Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2931 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giampiero Cautela, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), via G. Matteotti, 258,
ricorrente contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvana Aloisio ed Elga
Francesca Ruberto, con le quali è elettivamente domiciliata in Catanzaro, via
Lucrezia della Valle resistente
OGGETTO: indennità chilometrica
Conclusioni : per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/08/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
-che ha lavorato alle dipendenze dell con Controparte_1
contratti di lavoro a tempo determinato di tipo privatistico, con qualifica e mansioni di Operaio Idraulico Forestale di I Livello, addetto al cantiere di San
Luca, che ricade nel distretto aziendale n. 10 di Bovalino;
- che, in particolare, ha lavorato dal 10 maggio 2021 al mese di dicembre
2021, e, successivamente, dal 26 aprile 2022 sino al mese di novembre del medesimo anno;
- che tali assunzioni, giustificate dallo svolgimento di lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, risultano conformi al disposto delle norme di cui all'art. 1 della Legge
04.08.1984, n. 442 e delle norme di cui all'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria;
-che, nonostante il datore di lavoro sia un ente pubblico non economico, ai rapporti di lavoro del ricorrente si applica, per espressa disposizione normativa, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 01.01.2021/31.12.2024, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 7 bis del D.L. 08.09.2021, n. 120, convertito in Legge 08.11.2021, n. 155;
-che, in data 09.12.2021, è stato siglato, con validità ed efficacia per il quadriennio 01.01.2021/31.12.2024, il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, con la partecipazione e sottoscrizione, per le amministrazioni pubbliche e in rappresentanza delle Regioni, del Presidente della Conferenza Stato Regioni delle Province Autonome;
-che, con Decreto Dirigenziale N. 5348 del 17.05.2022, il Dirigente
Generale dell Parte_2 [..
dopo aver ribadito che la manodopera
[...]
forestale utilizzata dall è governata da un rapporto di Controparte_1
lavoro di tipo privatistico, ha preso atto dell'intervenuta sottoscrizione, in data
09.12.2021 del CCNL e della successiva trasmissione, in data 17.02.2022, dello stesso all'UOA ad opera della Conferenza delle Regioni Parte_2
e delle Province Autonome, decretando che la sua applicazione trova copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con
D.G.R. n. 94 del 21/03/2022;
-che, pertanto, detto CCNL si applica al rapporto tra il sig. e Pt_1
l' ; Controparte_1
-che il ricorrente, per l'esercizio delle proprie mansioni, è quotidianamente costretto a percorrere la distanza che separa il punto di raccolta dal Cantiere di assegnazione, utilizzando la propria autovettura, come si evince dal pagamento, da parte dell'azienda datrice di lavoro, dell'indennità chilometrica prevista per le ipotesi della mancata predisposizione di mezzi di trasporto aziendali per il raggiungimento del luogo di lavoro;
-che l'art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria 01.01.2010/31.12.2012 espressamente prevede il rimborso di 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro;
- che deve ritenersi applicabile al caso di specie la clausola di salvaguardia fatta propria dalle disposizioni di cui all'art. 20 CIRL 2008/2011 che stabilisce: “Fatto salvo quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa, il presente C.I.R. non modifica le condizioni di lavoro ed il trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto”;
-che la deteriore misura dell'indennità chilometrica disposta dall'art. 7
CIRL 01.01.2008/31.12.2011 in sede regionale ha modificato le modalità di 4
calcolo della stessa indennità, già previste in misura nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso dal precedente art. 12 del CIRL
2004/2007 e, attualmente, dall'art. 54 del CCNL;
-che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il ricorrente ha ricevuto i rimborsi oggetto di causa nelle misure e per le fasce di percorrenza stabilite dalle meno vantaggiose condizioni contrattuali di cui all'art. 7 CIRL, come si evince dalle buste paga;
-che, pertanto, al ricorrente spetta una somma, a titolo di differenze retributive di indennità chilometrica per il periodo da maggio 2021 a dicembre
2021 e da maggio 2022 a novembre 2022, pari ad €. 6.057,80, ossia alla differenza tra la somma di € 10.816,80 effettivamente dovuta in applicazione dell'art. 54 CCNL e la somma di €. 4.759,00, corrisposta dall'Azienda datrice di lavoro in applicazione dell'art. 7 CIRL.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“1)Ritenere e dichiarare il diritto del Sig. alla quantificazione Parte_1
ed al pagamento, per i periodi di lavoro a tempo determinato svolti in data successiva al 01.01.2021, della indennità chilometrica per l'utilizzo del mezzo proprio nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per ogni Km quotidianamente percorso, il tutto per come previsto dalle disposizioni di cui all'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 2021/2024 applicabile al rapporto di lavoro che ci occupa.
