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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5831 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 927/2019
All'udienza collegiale del giorno 14/10/2025 ore 11:10
Presidente Dott. IU AR Relatore Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. LU Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. IANNI ALBERTO pres.
Controparte_1
Avv. IANNI ALBERTO
Controparte_2
Avv. IANNI ALBERTO
Appellato/i
CP_3
Avv. CIAVARDINI FERNANDO avv. Di Murro sost.
AVV. CIAVARDINI LUCA
EN UC
Avv.
EN UA
Avv.
EL LA
Avv.
***
1 E' PRESENTE PER LA PRATICA FORENSE IL DOTT. IANNI ALICE TESSERA
NR -- ORDINE AVVOCATI DI LATINA.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR IU AR
EL AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa IU AR Presidente rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. LU Ponzillo Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 14.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 927 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
2 (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, ( ), elettivamente C.F._2 Controparte_2 C.F._3 domiciliati in Cisterna Latina, Via Appia n.37 presso lo studio dell'Avv. Alberto Ianni (C.F.
) che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLANTI
E
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Controparte_4 P.IVA_1
Roma, Via Appia Nuova n.° 107, presso lo studio dell'Avv. Fernando Ciavardini (C.F.
) e dell'Avv. LU Ciavardini (C.F. ) che la C.F._5 C.F._6 rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
APPELLATA
E
EN UC;
APPELLATO CONTUMACE
E
EN UA;
APPELLATA CONTUMACE
E
EL LA;
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — e , quali prossimi Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 congiunti (nonni) della deceduta , convenivano in giudizio la Persona_1 Controparte_5
e NO AN, NO UA e LL AN, quali eredi di NO LU, innanzi
[...] al Tribunale di Velletri, per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità di NO LU, conducente e proprietario del veicolo Opel Zafira targato CP615XN, assicurato con la CP_6
nella produzione del sinistro mortale avvenuto in Velletri in data 7.05.2007, nel quale
[...] aveva perduto la vita la loro congiunta che si trovava a bordo del mezzo condotto dal NO e, per l'effetto, condannare in solido la compagnia di assicurazioni e gli altri convenuti, quali eredi del responsabile, in quanto anch'egli deceduto, al risarcimento di tutti i danni dagli stessi sofferti e quantificati nella misura di € 125.000,00 per ciascuno dei soggetti attori. Deducevano, altresì, che il giudizio si era reso necessario a seguito della totale indifferenza risarcitoria della compagnia di assicurazioni quanto ai danni vantati dai tre nonni e che la compagnia di assicurazioni convenuta, dopo l'inizio di un precedente giudizio civile poi abbandonato, aveva già corrisposto in favore dei
3 genitori e della sorella minore della deceduta, , e Persona_2 Controparte_7 Parte_3
, la somma complessiva di euro 730.000,00.
[...]
§ 2. — Si costituiva in giudizio la (già Controparte_4 Controparte_8
), la quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione della domanda attorea, stante il lasso di
[...] tempo trascorso dall'evento alla richiesta di risarcimento del danno;
rilevava, altresì, di aver già liquidato in favore degli eredi diretti della terza trasportata la somma complessiva di euro 730.000,00,
a fronte di un massimale contenuto nella polizza RCA della pari ad euro 774.685,35; CP_5 contestava, infine, nel merito la fondatezza della domanda attorea, in particolare con riferimento alla prova del danno iure hereditatis, di quello patrimoniale iure proprio e del requisito della convivenza in capo agli attori, in quanto parenti non stretti della vittima del sinistro.
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 2285/2018, pubblicata il 30.10.2018 così statuiva: “1) accerta il difetto di legittimazione passiva dei convenuti contumaci NO AN, NO UA e
LL AN, quali eredi di NO LU, relativamente alla domanda formulata dagli attori, ex art. 2054 c.c., nei loro confronti;
2) rigetta, per intervenuta prescrizione, la domanda formulate dagli attori, ex art. 141 d.lgs. 209/2005, nei confronti della 3) condanna gli Controparte_5 attori, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta Controparte_4
(già , liquidate in euro 7.795,00 per compensi professionali ex D.M.
[...] Controparte_5
55/2014, oltre Iva, C.p.a. e rimborso forfetario al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.”
Avverso tale sentenza proponevano appello e Parte_2 Controparte_1 CP_2
formulando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Roma riformare la
[...] impugnata sentenza del Tribunale di Velletri n. 2285/0218: 1) in via preliminare, ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 cpc e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) sempre in via preliminare, accertare la legittimazione passiva dei Sig.ri NO
AN, LL AN e NO UA, litisconsorti necessari;
3) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare non prescritto il diritto degli appellanti e la conseguente domanda di risarcimento del danno non patrimoniale promossa dagli attori, odierni appellanti;
4) in via principale, non essendo in animo degli odierni appellanti ottenere la condanna in solido dei Sig.ri
NO AN, LL AN e NO UA, accertare e dichiarare comunque il Sig.
NO LU, conducente e proprietario del veicolo Opel Zafira tg CP615XN, responsabile esclusivo del sinistro e, per l'effetto, condannare unicamente la compagnia di assicurazioni , al CP_4 risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli appellanti nella misura ridotta di euro
44.685,35 (pari alla differenza tra il massimale di polizza e quanto già corrisposto dalla compagnia convenuta) o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed alla
4 rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali per il doppio grado di giudizio.”
nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Controparte_4
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto per violazione del novellato art. 342 c.p.c., appello che dovrà, subordinatamente, essere dichiarato inammissibile per essersi formato il giudicato sui punti di doglianza non prospettati dell'appellante; in rito, dichiarare prescritto il diritto della parte attrice a chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro occorso alla defunta e in via estremamente Persona_1 gradata, dovrà essere respinto nel merito perché infondato in fatto e in diritto e comunque non sostenuto da idonee e concrete prove per l'accoglimento. Con vittoria di spese ed onorari secondo i nuovi parametri di legge.”
All'udienza del 9.7.2019 veniva dichiarata la contumacia di NO AN, NO UA e
LL AN.
