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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2273/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di OG nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 2273/2021 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria
Teresa Olivieri del foro di Cosenza, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Cosenza alla via
Antonio Catera n. 24 - Palazzo House Park 2;
APPELLANTE contro
ora (C.F. ) nata a [...] CP_1 CP_2 C.F._2
in data 04.10.1963 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Barbara Liverani del foro di OG, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in OG alla via Laura Bassi n. 45;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 2029/202l dello 07.07.2021 del Tribunale di OG, avente ad oggetto abitazione - uso;
CONCLUSIONI: All'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante concludeva come da atto introduttivo del giudizio che integralmente Parte_1
ritrascriveva, chiedendo alla Corte di Appello di: “accertare e dichiarare la nullità della relazione di
1 notifica ricevuta dalla scrivente difesa in data 04.11.2021 in quanto priva del codice fiscale della SI.ra
(C.F. );2) accertare e dichiarare nulla la notifica della sentenza n. CP_1 C.F._3
2029/2021 da parte dell'Avv. Barbara Ercolani;
3) accertare e dichiarare le spese di lite, liquidate in favore della SI.ra ( ) in € 2.500,00 per compenso, oltre 15% per CP_1 CodiceFiscale_4
spese generali, IVA e CPA e rimetterle interamente a carico esclusivamente della SI.ra CP_1
(C.F. ; 4) accertare e dichiarare avvalorato il codice fiscale della SI.ra C.F._3 [...]
(C.F. ) asserito dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 2029/2021 del CP_1 C.F._3
07.07.2021;5) accertare e riconoscere che si ha nullità dell'atto introduttivo quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio;
6) accertare e dichiarare che non v'è stata istruttoria come asserito dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 2029/2021 del 07.07.2021 pagina 5, rigo 21;7) accertare e dichiarare il presente appello anticipato dalla scrivente difesa legittimo, in tutela della propria assistita in considerazione altresì della notifica nulla ricevuta dallo scrivente difensore con il termine breve dall'Avv.
Barbara Ercolani in data 04.11.2021; 8) accertare e dichiarare la correttezza della condotta tenuta dall'odierno appellante in primis presso l' e l'Arbitrato iscritto al n° Controparte_3
223 del Registro degli Organismi di Mediazione del , invero avvalorato dal Controparte_4
legittimo verbale negativo per assenza della parte regolarmente convocata (cfr.doc.5),e successivamente dinanzi il Tribunale Civile di OG;
9) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con il presente atto, da far parte integrante del verbale di udienza del 25 febbraio 2025, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e prospettazioni, eccependo altresì la tardività di documentazione che fosse depositata per l'udienza e comunque la sua inammissibilità, riportandosi integralmente altresì al contenuto della nota di trattazione scritta ex art. 221, comma 4, DL 34/20 conv. con mod. in L. 77/2020 221) datata 28/03/2022 dell'udienza del 05/04/2022 presente in fascicolo telematico precisa così le proprie conclusioni sulle quali si insiste per l'accoglimento: Nel merito, in via principale:- ritenuta la causa matura per la decisione, decidere la stessa rigettando tutte le domande dell'appellato (ed ogni domanda proposta contro la concludente); - si insiste sulle conclusioni riportate nell'atto di citazione in appello del 03/12/2021,il cui contenuto è qui da intendersi integralmente richiamato e confermato;
- disporre l'ispezione ai sensi dell'art. 118 c.p.c. dei seguenti documenti :- atto
n. 295 – parte seconda- serie B3 – anno 2020 – Comune di OG (C.F. );- C.F._2
documentazione del cambio generalità dalla SI.ra (C.F. alla SI.ra CP_1 C.F._3
(C.F. ) con emissione carta identità n. in data 11.06.2020;- CP_2 C.F._2 Num_1
dichiarazione di residenza depositata dalla SI.ra (C.F. ) CP_2 C.F._2
2 nell'immobile sito in OG, Via Della Guardia n. 18;- documentazione relativa al Comune di OG in relazione alla residenza ottenuta in modo illegittimo dalla SI.ra (C.F. CP_2
) in Via Della Guardia n. 18 OG;
- storico di residenza cronologico della C.F._2
SI.ra (C.F. ); storico di residenza cronologico della SI.ra CP_2 C.F._2 [...]
(C.F. ;In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi l'ill.ma CP_1 C.F._3
Corte D'Appello adita non ravvisi la necessità di disporre l'ispezione ai sensi dell'art.118 c.p.c., accolga
l'istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
l'appellata già , così precisava le proprie conclusioni: “Voglia la Corte CP_2 CP_1
d'Appello Ill.ma, accertati i fatti di cui alle premesse e previa ogni e più opportuna declaratoria di legge
e del caso: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 cpc e comunque perché esso risulta prime facie infondato ex art. 348 bis cpc;
SEMPRE
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la nullità della citazione perché risultano totalmente omessi i requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 CPC, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
NEL MERITO respingere tutte le domande svolte da contro ora perché Parte_1 CP_1 CP_2
infondate in fatto e in diritto e non provate, confermando la sentenza impugnata. Con richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc del Caputo e di risarcimento danni a favore di per euro 10.000,00= per i motivi esposti in premessa, visto il comportamento processuale CP_2 del ”. Pt_1
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 24.10.2020 il SI. Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di OG la SI.ra chiedendo: “accertare e CP_1
dichiarare, giusto parere pro veritate, conforme a verità in atti, della Dott.ssa Nicole Ciccolo, iscritta all'Albo dei CTU del Tribunale Civile e Penale di OG, sottoposto al rito dell'asseverazione dal Notaio Dott. iscritto nel distretto notarile di OG che risultano essere decisivi in merito a tutto quanto Persona_1
esposto in narrativa e, di conseguenza, dichiarare la responsabilità per il rilevante danno arrecato al SI.
; - accertare il mancato rispetto da parte della SI.ra del contenuto dell'art. Parte_1 CP_1
9 del contratto di locazione (cfr.doc.4), altresì dell'art. 1456 c.c.; - ex art.216 c.p.c., al fine di verificare la provenienza della sottoscrittura disconosciuta dal SI.ra (raccomandata cfr. doc. 4); - per CP_1
l'effetto, condannare il convenuto, in solido con i propri professionisti, 1) al risarcimento del danno
3 conseguente al mancato immediato rilascio dell'immobile e in ottemperanza all'inibizione dell'ingresso per il valore che l'odierno Giudicante vorrà quantificare nella misura che riterrà di giustizia;
2) al risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c. in favore del SI. , 3) al pagamento di € 1.000,00 dovuti a titolo Parte_1 di sanzione per i lavori eseguiti ed € 2.000,00 a titolo di compenso dovuto al Tecnico per la pratica di regolarizzazione presso i Competenti Uffici del Comune di OG;
4) al pagamento delle cartelle esattoriali per i danni i cui termini di prescrizione non sono ancora scaduti, riservandosi pertanto di comunicare il relativo importo inclusi gli interessi di mora;
5) al pagamento dovuto a titolo di rimborso per il parere pro veritate conforme a verità della Dott.ssa Nicole Ciccolo sottoposto altresì al rito dell'asseverazione dal Notaio
Dott. iscritto nel distretto notarile di OG (cfr.doc.6); - condannare la SI.ra Persona_1 CP_1
al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; - condannare i professionisti costituiti in
[...]
