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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2024, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 67/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere rel. est. dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 67/2024 promossa in grado d'appello DA titolare della ditta individuale ZA CONTRACT DI Parte_1 Parte_1 (P.IVA: ), con il patrocinio dell'avv. MARINO VIANI (C.F.:
[...] P.IVA_1 te domiciliato presso il suo studio in Carate BR (MB), via C.F._1 Mascherpa n. 14. appellante CONTRO (P.IVA: ), con il patrocinio degli avv.ti GIUSEPPE PROVASOLI Controparte_1 P.IVA_2 (C.F.: ) e MARINA LANDONI (C.F.: ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domici quest'ultima in Busto Arsizio, via G appellata e appellante incidentale Controparte_2
(P.IVA: , con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA LOMBARDI
[...] P.IVA_3
), domiciliata presso il suo studio in Milano, via Melchiorre C.F._4 Gioia n. 64. appellata (P.IVA: , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_4
), elett iciliata presso il suo studio in C.F._5 Milano, via Santa Sofia n.14. appellata Avente ad oggetto: appalto, sulle seguenti conclusioni Per titolare della ditta individuale ZA CONTRACT DI Parte_1
Parte_1 nza n. 1611/2023 pubblicata il 03.11.2023, emessa nel procedimento civile avente R.G. 390/2022, dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, Dr. Nicola Cosentino, notificata in data 07.12.23, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di impugnazioni proposti da questa difesa e perciò così statuire:
pagina 1 di 9 In via preliminare di merito.
-Per tutti i motivi spiegati in atti, rigettare la domanda ex adverso dedotta relativa all'intervenuta decadenza della garanzia. Nel merito.
- Accertare e dichiarare la presenza di vizi, difetti e/o difformità nell'opera eseguita dalla in persona del Suo CP_1
Legale rappresentante pro tempore, così come meglio individuati in atti e per l'effetto, accert ta la responsabilità della stessa, condannarla a corrispondere in favore dell'attore la somma di € 23.500,00 oltre IVA, per l'eliminazione dei suddetti vizi, difetti e/o difformità, ovvero nella misura diversa accertata in corso di causa, comunque non inferiore a quella indicata dal CTU depositata nel fascicolo telematico dalla Arch. in data 3.5.2023; Persona_1
- Accertati e dichiarati gli ulteriori danni patiti dall'attore a ca ata realizzazione dell'opera a regola d'arte da parte della in persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, condannare quest'ultima a corrispondere la CP_1 somma di 00 a titolo di risarcimento per mancato guadagno, perdita di chance, per ritardo nell'esecuzione dell'opera, danni morali e/o per tutti i danni patiti e patiendi dall'attore ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia oltre interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo.
-Rigettare tutte le ulteriori domande ex adverso dedotte. In via istruttoria. Si insite per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Con vittoria di spese del CTU e del CTP Geom. Per_2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa d i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“In
- dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto da , titolare della ditta individuale BR ON di Parte_1 EZ LE, per tutti i motivi rappresentati in narrativa;
nel merito, in via principale,
- rigettare, in ogni capo e/o motivazione, l'appello promosso da , titolare della ditta individuale BR ON di Parte_1 EZ LE, nonché ogni domanda, istanza ed eccezione, perc tto e diritto;
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e condannare l'appellante al pagamento della somma di € 1.848,91;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria:
- dichiarare inammissibile e, comunque, infondata ogni richiesta istruttoria formulata dall'appellante e, conseguentemente, disporne il rigetto;
- ammettersi, se ritenuto, le istanze, articolate dalla convenuta nei propri atti di primo grado – da intendersi qui integralmente richiamati
- e non ammesse. In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri di legge.
- Con vittoria di spese di CTU e CTP nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
Per Controparte_2
[...]
“Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che Controparte_2
[...] rito Dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza nei rapporti tra e Controparte_1 [...]
Controparte_2 ce per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c. pagina 2 di 9 Nel merito In via principale Respingere l'appello interposto da ZA CONTRACT DI GUTIERREZ MERLE, siccome infondato in fatto e in diritto Confermare in toto la sentenza di prime cure Ovvero Accertare e dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo assicurativo ai sensi degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. per i motivi di cui in atti Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per i motivi in atti Respingere, in ogni caso, le domande tutte verso siccome infondate in fatto e in diritto Controparte_1 Assolvere Controparte_2
–
[...] subordinata Nella denegata ipotesi di superamento delle conclusioni che precedono e di accoglimento anche solo parziale dell'appello verso e di accertamento e declaratoria di operatività della polizza assicurativa. Controparte_1 ondanna in garanzia e manleva di
[...]
– entro i limiti della quota di responsabilità che fosse ascritta all'assicurato, del Controparte_2 zza nonché in applicazione dell'art. 1910 c.c. In ogni caso Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili. Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura”.