Con ordinanza del 16.7.2019 veniva rigettata la richiesta di sospensiva.
Alla presente udienza i difensori hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 3. — Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342
c.p.c. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
§ 4. — L'appello è articolato in tre motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue: “In via preliminare, deve essere rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva dei convenuti NO AN, NO UA e LL AN, quali eredi di NO LU, relativamente alla domanda risarcitoria formulata nei loro confronti dagli attori ex art. 2054 c.c., unitamente a quella avanzata nei confronti, invece, della Controparte_5
a seguito del decesso della nipote , terza trasportata sull'autovettura Opel Agila tg Persona_1
CP615XN, condotta da NO LU, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 5.5.2007.
5 Entrambe le domande erano state già formulate dagli attori, unitamente ai parenti stretti della deceduta , nel giudizio recante R.G.N. 1189/10, in cui è stata emessa la sentenza Persona_1 parziale n. 703/13, la quale ha dichiarato improponibile l'azione ex art. 144 d.lgs. 209/05 spiegata dagli attori nei confronti della disponendo, con separata ordinanza, per Controparte_5
l'ulteriore prosecuzione del giudizio, poi abbandonato a seguito dell'accordo transattivo intercorso tra gli attori , e e la Sul punto, Persona_2 Controparte_7 Parte_3 CP_5 giova rilevare che, pur avendo gli attori mosso nei confronti di NO LU, proprietario e conducente dell'autoveicolo su cui avveniva il trasporto, addebito di responsabilità civile ex art. 2054
c.c., trattasi di azione alternativa e non sovrapponibile all'azione diretta promossa dal trasportato, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 209/2005, contro l'assicuratore del responsabile civile (cfr. Corte
Cost. n. 205/2008). In particolare, nell'azione diretta del trasportato non è previsto né necessario un accertamento di responsabilità del vettore nella produzione del sinistro (Corte Cost. n. 191/2009,
Corte Cost. n. 440/2008). In coerenza, dunque, con tale ultima considerazione sistematica ed in accordo con il tenore letterale della disposizione di legge, l'unico soggetto legittimato passivo dell'azione diretta del trasportato prevista dall'art. 141 del d.lgs. 209/2005 è l'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro (terzo comma), nei confronti della quale il danneggiato ha, altresì, l'onere di promuovere la procedura stragiudiziale di cui all'art. 148 (secondo comma), a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo
è coperto per un massimale superiore a quello minimo. La regola dell'alternatività tra i due tipi di azione diretta, enunciata dalla Consulta e l'espressa esclusione, dal thema decidendum dell'azione ex art. 141 C.d.A., degli accertamenti relativi alla responsabilità del sinistro all'uno o all'altro soggetto, inducono a ritenere, quindi, che considerare la persona fisica del vettore litisconsorte necessario - ma lo stesso ragionamento vale per quello facoltativo – sarebbe in contrasto con la ratio di celerità ed economia processuale cui si impronta la previsione di tale nuova azione diretta prevista dal codice delle assicurazioni (cfr., in tal senso, Trib. di Roma, 30.3.2010).
In tale azione, infatti, “la finalità normativa è quella di astrarre la tutela della posizione giuridica del trasportato dai rischi connessi all'incertezza sull'effettivo riparto di responsabilità tra il proprio vettore e l'altro conducente, con un beneficio di speditezza e minore durata processuale, tra l'altro improntata ad un'interpretazione della norma conforme al considerando 16 della direttiva
2005/14/CE, nella parte in cui si riferisce agli utenti della strada "non motorizzati" diversi da pedoni e ciclisti (cfr. Trib. Torino 11.10.2007, n. 6070, che richiama anche l'art. 4, lett. B della legge delega
229/2003, attinente al diverso criterio direttivo ex art. 76 Cost. della "tutela dei consumatori e, in
6 generale, dei contraenti più deboli")” (cfr. Trib. Siena, ord. 06/04/2014). Al riguardo va considerato che nella fattispecie non viene in applicazione l'art. 101 secondo comma c.p.c., nel testo di cui alla
L. n. 69/2009 - a norma del quale ove il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata di ufficio deve riservarsi la decisione, dando termine alle parti per memorie - trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale (cfr. Cass. Sez. Un., n. 25208 del 15/12/2015), che fa parte naturaliter del thema decidendum, mancando, dunque, qualsiasi effetto di sorpresa nel rilievo officioso da parte del giudice.
Tanto premesso in punto di legittimazione passiva dei convenuti, deve essere poi esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla “ (già , Controparte_4 Controparte_8 costituitasi tempestivamente, avente ad oggetto la prescrizione della domanda spiegata dagli attori nei suoi confronti e sulla quale la parte attrice non ha assunto posizione. L'eccezione è fondata.
Come dedotto, infatti, dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 17.11.2014, l'originaria lettera di messa in mora inviata dagli odierni attori alla compagnia assicuratrice risale al 23.07.2007 (doc. 7 fasc. attoreo). Gli attori, poi, unitamente ai genitori e alla sorella della deceduta, hanno introdotto il suindicato giudizio (R.G.N. 1189/10), per ottenere il risarcimento del danno parentale, con atto di citazione notificato alla il CP_5
22.2.2010 (la circostanza, allegata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, non è stata specificamente contestata dagli attori nelle difese successive), quindi, oltre il termine biennale, decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato, previsto dall'art. 2947 secondo comma c.c., senza dimostrare la sussistenza di ulteriori eventi interruttivi della prescrizione intervenuti nelle more. Con recente pronuncia (Cass. n. 16037 del 02.08.2016) la Suprema Corte ha ritenuto che il risarcimento al terzo trasportato per le lesioni subite a seguito di incidente causato da responsabilità del conducente non è soggetto al termine di prescrizione breve previsto dall'art. 2947, comma 2, c.c., per il danno prodotto da circolazione stradale, bensì al più lungo termine quinquennale previsto dal comma 3 dello stesso articolo.
E ciò in quanto le lesioni riportate dal trasportato a seguito di incidente causato da responsabilità del conducente integrano la fattispecie del reato di lesioni colpose, in applicazione della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c.; pertanto, trattandosi di ipotesi di reato, il termine prescrizionale è quello quinquennale, previsto dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. non, invece, quello biennale previsto dal secondo comma in materia di circolazione stradale. La decisione della Suprema Corte si colloca nel solco di quanto già statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27337/2008 in materia di prescrizione del danno alla persona prodotto da incidenti stradali, ritenendo oramai consolidato il principio giurisprudenziale per cui, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di
7 risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947 terzo comma c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi. Al contempo, tuttavia, occorre considerare l'applicabilità alla fattispecie per cui è causa del disposto di cui all'ultimo capoverso del terzo comma dell'art. 2947 c.c., a mente del quale:
“Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza
è divenuta irrevocabile”. In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno derivato dalla circolazione stradale, qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e questo sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione (nella specie, per morte del reo), il termine di prescrizione è biennale, ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., e decorre dalla data in cui il reato si è estinto (nella specie, dalla data della morte del reo) e non già da quella in cui l'estinzione
è stata dichiarata o, a maggior ragione, da quella in cui il danneggiato ha avuto notizia della causa di estinzione” (Cass. n. 25126 del 13/12/2010; conforme, Cass. n. 25340 del 17/12/2015). Tanto premesso, la distinzione tra il pregiudizio lamentato dagli attori iure hereditatis e quello da perdita parentale lamentato iure proprio, rileva soltanto ai fini dell'individuazione del termine prescrizionale astrattamente applicabile alla fattispecie. In altri termini, ciò che qualifica la fattispecie ai fini del calcolo della prescrizione è, da un lato, il reato che viene invocato come presupposto (lesioni colpose ovvero omicidio colposo) e, dall'altro, il titolo che sta a fondamento della domanda. Pertanto, se i congiunti agiscono iure hereditatis, essi non possono far valere altro che il reato di lesioni, perché quello è il solo reato rispetto al quale il defunto avrebbe potuto avanzare una pretesa risarcitoria diretta;
viceversa, qualora essi agiscano iure proprio, cioè chiedendo il risarcimento di un danno diretto da loro patito per la morte del congiunto, allora è invocabile il delitto di omicidio colposo, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente più lunga valevole in sede penale è applicabile anche all'azione risarcitoria civile ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c. (cfr., in tal senso, Cass. n. 5964/ 2016). Ma per entrambe le voci risarcitorie è comunque applicabile in concreto, nel caso di specie, la deroga prevista dal citato ultimo cpv. dell'art. 2947 terzo comma c.c., in conseguenza del decesso del reo, verificatosi contestualmente al sinistro, che ha determinato l'immediata decorrenza, dalla data dell'evento lesivo, del più breve termine prescrizionale civilistico di cui all'art. 2947 secondo comma c.c., essendosi estinto il reato
(di lesioni colpose o di omicidio colposo) astrattamente configurabile nella fattispecie.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta comporta
8 l'assorbimento delle altre questioni di merito relative alla risarcibilità del danno parentale ai congiunti non appartenenti all'originario nucleo familiare della vittima, non senza considerare che, in ogni caso, il suindicato, non controverso, avvenuto versamento da parte della compagnia assicuratrice convenuta, in favore dei componenti di tale nucleo familiare, dell'importo complessivo di euro 730.000,00 ha determinato l'incapienza del massimale cd. catastrofale (per sinistro) fissato nella polizza assicurativa per cui è causa, pari ad euro 774.685,35 (doc. 1 fasc. attoreo) - conforme alla misura minima di legge prevista alla data del sinistro, così come garantita al terzo trasportato dall'art. 141 C.d.A. - rispetto all'importo della domanda risarcitoria formulata dagli attori (euro
125.000,00 per ciascuno dei tre nonni).
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce dei parametri generali di cui all'art. 4 primo comma D.M. 55/2014 (valori minimi), tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, seguono il criterio generale della soccombenza degli attori nei confronti della convenuta costituita.”
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Sul difetto di legittimazione passiva dei
Sig.ri NO AN, LL AN e NO UA quali eredi del Sig. NO LU
(conducente e proprietario del veicolo Opel Zafira tg. CP615XN).”
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di NO AN, AN LL e NO UA, eredi di LU
NO, proprietario e conducente del veicolo ove era trasportata la vittima. Erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto proposta azione ai sensi dell'art. 141 Dlgs 209/2005, senza considerare che i nonni della defunta potevano parimenti esercitare sia l'azione prevista ex art. 141 d.lgs 209/2005 sia l'azione generale di risarcimento ex art. 2054 c.c. e 144 Dlgs. n. 209/2005 nei confronti degli eredi.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Omessa valutazione dei documenti prodotti dagli attori ed erronea declaratoria di prescrizione del diritto degli attori al risarcimento del danno non patrimoniale subito.”
Secondo gli appellanti erroneamente il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di prescrizione.
Il suddetto termine di prescrizione al contrario non è decorso poiché interrotto con plurimi atti
(raccomandata del 23.7.2007 con cui i parenti di richiedevano il risarcimento di tutti Persona_1
i danni subiti;
la raccomandata del 30.4.2008 con cui la inviava agli eredi Controparte_4 della un offerta reale pari ad euro 235.000,00, a fronte dell'impossibilità di raggiungere Per_1 un accordo stragiudiziale con tutte le parti;
l'atto di citazione notificato in data 22.02.10 alla
9 . Inoltre il riconoscimento dell'altrui diritto con effetti interruttivi della Parte_4 prescrizione di cui agli artt. 2944 c.c., è un atto giuridico in senso stretto, non recettizio, che può contenere anche una implicita manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito. Tale atto, infatti, non è necessariamente coincidente col riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.
Con il terzo motivo d'appello gli appellanti ripropongono le “questioni di merito ritenute assorbite dalla sentenza di primo grado oggetto di gravame.”
Secondo il principio della ragione più liquida (tra le tante Cass. n. 30507/2023) va esaminato innanzitutto il secondo motivo di appello, che verte sulla ritenuta prescrizione.