solido con la SI.ra al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; - condannare CP_1 la SI.ra al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c.; - condannare CP_1 la SI.ra al risarcimento dei danni per la perdita di chance, ai sensi dell'art. 1223 c.c.; - CP_1
ordinare al convenuto e ad eventuali responsabili in solido, in forza dell'art.120 c.p.c. di curare, entro 30 giorni dalla data di emissione della sentenza di definizione del presente giudizio, la pubblicazione della stessa sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Il Resto del Carlino”, ”La Repubblica” e “Il Sole 24 ore” con caratteri doppi rispetto al normale;
- nell'ipotesi in cui la controparte, nel costituirsi nel giudizio de quo, contesterà nuovamente il parere pro veritate, conforme a verità della Dott.ssa Nicole Ciccolo iscritta all'Albo dei CTU del Tribunale Civile e Penale di OG, sottoposto altresì al rito dell'asseverazione dal Notaio
Dott. iscritto nel distretto notarile di OG (cfr.doc.6), l'unico di interesse in questa causa, Persona_1
si chiede sin da subito all'Ill.mo Giudice di voler ordinare alla medesima già alla prima udienza a depositare immediatamente querela di falso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con espressa riserva di integrare la documentazione, dedurre prove, compresa quella testimoniale, ulteriormente argomentare, anche in seguito alle difese formulate ex adverso nonché di chiamare in causa terzi”. Si costituiva in data 20.01.2021 la SI.ra già quale cognome del marito dal quale aveva CP_2 CP_1
divorziato, la quale chiedeva in via preliminare dichiararsi la nullità della citazione, risultando totalmente omessi i requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c., con ogni consequenziale provvedimento di legge, nel merito, respingersi tutte le domande svolte da contro ora perché Parte_1 CP_1 CP_2 CP_1
infondate in fatto e in diritto e non provate. Insisteva inoltre per ottenere la condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e risarcimento danni a favore della convenuta per euro 10.000,00, visto il comportamento processuale del Caputo, il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre oneri accessori. Depositava tra l'altro, a comprova delle proprie allegazioni ed istanze, copia CI e CF italiani di e procure alle liti di ex e ora Alla prima udienza svoltasi in data 28 gennaio CP_2 CP_1 CP_1 CP_2
2021 in modalità cartolare, il Giudice istruttore, osservato che la lettura dell'atto introduttivo non consentiva
4 in alcun modo di comprendere né le ragioni della domanda né l'oggetto della stessa, rilevato che l'atto di citazione si presentava del tutto incomprensibile, mancando di una ordinata esposizione dei fatti, della causa petendi e del petitum, di talché l'oggetto della domanda era assolutamente incerto, recando addirittura la richiesta di condanna di soggetti non chiamati in causa, visto l'art. 164 comma 4 c.p.c., assegnava all'attore termine sino al 24.02.2021 per integrare la domanda, rinviando per il prosieguo del giudizio all'udienza del 3 giugno 2021. Nella memoria integrativa del 22 febbraio 2021, la parte attrice riproponeva la medesima, non comprensibile e confusa, allegazione di fatti e confermava sostanzialmente le precedenti conclusioni ovvero:
“accertare e dichiarare, giusto parere pro veritate, conforme a verità in atti, della Dott.ssa Nicole Ciccolo, iscritta all'Albo dei CTU del Tribunale Civile e Penale di OG, sottoposto al rito dell'asseverazione dal
Notaio Dott. iscritto nel distretto notarile di OG che risultano essere decisivi in merito a Persona_1
tutto quanto esposto in narrativa e, di conseguenza, dichiarare la responsabilità per il rilevante danno arrecato al SI. ; - accertare il mancato rispetto da parte della SI.ra , del Parte_1 CP_1 contenuto dell'art. 9 del contratto di locazione (cfr. doc.4),altresì dell'art. 1456 c.c. - ex art.216 c.p.c., al fine di verificare la provenienza della sottoscrittura disconosciuta dalla SI.ra (raccomandata CP_1
cfr.doc.4); - per l'effetto, condannare il convenuto, in solido con i propri professionisti costituiti, 1) al risarcimento del danno conseguente al mancato immediato rilascio dell'immobile e inottemperanza all'inibizione dell'ingresso per il valore che l'odierno Giudicante vorrà quantificare nella misura che riterrà di giustizia;
2) al risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c. in favore del SI. , 3) al pagamento Parte_1 di € 1.000,00 dovuti a titolo di sanzione per i lavori eseguiti ed € 2.000,00 a titolo di compenso dovuto al
Tecnico per la pratica di regolarizzazione presso i Competenti Uffici del Comune di OG;
4) al pagamento delle cartelle esattoriali per i danni i cui termini di prescrizione non sono ancora scaduti, riservandosi pertanto di comunicare il relativo importo inclusi gli interessi di mora;
5) al pagamento dovuto a titolo di rimborso per il parere pro veritate conforme a verità della Dott.ssa Nicole Ciccolo sottoposto altresì al rito dell'asseverazione dal Notaio Dott. iscritto nel distretto notarile di OG (cfr.doc.6); - Persona_1
condannare la SI.ra al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; - condannare CP_1
i professionisti costituiti in solido con la SI.ra al risarcimento dei danni per lite temeraria ex CP_1
art. 96 c.p.c.; - condannare la SI.ra al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi CP_1 dell'art. 2059 c.c.; - condannare la SI.ra al risarcimento dei danni per la perdita di chance, CP_1
ai sensi dell'art. 1223 c.c.; - ordinare al convenuto e ad eventuali responsabili in solido, in forza dell'art. 120
c.p.c. di curare, entro 30 giorni dalla data di emissione della sentenza di definizione del presente giudizio, la pubblicazione della stessa sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Il Resto del Carlino”, ”La Repubblica”
e “Il Sole 24 ore” con caratteri doppi rispetto al normale;
- nell'ipotesi in cui la controparte, nel costituirsi nel giudizio de quo, contesterà nuovamente il parere pro veritate, conforme a verità della Dott.ssa Nicole
Ciccolo iscritta all'Albo dei CTU del Tribunale Civile e Penale di OG, sottoposto altresì al rito
5 dell'asseverazione dal Notaio Dott. iscritto nel distretto notarile di OG Persona_1
(cfr.doc.6),l'unico di interesse in questa causa, si chiede sin da subito all'Ill.mo Giudice di voler ordinare alla medesima già alla prima udienza a depositare immediatamente querela di falso. Ci si riporta a tutta la documentazione già prodotta e depositata in fascicolo, inoltre, a fortiori ratione, si allega documentazione comprovante quanto asserito, rinnovando copia cortesia parere pro veritate della Dott.ssa Nicole Ciccolo asseverato dal notaio Dott. nonché il verbale della mediazione obbligatoria”. All'udienza Persona_1
tenutasi in data 03.06.2021 con trattazione scritta, il Giudice, osservato come la parte attrice non avesse provveduto ad una corretta integrazione delle domanda giudiziale, la quale, anche in seguito a memoria integrativa, restava indeterminata, rinviava la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, assegnando alle parti termine per il deposito telematico di brevi note scritte.
All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in modalità cartolare in data 7 luglio 2021, il Giudice, viste le conclusioni delle parti, emetteva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale, ritenuto che si imponesse dichiarazione di nullità dell'atto di citazione a norma dell'art. 164 c.p.c., essendo del tutto incerto il requisito stabilito dall'art. 163 n. 3 c.p.c. e l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 del medesimo articolo, osservato come in ogni caso il provvedimento conclusivo del giudizio che dichiari la nullità dell'atto di citazione non abbia gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., trattandosi di provvedimento in rito che non preclude dunque processualmente la proposizione di valida domanda in altro giudizio, dichiarava la nullità dell'atto introduttivo e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre ad oneri di legge, tenuto conto del valore accertato della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 10.12.2021, ha impugnato detta Parte_1
sentenza facendo presente, in via preliminare, di iscrivere a ruolo il procedimento “al sol fine di evidenziare la nullità della notifica” della sentenza del Tribunale di OG eseguita dalla controparte in data 04.11.2021, per essere detto atto mancante del codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti - nella notifica ricevuta dall'odierno appellante, l'Avv. Barbara Liverani non avrebbe notificato la procura alle liti di
[...]
, sarebbe infatti soggetto estraneo al primo giudizio. CP_1 CP_2
Afferma poi di proporre appello “per mero tuziorismo difensivo” e “senza accettazione del contraddittorio” con soggetto estraneo dinanzi al Tribunale di OG, ossia con la SI.ra Il Giudice di prime CP_2
cure non ha mai avuto estesa in calce alle comparse di costituzione e risposta la procura alle liti a firma della
SI.ra (C.F. ), in quanto l'Avvocato Ercolani avrebbe introdotto in CP_1 C.F._3
giudizio una “irrituale seconda persona fisica con una seconda sconnessa procura alle liti” con la quale si è costituita tardivamente, ossia identificabile dal diverso codice fiscale (come confermato e non CP_2
smentito dallo stesso difensore) . Come noto, due codici fiscali differenti nel diritto italiano non identificano la stessa persona fisica.
6 Il deduce poi la non condivisibilità delle argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della Pt_1
dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo e si duole della “clamorosa “ingiustizia” della condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate in favore della parte convenuta in € 2.500,00 oltre oneri di legge.
Il Giudice di prime cure non è stato investito del ricorso da il medesimo giudice che ha CP_1 pronunciato la sentenza, ai sensi dell'art. 288 c.p.c., avrebbe dovuto fissare con decreto da notificarsi unitamente al ricorso l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a lui. Dunque può certamente affermarsi che la sentenza emessa dal Tribunale di OG, sotto il profilo dell'identificazione, ha ritenuto, in modo legittimo, come univoco il codice fiscale (C.F. ) rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e C.F._3
dunque la sentenza con particolare riguardo al codice fiscale di controparte “risulta ineccepibile”.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Parte_1
OG, di:
● accertare e dichiarare la nullità della relazione di notifica ricevuta dalla scrivente difesa in data 04.11.2021 in quanto priva del codice fiscale della SI.ra (C.F. ), accertare e CP_1 C.F._3 dichiarare le spese di lite, liquidate in favore della SI.ra ) in € CP_1 CodiceFiscale_4
2.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA e rimetterle interamente a carico esclusivamente della SI.ra ), accertare e dichiarare avvalorato il CP_1 CodiceFiscale_4
codice fiscale della SI.ra (C.F. asserito dal Giudice di prime cure nella CP_1 C.F._3
sentenza n. 2029/2021 del 07.07.2021;
● accertare e dichiarare che si ha nullità dell'atto introduttivo quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio;
accertare e dichiarare che non vi è stata istruttoria come asserito dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 2029/2021; accertare e dichiarare il presente appello anticipato dalla scrivente difesa, legittimo, in tutela della propria assistita in considerazione altresì della notifica nulla ricevuta dallo scrivente difensore con il termine breve dall'Avv.
Barbara Ercolani in data 04.11.2021;
● accertare e dichiarare la correttezza della condotta tenuta dall'odierno appellante in primis presso l
[...]
e l'Arbitrato iscritto al n° 223 del Registro degli Organismi di Mediazione del Controparte_3
Giustizia, invero avvalorato dal legittimo verbale negativo per assenza della parte regolarmente Controparte_4
convocata (cfr. doc.5), e successivamente dinanzi il Tribunale Civile di OG;
Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 10 marzo 2022, si è costituita la SI.ra già CP_2 [...]
, la quale, dopo avere ribadito di essere cittadina italiana dal 2020, di avere riacquistato il proprio CP_1
7 cognome ovvero dopo il divorzio dal marito e che quindi è ora soggetto non più CP_2 CP_1 CP_1 esistente, ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito, ne ha domandato il rigetto in quanto del tutto infondato. Secondo la giustamente il Giudice CP_2 di prime cure ha dichiarato la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., risultando omesso il requisito previsto dall'art. 163 n. 3 c.p.c. e mancando l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 del medesimo articolo;
l'atto introduttivo di controparte, ad avviso dell'appellata, risultava del tutto incomprensibile tanto che il giudice di prime cure assegnava termine per integrazione della domanda che restava tuttavia indeterminata. Inoltre,
l'appellata ha nuovamente contestato la ricostruzione dei fatti attorea, derivante da contratto di locazione intercorso tra le parti, le avverse produzioni documentali e le domande tutte svolte dal . Pt_1
L'appellata già , domanda quindi alla Corte di: CP_2 CP_1
● In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
e comunque perché esso risulta prime facie infondato ex art. 348 bis c.p.c.;
● Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione perché risultano totalmente omessi i requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento di legge;
● Nel merito, respingere tutte le domande svolte da contro ora Parte_1 CP_1 CP_2
perché infondate in fatto e in diritto e non provate, confermando la sentenza impugnata. Con richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Caputo e di risarcimento danni a favore di CP_2
per euro 10.000,00, visto il comportamento processuale del;
[...] Pt_1
Con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre ad oneri di legge.
4.- All'udienza svoltasi in modalità cartolare in data 05.04.2022, le parti deducevano e concludevano come da note di trattazione scritta e la Corte rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni. All'udienza da ultimo allo scopo fissata il 25.02.2025 e sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, si osserva che la parte appellante deduce preliminarmente di “iscrivere a ruolo” il presente procedimento al solo scopo di “evidenziare la nullità” della notifica della sentenza n. 2029/2021 del Tribunale di OG ad opera dell'Avv. Liverani Barbara, quale difensore di CP_2
Trattasi di eccezione non fondata e quindi da rigettare. L'invalidità, fosse anche esistente, è da considerarsi sanata per il principio del raggiungimento dello scopo, visto il combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c., secondo il quale la nullità non può mai essere dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. III, ord. 26.03.2025, n. 8040 secondo cui la costituzione in giudizio della parte intimata, anche se avvenuta al solo fine di eccepire la nullità della notifica, comporta la sanatoria della notificazione nulla con efficacia ex tunc, impedendo la decorrenza del termine e rendendo irrilevante il
8 mancato deposito dell'avviso di ricevimento). In ogni caso, la notifica non era da considerarsi nulla ab origine:
i due differenti codici fiscali afferenti all'odierna parte appellata trovano giustificazione nell'avvenuta rinuncia da parte di al cognome dell'ex marito a seguito del divorzio da quest'ultimo. L'appellata non CP_2
possiede, quindi, due diversi codici fiscali contestualmente, in quanto il secondo ha sostituito il primo per la ragione di cui sopra. Definire pertanto già soggetto estraneo al giudizio pare CP_2 CP_1
dichiarazione pretestuosa e non condivisibile, posto che era facilmente conoscibile con l'uso della diligenza qualificata - propria del professionista avvocato - l'avvenuto aggiornamento dello stato civile di controparte, tramite richiesta del certificato di stato civile al Comune competente.
Il gravame proposto da deve essere dichiarato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., inammissibile. Parte_1
Non è stato indicato il capo della decisione di primo grado che si intende impugnare, non sono state indicate le violazioni di legge compiute dal giudice di primo grado e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata e i motivi di appello risultano del tutto generici, con conseguente violazione del principio di specificità dei motivi stessi. Secondo giurisprudenza consolidata, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi ex multis, Cass. Civ. Sez. VI-III ord. 17.12.2021,
n. 40560, Cass. Civ. Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. Civ. Sez. II, ord. 18.01.2024, n. 1932).
Peraltro, malgrado l'iniziale dichiarazione di avere proposto appello “al solo fine di Parte_1
evidenziare la nullità della notifica” della sentenza di primo grado, si è di fatto smentito nelle conclusioni e domande avanzate nella parte conclusiva, le quali sono numerose e non si limitano certo alla domanda di declaratoria di nullità della notifica. Tali conclusioni non sono però sorrette da adeguate motivazioni, le quali si presentano generiche, difficilmente comprensibili, prive di argomentazioni logico-giuridiche utili a confutare il ragionamento del giudice di prime cure, in violazione degli artt. 342 e 163, commi 3 e 4, c.p.c.
Infatti, per quanto attiene all'invalidità dell'atto di citazione dichiarata dal Tribunale, è presente nell'atto di appello un solo richiamo a pagina 3, ove la difesa di parte appellante deduce che “non può condividere le argomentazioni del Tribunale poste a sostegno della dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo.” Questa affermazione, già lesiva dei requisiti formali dell'art. 342 c.p.c., è del tutto indeterminata.
Ne discende declaratoria di inammissibilità del gravame.
9 Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore della parte appellata e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Per quanto concerne la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e di risarcimento danni per euro 10.000,00, si osserva come sia noto che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez. 6-2, ordinanza 11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III,
30.12.2014, n. 27534; Cass. civ. Sez.
6-3 ordinanza 18.11.2014, n. 24546; Cass. civ. Sez. III, ordinanza
30.06.2010, n. 15629, secondo cui “la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi”), non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate.
La parte che chieda la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ha poi l'onere di allegare elementi utili ed idonei al fine di consentire al giudicante di procedere alla liquidazione, sia pure in via equitativa, del pregiudizio asseritamente sofferto, oltre a quello derivante dall'avere dovuto sostenere le spese legali per la presente causa. Con più specifico riferimento alla liquidazione del danno si è affermato da parte della Suprema
Corte: “… recentemente le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che, ai fini del riconoscimento del danno da responsabilità aggravata, il giudice "può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente"
(Cass. sez. un. n. 3057 del 2009). Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa, il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza, bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie temerarie o resistenze temerarie a pretese giudiziali, comporta, per il fisiologico "scarto" fra la liquidazione delle spese giudiziali - che obbedisce
a tariffe predeterminate e, per gli onorari, contempla una discrezionalità del giudice nella liquidazione, sia pure sulla base di elementi del caso concreto - e quanto normalmente riconosciuto nel rapporto fra cliente e difensore, la sicura verificazione a carico della parte vittoriosa, che pure si veda liquidare le spese giudiziali, di una perdita economica per il di più che avrà riconosciuto al difensore. In questa ottica, una volta
10 riconosciuta la temerarietà della lite - il che in sostanza deve affermarsi con riferimento alla motivazione adottata nella sentenza impugnata -, in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali conseguiti al suo svolgimento, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, ed anche alle spese giudiziali che concretamente competerebbero alla parte vittoriosa, attribuisca alla parte vittoriosa il riconoscimento di un danno patrimoniale procedendo alla sua liquidazione in via equitativa. Va, poi, considerato che l'art. 96 c.p.c., prevede che debba essere riconosciuto il risarcimento non del danno, bensì dei danni. L'ampiezza della formulazione - se si considera che nel tessuto del Codice
Civile, nella disciplina dell'illecito aquiliano, è presente la distinzione fra il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, come definita dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972 del 2008 giustifica che il legislatore processuale del Codice del 1940 abbia inteso consentire anche la liquidazione del danno non patrimoniale, il che, alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite, appare giustificato anche nella prospettiva che il diritto di azione e di difesa in giudizio è sicuramente un diritto costituzionale fondamentale.
Risulta, dunque, possibile ritenere che, riconosciuta la temerarietà della lite, un danno di natura non patrimoniale sofferto dalla parte vittoriosa si verifichi sotto il profilo di una lesione dell'equilibrio psico-fisico, come ha ritenuto un precedente di questa Corte, affermando che il danno rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., può desumersi in base a "nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) e della L. n. 89 del 2001
(c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario, e, per di più, non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano ex se anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa" (Cass. n. 24645 del 2007;
v. anche Cass. n. 10606 del 2010) …..” (così si è espressa Cass. civ. Sez. VI-III, 12.10.2011, n. 20995).
In base ai principi giurisprudenziali sopra illustrati, merita accoglimento la domanda risarcitoria per lite temeraria svolta dall'appellata. Le difese, allegazioni e produzioni documentali offerte dall'attore nonché odierno appellante hanno infatti condotto in primo grado ad una declaratoria di nullità dell'atto di citazione e ad una inammissibilità nel presente grado di appello, potendo dunque affermarsi che abbia Parte_1
agito in giudizio con colpa grave e abbia omesso quel minimo di diligenza che avrebbe dovuto far ritenere fondati i propri assunti difensivi o, prima ancora, ammissibile l'azione. Si reputa equo e congruo riconoscere alla parte appellata a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 950,00, valutata all'attualità CP_2
(pari all'incirca ad un mezzo di quanto liquidato per le spese processuali).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
11 pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- DICHIARA l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2029/2021 del Tribunale di OG;
II- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata Parte_1 CP_2
, delle spese di lite che si liquidano in € 1.923,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso
[...] forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- ACCOGLIE la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellata e, per l'effetto, CP_2
CONDANNA l'appellante al pagamento, a titolo risarcitorio, all'appellata Parte_1 CP_2
, della somma di € 950,00;
[...]
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di OG in data
23.05.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di OG nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 2273/2021 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria
Teresa Olivieri del foro di Cosenza, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Cosenza alla via
Antonio Catera n. 24 - Palazzo House Park 2;
APPELLANTE contro
ora (C.F. ) nata a [...] CP_1 CP_2 C.F._2
in data 04.10.1963 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Barbara Liverani del foro di OG, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in OG alla via Laura Bassi n. 45;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. n. 2029/202l dello 07.07.2021 del Tribunale di OG, avente ad oggetto abitazione - uso;
CONCLUSIONI: All'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante concludeva come da atto introduttivo del giudizio che integralmente Parte_1
ritrascriveva, chiedendo alla Corte di Appello di: “accertare e dichiarare la nullità della relazione di
1 notifica ricevuta dalla scrivente difesa in data 04.11.2021 in quanto priva del codice fiscale della SI.ra
(C.F. );2) accertare e dichiarare nulla la notifica della sentenza n. CP_1 C.F._3
2029/2021 da parte dell'Avv. Barbara Ercolani;
3) accertare e dichiarare le spese di lite, liquidate in favore della SI.ra ( ) in € 2.500,00 per compenso, oltre 15% per CP_1 CodiceFiscale_4
spese generali, IVA e CPA e rimetterle interamente a carico esclusivamente della SI.ra CP_1
(C.F. ; 4) accertare e dichiarare avvalorato il codice fiscale della SI.ra C.F._3 [...]
(C.F. ) asserito dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 2029/2021 del CP_1 C.F._3
07.07.2021;5) accertare e riconoscere che si ha nullità dell'atto introduttivo quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio;
6) accertare e dichiarare che non v'è stata istruttoria come asserito dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 2029/2021 del 07.07.2021 pagina 5, rigo 21;7) accertare e dichiarare il presente appello anticipato dalla scrivente difesa legittimo, in tutela della propria assistita in considerazione altresì della notifica nulla ricevuta dallo scrivente difensore con il termine breve dall'Avv.
Barbara Ercolani in data 04.11.2021; 8) accertare e dichiarare la correttezza della condotta tenuta dall'odierno appellante in primis presso l' e l'Arbitrato iscritto al n° Controparte_3
223 del Registro degli Organismi di Mediazione del , invero avvalorato dal Controparte_4
legittimo verbale negativo per assenza della parte regolarmente convocata (cfr.doc.5),e successivamente dinanzi il Tribunale Civile di OG;
9) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con il presente atto, da far parte integrante del verbale di udienza del 25 febbraio 2025, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e prospettazioni, eccependo altresì la tardività di documentazione che fosse depositata per l'udienza e comunque la sua inammissibilità, riportandosi integralmente altresì al contenuto della nota di trattazione scritta ex art. 221, comma 4, DL 34/20 conv. con mod. in L. 77/2020 221) datata 28/03/2022 dell'udienza del 05/04/2022 presente in fascicolo telematico precisa così le proprie conclusioni sulle quali si insiste per l'accoglimento: Nel merito, in via principale:- ritenuta la causa matura per la decisione, decidere la stessa rigettando tutte le domande dell'appellato (ed ogni domanda proposta contro la concludente); - si insiste sulle conclusioni riportate nell'atto di citazione in appello del 03/12/2021,il cui contenuto è qui da intendersi integralmente richiamato e confermato;
- disporre l'ispezione ai sensi dell'art. 118 c.p.c. dei seguenti documenti :- atto
n. 295 – parte seconda- serie B3 – anno 2020 – Comune di OG (C.F. );- C.F._2
documentazione del cambio generalità dalla SI.ra (C.F. alla SI.ra CP_1 C.F._3
(C.F. ) con emissione carta identità n. in data 11.06.2020;- CP_2 C.F._2 Num_1
dichiarazione di residenza depositata dalla SI.ra (C.F. ) CP_2 C.F._2
2 nell'immobile sito in OG, Via Della Guardia n. 18;- documentazione relativa al Comune di OG in relazione alla residenza ottenuta in modo illegittimo dalla SI.ra (C.F. CP_2
) in Via Della Guardia n. 18 OG;
- storico di residenza cronologico della C.F._2
SI.ra (C.F. ); storico di residenza cronologico della SI.ra CP_2 C.F._2 [...]
(C.F. ;In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi l'ill.ma CP_1 C.F._3
Corte D'Appello adita non ravvisi la necessità di disporre l'ispezione ai sensi dell'art.118 c.p.c., accolga
l'istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
l'appellata già , così precisava le proprie conclusioni: “Voglia la Corte CP_2 CP_1
d'Appello Ill.ma, accertati i fatti di cui alle premesse e previa ogni e più opportuna declaratoria di legge
e del caso: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 cpc e comunque perché esso risulta prime facie infondato ex art. 348 bis cpc;
SEMPRE
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la nullità della citazione perché risultano totalmente omessi i requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 CPC, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
NEL MERITO respingere tutte le domande svolte da contro ora perché Parte_1 CP_1 CP_2
infondate in fatto e in diritto e non provate, confermando la sentenza impugnata. Con richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc del Caputo e di risarcimento danni a favore di per euro 10.000,00= per i motivi esposti in premessa, visto il comportamento processuale CP_2 del ”. Pt_1
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 24.10.2020 il SI. Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di OG la SI.ra chiedendo: “accertare e CP_1
dichiarare, giusto parere pro veritate, conforme a verità in atti, della Dott.ssa Nicole Ciccolo, iscritta all'Albo dei CTU del Tribunale Civile e Penale di OG, sottoposto al rito dell'asseverazione dal Notaio Dott. iscritto nel distretto notarile di OG che risultano essere decisivi in merito a tutto quanto Persona_1
esposto in narrativa e, di conseguenza, dichiarare la responsabilità per il rilevante danno arrecato al SI.
; - accertare il mancato rispetto da parte della SI.ra del contenuto dell'art. Parte_1 CP_1
9 del contratto di locazione (cfr.doc.4), altresì dell'art. 1456 c.c.; - ex art.216 c.p.c., al fine di verificare la provenienza della sottoscrittura disconosciuta dal SI.ra (raccomandata cfr. doc. 4); - per CP_1
l'effetto, condannare il convenuto, in solido con i propri professionisti, 1) al risarcimento del danno
3 conseguente al mancato immediato rilascio dell'immobile e in ottemperanza all'inibizione dell'ingresso per il valore che l'odierno Giudicante vorrà quantificare nella misura che riterrà di giustizia;
2) al risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c. in favore del SI. , 3) al pagamento di € 1.000,00 dovuti a titolo Parte_1 di sanzione per i lavori eseguiti ed € 2.000,00 a titolo di compenso dovuto al Tecnico per la pratica di regolarizzazione presso i Competenti Uffici del Comune di OG;
4) al pagamento delle cartelle esattoriali per i danni i cui termini di prescrizione non sono ancora scaduti, riservandosi pertanto di comunicare il relativo importo inclusi gli interessi di mora;
5) al pagamento dovuto a titolo di rimborso per il parere pro veritate conforme a verità della Dott.ssa Nicole Ciccolo sottoposto altresì al rito dell'asseverazione dal Notaio
Dott. iscritto nel distretto notarile di OG (cfr.doc.6); - condannare la SI.ra Persona_1 CP_1
al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; - condannare i professionisti costituiti in
[...]