2)Per l'effetto, condannare l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle differenze retributive maturate in favore del ricorrente a titolo di indennità chilometrica e risultanti dalla differenza tra quanto dovuto per detto titolo ai sensi dell'art. 54 del CCNL più volte citato e quanto, per converso, erroneamente corrisposto dall in CP_1
applicazione delle deteriori disposizioni di cui all'art. 7 CIRL 2008/2011, il tutto in misura pari ad €. 6.057,80 per i periodi 10.05.2021/31.12.2021 ed
01.05.2022/30.11.2022, ovvero in quella misura maggiore o minore che 5
risulterà dovuta in corso di causa ed oltre interessi legali da portarsi in detrazione dall'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo. 3)In caso di specifica contestazione della quantificazione così come operata in ricorso e/o in caso di ritenuta necessità, ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio mandando al nominando Consulente di verificare l'esattezza delle differenze retributive richieste per i periodi 10.05.2021/31.12.2021 e 01.05.2022/30.11.2022, e/o comunque di determinarne l'ammontare di esse in ragione della documentazione versata in atti e facendo corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54 CCNL. 4)Con vittoria di spese e compensi difensivi, oltre 15% per spese forfettarie e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratorie che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l'
[...]
, esponendo: CP_1
-che l'azienda ha natura di ente pubblico non economico CP_1
ed è priva dei connotati dell'Impresa, svolgendo attività di gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio forestale e boschivo della con finalità di ordine generale e di sorveglianza idraulica ai fini della Pt_2
prevenzione delle alluvioni e servizi prevenzione ed antincendio boschivo, coincidenti o strettamente collegate con quelle conseguite dalla Pt_2
medesima in detto settore, sicché la stessa può qualificarsi come Ente strumentale della Pt_2
-che il CCNL invocato da parte ricorrente non può essere applicato ai rapporti di pubblico impiego;
-che l'interpretazione delle norme regionali e nazionali, tra cui l'art. 7 bis del D.L. 120/2021 conv. con mod. in L. 155/2021, richiamato da parte ricorrente, deve essere coerente le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001; 6
-che parte ricorrente richiede il riconoscimento dell'indennità chilometrica, anche sulla base di quanto stabilito dall'Ordinanza della
Cassazione emessa nei confronti di un Consorzio di bonifica, che è un Ente pubblico economico, a differenza dell che è un Ente Controparte_1
pubblico non economico, a finanza derivata, soggetto al D. Lgs. n. 165 del 2001;
-che l'istituto dell'indennità chilometrica, oggetto del presente giudizio, rientra nell'ambito della “materia dell'ordinamento civile”, riservata in via esclusiva al legislatore statale, che investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro;
-che l'art. 6, dodicesimo comma, ultimo periodo, del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;
-che, di conseguenza, non operano nei confronti del personale contrattualizzato le disposizioni di legge e di contrattazione collettiva che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio;
-che il rimborso della indennità chilometrica nella misura di un quinto del costo della benzina, eventualmente richiesto da tutti gli operai dell'Ente, determinerebbe un costo complessivo esorbitante, compreso tra € 11.700.000 e €
15.700.000, che non troverebbe copertura finanziaria negli stanziamenti previsti nel bilancio annuale della con conseguente violazione dei Parte_2
vincoli di spesa della Pubblica Amministrazione;
-che la soggezione del rapporto di lavoro degli operai idraulico-forestali al
D.Lgs n.165/2001, oltre che essere confermata dalla nel Parte_2 7
decreto dirigenziale n. 5348 del 17/05/2022, è consacrata nel principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 108 del 2023;
-che nessuna responsabilità è imputabile all' , che Controparte_1
è un Ente Pubblico non economico le cui attività sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della , che opera come mero “ente tecnico Parte_2
operativo” con attività e servizi a “connotazione non economica”, finalizzati al sostegno dell'agricoltura e della tutela del patrimonio boschivo.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Giova premettere che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e l'azienda ha natura pubblica, dal momento che il datore di CP_1
lavoro è un ente pubblico non economico.
Siffatta natura giuridica emerge inequivocabilmente dalla l. R. n. 25/2013, istitutiva dell'ente e, segnatamente, dalle norme contenenti la finalità cui l'azienda deve tendere (art. 4), dalle modalità di elezione individuazione degli organi (art. 5 e ss.), dalla circostanza che opera prevalentemente con contributi pubblici, mentre le attività di bilancio sono devolute alla (art. 1, art. Pt_2
10), nonché dall'inesistenza di una concreta indicazione del perseguimento di criteri di economicità o di imprenditorialità nella gestione.
Inoltre, dall'art. 2 della medesima legge regionale, si ricava che l'azienda
è la società in house della che ha inglobato le CP_1 Parte_2
aziende pubbliche di Regione Afor e comunità montane, poste in liquidazione.
Pertanto, i rapporti di lavoro intercorsi tra l'Ente e i dipendenti, i quali devono perseguire gli scopi istituzionali, hanno natura pubblicistica (, Cass.,
Sez. Un., sent. n. 7419 del 29/7/1998), con conseguente inapplicabilità del
CCNL invocato, risultando corretta l'applicazione del Contratto integrativo 8
regionale per gli addetti alla sistemazione idraulico forestale (CIRL Regione
Calabria), in virtù del quale è stata erogata l'indennità chilometrica (secondo quanto si evince dalle buste paga).
Orbene, le previsioni contenute nel Testo Unico sul pubblico impiego, dettate per tutte le Amministrazioni Pubbliche, compresi gli Enti Pubblici non economici regionali ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, sono fonti cui le Regioni si devono attenere (art. 1, comma 3), anche per i trattamenti economici dei dipendenti degli Enti Pubblici, essendo inderogabili: tra queste, figura anche l'art. 2, comma 3, che legittima detti trattamenti economici solo se aventi fonte nei contratti collettivi.
I contratti collettivi cui la norma in questione fa riferimento non possono che essere stipulati nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 40, 46, 47, 48 dello stesso TUPI e, dunque, degli accordi operanti per comparti definiti di concerto tra l' e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, CP_2
comma 4.
In merito anche la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla natura di ente pubblico non economico dell'AFOR con principi che trovano certamente applicazione con riferimento all'azienda e richiamando il CP_1
carattere inderogabile degli artt. 2, 40 e 40-bis del D.lgs. n. 165/2001, in materia di contrattazione collettiva di diritto pubblico, ha precisato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze di un'amministrazione pubblica possa trovare fonte in contratti collettivi di diritto comune, estranei a tale specifica inderogabile disciplina, per cui il generico richiamo ai “contratti di lavoro vigenti”, contenuto nell'art. 26 della legge reg. Calabria 19 ottobre 1992,
n. 20, non può essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, ma alla contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza (Sez. L,
Sentenza n. 10973 del 27/05/2015). 9
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Ai fini della contrattazione collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del
2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente
"dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario".
3.1 La Corte territoriale ha ritenuto la perdurante efficacia della fonte legale, costituita nella specie dalla L.R. Calabria n. 20 del 1992, art. 26 (secondo cui, nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa: "Gli operai idraulico- forestali di cui all'art. 25 rivestono le qualifiche e ricoprono i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. e contratto circoscrizionale)", che a sua volta, secondo l'interpretazione accolta dai Giudici del merito, richiama i contratti collettivi di diritto privato, sul rilievo che il CCNL del personale del
Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali non contiene alcuna disposizione per gli operai idraulico-forestali.
Ancorché non esplicitato, deve ritenersi che tale considerazione sia correlata al ridetto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, laddove, al secondo periodo, dispone l'inapplicabilità della predetta disciplina legale a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, "in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati". Deve, però, considerarsi che il successivo terzo periodo, sempre con riferimento alle medesime disposizioni (fra le quali vanno ricomprese, per quanto già detto, anche le disposizioni contemplate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224), prevede che le stesse "cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001", senza quindi prevedere più la limitazione "ai soggetti
e alle materie" contemplati dai contratti collettivi, ma ricollegando tale cessazione di efficacia soltanto alla sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998- 2001 "per ciascun ambito di riferimento". 10
Inoltre, tra le norme del Decreto Legislativo n. 165/2001, aventi in quanto tali natura di principi fondamentali, sono comprese quelle di cui agli artt. 40 e ss., disciplinanti la contrattazione collettiva, da attuarsi con la partecipazione dell'ARAN, attraverso un'apposita procedura e nel rispetto delle programmate disponibilità economiche, con previsione di appositi controlli sulla compatibilità dei costi in relazione alla contrattazione integrativa.
Ne discende che si esclude, con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa, che le Pubbliche Amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione, con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate
(Cass., SU, n. 9146/2009).
Pertanto, la disciplina dei rapporti di lavoro nella Pubblica
Amministrazione non può trovare la sua fonte in contratti collettivi di diritto comune, come tali estranei, nella loro formazione, alla suddetta specifica inderogabile disciplina.
Ancora, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, si considerano nulle per violazione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che - in violazione degli artt.
2, 40 e 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile - riconoscono ai dipendenti dell , come dell Parte_3 Parte_4
Pubblici non economici, un trattamento economico di migliore favore (nella
[...]
specie, con incrementi su indennità lavorative) rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale di diritto privato, abilitato con legge regionale (nella specie, la Legge Reg. del 19 ottobre 1992, n. 20 e la CP_1
legge n. 13/2013) a disciplinare il rapporto lavorativo dei Parte_2
dipendenti dell'Azienda, comportando le clausole dei contratti integrativi oneri non previsti negli strumenti di programmazione economica annuale e 11
pluriennale di ciascuna amministrazione (Cassazione civile, Sez. Lav., n.
14530/2014; Cassazione civile Sez. Lav. Ordinanza n. 27600/2024).
Pertanto, il ricorso avente ad oggetto il pagamento dell'indennità chilometrica intrapreso nei confronti dell'azienda in misura CP_1
superiore rispetto a quella liquidata in base al Contratto integrativo regionale per gli addetti alla sistemazione idraulico forestale (CIRL Regione Calabria) previa applicazione dell'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria, va rigettato, stante l'inapplicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni della contrattazione collettiva che parte ricorrente ha posto a fondamento della propria domanda.
Ciò innanzitutto, alla luce di quanto esposto, per l'assenza dell'ARAN dal procedimento di formazione del contratto nazionale, che compromette la validità della formazione della volontà dell'amministrazione e, di conseguenza, del contratto collettivo, dando luogo non ad un semplice vizio di volontà dei contraenti, in quanto i contratti invocati dal ricorrente non sono in alcun modo riferibili allo schema previsto dal Testo Unico del Pubblico Impiego, laddove il procedimento previsto dal Testo Unico è inderogabile dalle parti, trattandosi di norma imperativa, la cui violazione, ai sensi dell'art. 1418 c.c., determina la nullità dei contratti collettivi invocati dal dipendente.
Inoltre, il richiamo operato dalla stessa Corte di Cassazione (Sez. L,
Sentenza n. 10973 /2015) alla contrattazione pubblica di comparto di appartenenza va inteso come riferito a quello degli Enti locali e delle Regioni, laddove i comparti della contrattazione collettiva del pubblico impiego sono stabiliti non già in relazione alla tipologia di attività del lavoratore, bensì alla natura dell'Ente di appartenenza: ciò implica che la scelta del ricorrente di invocare, quale disciplina del proprio rapporto di lavoro, un contratto di diritto privato è illegittima, in quanto trae il proprio fondamento da una fonte contrattuale estranea al comparto in cui ricade l'ente datore di lavoro, ossia quello degli enti locali e delle Regioni. 12
Trova, invece, applicazione il corrispondente contratto di categoria, in virtù del quale l'indennità chilometrica è stata liquidata all'odierno ricorrente in misura corretta (circostanza peraltro mai negata dal ricorrente, che ha riconosciuto e allegato la liquidazione dell'indennità in parola in applicazione della citata norma contrattuale, invocando l'applicazione di una diversa norma contrattuale – l'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria – che disciplina un diverso calcolo dell'indennità chilometrica).
In merito appare inconferente il richiamo, contenuto nel ricorso introduttivo, alle pronunce della Corte di Cassazione n. 2996 del 02.02.2023 e n.
3918 del 09.02.2023, che hanno stabilito l'applicabilità dell'art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria ai dipendenti del Parte_5
, in luogo delle norme di cui all'art. 7 del CIRL.
[...]
Ed infatti, diversa è la natura dei Consorzi di Bonifica, che, a differenza dell'azienda , che è un ente pubblico non economico, sono enti CP_1
pubblico economici.
Gli enti pubblici non economici sono enti parastatali che forniscono funzioni specifiche ai cittadini e si trovano in una posizione strumentale rispetto allo stato.
Come già precisato, dalla legge istitutiva dell'azienda si CP_1
evince che l'azienda è la società in house della CP_1 Parte_2
che ha inglobato le aziende pubbliche di Regione Afor e comunità montane, poste in liquidazione, che opera prevalentemente con contributi pubblici, mentre le attività di bilancio sono devolute alla (art. 1, art. 10) ed è priva di una Pt_2
concreta indicazione del perseguimento di criteri di economicità o di imprenditorialità nella gestione. 13
Inoltre, dall'art. 2 della medesima legge regionale, si ricava che l'azienda
è la società in house della che ha inglobato le CP_1 Parte_2
aziende pubbliche di Regione Afor e comunità montane, poste in liquidazione.
Invece, gli enti pubblici economici sono sottoposti al diritto privato e, dunque, pur svolgendo attività di interesse pubblico, lo fanno in maniera concorrenziale con le altre aziende sul mercato;
infatti, pur non essendo oggetti al fallimento, sono considerati come delle vere e proprie imprese private.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda va rigettata attesa l'inapplicabilità della contrattazione invocata a fondamento delle pretese azionate.
In ragione della novità della materia trattata, che presenta elementi di oggettiva controvertibilità, le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2931/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 18/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci