Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 4939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente Rel./Est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g.v.g. 4939/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NETTI ANDREA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
GENTILE CARLO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [omologare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni sottoindicate e, al momento del passaggio in giudicato, ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge] CONDIZIONI:
“1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2 La casa coniugale di Osimo (AN), via Saragat n. 5, di proprietà esclusiva del signor Parte_1
viene temporaneamente assegnata alla signora sino alla data del 31 ottobre 2025, data Parte_2
entro cui la medesima ha manifestato la volontà di trasferirsi in un appartamento di proprietà dei propri genitori sito in Recanati (MC), via Franco Cingolani, n.15.
A tal fine, la signora ha già provveduto, a proprie cura e spese, ad intestare a sé tutte le Parte_2
utenze della casa coniugale, restando invece a carico del sig. le relative spese di Parte_1
straordinaria manutenzione e quelle condominiali.
Il mutuo afferente all'immobile rimarrà ad esclusivo carico del signor Parte_1
loro residenza a Recanati (MC), via Franco Cingolani, n. 15 ed il signor Parte_1
contestualmente alla liberazione della casa da parte della signora, provvederà, a proprie cura e spese, ad intestare nuovamente a sé tutte le utenze della casa.
4 La signora si obbliga a liberare (i) il garage di proprietà del signor sito in Parte_2 Parte_1
Osimo, via Saragat, (ii) l'ufficio a lei messo a disposizione presso l'immobile in cui la ditta individuale del signor ha la sede, asportando ogni bene in questi presenti, entro e non Parte_1
oltre il 30 novembre 2024. Decorso tale termine, i beni potranno essere liberamente asportati dal signor il quale, eventualmente, potrà disfarsene come meglio crede. Parte_1
Tale condizione, ad oggi, è già stata adempiuta dalla signora Parte_2
5 Le figlie minori e restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di ciascuna figlia.
6 Le figlie staranno con il padre per tre giorni continuativi alla settimana, pernotto compreso, ed i restanti giorni con la madre, avendo cura di garantire weekend alternati tra i genitori.
Quanto alle festività, le minori trascorreranno le festività del calendario, con ciascun genitore, seguendo il criterio dell'alternanza. Quanto alle vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi.
È fatta salva ogni diversa regolamentazione presa su accordo dei genitori.
7 Il signor corrisponderà alla signora a titolo di supporto economico per la Parte_1 Parte_2
ricerca di una stabile occupazione, un importo mensile di euro 300,00, da versarsi entro il 15 di ogni mese, dal mese di ottobre 2024 sino al mese di giugno 2025 compreso. Dopo tale data, nulla sarà più a lei dovuto.
8 Il signor dal mese di ottobre 2024, corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento per ciascuna figlia, l'assegno mensile di euro 250,00 cadauna e quindi complessivi euro 500,00.
Il tutto mediante versamento su conto corrente intestato alla medesima presso la CP_1
, c/c n. 1000/928, IBAN [...], entro il giorno quindici di ogni
[...]
mese con decorrenza dal mese di ottobre 2024. Tale importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
9 Le spese straordinarie per le minori saranno da dividersi tra i genitori al 50% ciascuno secondo il Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10 luglio 2024, elaborato dalla Conferenza distrettuale sulla riforma
“Cartabia” in materia di famiglia (Documento n. 4, allegato al ricorso introduttivo).
10 Per i restanti beni, mobili, immobili o mobili registrati, sia il signor che la signora Parte_1
rimarranno ciascuno esclusivo titolare di ogni bene o rapporto bancario a sé Parte_2
personalmente intestato, già attivo alla data di firma del presente ricorso.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
separazione consensuale. rappresentando:
- di essersi sposati a Osimo (AN) il 30/11/2013;
- che dall'unione sono nate le figlie (in data 04/07/2013) e (in data 07/12/2018); Per_1 Per_2
- che l'incompatibilità caratteriale, manifestatasi dopo i primi anni di vita coniugale, è andata sempre più accentuandosi, tanto da render intollerabile la convivenza, di talché i coniugi, che già vivono separati per mutuo accordo, sono addivenuti alla proposizione congiunta del presente ricorso.
2. L'udienza è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha emesso pare favorevole in data 10.12.2024.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie minori.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La proposizione congiunta della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contatto matrimonio a Osimo (AN) il 30/11/2013, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 62, parte 2, serie A dell'anno 2013;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi