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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/10/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 384/2024
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 10/10/2025
Dott.ssa RI GR Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
e Parte_1 Parte_2
Avv. Antonello Fiore
APPELLANTE/I contro
, CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
Avv. Pierino Arru
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente Dott.ssa RI GR
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa RI GR Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA
nella causa civile di 2° Grado iscritta al n. R.G. 384/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Antonello Fiore ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Sassari (SS) Via Savoia n. 54/E;
APPELLANTI contro
(C.F. , (C.F. ), CP_1 C.F._3 CP_3 C.F._4
( ), (C.F. ) CP_2 C.F._5 CP_4 C.F._6 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Pierino Arru nonché elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Sassari, Piazza d'Italia n.26; APPELLATI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 19/05/2021, conveniva in Parte_3 giudizio, di fronte al Tribunale di Sassari, , e CP_1 CP_3 CP_2 CP_4 chiedendo di essere dichiarata proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'immobile,
[...] formalmente intestato ai convenuti, sito nel Comune di Ittiri, via Savagnolu 25 comprensivo delle pertinenze, contraddistinto all'Agenzia del Territorio, foglio 73 mappale 1734 e 2577, sub 1 e 2, categoria a6.
L'attrice affermava di possedere il bene di causa, originariamente intestato “a Persona_1
, deceduto nel 2007” (dante causa di parte convenuta), “sin dal 1984” e in relazione a ciò
[...] sosteneva: a) di risiedervi “dal 1984” insieme “alla famiglia, al marito e alla Parte_1 numerosa prole”; b) che all'epoca tale bene le era stato conferito “nella sua esclusiva disponibilità” dall'allora formale intestatario, ossia il già menzionato c) di aver Persona_1 migliorato, manutenuto e ristrutturato, a proprie spese e in modo rilevante, la res de qua; d) di non aver subito “limitazioni di sorta e/o ingerenze da parte di terzi estranei e/o aventi diritto”; e) di aver richiesto all' ENEL, fin dall'anno di inizio del proprio possesso, un “nuovo allaccio con contatore dei consumi a” lei “intestati”.
, e costituendosi regolarmente nel CP_1 CP_3 CP_2 CP_4 giudizio di primo grado, eccepivano: a) la pendenza di un procedimento ex art. 657 c.p.c., che avevano instaurato contro la e il marito allegando l'esistenza di un contratto Pt_3 Parte_1 di locazione di immobile ad uso abitativo, nel quale i convenuti avevano eccepito “la nullità del contratto” per l'assenza di “prova scritta”; b) che i erano dei meri detentori abusivi Persona_2 dell'immobile in questione e che gli stessi “vi si erano introdotti clandestinamente e violentemente, contro l'espressa volontà dell'allora proprietario, ; c) che nel predetto Persona_1 procedimento controparte, “solo in via ulteriore e subordinata,” aveva eccepito l'acquisto del bene
“in forza del preteso possesso ultraventennale”; d) la “carenza di buona fede” in capo all'odierna controparte e la mancata allegazione delle modalità di apprensione dell'asserito “possesso utile ad usucapire”; e) che i non avevano mai pagato le “tasse comunali e statali” inerenti al Parte_4 bene oggetto di causa, le quali erano state invece “sempre a carico degli effettivi proprietari”.
Disposto il mutamento del rito, il 20/09/2023 il processo si interrompeva per il decesso di Parte_3
A seguito di riassunzione di parte convenuta, si costituivano in giudizio e
[...] Parte_1
mentre restavano contumaci i restanti eredi. Parte_2 La causa, istruita con soli documenti e previo rigetto delle istanze istruttorie, era definita il
7/09/2024 con sentenza di rigetto n. 1358/2024. Il tribunale rilevava che la non potesse Pt_3 invocare un possesso utile all'usucapione poiché aveva ricevuto la disponibilità dell'immobile dallo stesso nel 1983, quando era stato ricoverato in una casa di cura dove era Persona_1 poi deceduto nel 2007, nel disinteresse dei restanti parenti. Dunque, per sua stessa ammissione, il rapporto con l'immobile era iniziato con il consenso del proprietario, riconoscente
“dell'accudimento” ricevuto negli anni precedenti al ricovero in struttura, mentre non era stato neppure allegato, e men che meno provato, il compimento di alcun atto di interversione del possesso “specificamente” rivolto “contro il possessore/proprietario”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e per i seguenti motivi: i) Parte_1 Parte_2 violazione di legge, carenza di motivazione e omessa valutazione delle prove dedotte e non ammesse per dimostrare gli atti di interversione del possesso;
ii) omessa e carente valutazione in punto di prova sulla ristrutturazione intesa come messa in sicurezza e cambio d'uso dell'immobile posseduto. I affermano che si era occupata del ricovero del presso la Pt_1 Parte_3 CP_2 struttura facendo contestualmente cambiare la serratura dell'immobile di Via Savagnolu. Oltre a ciò, gli appellanti asseriscono che l'originaria attrice “dal 1984” aveva iniziato a ristrutturare il suddetto bene, consistente “fino a quel momento” in “una sorta di magazzino/stalla adibito a mero deposito”, compiendo, in realtà, “una vera e propria modifica di destinazione d'uso” nonché la sua
“messa in sicurezza,” realizzando “il completo rifacimento e” la “modifica degli ambienti e degli impianti nel corso di un lungo periodo e negli anni” intercorrenti “dal 1984 ad oltre il 2004” attuando “una diretta e materiale interversione del possesso oltre che formale verso il proprietario.”
I Piga, infine, al fine di fornire la prova dell'avvenuta interversione, insistono per l'ammissione dell'interrogatorio dei convenuti e del testimone Testimone_1
Hanno resistito all'appello gli eredi concludendo per il rigetto delle avverse istanze CP_2 istruttorie e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'udienza del 10/10/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Preliminarmente, deve darsi atto dell'ammissibilità dell'impugnazione, con la quale gli appellanti hanno specificatamente censurato la decisione del Tribunale, con particolare riferimento all'omessa ammissione dei mezzi di prova tendenti a dimostrare gli atti d'interversione del possesso, e ciò nel pieno rispetto dell'art. 342 c.p.c. (cfr. per tutte Cass. Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022). Nel merito, i due motivi d'appello, che per ragioni di stretta connessione sono trattati congiuntamente, sono infondati.
Parte appellante, da una parte, sostiene di aver posseduto uti dominus il conteso immobile per più di vent'anni avendo posto in essere molteplici atti costituenti chiara espressione della sua interversione nel possesso e, dall'altra, asserisce che il tribunale abbia errato, senza peraltro fornire adeguata motivazione, nel non ammettere le prove richieste con la memoria dell'11/09/2022, ossia l'interrogatorio formale di controparte e l'esame testimoniale di Mezzi di prova per Testimone_1 la cui ammissione i Piga insistono anche in questa fase.
Nessuna delle sopraesposte censure coglie nel segno.
Com'è noto, l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale, disciplinato dagli artt. 1158 ss c.c., avente come presupposti il possesso continuativo, pubblico e pacifico di una determinata res e il decorso del lasso di tempo specificamente previsto dalla legge per ciascuna categoria di bene. Com'è altrettanto noto, il possesso è, a sua volta, costituito dal c.d. corpus possessionis e dal c.d. animus possidendi: il primo elemento consiste nella disponibilità materiale del bene, mentre il secondo sussiste allorquando chi esercita il potere di fatto sulla cosa manifesta all'esterno la propria volontà di agire sulla stessa come se ne fosse l'effettivo proprietario/titolare del diritto reale.
Nel caso de quo gli appellanti, nell'invocare un possesso uti dominus dell'immobile, evidenziano che la si era occupata del “ricovero del presso” apposita “struttura”, aveva Pt_3 CP_2 cambiato “la serratura” dell'immobile di Via Savagnolu, messole a disposizione dall'originario proprietario aveva abitato e posseduto la suddetta res “dal 1984 ad oltre Persona_1 il 2004” e aveva eseguito sullo stesso bene lavori edili di tale rilevanza da comportare il cambio “di destinazione d'uso”, compiendo così atti costituenti manifestazione di interversione nel possesso ex art. 1164 c.c..