solido con la SI.ra al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; - condannare CP_1 la SI.ra al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c.; - condannare CP_1 la SI.ra al risarcimento dei danni per la perdita di chance, ai sensi dell'art. 1223 c.c.; - CP_1
ordinare al convenuto e ad eventuali responsabili in solido, in forza dell'art.120 c.p.c. di curare, entro 30 giorni dalla data di emissione della sentenza di definizione del presente giudizio, la pubblicazione della stessa sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Il Resto del Carlino”, ”La Repubblica” e “Il Sole 24 ore” con caratteri doppi rispetto al normale;
- nell'ipotesi in cui la controparte, nel costituirsi nel giudizio de quo, contesterà nuovamente il parere pro veritate, conforme a verità della Dott.ssa Nicole Ciccolo iscritta all'Albo dei CTU del Tribunale Civile e Penale di OG, sottoposto altresì al rito dell'asseverazione dal Notaio
Dott. iscritto nel distretto notarile di OG (cfr.doc.6), l'unico di interesse in questa causa, Persona_1
si chiede sin da subito all'Ill.mo Giudice di voler ordinare alla medesima già alla prima udienza a depositare immediatamente querela di falso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con espressa riserva di integrare la documentazione, dedurre prove, compresa quella testimoniale, ulteriormente argomentare, anche in seguito alle difese formulate ex adverso nonché di chiamare in causa terzi”. Si costituiva in data 20.01.2021 la SI.ra già quale cognome del marito dal quale aveva CP_2 CP_1
divorziato, la quale chiedeva in via preliminare dichiararsi la nullità della citazione, risultando totalmente omessi i requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c., con ogni consequenziale provvedimento di legge, nel merito, respingersi tutte le domande svolte da contro ora perché Parte_1 CP_1 CP_2 CP_1
infondate in fatto e in diritto e non provate. Insisteva inoltre per ottenere la condanna dell'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e risarcimento danni a favore della convenuta per euro 10.000,00, visto il comportamento processuale del Caputo, il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre oneri accessori. Depositava tra l'altro, a comprova delle proprie allegazioni ed istanze, copia CI e CF italiani di e procure alle liti di ex e ora Alla prima udienza svoltasi in data 28 gennaio CP_2 CP_1 CP_1 CP_2
2021 in modalità cartolare, il Giudice istruttore, osservato che la lettura dell'atto introduttivo non consentiva
4 in alcun modo di comprendere né le ragioni della domanda né l'oggetto della stessa, rilevato che l'atto di citazione si presentava del tutto incomprensibile, mancando di una ordinata esposizione dei fatti, della causa petendi e del petitum, di talché l'oggetto della domanda era assolutamente incerto, recando addirittura la richiesta di condanna di soggetti non chiamati in causa, visto l'art. 164 comma 4 c.p.c., assegnava all'attore termine sino al 24.02.2021 per integrare la domanda, rinviando per il prosieguo del giudizio all'udienza del 3 giugno 2021. Nella memoria integrativa del 22 febbraio 2021, la parte attrice riproponeva la medesima, non comprensibile e confusa, allegazione di fatti e confermava sostanzialmente le precedenti conclusioni ovvero:
“accertare e dichiarare, giusto parere pro veritate, conforme a verità in atti, della Dott.ssa Nicole Ciccolo, iscritta all'Albo dei CTU del Tribunale Civile e Penale di OG, sottoposto al rito dell'asseverazione dal
Notaio Dott. iscritto nel distretto notarile di OG che risultano essere decisivi in merito a Persona_1
tutto quanto esposto in narrativa e, di conseguenza, dichiarare la responsabilità per il rilevante danno arrecato al SI. ; - accertare il mancato rispetto da parte della SI.ra , del Parte_1 CP_1 contenuto dell'art. 9 del contratto di locazione (cfr. doc.4),altresì dell'art. 1456 c.c. - ex art.216 c.p.c., al fine di verificare la provenienza della sottoscrittura disconosciuta dalla SI.ra (raccomandata CP_1
cfr.doc.4); - per l'effetto, condannare il convenuto, in solido con i propri professionisti costituiti, 1) al risarcimento del danno conseguente al mancato immediato rilascio dell'immobile e inottemperanza all'inibizione dell'ingresso per il valore che l'odierno Giudicante vorrà quantificare nella misura che riterrà di giustizia;
2) al risarcimento dei danni, ex art. 2043 c.c. in favore del SI. , 3) al pagamento Parte_1 di € 1.000,00 dovuti a titolo di sanzione per i lavori eseguiti ed € 2.000,00 a titolo di compenso dovuto al
Tecnico per la pratica di regolarizzazione presso i Competenti Uffici del Comune di OG;
4) al pagamento delle cartelle esattoriali per i danni i cui termini di prescrizione non sono ancora scaduti, riservandosi pertanto di comunicare il relativo importo inclusi gli interessi di mora;
5) al pagamento dovuto a titolo di rimborso per il parere pro veritate conforme a verità della Dott.ssa Nicole Ciccolo sottoposto altresì al rito dell'asseverazione dal Notaio Dott. iscritto nel distretto notarile di OG (cfr.doc.6); - Persona_1
condannare la SI.ra al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; - condannare CP_1
i professionisti costituiti in solido con la SI.ra al risarcimento dei danni per lite temeraria ex CP_1
art. 96 c.p.c.; - condannare la SI.ra al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi CP_1 dell'art. 2059 c.c.; - condannare la SI.ra al risarcimento dei danni per la perdita di chance, CP_1
ai sensi dell'art. 1223 c.c.; - ordinare al convenuto e ad eventuali responsabili in solido, in forza dell'art. 120
c.p.c. di curare, entro 30 giorni dalla data di emissione della sentenza di definizione del presente giudizio, la pubblicazione della stessa sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Il Resto del Carlino”, ”La Repubblica”
e “Il Sole 24 ore” con caratteri doppi rispetto al normale;
- nell'ipotesi in cui la controparte, nel costituirsi nel giudizio de quo, contesterà nuovamente il parere pro veritate, conforme a verità della Dott.ssa Nicole
Ciccolo iscritta all'Albo dei CTU del Tribunale Civile e Penale di OG, sottoposto altresì al rito
5 dell'asseverazione dal Notaio Dott. iscritto nel distretto notarile di OG Persona_1
(cfr.doc.6),l'unico di interesse in questa causa, si chiede sin da subito all'Ill.mo Giudice di voler ordinare alla medesima già alla prima udienza a depositare immediatamente querela di falso. Ci si riporta a tutta la documentazione già prodotta e depositata in fascicolo, inoltre, a fortiori ratione, si allega documentazione comprovante quanto asserito, rinnovando copia cortesia parere pro veritate della Dott.ssa Nicole Ciccolo asseverato dal notaio Dott. nonché il verbale della mediazione obbligatoria”. All'udienza Persona_1
tenutasi in data 03.06.2021 con trattazione scritta, il Giudice, osservato come la parte attrice non avesse provveduto ad una corretta integrazione delle domanda giudiziale, la quale, anche in seguito a memoria integrativa, restava indeterminata, rinviava la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, assegnando alle parti termine per il deposito telematico di brevi note scritte.
All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in modalità cartolare in data 7 luglio 2021, il Giudice, viste le conclusioni delle parti, emetteva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale, ritenuto che si imponesse dichiarazione di nullità dell'atto di citazione a norma dell'art. 164 c.p.c., essendo del tutto incerto il requisito stabilito dall'art. 163 n. 3 c.p.c. e l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 del medesimo articolo, osservato come in ogni caso il provvedimento conclusivo del giudizio che dichiari la nullità dell'atto di citazione non abbia gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., trattandosi di provvedimento in rito che non preclude dunque processualmente la proposizione di valida domanda in altro giudizio, dichiarava la nullità dell'atto introduttivo e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre ad oneri di legge, tenuto conto del valore accertato della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 10.12.2021, ha impugnato detta Parte_1
sentenza facendo presente, in via preliminare, di iscrivere a ruolo il procedimento “al sol fine di evidenziare la nullità della notifica” della sentenza del Tribunale di OG eseguita dalla controparte in data 04.11.2021, per essere detto atto mancante del codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti - nella notifica ricevuta dall'odierno appellante, l'Avv. Barbara Liverani non avrebbe notificato la procura alle liti di
[...]
, sarebbe infatti soggetto estraneo al primo giudizio. CP_1 CP_2
Afferma poi di proporre appello “per mero tuziorismo difensivo” e “senza accettazione del contraddittorio” con soggetto estraneo dinanzi al Tribunale di OG, ossia con la SI.ra Il Giudice di prime CP_2
cure non ha mai avuto estesa in calce alle comparse di costituzione e risposta la procura alle liti a firma della
SI.ra (C.F. ), in quanto l'Avvocato Ercolani avrebbe introdotto in CP_1 C.F._3
giudizio una “irrituale seconda persona fisica con una seconda sconnessa procura alle liti” con la quale si è costituita tardivamente, ossia identificabile dal diverso codice fiscale (come confermato e non CP_2
smentito dallo stesso difensore) . Come noto, due codici fiscali differenti nel diritto italiano non identificano la stessa persona fisica.
6 Il deduce poi la non condivisibilità delle argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della Pt_1
dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo e si duole della “clamorosa “ingiustizia” della condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate in favore della parte convenuta in € 2.500,00 oltre oneri di legge.
Il Giudice di prime cure non è stato investito del ricorso da il medesimo giudice che ha CP_1 pronunciato la sentenza, ai sensi dell'art. 288 c.p.c., avrebbe dovuto fissare con decreto da notificarsi unitamente al ricorso l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a lui. Dunque può certamente affermarsi che la sentenza emessa dal Tribunale di OG, sotto il profilo dell'identificazione, ha ritenuto, in modo legittimo, come univoco il codice fiscale (C.F. ) rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e C.F._3
dunque la sentenza con particolare riguardo al codice fiscale di controparte “risulta ineccepibile”.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Parte_1
OG, di:
● accertare e dichiarare la nullità della relazione di notifica ricevuta dalla scrivente difesa in data 04.11.2021 in quanto priva del codice fiscale della SI.ra (C.F. ), accertare e CP_1 C.F._3 dichiarare le spese di lite, liquidate in favore della SI.ra ) in € CP_1 CodiceFiscale_4
2.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA e rimetterle interamente a carico esclusivamente della SI.ra ), accertare e dichiarare avvalorato il CP_1 CodiceFiscale_4
codice fiscale della SI.ra (C.F. asserito dal Giudice di prime cure nella CP_1 C.F._3
sentenza n. 2029/2021 del 07.07.2021;
● accertare e dichiarare che si ha nullità dell'atto introduttivo quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio;
accertare e dichiarare che non vi è stata istruttoria come asserito dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 2029/2021; accertare e dichiarare il presente appello anticipato dalla scrivente difesa, legittimo, in tutela della propria assistita in considerazione altresì della notifica nulla ricevuta dallo scrivente difensore con il termine breve dall'Avv.
Barbara Ercolani in data 04.11.2021;
● accertare e dichiarare la correttezza della condotta tenuta dall'odierno appellante in primis presso l
[...]
e l'Arbitrato iscritto al n° 223 del Registro degli Organismi di Mediazione del Controparte_3
Giustizia, invero avvalorato dal legittimo verbale negativo per assenza della parte regolarmente Controparte_4
convocata (cfr. doc.5), e successivamente dinanzi il Tribunale Civile di OG;
Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 10 marzo 2022, si è costituita la SI.ra già CP_2 [...]
, la quale, dopo avere ribadito di essere cittadina italiana dal 2020, di avere riacquistato il proprio CP_1
7 cognome ovvero dopo il divorzio dal marito e che quindi è ora soggetto non più CP_2 CP_1 CP_1 esistente, ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito, ne ha domandato il rigetto in quanto del tutto infondato. Secondo la giustamente il Giudice CP_2 di prime cure ha dichiarato la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., risultando omesso il requisito previsto dall'art. 163 n. 3 c.p.c. e mancando l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 del medesimo articolo;
l'atto introduttivo di controparte, ad avviso dell'appellata, risultava del tutto incomprensibile tanto che il giudice di prime cure assegnava termine per integrazione della domanda che restava tuttavia indeterminata. Inoltre,
l'appellata ha nuovamente contestato la ricostruzione dei fatti attorea, derivante da contratto di locazione intercorso tra le parti, le avverse produzioni documentali e le domande tutte svolte dal . Pt_1
L'appellata già , domanda quindi alla Corte di: CP_2 CP_1
● In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
e comunque perché esso risulta prime facie infondato ex art. 348 bis c.p.c.;
● Sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione perché risultano totalmente omessi i requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento di legge;
● Nel merito, respingere tutte le domande svolte da contro ora Parte_1 CP_1 CP_2
perché infondate in fatto e in diritto e non provate, confermando la sentenza impugnata. Con richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Caputo e di risarcimento danni a favore di CP_2
per euro 10.000,00, visto il comportamento processuale del;
[...] Pt_1
Con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre ad oneri di legge.
4.- All'udienza svoltasi in modalità cartolare in data 05.04.2022, le parti deducevano e concludevano come da note di trattazione scritta e la Corte rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni. All'udienza da ultimo allo scopo fissata il 25.02.2025 e sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, si osserva che la parte appellante deduce preliminarmente di “iscrivere a ruolo” il presente procedimento al solo scopo di “evidenziare la nullità” della notifica della sentenza n. 2029/2021 del Tribunale di OG ad opera dell'Avv. Liverani Barbara, quale difensore di CP_2
Trattasi di eccezione non fondata e quindi da rigettare. L'invalidità, fosse anche esistente, è da considerarsi sanata per il principio del raggiungimento dello scopo, visto il combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c., secondo il quale la nullità non può mai essere dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. III, ord. 26.03.2025, n. 8040 secondo cui la costituzione in giudizio della parte intimata, anche se avvenuta al solo fine di eccepire la nullità della notifica, comporta la sanatoria della notificazione nulla con efficacia ex tunc, impedendo la decorrenza del termine e rendendo irrilevante il
8 mancato deposito dell'avviso di ricevimento). In ogni caso, la notifica non era da considerarsi nulla ab origine:
i due differenti codici fiscali afferenti all'odierna parte appellata trovano giustificazione nell'avvenuta rinuncia da parte di al cognome dell'ex marito a seguito del divorzio da quest'ultimo. L'appellata non CP_2
possiede, quindi, due diversi codici fiscali contestualmente, in quanto il secondo ha sostituito il primo per la ragione di cui sopra. Definire pertanto già soggetto estraneo al giudizio pare CP_2 CP_1
dichiarazione pretestuosa e non condivisibile, posto che era facilmente conoscibile con l'uso della diligenza qualificata - propria del professionista avvocato - l'avvenuto aggiornamento dello stato civile di controparte, tramite richiesta del certificato di stato civile al Comune competente.
Il gravame proposto da deve essere dichiarato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., inammissibile. Parte_1
Non è stato indicato il capo della decisione di primo grado che si intende impugnare, non sono state indicate le violazioni di legge compiute dal giudice di primo grado e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata e i motivi di appello risultano del tutto generici, con conseguente violazione del principio di specificità dei motivi stessi. Secondo giurisprudenza consolidata, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi ex multis, Cass. Civ. Sez. VI-III ord. 17.12.2021,
n. 40560, Cass. Civ. Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. Civ. Sez. II, ord. 18.01.2024, n. 1932).
Peraltro, malgrado l'iniziale dichiarazione di avere proposto appello “al solo fine di Parte_1
evidenziare la nullità della notifica” della sentenza di primo grado, si è di fatto smentito nelle conclusioni e domande avanzate nella parte conclusiva, le quali sono numerose e non si limitano certo alla domanda di declaratoria di nullità della notifica. Tali conclusioni non sono però sorrette da adeguate motivazioni, le quali si presentano generiche, difficilmente comprensibili, prive di argomentazioni logico-giuridiche utili a confutare il ragionamento del giudice di prime cure, in violazione degli artt. 342 e 163, commi 3 e 4, c.p.c.
Infatti, per quanto attiene all'invalidità dell'atto di citazione dichiarata dal Tribunale, è presente nell'atto di appello un solo richiamo a pagina 3, ove la difesa di parte appellante deduce che “non può condividere le argomentazioni del Tribunale poste a sostegno della dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo.” Questa affermazione, già lesiva dei requisiti formali dell'art. 342 c.p.c., è del tutto indeterminata.
Ne discende declaratoria di inammissibilità del gravame.
9 Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore della parte appellata e si liquidano nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Per quanto concerne la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e di risarcimento danni per euro 10.000,00, si osserva come sia noto che la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez. 6-2, ordinanza 11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III,
30.12.2014, n. 27534; Cass. civ. Sez.
6-3 ordinanza 18.11.2014, n. 24546; Cass. civ. Sez. III, ordinanza
30.06.2010, n. 15629, secondo cui “la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi”), non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate.
La parte che chieda la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ha poi l'onere di allegare elementi utili ed idonei al fine di consentire al giudicante di procedere alla liquidazione, sia pure in via equitativa, del pregiudizio asseritamente sofferto, oltre a quello derivante dall'avere dovuto sostenere le spese legali per la presente causa. Con più specifico riferimento alla liquidazione del danno si è affermato da parte della Suprema
Corte: “… recentemente le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che, ai fini del riconoscimento del danno da responsabilità aggravata, il giudice "può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente"
(Cass. sez. un. n. 3057 del 2009). Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa, il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza, bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie temerarie o resistenze temerarie a pretese giudiziali, comporta, per il fisiologico "scarto" fra la liquidazione delle spese giudiziali - che obbedisce
a tariffe predeterminate e, per gli onorari, contempla una discrezionalità del giudice nella liquidazione, sia pure sulla base di elementi del caso concreto - e quanto normalmente riconosciuto nel rapporto fra cliente e difensore, la sicura verificazione a carico della parte vittoriosa, che pure si veda liquidare le spese giudiziali, di una perdita economica per il di più che avrà riconosciuto al difensore. In questa ottica, una volta
10 riconosciuta la temerarietà della lite - il che in sostanza deve affermarsi con riferimento alla motivazione adottata nella sentenza impugnata -, in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali conseguiti al suo svolgimento, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, ed anche alle spese giudiziali che concretamente competerebbero alla parte vittoriosa, attribuisca alla parte vittoriosa il riconoscimento di un danno patrimoniale procedendo alla sua liquidazione in via equitativa. Va, poi, considerato che l'art. 96 c.p.c., prevede che debba essere riconosciuto il risarcimento non del danno, bensì dei danni. L'ampiezza della formulazione - se si considera che nel tessuto del Codice
Civile, nella disciplina dell'illecito aquiliano, è presente la distinzione fra il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, come definita dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26972 del 2008 giustifica che il legislatore processuale del Codice del 1940 abbia inteso consentire anche la liquidazione del danno non patrimoniale, il che, alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite, appare giustificato anche nella prospettiva che il diritto di azione e di difesa in giudizio è sicuramente un diritto costituzionale fondamentale.
Risulta, dunque, possibile ritenere che, riconosciuta la temerarietà della lite, un danno di natura non patrimoniale sofferto dalla parte vittoriosa si verifichi sotto il profilo di una lesione dell'equilibrio psico-fisico, come ha ritenuto un precedente di questa Corte, affermando che il danno rilevante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., può desumersi in base a "nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) e della L. n. 89 del 2001
(c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario, e, per di più, non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente), causano ex se anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa" (Cass. n. 24645 del 2007;
v. anche Cass. n. 10606 del 2010) …..” (così si è espressa Cass. civ. Sez. VI-III, 12.10.2011, n. 20995).
In base ai principi giurisprudenziali sopra illustrati, merita accoglimento la domanda risarcitoria per lite temeraria svolta dall'appellata. Le difese, allegazioni e produzioni documentali offerte dall'attore nonché odierno appellante hanno infatti condotto in primo grado ad una declaratoria di nullità dell'atto di citazione e ad una inammissibilità nel presente grado di appello, potendo dunque affermarsi che abbia Parte_1
agito in giudizio con colpa grave e abbia omesso quel minimo di diligenza che avrebbe dovuto far ritenere fondati i propri assunti difensivi o, prima ancora, ammissibile l'azione. Si reputa equo e congruo riconoscere alla parte appellata a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 950,00, valutata all'attualità CP_2
(pari all'incirca ad un mezzo di quanto liquidato per le spese processuali).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
11 pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- DICHIARA l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2029/2021 del Tribunale di OG;
II- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata Parte_1 CP_2
, delle spese di lite che si liquidano in € 1.923,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso
[...] forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III- ACCOGLIE la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellata e, per l'effetto, CP_2
CONDANNA l'appellante al pagamento, a titolo risarcitorio, all'appellata Parte_1 CP_2
, della somma di € 950,00;
[...]
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di OG in data
23.05.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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