Per L.R. P.T. Controparte_3
“1 - sull'impugnazione principale: 1 a- respingere, anche nel rito ed in ogni suo capo, l'appello della BR ON di EZ LE e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n.1611/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio;
1b - per l'effetto ed in ogni caso:
- accertare e dichiarare la carenza di interesse e comunque l'intervenuta decadenza della garanzia per vizi e difetti;
- respingere, in quanto infondata e comunque non provata, ogni domanda proposta dalla ditta Controparte_ individuale BR ON di nei confronti della Parte_1
- in ogni caso in estremo subordi polo di difesa, dich sabilità concorrente dell'appellante, determinarne la quota e per l'effetto ridurne in proporzione la domanda;
- respingere comunque, in quanto infondata e comunque non provata, ogni domanda da chiunque ed a qualsiasi titolo proposta nei confronti della;
CP_3
- con vittoria d tenze di causa, oltre spese generali ed accessori di legge.
2 - sulla domanda di garanzia: 2 a - dichiarare l'intervenuto giudicato e/o l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di garanzia e manleva svolta da CP_1 alla luce della mancata espressa formulazione di appello incidentale su tale punto e comunque in assenza di proposizione di
[...] cifici motivi di censura ex art.342 c.p.c. alla sentenza ed al capo di dispositivo della stessa, con conseguente intervenuta decadenza dall'impugnazione in relazione a tale profilo;
2 b - senza rinuncia alcuna confermare, per questo capo la sentenza n.1611/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio;
2 c - in ogni caso, senza rinuncia alcuna e per scrupolo e completezza difensiva:
- dichiararsi l'inoperatività e/o l'inesistenza della garanzia e per l'effetto respingere la domanda in quanto infondata e comunque non provata;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, contenere l'esposizione debitoria della per i danni CP_3 indiretti nei limiti del sottomassimale di euro 150.000,00;
- in ogni caso applicarsi lo scoperto del 10% a carico dell'assicurato;
- in estremo subordine per scrupolo e completezza difensiva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinarsi l'eventuale sussistenza dell'obbligazione della Compagnia secondo le condizioni di cui alla polizza responsabilità civile prodotti n.500291728. Tenuto conto della normativa contrattuale in punto rischio assicurato, attività dichiarata, oggetto, esclusioni anche del vincolo di solidarietà, limiti, massimale, responsabilità civile prodotti per sinistro ed anno (1.000.000,00), sottomassimale per danni indiretti (euro
pagina 3 di 9 150.000,00), scoperto (10%), franchigia, nonché di indiretti (euro 150.000,00), scoperto (10%), franchigia, nonché di ogni altra clausola contrattuale;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed accessori di legge.
3 - nei confronti di tutte le parti e senza rinuncia alcuna:
- respingere ogni pretesa da chiunque ed a qualsiasi titolo proposta nei confronti della perché infondata e comunque non CP_3 provata;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed accessori di legge.
4 - in via istruttoria per completezza di difesa e senza inversione dell'onere della prova e/o rinuncia alle eccezioni contrattuali: 4 a - dichiararsi inammissibile e/o improcedibile l'impugnazione della BR ON di LE EZ su questo capo;
4b - in ogni caso dichiararsi inammissibile e comunque infondata ogni richiesta istruttoria dell'appellante BR ON di LE EZ;
4c - riproposta ogni istanza, osservazione, deduzione, contestazione, eccezione ed opposizione formulata in primo grado in comparsa di costituzione, nelle memorie ex art.183, VI° co. n.1, n.2 e n.3 c.p.c., nonché in sede di operazioni peritali ed a verbale di causa di primo e secondo grado”.
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
BR ON, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la società per Controparte_1 sentirla condannare al pagamento della somma di € 23.500,00 per l'eliminazione dei vizi, difetti e difformità manifestatisi nell'opera dalla stessa eseguita, nonché della somma di € 900.000,00 a titolo di risarcimento per mancato guadagno, perdita di chance, ritardo nell'esecuzione dell'opera, danni morali e/o per tutti i danni patiti e patiendi dall'attore. Parte attrice esponeva di aver ricevuto in appalto, nel marzo 2018, dalla dei lavori di CP_5 ristrutturazione dell'area reception dell'immobile di proprietà della stessa e di aver affidato, per la compiuta esecuzione dell'appalto, la realizzazione e posa delle pensiline in acciaio carbonio zincato commissionatele alla Controparte_1
In particolare, precisava che nonostante l'intervenuta pattuizione in ordine alla consegna del manufatto completo entro l'agosto 2019 e il pagamento di cospicui acconti, l'opera veniva conclusa dalla CP_1 solamente nel febbraio 2021 e presentava numerosi vizi, la cui eliminazione aveva reso necessario il rifacimento del manufatto, cagionando in capo all'attore un grave danno commerciale in ragione della sospensione da parte della committente del pagamento del saldo del corrispettivo dovutogli, nonché CP_5 della perdita di rilevanti commesse con conseguente danno da perdita di chance. Si costituiva chiedendo e ottenendo la chiamata in causa in garanzia delle compagnie Controparte_1 assicurative ed nel merito, di accertare e CP_3 Controparte_2 dichiarare l'intervenuta decadenza in capo all'attore dalla garanzia per vizi e difetti e comunque il rigetto delle sue domande;
in via riconvenzionale, di accertare il mancato pagamento, da parte del committente delle fatture n. 434/2019 e 651/2019 e per l'effetto, condannarlo alla corresponsione della somma di Pt_1
€ 1.848,91; in via subordinata, di limitare gli importi dovuti e di dichiarare le terze chiamate e CP_3 tenute, ciascuna per quanto di competenza, a garantire e manlevare dal pagamento di CP_2 CP_1 qualsivoglia somma a qualsiasi titolo dovuta;
in via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prova per testi. Si costituivano ed svolgendo difese CP_3 Controparte_2 ed eccezioni sia inerenti all'operatività ed efficacia della garanzia assicurativa, sia alla sussistenza della responsabilità della propria assicurata, sia le previsioni di polizza circa i limiti dell'indennizzo eventualmente dovuto.
pagina 4 di 9 Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 1611/2023, emessa il 3.11.2023, il Tribunale di Busto Arsizio così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea.
- Rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta.
- Compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta.
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore della
[...]
, delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compenso Controparte_2 professionale, oltre spese generali, accessori di legge, e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore della delle spese di lite, liquidate in € CP_3
5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).
- Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u., già liquidate”. Il Tribunale, pur nella premessa che “il vizio dell'opera, costituita dalle tre pensiline, era palese e si manifestava in copiose infiltrazioni d'acqua”, ha motivato il rigetto della domanda principale sul presupposto della intervenuta
“decadenza dalla garanzia per i vizi, ai sensi dell'art. 1670 c.c..”, posto che “quel che rileva è che dopo la consegna dell'opera nel febbraio 2021 non risulta esservi stata alcuna denuncia di vizi e difetti da parte della committente, con la conseguenza che l'attrice non ha provato la sussistenza dell'interesse ad agire per far valere i pretesi vizi dell'opera” e che
“l'unica precisa denuncia dei vizi da parte della committente risulta essere quella di cui ai menzionati video del 18.5.2020, come detto non contenenti alcuna denuncia, mentre il riferimento a comunicazioni telefoniche deve ritenersi del tutto generico sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo contenutistico”. Ha poi motivato il rigetto della domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo ancora dovuto di € 1.848,91 accogliendo l'eccezione di inesatto adempimento sotto il profilo temporale della prestazione dovuta dalla non avendo questa “allegato fatti idonei a provare che il contestato ritardo fosse Controparte_1 effettivamente ed interamente imputabile a fatti sopravvenuti e oggettivi, straordinari e imprevedibili, come richiesto dall'art. 1256 c.c..” Ha infine interamente compensato le spese tra attore e convenuta, ponendo invece a carico di quest'ultima quelle delle terze chiamate, dovendosi escludere a termini di contratto l'operatività delle polizze per danni derivanti, come nel caso di specie, da inadempimento di obbligazioni contrattuali. Ha proposto appello il committente (subappaltatore) , in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale BR ON, chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'eccezione avversaria relativa all'intervenuta decadenza della garanzia e nel merito, quindi, accertare e dichiarare la presenza di vizi nell'opera eseguita dalla e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di CP_1
€ 23.500,00 per l'eliminazione degli stessi;
ed altresì, di condannarla, in ragione degli ulteriori danni patiti a causa della mancata realizzazione dell'opera a regola d'arte, al pagamento della somma di € 9.000,00 a titolo di risarcimento per mancato guadagno, perdita di chance, ritardo nell'esecuzione dell'opera, danni morali e/o per tutti gli altri danni patiti o patiendi previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado. In specie, in ordine alla tempestiva denunzia di vizi e difetti, argomenta il che ha errato il primo Pt_1 decidente a non considerare che dalla comunicazione pervenuta dalla stessa subappaltatrice - che CP_1 faceva seguito alla mail del 9.3.2021 da lui subcommittente inviata entro sessanta giorni dalla consegna dei lavori (pacificamente avvenuta nel mese di febbraio 2021) e con cui si contestavano le perdite della pagina 5 di 9 pensilina (invitando nel contempo la a verificare la persistenza dei vizi mai risolti durante una CP_1 giornata di pioggia) - si evinceva l'impegno dell'esecutrice dei lavori a verificare la situazione con la prima pioggia : quindi ne conseguiva il riconoscimento dei vizi e difetti da parte della per facta concludentia, CP_1 essendosi quest'ultima adoperata per la loro eliminazione. Riconoscimento e impegno alla rimozione dei vizi che aveva dato luogo ad una nuova obbligazione (ossia quella di emendare l'opera) soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, con esclusione dell'applicazione del termine breve previsto in materia di appalto. Aggiunge che il Tribunale ha altresì errato a ritenere necessaria la previa denuncia da parte della committente principale ( , non richiesta laddove il subappaltatore (nel caso di specie CP_5 CP_1 sia convenuto in giudizio dall'appaltatore-sub committente. Si è costituita chiedendo preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità del proposto Controparte_1 appello e, comunque, nel merito, il suo rigetto;
ha altresì proposto appello incidentale, articolando due motivi:
-il primo incentrato sull'errata valutazione del rigetto della domanda riconvenzionale proposta, dovendosi escludere ritardi e c comunque che se di ritardi si tratta, essi non erano certamente imputabili a CP_1 bensì direttamente a BR ON e all'emergenza Covid;
-il secondo sull'errata compensazione delle spese di primo grado tra l'attore e il convenuto. In parziale riforma della sentenza, ha chiesto quindi l'accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 1.848,91 e delle spese del doppio grado di giudizio. In via subordinata, ha chiesto di limitare gli importi dovuti nel giusto e provato insistendo, in tal caso, nelle domande di manleva nei confronti delle compagnie assicurative, ciascuna per la parte di propria spettanza. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e in specie, di accertare la carenza di CP_3 interesse e l'intervenuta decadenza in capo al della garanzia per vizi col rigetto di ogni altra sua Pt_1 domanda;
in subordine, di dichiarare la responsabilità concorrente dell'appellante, determinarne la quota e ridurne in proporzione la domanda. Quanto alla domanda di garanzia, di dichiarare l'inoperatività della polizza;
in subordine, di contenere l'esposizione debitoria di per i danni indiretti nei limiti del sottomassimale di € 150.000,00 e CP_3 applicarsi lo scoperto del 10% a carico dell'assicurato; in estremo subordine, di determinare l'eventuale sussistenza dell'obbligazione della compagnia secondo le condizioni di cui alla polizza responsabilità civile prodotti n. 500291728. Si è costituita la compagnia assicurativa , chiedendo, in via preliminare, di dichiarare CP_2
l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza nei rapporti tra ed;
nel merito, in via CP_1 CP_2 principale, il rigetto dell'appello e comunque di dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo assicurativo ai sensi degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. e l'inoperatività della polizza assicurativa;
in via subordinata, ha chiesto di contenere l'eventuale condanna in garanzia e manleva di entro i limiti della quota di CP_2 responsabilità che fosse ascritta all'assicurato, del danno concretamente provato, delle condizioni di polizza, ed in ogni caso, di liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti e i compensi professionali, con refusione di spese di CTU e di CTP. Quindi all'udienza del 21.11.2024 il consigliere istruttore ha rimessone la causa al collegio per la decisione. Motivi della decisione
pagina 6 di 9 Premessa in rito l'ammissibilità dell'appello principale essendo state compiutamente esposte le ragioni di censura all'impugnata sentenza, nel merito, lo stesso non può essere accolto. La questione di fondo è se alla luce del meccanismo delineato dall'art.1670 c.c., l'appaltatore possa agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora dalla denuncia dei vizi da parte del committente principale o, addirittura, a prescindere da essa. Ad avviso del Collegio, al quesito deve darsi risposta negativa, in adesione a quanto affermato dal Tribunale, non potendosi ravvisare, alcun interesse ad agire dell'appaltatore, non derivandogli, in mancanza di quella denuncia e sin quando la stessa non sia effettuata, alcun concreto ed attuale pregiudizio, posto che il committente ben potrebbe, in teoria, accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non denunciarli mai o tardivamente. Non può dunque convenirsi con l'appellante laddove sostiene non esser necessaria la previa denuncia da parte della committente principale ( sol perché il subappaltatore è stato convenuto CP_5 CP_1 in giudizio dal sub committente. La responsabilità del subappaltatore in sostanza deve sempre qualificarsi come “condizionata”, nel senso che l'azione contro di lui si connota sempre come azione di regresso, divenendo attuale solo dopo l'invio della denuncia del reale soggetto interessato, a prescindere dal fatto che la controversia insorta non lo veda coinvolto e riguardi solo il contratto derivato. Va altresì precisato che non rilevante, ai fini dell'operare del meccanismo dell'art.1670 c.c., è non solo la eventuale denunzia diretta proveniente al subappaltatore dal committente principale, ma anche il riconoscimento del vizio da parte dello stesso subappaltatore o ancora il suo impegno ad eliminarlo. In tale restrittivo indirizzo si pone Cassazione 02/04/2024 n.8647 (“la responsabilità del subappaltatore è qualificata come condizionata, appunto perché l'appaltatore può farla valere unicamente qualora, a sua volta, il committente abbia inoltrato identica pretesa nei suoi confronti”), che non valorizza neanche il preliminare impegno del subappaltatore verso l'appaltatore ad eliminare i vizi ( “ove il subappaltatore abbia assunto un preliminare impegno verso l'appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovessero in futuro essere denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia preventiva non può esonerare l'appaltatore dall'onere della comunicazione della denuncia inoltrata successivamente dal committente (o del suo rifiuto dell'opera), ai sensi dell'art. 1670 c.c., appunto perché l'interesse alla proposizione dell'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante. Solo rispetto alla comunicazione di tale denuncia il subappaltatore può orientare la propria difesa, ammettendo l'integrazione dei vizi e difetti denunciati e la loro riconducibilità all'esecuzione del subappalto ovvero negandone l'oggettiva esistenza ovvero la subiettiva imputazione. I vizi e difetti rispetto ai quali l'appaltatore è tenuto a rispondere e che quest'ultimo può "riversare" sul subappaltatore sono infatti individuati e circoscritti solo dalla denuncia dell'appaltante. Con la conseguenza che l'impegno all'eliminazione genericamente assunto prima della denuncia - diversamente dall'impegno assunto all'esito della denuncia - non esonera l'assuntore dall'onere della comunicazione al subappaltatore della denuncia inviata dall'appaltante entro 60 giorni dal suo ricevimento, sotto pena di decadenza dell'azione di regresso”. Di diverso e meno restrittivo - ma solo sotto il profilo della eventuale denunzia diretta - è invece Cass. n. 26686/2014 secondo cui, “Se lo scopo della denuncia prevista dall'art. 1670 c.c. è di informare il subappaltatore dell'esistenza della denuncia che l'appaltatore ha ricevuto dal committente, nonché di consentirgli di eliminare i vizi tempestivamente o di contestarli, si deve ritenere che tale scopo sia raggiunto nel caso in cui il committente comunichi direttamente la denuncia al subappaltatore”. Tuttavia, nel caso in esame non solo non si è in presenza di una denuncia diretta dal committente principale al subappaltatore, ma per vero, come già evidenziato dal Tribunale, non si riscontra neanche una pagina 7 di 9 effettiva denuncia del committente medesimo inviata al suo appaltatore, perché tale non può considerarsi l'invio di un semplice video della veranda, non accompagnato da altro e peraltro datato 18.5.2020 e quindi in epoca ancor precedente alla ultimazione e consegna dei lavori, avvenuta nel febbraio 2021. In questo contesto, bene ha fatto il primo decidente a non ammettere la prova per testi il cui articolato era nel senso che appunto aveva inteso denunciare il vizio “con un video inoltrato in data 18.05.2020, CP_5 oltre che con continue telefonate” (le quali ultime non sono meglio specificate, né temporalmente, né nei contenuti). Resta poi fermo la diffida inviata dal subappaltante è irrilevante, poiché non contiene né Parte_1 menziona la trasmissione di eventuale denuncia operata dal committente. Va quindi confermata la pronuncia di rigetto per intervenuta decadenza ex art.1670 c.c. Quanto all'appello incidentale proposto dal subappaltatore col quale egli insiste per Controparte_1 pagamento del saldo ancora dovuto di € 1.848,91, lo stesso va accolto in quanto errata è la pronuncia del primo giudice che ne assume la non debenza in ragione del ritardo nella prestazione: infatti l'eventuale ritardo maturato in passato, può semmai rilevare solo sotto un profilo risarcitorio (se ed in quanto sia provato il pregiudizio effettivo che ne è derivato), ma non anche, ad opera consegnata ed ultimata, come eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., che invero è volta a giustificare il rifiuto di adempiere sin quando la controparte a sua volta non adempia: autotutela che non può logicamente trovare più spazio se la controparte non può più adempiere o rimediare all'eventuale inesatto adempimento (ad esempio eliminando i vizi), residuando (come nella specie) esclusivamente profili risarcitori ex art.1218 c.c. che all'obbligazione primaria si sostituiscono. Come infatti evidenziato dalla migliore dottrina l'exceptio ha solo funzione dilatoria o sospensiva e presuppone che abbia ancora senso parlare di rapporto contrattuale: il che accade solo se ed in quanto l'inadempimento giustificante l'eccezione non sia ormai consumato ed irreversibile. Rimane assorbita ogni questione relativa alle polizze assicurative stipulate da non avendo questa CP_1 subito condanna, con integrale compensazione delle spese del presente grado (non vi è appello in punto spese, nei rapporti tra dette parti, su quanto statuito con la sentenza impugnata).
Le spese del doppio grado tra l'appellante principale e l'appellato seguono la Parte_1 CP_1 soccombenza e dunque vanno poste a carico del primo, in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità e con esclusione per il presente grado della fase istruttoria, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni P.T.M La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da quale titolare della ditta Parte_1 individuale BR ON Di EZ LE avverso la sentenza n. 1611/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della Controparte_6 sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di , del saldo di € Parte_1 CP_1
1.848,91, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da per il primo grado in complessivi € 3.500,00 e per il presente grado in complessivi € 2.800,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
pagina 8 di 9 Compensa interamente le spese del presente grado nei confronti delle società assicuratrici. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 27.11.2024
Il Consigliere estensore
Francesco Distefano
Il Presidente
Alberto Vigorelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere rel. est. dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 67/2024 promossa in grado d'appello DA titolare della ditta individuale ZA CONTRACT DI Parte_1 Parte_1 (P.IVA: ), con il patrocinio dell'avv. MARINO VIANI (C.F.:
[...] P.IVA_1 te domiciliato presso il suo studio in Carate BR (MB), via C.F._1 Mascherpa n. 14. appellante CONTRO (P.IVA: ), con il patrocinio degli avv.ti GIUSEPPE PROVASOLI Controparte_1 P.IVA_2 (C.F.: ) e MARINA LANDONI (C.F.: ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domici quest'ultima in Busto Arsizio, via G appellata e appellante incidentale Controparte_2
(P.IVA: , con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA LOMBARDI
[...] P.IVA_3
), domiciliata presso il suo studio in Milano, via Melchiorre C.F._4 Gioia n. 64. appellata (P.IVA: , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_4
), elett iciliata presso il suo studio in C.F._5 Milano, via Santa Sofia n.14. appellata Avente ad oggetto: appalto, sulle seguenti conclusioni Per titolare della ditta individuale ZA CONTRACT DI Parte_1
Parte_1 nza n. 1611/2023 pubblicata il 03.11.2023, emessa nel procedimento civile avente R.G. 390/2022, dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, Dr. Nicola Cosentino, notificata in data 07.12.23, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di impugnazioni proposti da questa difesa e perciò così statuire:
pagina 1 di 9 In via preliminare di merito.
-Per tutti i motivi spiegati in atti, rigettare la domanda ex adverso dedotta relativa all'intervenuta decadenza della garanzia. Nel merito.
- Accertare e dichiarare la presenza di vizi, difetti e/o difformità nell'opera eseguita dalla in persona del Suo CP_1
Legale rappresentante pro tempore, così come meglio individuati in atti e per l'effetto, accert ta la responsabilità della stessa, condannarla a corrispondere in favore dell'attore la somma di € 23.500,00 oltre IVA, per l'eliminazione dei suddetti vizi, difetti e/o difformità, ovvero nella misura diversa accertata in corso di causa, comunque non inferiore a quella indicata dal CTU depositata nel fascicolo telematico dalla Arch. in data 3.5.2023; Persona_1
- Accertati e dichiarati gli ulteriori danni patiti dall'attore a ca ata realizzazione dell'opera a regola d'arte da parte della in persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, condannare quest'ultima a corrispondere la CP_1 somma di 00 a titolo di risarcimento per mancato guadagno, perdita di chance, per ritardo nell'esecuzione dell'opera, danni morali e/o per tutti i danni patiti e patiendi dall'attore ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia oltre interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo.
-Rigettare tutte le ulteriori domande ex adverso dedotte. In via istruttoria. Si insite per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Con vittoria di spese del CTU e del CTP Geom. Per_2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa d i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“In
- dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto da , titolare della ditta individuale BR ON di Parte_1 EZ LE, per tutti i motivi rappresentati in narrativa;
nel merito, in via principale,
- rigettare, in ogni capo e/o motivazione, l'appello promosso da , titolare della ditta individuale BR ON di Parte_1 EZ LE, nonché ogni domanda, istanza ed eccezione, perc tto e diritto;
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e condannare l'appellante al pagamento della somma di € 1.848,91;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria:
- dichiarare inammissibile e, comunque, infondata ogni richiesta istruttoria formulata dall'appellante e, conseguentemente, disporne il rigetto;
- ammettersi, se ritenuto, le istanze, articolate dalla convenuta nei propri atti di primo grado – da intendersi qui integralmente richiamati
- e non ammesse. In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri di legge.
- Con vittoria di spese di CTU e CTP nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
Per Controparte_2
[...]
“Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che Controparte_2
[...] rito Dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza nei rapporti tra e Controparte_1 [...]
Controparte_2 ce per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c. pagina 2 di 9 Nel merito In via principale Respingere l'appello interposto da ZA CONTRACT DI GUTIERREZ MERLE, siccome infondato in fatto e in diritto Confermare in toto la sentenza di prime cure Ovvero Accertare e dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo assicurativo ai sensi degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. per i motivi di cui in atti Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per i motivi in atti Respingere, in ogni caso, le domande tutte verso siccome infondate in fatto e in diritto Controparte_1 Assolvere Controparte_2
–
[...] subordinata Nella denegata ipotesi di superamento delle conclusioni che precedono e di accoglimento anche solo parziale dell'appello verso e di accertamento e declaratoria di operatività della polizza assicurativa. Controparte_1 ondanna in garanzia e manleva di
[...]
– entro i limiti della quota di responsabilità che fosse ascritta all'assicurato, del Controparte_2 zza nonché in applicazione dell'art. 1910 c.c. In ogni caso Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili. Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura”.
Per L.R. P.T. Controparte_3
“1 - sull'impugnazione principale: 1 a- respingere, anche nel rito ed in ogni suo capo, l'appello della BR ON di EZ LE e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n.1611/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio;
1b - per l'effetto ed in ogni caso:
- accertare e dichiarare la carenza di interesse e comunque l'intervenuta decadenza della garanzia per vizi e difetti;
- respingere, in quanto infondata e comunque non provata, ogni domanda proposta dalla ditta Controparte_ individuale BR ON di nei confronti della Parte_1
- in ogni caso in estremo subordi polo di difesa, dich sabilità concorrente dell'appellante, determinarne la quota e per l'effetto ridurne in proporzione la domanda;
- respingere comunque, in quanto infondata e comunque non provata, ogni domanda da chiunque ed a qualsiasi titolo proposta nei confronti della;
CP_3
- con vittoria d tenze di causa, oltre spese generali ed accessori di legge.
