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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 5.2.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. al deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2549 / 2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Urzì Brancati
CONTRO
, c.f in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Maria Cammaroto e Michela Foti;
Oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 c. 3 l. 104/1992
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
Con ricorso depositato in data 11.05.2023 parte ricorrente esponeva:
- Di aver richiesto, con ricorso ex art. 445bis c.p.c., il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3 c.
3 l. 104/1992;
- che disposta c.t.u. medico legale, il ctu aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari richiesti;
- di aver depositato dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi che sussistevano i requisiti di legge per il riconoscimento delle prestazioni oggetto di lite.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'udienza del 5.2.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
1 Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992 (giudizio iscritto al n. R.G. 4563/21 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che non sussistevano i requisiti sanitari richiesti.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha precisato che “la ricorrente risulta infatti sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, con discreta capacità al dialogo e mnesi apparentemente conservata;
né si sono riscontrati alla visita particolari deficit deambulatori;
la ricorrente, infatti, deambula autonomamente”.
Il ctu ha quindi confermato la non sussistenza dei requisiti sanitari richiesti.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c..
Le spese di ctu sono poste a carico dell' così come liquidate separatamente. CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte così provvede: rigetta il ricorso;
− nulla per le spese di lite;
2 − pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' CP_1
Messina, 6.2.2025
IL GL
Dott.ssa Graziella Bellino
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 5.2.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. al deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2549 / 2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Urzì Brancati
CONTRO
, c.f in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Maria Cammaroto e Michela Foti;
Oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 c. 3 l. 104/1992
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
Con ricorso depositato in data 11.05.2023 parte ricorrente esponeva:
- Di aver richiesto, con ricorso ex art. 445bis c.p.c., il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3 c.
3 l. 104/1992;
- che disposta c.t.u. medico legale, il ctu aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari richiesti;
- di aver depositato dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi che sussistevano i requisiti di legge per il riconoscimento delle prestazioni oggetto di lite.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'udienza del 5.2.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
1 Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3 c. 3 l. 104/1992 (giudizio iscritto al n. R.G. 4563/21 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che non sussistevano i requisiti sanitari richiesti.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha precisato che “la ricorrente risulta infatti sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, con discreta capacità al dialogo e mnesi apparentemente conservata;
né si sono riscontrati alla visita particolari deficit deambulatori;
la ricorrente, infatti, deambula autonomamente”.
Il ctu ha quindi confermato la non sussistenza dei requisiti sanitari richiesti.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la ricorrente nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c..
Le spese di ctu sono poste a carico dell' così come liquidate separatamente. CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte così provvede: rigetta il ricorso;
− nulla per le spese di lite;
2 − pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' CP_1
Messina, 6.2.2025
IL GL
Dott.ssa Graziella Bellino
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