loro posto (cfr ordinanza di rimessione istruttoria del 15 gennaio 2024) – e che questo giudice ritiene di fare proprie, non restano scalfite dalle contestazioni sollevate dall'azienda convenuta, secondo cui la sig.ra
, già in data 25.07.2018, presentava un tampone rettale positivo per BS Per_1
Pneumoniae, tanto da far presumere – al più – l'avvenuta contaminazione nella struttura riabilitativa da cui la paziente proveniva, ovvero apparire plausibile l'ipotesi di una contaminazione endogena del batterio già presente nell'organismo della paziente.
Sul punto, i consulenti hanno correttamente osservato come lo Specialista Neurochirurgo, in servizio presso l'UOC di Neurochirurgia dell' , che ha effettuato in data Controparte_5
15.04.2018 la consulenza neurochirurgica richiesta dal collega internista dell'Ospedale di
Cetraro, dove la paziente era degente, vista la risposta della TAC effettuata in data
14.04.2018, che poneva il dubbio tra ematoma e/o frattura o altro? (lo stesso radiologo consigliava eventuale RMN), la non assoluta negatività dell'esame obiettivo neurologico
(dolore lombo sacrale) e, viste le polipatologie della paziente, avrebbe dovuto effettuare il trasferimento della stessa per valutare l'evoluzione della sintomatologia ed integrare l'esame
TAC con esami di secondo livello, come peraltro consigliato dal radiologo.
La spondilodiscite può insorgere in modo subdolo, con indici di flogosi ed esami ematochimici nella norma e portare ad esiti invalidanti se non diagnosticata precocemente.
“Quindi, osservano i consulenti, 22 giorni di ritardo nella diagnosi hanno sicuramente pesato sulla prognosi della paziente” in quanto l'esame RMN effettuato il 07.05.2018, confrontato con l'esame precedente, comprova come il processo infettivo fosse già presente in data
14.04.2018.
Viene quindi ribadito nella integrazione della consulenza pure disposta dal Tribunale che se l'approfondimento diagnostico fosse stato effettuato quando suggerito dal radiologo, si sarebbe potuto decidere di effettuare un prelievo microbiologico e sottoporre la paziente ad una terapia antibiotica mirata con una sicuramente migliore evoluzione del quadro clinico, laddove invece la protrazione della terapia empirica per 45 giorni ha altrettanto certamente favorito la crescita di germi multiresistenti. pagina 7 di 11 Deve quindi concludersi per la responsabilità dell' nella causazione della Controparte_3
morte della congiunta degli attori, tanto più che la convenuta non ha offerto, sul punto, alcuna prova liberatoria idonea in astratto ad escluderne o limitarne la responsabilità.
Tuttavia il danno che la stessa dev'essere chiamata a risarcire nei confronti degli attori andrà contenuta nei limiti che seguono.
Gli attori agiscono tutti sia iure proprio che iure hereditatis.
Il danno iure proprio è tradizionalmente individuato quale danno da perdita del rapporto parentale e non va esente dall'onere probatorio, il quale tuttavia si atteggia diversamente a seconda del rapporto parentale che lega i danneggiati alla vittima.
Quando danneggiati della vittima siano i suoi prossimi congiunti – vale a dire il coniuge, gli ascendenti ed i figli – la perdita del vincolo parentale – pur non giungendosi ad un riconoscimento in re ipsa per la costante opera nomofilattica della Corte di Cassazione, da sempre contraria all'automatismo di qualsivoglia forma di risarcimento – può ben essere provata per presunzioni, e, in mancanza di prova contraria come è avvenuto nel caso di specie, si può serenamente riconoscere il diritto al risarcimento del danno in capo ai figli della sig.ra , e precisamente , e . Per_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
A diversa conclusione, invece, deve giungersi per i nipoti della stessa, con esclusione della sola . Parte_4
Ed infatti, proprio per scongiurare qualsiasi forma di automatismo in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione proposta dai prossimi congiunti iure proprio, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 7743/2020, ha statuito che, se pure non è più richiesta la prova del rapporto di convivenza, poiché la “società naturale” cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla c.d. “famiglia nucleare”, il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può andare esente dall'onere, in capo a tali congiunti, di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (con ciò chiarificando e ribadendo il principio già espresso in Cass. Civ., n. 29332/2017).
Nel caso oggi portato all'esame di questo Tribunale, se tale onere può riferirsi assolto in capo a , la quale conviveva con la nonna defunta e per tale via certamente Parte_4
condivideva con la stessa quei rapporti costanti enucleati nella sentenza, non essendo stata del resto fornita alcuna prova del contrario, ad opposta conclusione deve giungersi per Pt_4
pagina 8 di 11 , NO RO, , e , i quali si sono Pt_6 Controparte_1 CP_2 Parte_5
limitati ad allegare il rapporto parentale, e la sofferenza derivante dalla perdita della nonna, senza tuttavia offrire quel quid pluris probatorio richiesto per evitare l'automatismo del risarcimento.
