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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/11/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 1405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore est. dott. Elisabetta BIANCO Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 1405/2024 RG. promossa da
, codice fiscale nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in NO TT (Al), Località Cascina Montariolo n. 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marta Scolaro e Anita Galeotti, entrambe del Foro di Vercelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Casale Monferrato (AL), Via Pagliano n. 20; ricorrente contro nato a [...]-Albania) il 17 luglio 1982, residente in Controparte_1
Alessandria, Via Giacomo Brodolini n. 56; resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio) CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte ricorrente:
“Nel merito:
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1 CP_1
in data 24.05.2012, successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Alessandria al n. 86, P.II, serie C, ufficio 1, anno 2012, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende, in caso di opposizione. Con riserva di avanzare ulteriori richieste istruttorie nella fase giudiziale”.
pagina 1 di 3 Svolgimento del processo Con ricorso cumulativo depositato il 14 giugno 2024, la Sig.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione e - trascorso il termine di legge - il divorzio nel matrimonio con il Sig. contratto in UB KR (Albania) il 24 maggio 2012 (poi Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Alessandria); esponeva parte ricorrente che da tale unione non nascevano figli. A fondamento della domanda, la ricorrente rappresentava che l'unione spirituale e materiale con il resistente era ormai irrimediabilmente compromessa, avendo la medesima anche intrapreso una relazione sentimentale con un'altra persona. All'udienza del 22 ottobre 2024, il procuratore di parte ricorrente depositava il ricorso e il provvedimento presidenziale notificati ex art. 143 c.p.c. e il Giudice, stante la mancata comparizione del resistente, dichiarava la contumacia del Sig. Controparte_1
Il difensore della ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta per la decisione, rinunciando ai termini di legge, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Con sentenza n. 1405/2024 il Tribunale di Alessandria accoglieva le conclusioni della ricorrente e pronunciava la separazione personale dei coniugi disponendo con Parte_1 separata ordinanza (23/10/2024) la prosecuzione del giudizio per il deposito di note scritte contenenti le condizioni di divorzio.
All'esito la causa veniva trattenuta per la decisione sulla scorta delle note scritte depositate da parte ricorrente.
Motivi della decisione La domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
In particolare: la separazione giudiziale dei coniugi è stata pronunciata in data 23/10/2024 -Tribunale di
Alessandra n. 1405/2024 pubbl. il 29/10/2024, RG n. 1405/2024- e da tale data non si sono più riconciliati.
La ricorrente, nel proseguo del giudizio, con note depositate il 20/10/2025 ha confermato la domanda di scioglimento del matrimonio formulata in ricorso.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
Si dispone la compensazione delle spese stante la mancata opposizione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da (C.F. Parte_1
, nata ad [...] il [...], e nato a [...] C.F._1 Controparte_1
DH (KR-Albania) il 17 luglio 1982, in UB KR (Albania) il 24 maggio 2012, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Alessandria n. 86, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno
2012. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 86, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2012). Prende atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
Spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Così deciso in Alessandria, lì 18/11/2025
Il Giudice relatore pagina 2 di 3 Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente Dott. Paolo RAMPINI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore est. dott. Elisabetta BIANCO Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 1405/2024 RG. promossa da
, codice fiscale nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in NO TT (Al), Località Cascina Montariolo n. 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marta Scolaro e Anita Galeotti, entrambe del Foro di Vercelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Casale Monferrato (AL), Via Pagliano n. 20; ricorrente contro nato a [...]-Albania) il 17 luglio 1982, residente in Controparte_1
Alessandria, Via Giacomo Brodolini n. 56; resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio) CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte ricorrente:
“Nel merito:
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1 CP_1
in data 24.05.2012, successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Alessandria al n. 86, P.II, serie C, ufficio 1, anno 2012, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende, in caso di opposizione. Con riserva di avanzare ulteriori richieste istruttorie nella fase giudiziale”.
pagina 1 di 3 Svolgimento del processo Con ricorso cumulativo depositato il 14 giugno 2024, la Sig.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione e - trascorso il termine di legge - il divorzio nel matrimonio con il Sig. contratto in UB KR (Albania) il 24 maggio 2012 (poi Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Alessandria); esponeva parte ricorrente che da tale unione non nascevano figli. A fondamento della domanda, la ricorrente rappresentava che l'unione spirituale e materiale con il resistente era ormai irrimediabilmente compromessa, avendo la medesima anche intrapreso una relazione sentimentale con un'altra persona. All'udienza del 22 ottobre 2024, il procuratore di parte ricorrente depositava il ricorso e il provvedimento presidenziale notificati ex art. 143 c.p.c. e il Giudice, stante la mancata comparizione del resistente, dichiarava la contumacia del Sig. Controparte_1
Il difensore della ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta per la decisione, rinunciando ai termini di legge, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Con sentenza n. 1405/2024 il Tribunale di Alessandria accoglieva le conclusioni della ricorrente e pronunciava la separazione personale dei coniugi disponendo con Parte_1 separata ordinanza (23/10/2024) la prosecuzione del giudizio per il deposito di note scritte contenenti le condizioni di divorzio.
All'esito la causa veniva trattenuta per la decisione sulla scorta delle note scritte depositate da parte ricorrente.
Motivi della decisione La domanda proposta da parte ricorrente merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
In particolare: la separazione giudiziale dei coniugi è stata pronunciata in data 23/10/2024 -Tribunale di
Alessandra n. 1405/2024 pubbl. il 29/10/2024, RG n. 1405/2024- e da tale data non si sono più riconciliati.
La ricorrente, nel proseguo del giudizio, con note depositate il 20/10/2025 ha confermato la domanda di scioglimento del matrimonio formulata in ricorso.
Nel caso di specie, deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
Si dispone la compensazione delle spese stante la mancata opposizione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da (C.F. Parte_1
, nata ad [...] il [...], e nato a [...] C.F._1 Controparte_1
DH (KR-Albania) il 17 luglio 1982, in UB KR (Albania) il 24 maggio 2012, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Alessandria n. 86, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno
2012. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 86, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2012). Prende atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
Spese legali compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Così deciso in Alessandria, lì 18/11/2025
Il Giudice relatore pagina 2 di 3 Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente Dott. Paolo RAMPINI
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