Innanzitutto va evidenziato come gli appellanti non contestano che nel caso di specie operi la prescrizione biennale ex art. 2947, comma II, c.c. ritenuta dal giudice di primo grado (stante l'estinzione del reato per morte del reo e la disposizione di cui al comma 3, che prevede come “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”), sostenendo l'interruzione della prescrizione.
Precisato che il fatto si è verificato in data 7.5.2007, in data 23.7.2007 gli attori, unitamente ai genitori e alla sorella della vittima (che avevano già formulato precedente richiesta), hanno messo in mora la chiedendo il risarcimento del danno (lettera ricevuta in data 1.8.2007). CP_5
Il fatto che tale lettera sia stata ritenuta non idonea ex art. 148 Cod. Ass. non comporta come assume l'appellato che tale lettera debba considerarsi come inesistente ai fini dell'interruzione della prescrizione, attenendo la pronuncia unicamente alla previsione di cui all'art. 148 Cod. Ass.
In data 22.2.2010 gli attori, unitamente ai genitori della vittima e alla sorella, hanno convenuto in giudizio la Fondiaria chiedendo il risarcimento dei danni.
Il giudice di primo grado ha ritenuto la prescrizione stante il decorso di più di due anni tra tali atti.
Gli appellanti assumono che non è stata valutata la portata dell'atto del 30.4.2008 con cui CP_4 inviava agli eredi genericamente indicato una offerta reale di € 235.000,00, valendo tale atto come riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c.. Inoltre del pari non è stata valutata l'ulteriore condotta della Compagnia sempre con valenza ex art. 2944 c.c.
Con la lettera in questione, diretta genericamente agli eredi la Compagnia ha offerto in Per_1 relazione all'incidente in cui è morta , la somma di € 235.000,00, di cui € 102.500,00 a favore Per_1 di ciascun genitore ed € 30.000,00 a favore della sorella . Nessuna somma è stata quindi Pt_3 offerta agli appellanti.
In diritto va evidenziato come il riconoscimento ex art. 2944 c.c.. può estrinsecarsi sia in una dichiarazione, sia in qualunque fatto che dimostri in modo inequivoco l'ammissione dell'esistenza del
10 diritto (Cass. n. 27170/2018; Cass. n. 4473/1980), e cioè in un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. n. 1945/2003; Cass. n. 926/1996) o anche in una manifestazione tacita di volontà che implichi l'ammissione dell'esistenza del diritto (Cass.
12833/1999). Anche le trattative per comporre bonariamente la vertenza possono comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cc, quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e che la transazione è, quindi, mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche all'esistenza, del diritto (Cass. n.
18879/2015; Cass. n. 4804/2007).
Secondo la più recente giurisprudenza “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (Cass. n. 22948/2024).
Nel caso di specie dalla lettera del 30.4.2008 non è in alcun modo desumibile il riconoscimento da parte della Compagnia di assicurazione del diritto degli appellanti, tanto che la somma viene offerta solo ai genitori e alla sorella e non a loro. Il fatto che tale lettera sia diretta genericamente agli eredi non può chiaramente valere di per sé quale riconoscimento del diritto di tutti gli eredi, atteso che il destinatario dell'atto non può essere valutato a prescindere dal contenuto dell'atto in cui non vi è alcuna offerta e comunque alcuna volontà ricognitiva nei confronti degli appellanti. Del pari il fatto che in tale nota si faccia riferimento ad un accordo stragiudiziale non può valere come riconoscimento dei diritto, atteso che si dà conto proprio dell'impossibilità di raggiungere tale accordo. Chiaramente priva di valenza hanno i rilievi relativi al pagamento ad altri danneggiati, non potendo essere considerate unitariamente le posizioni dei danneggiati, che vantano autonomi diritti.
Al fine di ritenere il riconoscimento interruttivo della prescrizione non può poi chiaramente valere il fatto che solo in data 17.11.2014 è stata eccepita la prescrizione del diritto, e non nel precedente giudizio, attesa la pacifica autonomia dei giudizi e delle relative eccezioni. Peraltro nell'altro giudizio la Compagnia aveva eccepito l'improcedibilità ex art. 148 cod. ass., e quindi aveva formulato una eccezione di carattere assorbente anche rispetto alla prescrizione.
L'assunto degli appellanti secondo cui presumibilmente tra il 23.7.2007 e la citazione notificata in data 22.2.2010 vi siano state ulteriori comunicazioni è privo di alcun fondamento (e non provato).
Pertanto il motivo di appello è infondato.
Peraltro va evidenziato come il giudice di primo grado, dopo aver dichiarato il diritto prescritto, ha evidenziato come il pagamento dell'indennizzo da parte della Compagnia Assicurativa a favore degli altri componenti del nucleo familiare, ha determinato l'incapienza del massimale cd. catastrofale
11 rispetto alla domanda prospettata. Pertanto il giudice di primo grado ha formulato una doppia ratio decidendi: prescrizione del diritto e incapienza del massimale. E in relazione a tale ultima ratio nessuna censura è stata formulata, con la conseguenza che, anche a ritenere fondato il motivo di appello, la domanda non poteva essere accolta (nei termini prospettati).
Per quanto attiene al primo motivo, lo stesso è inammissibile per carenza di interesse, considerato che la condanna è stata richiesta espressamente unicamente nei confronti della
Compagnia di Assicurazione e che l'appellante non indica l'interesse ad una statuizione sul punto.
L'esame del terzo motivo di appello (con cui vengono riproposte le questioni di merito) è assorbito dal rigetto del secondo motivo.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività̀ svolta (valore della causa sino ad € 52.000, tabella XII;
scaglione IV, valori tra i minimi e i medi stante la non complessità delle questioni trattate, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione considerata la limitata attività svolta).
Nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_2
, avverso la sentenza n. 2285/2018, pubblicata il 30.10.2018 Controparte_1 Controparte_2 del Tribunale di Velletri, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna , in via solidale, alla Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 refusione a favore di delle spese del grado che liquida in € 6.500,00 Controparte_4 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
nulla nei confronti dei contumaci;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_2
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_1 Controparte_2
a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 14.10.2025
Il presidente est.