Secondo tale norma, colui che “ha il possesso corrispondete all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario.” Opposizione che quindi può consistere anche nel radicale cambiamento della res purché tale modifica venga realizzata, da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, a scapito delle prerogative del titolare del diritto dominicale. A tal proposito, Cassazione n. 26688/2020, nel richiamare il proprio risalente insegnamento (Cass. 1446/78), ha ribadito che … i lavori di riparazione e di modifica dell'immobile posti in essere dal detentore non possono essere identificati come un'opposizione inequivocabilmente rivolta contro il possessore, e quindi dar luogo alla interversione del possesso, quando dalla prova assunta non sia dato desumere con certezza che i lavori medesimi possano essere riferiti all'iniziativa esclusiva del detentore;
ciò perché la interversione del possesso, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, deve comunque potersi configurare come una opposizione sostanzialmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa è detenuta” (Cassazione, Seconda
Sezione Civile, sentenza n. 26688/2020).
Ora, nel caso di specie, è la stessa che nella memoria 26.09.2022 riferiva di aver abitato Pt_3 nell'immobile insieme al (così peraltro smentendo che si trattasse di fatto di un locale CP_2 deposito) sino al 1983 (quando il proprietario era stato ricoverato in una casa di cura), conservandone da questo momento la disponibilità esclusiva per tutto il periodo nel quale il è CP_2 rimasto ricoverato nella struttura, sino all'attualità. Dall'esplicito riferimento al riprovevole atteggiamento di abbandono e disinteresse dei familiari si desume, poi, che la ha continuato Pt_3 ad accudire ed occuparsi del anche durante gli anni nei quali è rimasto ricoverato presso la CP_2 struttura residenziale, sino al decesso, avvenuto nel 2007.
Dunque, come ben chiarito dal tribunale, il rapporto tra la i suoi familiari e l'immobile di Pt_3 cui è causa, è iniziato con il consenso del proprietario e non contro la sua volontà (come richiede invece una situazione di possesso uti dominus), e si è protratto con tali caratteristiche, di detenzione gratuita per ragioni di ospitalità, quanto meno sino alla morte del avvenuta nel 2007. CP_2
L'intestazione delle utenze, così come la sostituzione della serratura del portoncino d'ingresso
(circostanza, quest'ultima, peraltro introdotta per la prima volta nel giudizio d'appello) sono fatti perfettamente compatibili con una relazione di mera detenzione a fini abitativi, e pertanto neutri ai fini di un'ipotetica interversione del possesso. Così come neppure i lavori di ristrutturazione e mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, in un contesto di occupazione sostenuto dal consenso del proprietario, peraltro forzatamente assente per ragioni di salute dall'immobile, dove precedentemente abitava con la stessa integrano comportamenti percepibili all'esterno Pt_3 come atti espressivi della volontà della di occupare l'immobile non più per ragioni di Pt_3 ospitalità ma come unica ed esclusiva proprietaria. Se poi l'appellante, nel suo intimo, ha pensato di essersi appropriata dell'immobile per il fatto in sé di abitarvi, ebbene si è trattato di un semplice atto di volizione interna, com'è noto insufficiente all'interversione della detenzione in possesso.
La neutralità di tali circostanze ai fini dell'interversione del possesso ha reso inutile la prova storica dedotta dall'attrice (interrogatorio formale e prova testimoniale), correttamente non ammessa dal
Tribunale, prima, e quindi dalla Corte in limine litis (ordinanza 14/7/2025).
Non potendo la né i suoi eredi, giovarsi di un possesso uti dominus non vi era pertanto Pt_3 spazio per l'invocato acquisto a titolo originario della proprietà, fattispecie di cui il possesso (e non la detenzione) costituisce imprescindibile elemento costitutivo, come ben giudicato dal Tribunale con sentenza che si conferma integralmente anche in questa sede.
Per tali ragioni l'appello è rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo (scaglione indeterminabile di bassa complessità, valori minimi per l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare difficoltà), seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte appellante.
Ricorrono altresì le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n.