Pertanto, il risarcimento del danno iure proprio deve essere riconosciuto solo in favore dei figli della defunta e della IP , e può essere quantificato, applicando Per_1 Parte_4
ratione temporis le tabelle del Tribunale di Milano come segue:
- Quanto a , e , riconosciuti, applicando le Parte_1 Parte_3 Parte_2
vigenti tabelle del tribunale di Milano, 36 punti ciascuno, la somma di euro 199.461,00 per ciascuno;
- Quanto a , cui in applicazione delle predette tabelle vanno riconosciuti Parte_4
56 punti totali tenendo in considerazione anche il rapporto di convivenza della stessa con la defunta, euro 146.028,00.
Passando poi alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, premesso che detto danno debba riconoscersi unicamente ai figli della defunta, ed in accoglimento della stessa, si deve riconoscere in favore di , e la Parte_1 Parte_2 Parte_3
complessiva somma di euro 159.204,68, somma così determinata sulla scorta della tabella unica Nazionale assumendo quale base di calcolo i seguenti parametri;
30% di invalidità permanente e 133 giorni di invalidità temporanea totale, con il riconoscimento dell'aumento del 30% per danno morale ed una ulteriore personalizzazione del 15% ai sensi dell'art. 138 comma 3 CAP.
A , inoltre, devono essere ristorate le spese funebri sostenute e documentate Parte_2 per l'importo di euro 2.900,00.
Infine, alla IP , che ne ha fatto richiesta, deve essere anche risarcito il Parte_4
danno patrimoniale conseguente alla morte della nonna con cui conviveva, danni che tuttavia devono essere quantificati nei limiti che seguono.
Non essendo stata provata la effettiva misura della contribuzione della defunta al menage familiare, né avendo allegato parte attrice elementi utili a determinare le proprie condizioni economiche (al momento del decesso della , infatti, la IP aveva 26 Per_1 Pt_4
anni e non emerge dagli atti nulla da cui inferire la sua effettiva capacità reddituale) appare equo valutare l'apporto della pari al 20% del proprio reddito annuale per Per_1
pagina 9 di 11 gli anni dal 2018 al 2023 (considerando una possibilità di mantenimento in vita della donna di ulteriori cinque anni).
Essendo il reddito annuale della pari ad euro 4227,16 come risultante Per_1 dall'allegato CUD 2019, e non già alla maggiore somma indicata nell'atto di citazione, alla deve essere riconosciuto, per detta causale, il diritto al risarcimento della Parte_4
somma complessiva di euro 4227,15.
Le somme liquidate agli attori a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale dovranno prima essere devalutate alla data dell'evento a poi sottoposte a rivalutazione e interessi legali secondo il criterio di calcolo di cui alla sentenza 1712/1995 delle SS.UU. Corte di
Cassazione.
Le spese di lite, comprese quella di CTU liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, tutte respinte e disattese, così provvede:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l Controparte_3
convenuta al pagamento in favore di , e della Parte_1 Parte_2 Parte_3
complessiva somma di euro 252.529,22 per ciascuno, ed in favore di della Parte_4
somma di euro 146.028,00, per tutti oltre interessi, che appare equo liquidare al tasso legale, con decorrenza dal 26 agosto 2018, da calcolarsi sulla medesima somma devalutata alla stessa data e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, secondo i criteri enunciati da Cass. Civ. SS.UU. 1712/1995;
condanna l convenuta al pagamento in favore di della Controparte_3 Parte_4
somma di euro 4227,15, oltre interessi come per legge, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché a rimborsare in favore di che le ha sostenute le spese Parte_2
funebri, pari ad euro 2900,00, oltre interessi come per legge.
Rigetta le domande proposte da quale genitore esercente la potestà genitoriale Parte_3
su , NO RO, , e;
Parte_6 Controparte_1 CP_2 Parte_5
condanna l al pagamento delle spese e degli onorari di lite Controparte_3
in favore di , in proprio, e , che Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
liquida in euro 27.340,70 (euro 2552 per fase di studio, euro 1680 per fase introduttiva, euro pagina 10 di 11 5670 per fase istruttoria ed euro 4253 per fase decisionale, aumentate del 90% ex art. 4 comma 2 DM n. 147 del 13.08.2022, oltre oneri ed accessori di legge ed euro 545 per spese vive. Somme da distrarsi in favore degli avvocati Donatella Attanasio e Francesco Santelli che ne hanno fatto espressa richiesta.
Appare conforme a giustizia, anche in considerazione delle ragioni della decisione, compensare le spese relative al rapporto processuale tra la convenuta e quale Parte_3
genitore esercente la potestà genitoriale su , NO RO, Parte_6 CP_1
, e .
[...] CP_2 Parte_5
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Cosenza, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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