IU AR
12
Sezione VI civile
R.G. 927/2019
All'udienza collegiale del giorno 14/10/2025 ore 11:10
Presidente Dott. IU AR Relatore Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. LU Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. IANNI ALBERTO pres.
Controparte_1
Avv. IANNI ALBERTO
Controparte_2
Avv. IANNI ALBERTO
Appellato/i
CP_3
Avv. CIAVARDINI FERNANDO avv. Di Murro sost.
AVV. CIAVARDINI LUCA
EN UC
Avv.
EN UA
Avv.
EL LA
Avv.
***
1 E' PRESENTE PER LA PRATICA FORENSE IL DOTT. IANNI ALICE TESSERA
NR -- ORDINE AVVOCATI DI LATINA.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR IU AR
EL AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa IU AR Presidente rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. LU Ponzillo Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 14.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 927 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
2 (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, ( ), elettivamente C.F._2 Controparte_2 C.F._3 domiciliati in Cisterna Latina, Via Appia n.37 presso lo studio dell'Avv. Alberto Ianni (C.F.
) che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLANTI
E
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Controparte_4 P.IVA_1
Roma, Via Appia Nuova n.° 107, presso lo studio dell'Avv. Fernando Ciavardini (C.F.
) e dell'Avv. LU Ciavardini (C.F. ) che la C.F._5 C.F._6 rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
APPELLATA
E
EN UC;
APPELLATO CONTUMACE
E
EN UA;
APPELLATA CONTUMACE
E
EL LA;
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — e , quali prossimi Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 congiunti (nonni) della deceduta , convenivano in giudizio la Persona_1 Controparte_5
e NO AN, NO UA e LL AN, quali eredi di NO LU, innanzi
[...] al Tribunale di Velletri, per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità di NO LU, conducente e proprietario del veicolo Opel Zafira targato CP615XN, assicurato con la CP_6
nella produzione del sinistro mortale avvenuto in Velletri in data 7.05.2007, nel quale
[...] aveva perduto la vita la loro congiunta che si trovava a bordo del mezzo condotto dal NO e, per l'effetto, condannare in solido la compagnia di assicurazioni e gli altri convenuti, quali eredi del responsabile, in quanto anch'egli deceduto, al risarcimento di tutti i danni dagli stessi sofferti e quantificati nella misura di € 125.000,00 per ciascuno dei soggetti attori. Deducevano, altresì, che il giudizio si era reso necessario a seguito della totale indifferenza risarcitoria della compagnia di assicurazioni quanto ai danni vantati dai tre nonni e che la compagnia di assicurazioni convenuta, dopo l'inizio di un precedente giudizio civile poi abbandonato, aveva già corrisposto in favore dei
3 genitori e della sorella minore della deceduta, , e Persona_2 Controparte_7 Parte_3
, la somma complessiva di euro 730.000,00.
[...]
§ 2. — Si costituiva in giudizio la (già Controparte_4 Controparte_8
), la quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione della domanda attorea, stante il lasso di
[...] tempo trascorso dall'evento alla richiesta di risarcimento del danno;
rilevava, altresì, di aver già liquidato in favore degli eredi diretti della terza trasportata la somma complessiva di euro 730.000,00,
a fronte di un massimale contenuto nella polizza RCA della pari ad euro 774.685,35; CP_5 contestava, infine, nel merito la fondatezza della domanda attorea, in particolare con riferimento alla prova del danno iure hereditatis, di quello patrimoniale iure proprio e del requisito della convivenza in capo agli attori, in quanto parenti non stretti della vittima del sinistro.
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 2285/2018, pubblicata il 30.10.2018 così statuiva: “1) accerta il difetto di legittimazione passiva dei convenuti contumaci NO AN, NO UA e
LL AN, quali eredi di NO LU, relativamente alla domanda formulata dagli attori, ex art. 2054 c.c., nei loro confronti;
2) rigetta, per intervenuta prescrizione, la domanda formulate dagli attori, ex art. 141 d.lgs. 209/2005, nei confronti della 3) condanna gli Controparte_5 attori, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta Controparte_4
(già , liquidate in euro 7.795,00 per compensi professionali ex D.M.
[...] Controparte_5
55/2014, oltre Iva, C.p.a. e rimborso forfetario al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.”
Avverso tale sentenza proponevano appello e Parte_2 Controparte_1 CP_2
formulando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Roma riformare la
[...] impugnata sentenza del Tribunale di Velletri n. 2285/0218: 1) in via preliminare, ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 cpc e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) sempre in via preliminare, accertare la legittimazione passiva dei Sig.ri NO
AN, LL AN e NO UA, litisconsorti necessari;
3) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare non prescritto il diritto degli appellanti e la conseguente domanda di risarcimento del danno non patrimoniale promossa dagli attori, odierni appellanti;
4) in via principale, non essendo in animo degli odierni appellanti ottenere la condanna in solido dei Sig.ri
NO AN, LL AN e NO UA, accertare e dichiarare comunque il Sig.
NO LU, conducente e proprietario del veicolo Opel Zafira tg CP615XN, responsabile esclusivo del sinistro e, per l'effetto, condannare unicamente la compagnia di assicurazioni , al CP_4 risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli appellanti nella misura ridotta di euro
44.685,35 (pari alla differenza tra il massimale di polizza e quanto già corrisposto dalla compagnia convenuta) o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed alla
4 rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali per il doppio grado di giudizio.”
nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Controparte_4
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto per violazione del novellato art. 342 c.p.c., appello che dovrà, subordinatamente, essere dichiarato inammissibile per essersi formato il giudicato sui punti di doglianza non prospettati dell'appellante; in rito, dichiarare prescritto il diritto della parte attrice a chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro occorso alla defunta e in via estremamente Persona_1 gradata, dovrà essere respinto nel merito perché infondato in fatto e in diritto e comunque non sostenuto da idonee e concrete prove per l'accoglimento. Con vittoria di spese ed onorari secondo i nuovi parametri di legge.”
All'udienza del 9.7.2019 veniva dichiarata la contumacia di NO AN, NO UA e
LL AN.