115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1072/2024 del Parte_5 Parte_2
Tribunale di Sassari pubblicata il 27/09/2024;
2) condanna e in solido a rifondere a , Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_3
e le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in CP_2 CP_4 euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari all'udienza del 10/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa RI GR
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 10/10/2025
Dott.ssa RI GR Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
e Parte_1 Parte_2
Avv. Antonello Fiore
APPELLANTE/I contro
, CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
Avv. Pierino Arru
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente Dott.ssa RI GR
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa RI GR Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA
nella causa civile di 2° Grado iscritta al n. R.G. 384/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Antonello Fiore ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Sassari (SS) Via Savoia n. 54/E;
APPELLANTI contro
(C.F. , (C.F. ), CP_1 C.F._3 CP_3 C.F._4
( ), (C.F. ) CP_2 C.F._5 CP_4 C.F._6 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Pierino Arru nonché elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Sassari, Piazza d'Italia n.26; APPELLATI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 19/05/2021, conveniva in Parte_3 giudizio, di fronte al Tribunale di Sassari, , e CP_1 CP_3 CP_2 CP_4 chiedendo di essere dichiarata proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'immobile,
[...] formalmente intestato ai convenuti, sito nel Comune di Ittiri, via Savagnolu 25 comprensivo delle pertinenze, contraddistinto all'Agenzia del Territorio, foglio 73 mappale 1734 e 2577, sub 1 e 2, categoria a6.
L'attrice affermava di possedere il bene di causa, originariamente intestato “a Persona_1
, deceduto nel 2007” (dante causa di parte convenuta), “sin dal 1984” e in relazione a ciò
[...] sosteneva: a) di risiedervi “dal 1984” insieme “alla famiglia, al marito e alla Parte_1 numerosa prole”; b) che all'epoca tale bene le era stato conferito “nella sua esclusiva disponibilità” dall'allora formale intestatario, ossia il già menzionato c) di aver Persona_1 migliorato, manutenuto e ristrutturato, a proprie spese e in modo rilevante, la res de qua; d) di non aver subito “limitazioni di sorta e/o ingerenze da parte di terzi estranei e/o aventi diritto”; e) di aver richiesto all' ENEL, fin dall'anno di inizio del proprio possesso, un “nuovo allaccio con contatore dei consumi a” lei “intestati”.
, e costituendosi regolarmente nel CP_1 CP_3 CP_2 CP_4 giudizio di primo grado, eccepivano: a) la pendenza di un procedimento ex art. 657 c.p.c., che avevano instaurato contro la e il marito allegando l'esistenza di un contratto Pt_3 Parte_1 di locazione di immobile ad uso abitativo, nel quale i convenuti avevano eccepito “la nullità del contratto” per l'assenza di “prova scritta”; b) che i erano dei meri detentori abusivi Persona_2 dell'immobile in questione e che gli stessi “vi si erano introdotti clandestinamente e violentemente, contro l'espressa volontà dell'allora proprietario, ; c) che nel predetto Persona_1 procedimento controparte, “solo in via ulteriore e subordinata,” aveva eccepito l'acquisto del bene
“in forza del preteso possesso ultraventennale”; d) la “carenza di buona fede” in capo all'odierna controparte e la mancata allegazione delle modalità di apprensione dell'asserito “possesso utile ad usucapire”; e) che i non avevano mai pagato le “tasse comunali e statali” inerenti al Parte_4 bene oggetto di causa, le quali erano state invece “sempre a carico degli effettivi proprietari”.
Disposto il mutamento del rito, il 20/09/2023 il processo si interrompeva per il decesso di Parte_3
A seguito di riassunzione di parte convenuta, si costituivano in giudizio e
[...] Parte_1
mentre restavano contumaci i restanti eredi. Parte_2 La causa, istruita con soli documenti e previo rigetto delle istanze istruttorie, era definita il
7/09/2024 con sentenza di rigetto n. 1358/2024. Il tribunale rilevava che la non potesse Pt_3 invocare un possesso utile all'usucapione poiché aveva ricevuto la disponibilità dell'immobile dallo stesso nel 1983, quando era stato ricoverato in una casa di cura dove era Persona_1 poi deceduto nel 2007, nel disinteresse dei restanti parenti. Dunque, per sua stessa ammissione, il rapporto con l'immobile era iniziato con il consenso del proprietario, riconoscente
“dell'accudimento” ricevuto negli anni precedenti al ricovero in struttura, mentre non era stato neppure allegato, e men che meno provato, il compimento di alcun atto di interversione del possesso “specificamente” rivolto “contro il possessore/proprietario”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e per i seguenti motivi: i) Parte_1 Parte_2 violazione di legge, carenza di motivazione e omessa valutazione delle prove dedotte e non ammesse per dimostrare gli atti di interversione del possesso;
ii) omessa e carente valutazione in punto di prova sulla ristrutturazione intesa come messa in sicurezza e cambio d'uso dell'immobile posseduto. I affermano che si era occupata del ricovero del presso la Pt_1 Parte_3 CP_2 struttura facendo contestualmente cambiare la serratura dell'immobile di Via Savagnolu. Oltre a ciò, gli appellanti asseriscono che l'originaria attrice “dal 1984” aveva iniziato a ristrutturare il suddetto bene, consistente “fino a quel momento” in “una sorta di magazzino/stalla adibito a mero deposito”, compiendo, in realtà, “una vera e propria modifica di destinazione d'uso” nonché la sua
“messa in sicurezza,” realizzando “il completo rifacimento e” la “modifica degli ambienti e degli impianti nel corso di un lungo periodo e negli anni” intercorrenti “dal 1984 ad oltre il 2004” attuando “una diretta e materiale interversione del possesso oltre che formale verso il proprietario.”
I Piga, infine, al fine di fornire la prova dell'avvenuta interversione, insistono per l'ammissione dell'interrogatorio dei convenuti e del testimone Testimone_1
Hanno resistito all'appello gli eredi concludendo per il rigetto delle avverse istanze CP_2 istruttorie e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'udienza del 10/10/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
Preliminarmente, deve darsi atto dell'ammissibilità dell'impugnazione, con la quale gli appellanti hanno specificatamente censurato la decisione del Tribunale, con particolare riferimento all'omessa ammissione dei mezzi di prova tendenti a dimostrare gli atti d'interversione del possesso, e ciò nel pieno rispetto dell'art. 342 c.p.c. (cfr. per tutte Cass. Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022). Nel merito, i due motivi d'appello, che per ragioni di stretta connessione sono trattati congiuntamente, sono infondati.
Parte appellante, da una parte, sostiene di aver posseduto uti dominus il conteso immobile per più di vent'anni avendo posto in essere molteplici atti costituenti chiara espressione della sua interversione nel possesso e, dall'altra, asserisce che il tribunale abbia errato, senza peraltro fornire adeguata motivazione, nel non ammettere le prove richieste con la memoria dell'11/09/2022, ossia l'interrogatorio formale di controparte e l'esame testimoniale di Mezzi di prova per Testimone_1 la cui ammissione i Piga insistono anche in questa fase.
Nessuna delle sopraesposte censure coglie nel segno.
Com'è noto, l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale, disciplinato dagli artt. 1158 ss c.c., avente come presupposti il possesso continuativo, pubblico e pacifico di una determinata res e il decorso del lasso di tempo specificamente previsto dalla legge per ciascuna categoria di bene. Com'è altrettanto noto, il possesso è, a sua volta, costituito dal c.d. corpus possessionis e dal c.d. animus possidendi: il primo elemento consiste nella disponibilità materiale del bene, mentre il secondo sussiste allorquando chi esercita il potere di fatto sulla cosa manifesta all'esterno la propria volontà di agire sulla stessa come se ne fosse l'effettivo proprietario/titolare del diritto reale.
Nel caso de quo gli appellanti, nell'invocare un possesso uti dominus dell'immobile, evidenziano che la si era occupata del “ricovero del presso” apposita “struttura”, aveva Pt_3 CP_2 cambiato “la serratura” dell'immobile di Via Savagnolu, messole a disposizione dall'originario proprietario aveva abitato e posseduto la suddetta res “dal 1984 ad oltre Persona_1 il 2004” e aveva eseguito sullo stesso bene lavori edili di tale rilevanza da comportare il cambio “di destinazione d'uso”, compiendo così atti costituenti manifestazione di interversione nel possesso ex art. 1164 c.c..
Secondo tale norma, colui che “ha il possesso corrispondete all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario.” Opposizione che quindi può consistere anche nel radicale cambiamento della res purché tale modifica venga realizzata, da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, a scapito delle prerogative del titolare del diritto dominicale. A tal proposito, Cassazione n. 26688/2020, nel richiamare il proprio risalente insegnamento (Cass. 1446/78), ha ribadito che … i lavori di riparazione e di modifica dell'immobile posti in essere dal detentore non possono essere identificati come un'opposizione inequivocabilmente rivolta contro il possessore, e quindi dar luogo alla interversione del possesso, quando dalla prova assunta non sia dato desumere con certezza che i lavori medesimi possano essere riferiti all'iniziativa esclusiva del detentore;
ciò perché la interversione del possesso, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, deve comunque potersi configurare come una opposizione sostanzialmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa è detenuta” (Cassazione, Seconda
Sezione Civile, sentenza n. 26688/2020).
Ora, nel caso di specie, è la stessa che nella memoria 26.09.2022 riferiva di aver abitato Pt_3 nell'immobile insieme al (così peraltro smentendo che si trattasse di fatto di un locale CP_2 deposito) sino al 1983 (quando il proprietario era stato ricoverato in una casa di cura), conservandone da questo momento la disponibilità esclusiva per tutto il periodo nel quale il è CP_2 rimasto ricoverato nella struttura, sino all'attualità. Dall'esplicito riferimento al riprovevole atteggiamento di abbandono e disinteresse dei familiari si desume, poi, che la ha continuato Pt_3 ad accudire ed occuparsi del anche durante gli anni nei quali è rimasto ricoverato presso la CP_2 struttura residenziale, sino al decesso, avvenuto nel 2007.
Dunque, come ben chiarito dal tribunale, il rapporto tra la i suoi familiari e l'immobile di Pt_3 cui è causa, è iniziato con il consenso del proprietario e non contro la sua volontà (come richiede invece una situazione di possesso uti dominus), e si è protratto con tali caratteristiche, di detenzione gratuita per ragioni di ospitalità, quanto meno sino alla morte del avvenuta nel 2007. CP_2
L'intestazione delle utenze, così come la sostituzione della serratura del portoncino d'ingresso
(circostanza, quest'ultima, peraltro introdotta per la prima volta nel giudizio d'appello) sono fatti perfettamente compatibili con una relazione di mera detenzione a fini abitativi, e pertanto neutri ai fini di un'ipotetica interversione del possesso. Così come neppure i lavori di ristrutturazione e mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, in un contesto di occupazione sostenuto dal consenso del proprietario, peraltro forzatamente assente per ragioni di salute dall'immobile, dove precedentemente abitava con la stessa integrano comportamenti percepibili all'esterno Pt_3 come atti espressivi della volontà della di occupare l'immobile non più per ragioni di Pt_3 ospitalità ma come unica ed esclusiva proprietaria. Se poi l'appellante, nel suo intimo, ha pensato di essersi appropriata dell'immobile per il fatto in sé di abitarvi, ebbene si è trattato di un semplice atto di volizione interna, com'è noto insufficiente all'interversione della detenzione in possesso.
La neutralità di tali circostanze ai fini dell'interversione del possesso ha reso inutile la prova storica dedotta dall'attrice (interrogatorio formale e prova testimoniale), correttamente non ammessa dal
Tribunale, prima, e quindi dalla Corte in limine litis (ordinanza 14/7/2025).
Non potendo la né i suoi eredi, giovarsi di un possesso uti dominus non vi era pertanto Pt_3 spazio per l'invocato acquisto a titolo originario della proprietà, fattispecie di cui il possesso (e non la detenzione) costituisce imprescindibile elemento costitutivo, come ben giudicato dal Tribunale con sentenza che si conferma integralmente anche in questa sede.
Per tali ragioni l'appello è rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo (scaglione indeterminabile di bassa complessità, valori minimi per l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare difficoltà), seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte appellante.
Ricorrono altresì le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n.
115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1072/2024 del Parte_5 Parte_2
Tribunale di Sassari pubblicata il 27/09/2024;
2) condanna e in solido a rifondere a , Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_3
e le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in CP_2 CP_4 euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e CPA di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari all'udienza del 10/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa RI GR