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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 486/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. NASO DOMENICO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di
Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, la ricorrente ha dedotto: di essere dipendente del convenuto come docente non di ruolo per gli anni scola- CP_1 stici_20/21,21/22,22/23,23/24,24/25; di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima la sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio econo- mico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del per- sonale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del conve- CP_1 nuto al rilascio in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015, nonché al pagamento della complessiva somma corrispondente al valore della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici nel corso dei quali ha lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente con CP_1 contratti a tempo determinato;
con vittoria di spese.
1 Parte ricorrente ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza
(art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97); ha affermato inoltre che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trat- tamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, af- fermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggetti- ve che giustifichino la disparità.
Si è costituito in giudizio il il quale ha preliminarmente Controparte_2 eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito poiché secondo quanto previsto dall'art. 413, comma 7, c.p.c., è competente nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipen- denze della P.A. il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
nel caso risulta per tabulas che al momento del deposito del ricorso il ricorrente prestava servizio in istituto ubi- cato in Pinerolo, sicchè giudice territorialmente competente non è il Tribunale di Cuneo, ma il
Tribunale di Torino;
nel merito ha chiesto comunque il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione
*
L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito è fondata e va accolta.
Invero in applicazione dell'art 413 comma 7 cpc nel caso appare competente il Tribunale di
Torino posto che il ricorrente alla data del deposito del ricorso prestava servizio presso Isti- tuto di Pinerolo che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Torino.
Spese rimesse alla liquidazione del giudice competente.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così di- spone: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cuneo rimette al giudice competente la liquidazione delle spese processuali.
Cuneo, 10.12.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. NASO DOMENICO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri – Ufficio provinciale di
Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, la ricorrente ha dedotto: di essere dipendente del convenuto come docente non di ruolo per gli anni scola- CP_1 stici_20/21,21/22,22/23,23/24,24/25; di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima la sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio econo- mico di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del per- sonale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del conve- CP_1 nuto al rilascio in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015, nonché al pagamento della complessiva somma corrispondente al valore della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici nel corso dei quali ha lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente con CP_1 contratti a tempo determinato;
con vittoria di spese.
1 Parte ricorrente ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza
(art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97); ha affermato inoltre che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trat- tamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, af- fermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggetti- ve che giustifichino la disparità.
Si è costituito in giudizio il il quale ha preliminarmente Controparte_2 eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito poiché secondo quanto previsto dall'art. 413, comma 7, c.p.c., è competente nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipen- denze della P.A. il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
nel caso risulta per tabulas che al momento del deposito del ricorso il ricorrente prestava servizio in istituto ubi- cato in Pinerolo, sicchè giudice territorialmente competente non è il Tribunale di Cuneo, ma il
Tribunale di Torino;
nel merito ha chiesto comunque il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione
*
L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito è fondata e va accolta.
Invero in applicazione dell'art 413 comma 7 cpc nel caso appare competente il Tribunale di
Torino posto che il ricorrente alla data del deposito del ricorso prestava servizio presso Isti- tuto di Pinerolo che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Torino.
Spese rimesse alla liquidazione del giudice competente.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così di- spone: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cuneo rimette al giudice competente la liquidazione delle spese processuali.
Cuneo, 10.12.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Natalia Fiorello
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