Con ordinanza del 16.7.2019 veniva rigettata la richiesta di sospensiva.
Alla presente udienza i difensori hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 3. — Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342
c.p.c. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
§ 4. — L'appello è articolato in tre motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue: “In via preliminare, deve essere rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva dei convenuti NO AN, NO UA e LL AN, quali eredi di NO LU, relativamente alla domanda risarcitoria formulata nei loro confronti dagli attori ex art. 2054 c.c., unitamente a quella avanzata nei confronti, invece, della Controparte_5
a seguito del decesso della nipote , terza trasportata sull'autovettura Opel Agila tg Persona_1
CP615XN, condotta da NO LU, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 5.5.2007.
5 Entrambe le domande erano state già formulate dagli attori, unitamente ai parenti stretti della deceduta , nel giudizio recante R.G.N. 1189/10, in cui è stata emessa la sentenza Persona_1 parziale n. 703/13, la quale ha dichiarato improponibile l'azione ex art. 144 d.lgs. 209/05 spiegata dagli attori nei confronti della disponendo, con separata ordinanza, per Controparte_5
l'ulteriore prosecuzione del giudizio, poi abbandonato a seguito dell'accordo transattivo intercorso tra gli attori , e e la Sul punto, Persona_2 Controparte_7 Parte_3 CP_5 giova rilevare che, pur avendo gli attori mosso nei confronti di NO LU, proprietario e conducente dell'autoveicolo su cui avveniva il trasporto, addebito di responsabilità civile ex art. 2054
c.c., trattasi di azione alternativa e non sovrapponibile all'azione diretta promossa dal trasportato, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 209/2005, contro l'assicuratore del responsabile civile (cfr. Corte
Cost. n. 205/2008). In particolare, nell'azione diretta del trasportato non è previsto né necessario un accertamento di responsabilità del vettore nella produzione del sinistro (Corte Cost. n. 191/2009,
Corte Cost. n. 440/2008). In coerenza, dunque, con tale ultima considerazione sistematica ed in accordo con il tenore letterale della disposizione di legge, l'unico soggetto legittimato passivo dell'azione diretta del trasportato prevista dall'art. 141 del d.lgs. 209/2005 è l'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro (terzo comma), nei confronti della quale il danneggiato ha, altresì, l'onere di promuovere la procedura stragiudiziale di cui all'art. 148 (secondo comma), a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo
è coperto per un massimale superiore a quello minimo. La regola dell'alternatività tra i due tipi di azione diretta, enunciata dalla Consulta e l'espressa esclusione, dal thema decidendum dell'azione ex art. 141 C.d.A., degli accertamenti relativi alla responsabilità del sinistro all'uno o all'altro soggetto, inducono a ritenere, quindi, che considerare la persona fisica del vettore litisconsorte necessario - ma lo stesso ragionamento vale per quello facoltativo – sarebbe in contrasto con la ratio di celerità ed economia processuale cui si impronta la previsione di tale nuova azione diretta prevista dal codice delle assicurazioni (cfr., in tal senso, Trib. di Roma, 30.3.2010).
In tale azione, infatti, “la finalità normativa è quella di astrarre la tutela della posizione giuridica del trasportato dai rischi connessi all'incertezza sull'effettivo riparto di responsabilità tra il proprio vettore e l'altro conducente, con un beneficio di speditezza e minore durata processuale, tra l'altro improntata ad un'interpretazione della norma conforme al considerando 16 della direttiva
2005/14/CE, nella parte in cui si riferisce agli utenti della strada "non motorizzati" diversi da pedoni e ciclisti (cfr. Trib. Torino 11.10.2007, n. 6070, che richiama anche l'art. 4, lett. B della legge delega
229/2003, attinente al diverso criterio direttivo ex art. 76 Cost. della "tutela dei consumatori e, in
6 generale, dei contraenti più deboli")” (cfr. Trib. Siena, ord. 06/04/2014). Al riguardo va considerato che nella fattispecie non viene in applicazione l'art. 101 secondo comma c.p.c., nel testo di cui alla
L. n. 69/2009 - a norma del quale ove il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata di ufficio deve riservarsi la decisione, dando termine alle parti per memorie - trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale (cfr. Cass. Sez. Un., n. 25208 del 15/12/2015), che fa parte naturaliter del thema decidendum, mancando, dunque, qualsiasi effetto di sorpresa nel rilievo officioso da parte del giudice.
Tanto premesso in punto di legittimazione passiva dei convenuti, deve essere poi esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla “ (già , Controparte_4 Controparte_8 costituitasi tempestivamente, avente ad oggetto la prescrizione della domanda spiegata dagli attori nei suoi confronti e sulla quale la parte attrice non ha assunto posizione. L'eccezione è fondata.
Come dedotto, infatti, dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 17.11.2014, l'originaria lettera di messa in mora inviata dagli odierni attori alla compagnia assicuratrice risale al 23.07.2007 (doc. 7 fasc. attoreo). Gli attori, poi, unitamente ai genitori e alla sorella della deceduta, hanno introdotto il suindicato giudizio (R.G.N. 1189/10), per ottenere il risarcimento del danno parentale, con atto di citazione notificato alla il CP_5
22.2.2010 (la circostanza, allegata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, non è stata specificamente contestata dagli attori nelle difese successive), quindi, oltre il termine biennale, decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato, previsto dall'art. 2947 secondo comma c.c., senza dimostrare la sussistenza di ulteriori eventi interruttivi della prescrizione intervenuti nelle more. Con recente pronuncia (Cass. n. 16037 del 02.08.2016) la Suprema Corte ha ritenuto che il risarcimento al terzo trasportato per le lesioni subite a seguito di incidente causato da responsabilità del conducente non è soggetto al termine di prescrizione breve previsto dall'art. 2947, comma 2, c.c., per il danno prodotto da circolazione stradale, bensì al più lungo termine quinquennale previsto dal comma 3 dello stesso articolo.
E ciò in quanto le lesioni riportate dal trasportato a seguito di incidente causato da responsabilità del conducente integrano la fattispecie del reato di lesioni colpose, in applicazione della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c.; pertanto, trattandosi di ipotesi di reato, il termine prescrizionale è quello quinquennale, previsto dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. non, invece, quello biennale previsto dal secondo comma in materia di circolazione stradale. La decisione della Suprema Corte si colloca nel solco di quanto già statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27337/2008 in materia di prescrizione del danno alla persona prodotto da incidenti stradali, ritenendo oramai consolidato il principio giurisprudenziale per cui, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di
7 risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947 terzo comma c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi. Al contempo, tuttavia, occorre considerare l'applicabilità alla fattispecie per cui è causa del disposto di cui all'ultimo capoverso del terzo comma dell'art. 2947 c.c., a mente del quale:
“Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza
è divenuta irrevocabile”. In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno derivato dalla circolazione stradale, qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e questo sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione (nella specie, per morte del reo), il termine di prescrizione è biennale, ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., e decorre dalla data in cui il reato si è estinto (nella specie, dalla data della morte del reo) e non già da quella in cui l'estinzione
è stata dichiarata o, a maggior ragione, da quella in cui il danneggiato ha avuto notizia della causa di estinzione” (Cass. n. 25126 del 13/12/2010; conforme, Cass. n. 25340 del 17/12/2015). Tanto premesso, la distinzione tra il pregiudizio lamentato dagli attori iure hereditatis e quello da perdita parentale lamentato iure proprio, rileva soltanto ai fini dell'individuazione del termine prescrizionale astrattamente applicabile alla fattispecie. In altri termini, ciò che qualifica la fattispecie ai fini del calcolo della prescrizione è, da un lato, il reato che viene invocato come presupposto (lesioni colpose ovvero omicidio colposo) e, dall'altro, il titolo che sta a fondamento della domanda. Pertanto, se i congiunti agiscono iure hereditatis, essi non possono far valere altro che il reato di lesioni, perché quello è il solo reato rispetto al quale il defunto avrebbe potuto avanzare una pretesa risarcitoria diretta;
viceversa, qualora essi agiscano iure proprio, cioè chiedendo il risarcimento di un danno diretto da loro patito per la morte del congiunto, allora è invocabile il delitto di omicidio colposo, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente più lunga valevole in sede penale è applicabile anche all'azione risarcitoria civile ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c. (cfr., in tal senso, Cass. n. 5964/ 2016). Ma per entrambe le voci risarcitorie è comunque applicabile in concreto, nel caso di specie, la deroga prevista dal citato ultimo cpv. dell'art. 2947 terzo comma c.c., in conseguenza del decesso del reo, verificatosi contestualmente al sinistro, che ha determinato l'immediata decorrenza, dalla data dell'evento lesivo, del più breve termine prescrizionale civilistico di cui all'art. 2947 secondo comma c.c., essendosi estinto il reato
(di lesioni colpose o di omicidio colposo) astrattamente configurabile nella fattispecie.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta comporta
8 l'assorbimento delle altre questioni di merito relative alla risarcibilità del danno parentale ai congiunti non appartenenti all'originario nucleo familiare della vittima, non senza considerare che, in ogni caso, il suindicato, non controverso, avvenuto versamento da parte della compagnia assicuratrice convenuta, in favore dei componenti di tale nucleo familiare, dell'importo complessivo di euro 730.000,00 ha determinato l'incapienza del massimale cd. catastrofale (per sinistro) fissato nella polizza assicurativa per cui è causa, pari ad euro 774.685,35 (doc. 1 fasc. attoreo) - conforme alla misura minima di legge prevista alla data del sinistro, così come garantita al terzo trasportato dall'art. 141 C.d.A. - rispetto all'importo della domanda risarcitoria formulata dagli attori (euro
125.000,00 per ciascuno dei tre nonni).
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce dei parametri generali di cui all'art. 4 primo comma D.M. 55/2014 (valori minimi), tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, seguono il criterio generale della soccombenza degli attori nei confronti della convenuta costituita.”
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Sul difetto di legittimazione passiva dei
Sig.ri NO AN, LL AN e NO UA quali eredi del Sig. NO LU
(conducente e proprietario del veicolo Opel Zafira tg. CP615XN).”
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di NO AN, AN LL e NO UA, eredi di LU
NO, proprietario e conducente del veicolo ove era trasportata la vittima. Erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto proposta azione ai sensi dell'art. 141 Dlgs 209/2005, senza considerare che i nonni della defunta potevano parimenti esercitare sia l'azione prevista ex art. 141 d.lgs 209/2005 sia l'azione generale di risarcimento ex art. 2054 c.c. e 144 Dlgs. n. 209/2005 nei confronti degli eredi.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata “Omessa valutazione dei documenti prodotti dagli attori ed erronea declaratoria di prescrizione del diritto degli attori al risarcimento del danno non patrimoniale subito.”
Secondo gli appellanti erroneamente il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di prescrizione.
Il suddetto termine di prescrizione al contrario non è decorso poiché interrotto con plurimi atti
(raccomandata del 23.7.2007 con cui i parenti di richiedevano il risarcimento di tutti Persona_1
i danni subiti;
la raccomandata del 30.4.2008 con cui la inviava agli eredi Controparte_4 della un offerta reale pari ad euro 235.000,00, a fronte dell'impossibilità di raggiungere Per_1 un accordo stragiudiziale con tutte le parti;
l'atto di citazione notificato in data 22.02.10 alla
9 . Inoltre il riconoscimento dell'altrui diritto con effetti interruttivi della Parte_4 prescrizione di cui agli artt. 2944 c.c., è un atto giuridico in senso stretto, non recettizio, che può contenere anche una implicita manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito. Tale atto, infatti, non è necessariamente coincidente col riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.
Con il terzo motivo d'appello gli appellanti ripropongono le “questioni di merito ritenute assorbite dalla sentenza di primo grado oggetto di gravame.”
Secondo il principio della ragione più liquida (tra le tante Cass. n. 30507/2023) va esaminato innanzitutto il secondo motivo di appello, che verte sulla ritenuta prescrizione.
Innanzitutto va evidenziato come gli appellanti non contestano che nel caso di specie operi la prescrizione biennale ex art. 2947, comma II, c.c. ritenuta dal giudice di primo grado (stante l'estinzione del reato per morte del reo e la disposizione di cui al comma 3, che prevede come “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”), sostenendo l'interruzione della prescrizione.
Precisato che il fatto si è verificato in data 7.5.2007, in data 23.7.2007 gli attori, unitamente ai genitori e alla sorella della vittima (che avevano già formulato precedente richiesta), hanno messo in mora la chiedendo il risarcimento del danno (lettera ricevuta in data 1.8.2007). CP_5
Il fatto che tale lettera sia stata ritenuta non idonea ex art. 148 Cod. Ass. non comporta come assume l'appellato che tale lettera debba considerarsi come inesistente ai fini dell'interruzione della prescrizione, attenendo la pronuncia unicamente alla previsione di cui all'art. 148 Cod. Ass.
In data 22.2.2010 gli attori, unitamente ai genitori della vittima e alla sorella, hanno convenuto in giudizio la Fondiaria chiedendo il risarcimento dei danni.
Il giudice di primo grado ha ritenuto la prescrizione stante il decorso di più di due anni tra tali atti.
Gli appellanti assumono che non è stata valutata la portata dell'atto del 30.4.2008 con cui CP_4 inviava agli eredi genericamente indicato una offerta reale di € 235.000,00, valendo tale atto come riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c.. Inoltre del pari non è stata valutata l'ulteriore condotta della Compagnia sempre con valenza ex art. 2944 c.c.
Con la lettera in questione, diretta genericamente agli eredi la Compagnia ha offerto in Per_1 relazione all'incidente in cui è morta , la somma di € 235.000,00, di cui € 102.500,00 a favore Per_1 di ciascun genitore ed € 30.000,00 a favore della sorella . Nessuna somma è stata quindi Pt_3 offerta agli appellanti.
In diritto va evidenziato come il riconoscimento ex art. 2944 c.c.. può estrinsecarsi sia in una dichiarazione, sia in qualunque fatto che dimostri in modo inequivoco l'ammissione dell'esistenza del
10 diritto (Cass. n. 27170/2018; Cass. n. 4473/1980), e cioè in un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. n. 1945/2003; Cass. n. 926/1996) o anche in una manifestazione tacita di volontà che implichi l'ammissione dell'esistenza del diritto (Cass.
12833/1999). Anche le trattative per comporre bonariamente la vertenza possono comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cc, quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e che la transazione è, quindi, mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche all'esistenza, del diritto (Cass. n.
18879/2015; Cass. n. 4804/2007).
Secondo la più recente giurisprudenza “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (Cass. n. 22948/2024).
Nel caso di specie dalla lettera del 30.4.2008 non è in alcun modo desumibile il riconoscimento da parte della Compagnia di assicurazione del diritto degli appellanti, tanto che la somma viene offerta solo ai genitori e alla sorella e non a loro. Il fatto che tale lettera sia diretta genericamente agli eredi non può chiaramente valere di per sé quale riconoscimento del diritto di tutti gli eredi, atteso che il destinatario dell'atto non può essere valutato a prescindere dal contenuto dell'atto in cui non vi è alcuna offerta e comunque alcuna volontà ricognitiva nei confronti degli appellanti. Del pari il fatto che in tale nota si faccia riferimento ad un accordo stragiudiziale non può valere come riconoscimento dei diritto, atteso che si dà conto proprio dell'impossibilità di raggiungere tale accordo. Chiaramente priva di valenza hanno i rilievi relativi al pagamento ad altri danneggiati, non potendo essere considerate unitariamente le posizioni dei danneggiati, che vantano autonomi diritti.
Al fine di ritenere il riconoscimento interruttivo della prescrizione non può poi chiaramente valere il fatto che solo in data 17.11.2014 è stata eccepita la prescrizione del diritto, e non nel precedente giudizio, attesa la pacifica autonomia dei giudizi e delle relative eccezioni. Peraltro nell'altro giudizio la Compagnia aveva eccepito l'improcedibilità ex art. 148 cod. ass., e quindi aveva formulato una eccezione di carattere assorbente anche rispetto alla prescrizione.
L'assunto degli appellanti secondo cui presumibilmente tra il 23.7.2007 e la citazione notificata in data 22.2.2010 vi siano state ulteriori comunicazioni è privo di alcun fondamento (e non provato).
Pertanto il motivo di appello è infondato.
Peraltro va evidenziato come il giudice di primo grado, dopo aver dichiarato il diritto prescritto, ha evidenziato come il pagamento dell'indennizzo da parte della Compagnia Assicurativa a favore degli altri componenti del nucleo familiare, ha determinato l'incapienza del massimale cd. catastrofale
11 rispetto alla domanda prospettata. Pertanto il giudice di primo grado ha formulato una doppia ratio decidendi: prescrizione del diritto e incapienza del massimale. E in relazione a tale ultima ratio nessuna censura è stata formulata, con la conseguenza che, anche a ritenere fondato il motivo di appello, la domanda non poteva essere accolta (nei termini prospettati).
Per quanto attiene al primo motivo, lo stesso è inammissibile per carenza di interesse, considerato che la condanna è stata richiesta espressamente unicamente nei confronti della
Compagnia di Assicurazione e che l'appellante non indica l'interesse ad una statuizione sul punto.
L'esame del terzo motivo di appello (con cui vengono riproposte le questioni di merito) è assorbito dal rigetto del secondo motivo.
§ 5. — Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività̀ svolta (valore della causa sino ad € 52.000, tabella XII;
scaglione IV, valori tra i minimi e i medi stante la non complessità delle questioni trattate, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione considerata la limitata attività svolta).
Nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_2
, avverso la sentenza n. 2285/2018, pubblicata il 30.10.2018 Controparte_1 Controparte_2 del Tribunale di Velletri, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna , in via solidale, alla Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 refusione a favore di delle spese del grado che liquida in € 6.500,00 Controparte_4 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
nulla nei confronti dei contumaci;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_2
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_1 Controparte_2
a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 14.10.2025
Il presidente est.
IU AR
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