2 - sulla domanda di garanzia: 2 a - dichiarare l'intervenuto giudicato e/o l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di garanzia e manleva svolta da CP_1 alla luce della mancata espressa formulazione di appello incidentale su tale punto e comunque in assenza di proposizione di
[...] cifici motivi di censura ex art.342 c.p.c. alla sentenza ed al capo di dispositivo della stessa, con conseguente intervenuta decadenza dall'impugnazione in relazione a tale profilo;
2 b - senza rinuncia alcuna confermare, per questo capo la sentenza n.1611/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio;
2 c - in ogni caso, senza rinuncia alcuna e per scrupolo e completezza difensiva:
- dichiararsi l'inoperatività e/o l'inesistenza della garanzia e per l'effetto respingere la domanda in quanto infondata e comunque non provata;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, contenere l'esposizione debitoria della per i danni CP_3 indiretti nei limiti del sottomassimale di euro 150.000,00;
- in ogni caso applicarsi lo scoperto del 10% a carico dell'assicurato;
- in estremo subordine per scrupolo e completezza difensiva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinarsi l'eventuale sussistenza dell'obbligazione della Compagnia secondo le condizioni di cui alla polizza responsabilità civile prodotti n.500291728. Tenuto conto della normativa contrattuale in punto rischio assicurato, attività dichiarata, oggetto, esclusioni anche del vincolo di solidarietà, limiti, massimale, responsabilità civile prodotti per sinistro ed anno (1.000.000,00), sottomassimale per danni indiretti (euro
pagina 3 di 9 150.000,00), scoperto (10%), franchigia, nonché di indiretti (euro 150.000,00), scoperto (10%), franchigia, nonché di ogni altra clausola contrattuale;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed accessori di legge.
3 - nei confronti di tutte le parti e senza rinuncia alcuna:
- respingere ogni pretesa da chiunque ed a qualsiasi titolo proposta nei confronti della perché infondata e comunque non CP_3 provata;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed accessori di legge.
4 - in via istruttoria per completezza di difesa e senza inversione dell'onere della prova e/o rinuncia alle eccezioni contrattuali: 4 a - dichiararsi inammissibile e/o improcedibile l'impugnazione della BR ON di LE EZ su questo capo;
4b - in ogni caso dichiararsi inammissibile e comunque infondata ogni richiesta istruttoria dell'appellante BR ON di LE EZ;
4c - riproposta ogni istanza, osservazione, deduzione, contestazione, eccezione ed opposizione formulata in primo grado in comparsa di costituzione, nelle memorie ex art.183, VI° co. n.1, n.2 e n.3 c.p.c., nonché in sede di operazioni peritali ed a verbale di causa di primo e secondo grado”.
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
BR ON, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la società per Controparte_1 sentirla condannare al pagamento della somma di € 23.500,00 per l'eliminazione dei vizi, difetti e difformità manifestatisi nell'opera dalla stessa eseguita, nonché della somma di € 900.000,00 a titolo di risarcimento per mancato guadagno, perdita di chance, ritardo nell'esecuzione dell'opera, danni morali e/o per tutti i danni patiti e patiendi dall'attore. Parte attrice esponeva di aver ricevuto in appalto, nel marzo 2018, dalla dei lavori di CP_5 ristrutturazione dell'area reception dell'immobile di proprietà della stessa e di aver affidato, per la compiuta esecuzione dell'appalto, la realizzazione e posa delle pensiline in acciaio carbonio zincato commissionatele alla Controparte_1
In particolare, precisava che nonostante l'intervenuta pattuizione in ordine alla consegna del manufatto completo entro l'agosto 2019 e il pagamento di cospicui acconti, l'opera veniva conclusa dalla CP_1 solamente nel febbraio 2021 e presentava numerosi vizi, la cui eliminazione aveva reso necessario il rifacimento del manufatto, cagionando in capo all'attore un grave danno commerciale in ragione della sospensione da parte della committente del pagamento del saldo del corrispettivo dovutogli, nonché CP_5 della perdita di rilevanti commesse con conseguente danno da perdita di chance. Si costituiva chiedendo e ottenendo la chiamata in causa in garanzia delle compagnie Controparte_1 assicurative ed nel merito, di accertare e CP_3 Controparte_2 dichiarare l'intervenuta decadenza in capo all'attore dalla garanzia per vizi e difetti e comunque il rigetto delle sue domande;
in via riconvenzionale, di accertare il mancato pagamento, da parte del committente delle fatture n. 434/2019 e 651/2019 e per l'effetto, condannarlo alla corresponsione della somma di Pt_1
€ 1.848,91; in via subordinata, di limitare gli importi dovuti e di dichiarare le terze chiamate e CP_3 tenute, ciascuna per quanto di competenza, a garantire e manlevare dal pagamento di CP_2 CP_1 qualsivoglia somma a qualsiasi titolo dovuta;
in via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prova per testi. Si costituivano ed svolgendo difese CP_3 Controparte_2 ed eccezioni sia inerenti all'operatività ed efficacia della garanzia assicurativa, sia alla sussistenza della responsabilità della propria assicurata, sia le previsioni di polizza circa i limiti dell'indennizzo eventualmente dovuto.
pagina 4 di 9 Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 1611/2023, emessa il 3.11.2023, il Tribunale di Busto Arsizio così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea.
- Rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta.
- Compensa le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta.
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore della
[...]
, delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compenso Controparte_2 professionale, oltre spese generali, accessori di legge, e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).
- Condanna la convenuta al pagamento, in favore della delle spese di lite, liquidate in € CP_3
5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).
- Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u., già liquidate”. Il Tribunale, pur nella premessa che “il vizio dell'opera, costituita dalle tre pensiline, era palese e si manifestava in copiose infiltrazioni d'acqua”, ha motivato il rigetto della domanda principale sul presupposto della intervenuta
“decadenza dalla garanzia per i vizi, ai sensi dell'art. 1670 c.c..”, posto che “quel che rileva è che dopo la consegna dell'opera nel febbraio 2021 non risulta esservi stata alcuna denuncia di vizi e difetti da parte della committente, con la conseguenza che l'attrice non ha provato la sussistenza dell'interesse ad agire per far valere i pretesi vizi dell'opera” e che
“l'unica precisa denuncia dei vizi da parte della committente risulta essere quella di cui ai menzionati video del 18.5.2020, come detto non contenenti alcuna denuncia, mentre il riferimento a comunicazioni telefoniche deve ritenersi del tutto generico sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo contenutistico”. Ha poi motivato il rigetto della domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo ancora dovuto di € 1.848,91 accogliendo l'eccezione di inesatto adempimento sotto il profilo temporale della prestazione dovuta dalla non avendo questa “allegato fatti idonei a provare che il contestato ritardo fosse Controparte_1 effettivamente ed interamente imputabile a fatti sopravvenuti e oggettivi, straordinari e imprevedibili, come richiesto dall'art. 1256 c.c..” Ha infine interamente compensato le spese tra attore e convenuta, ponendo invece a carico di quest'ultima quelle delle terze chiamate, dovendosi escludere a termini di contratto l'operatività delle polizze per danni derivanti, come nel caso di specie, da inadempimento di obbligazioni contrattuali. Ha proposto appello il committente (subappaltatore) , in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale BR ON, chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'eccezione avversaria relativa all'intervenuta decadenza della garanzia e nel merito, quindi, accertare e dichiarare la presenza di vizi nell'opera eseguita dalla e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di CP_1
€ 23.500,00 per l'eliminazione degli stessi;
ed altresì, di condannarla, in ragione degli ulteriori danni patiti a causa della mancata realizzazione dell'opera a regola d'arte, al pagamento della somma di € 9.000,00 a titolo di risarcimento per mancato guadagno, perdita di chance, ritardo nell'esecuzione dell'opera, danni morali e/o per tutti gli altri danni patiti o patiendi previa ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado. In specie, in ordine alla tempestiva denunzia di vizi e difetti, argomenta il che ha errato il primo Pt_1 decidente a non considerare che dalla comunicazione pervenuta dalla stessa subappaltatrice - che CP_1 faceva seguito alla mail del 9.3.2021 da lui subcommittente inviata entro sessanta giorni dalla consegna dei lavori (pacificamente avvenuta nel mese di febbraio 2021) e con cui si contestavano le perdite della pagina 5 di 9 pensilina (invitando nel contempo la a verificare la persistenza dei vizi mai risolti durante una CP_1 giornata di pioggia) - si evinceva l'impegno dell'esecutrice dei lavori a verificare la situazione con la prima pioggia : quindi ne conseguiva il riconoscimento dei vizi e difetti da parte della per facta concludentia, CP_1 essendosi quest'ultima adoperata per la loro eliminazione. Riconoscimento e impegno alla rimozione dei vizi che aveva dato luogo ad una nuova obbligazione (ossia quella di emendare l'opera) soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, con esclusione dell'applicazione del termine breve previsto in materia di appalto. Aggiunge che il Tribunale ha altresì errato a ritenere necessaria la previa denuncia da parte della committente principale ( , non richiesta laddove il subappaltatore (nel caso di specie CP_5 CP_1 sia convenuto in giudizio dall'appaltatore-sub committente. Si è costituita chiedendo preliminarmente di dichiarare l'inammissibilità del proposto Controparte_1 appello e, comunque, nel merito, il suo rigetto;
ha altresì proposto appello incidentale, articolando due motivi:
-il primo incentrato sull'errata valutazione del rigetto della domanda riconvenzionale proposta, dovendosi escludere ritardi e c comunque che se di ritardi si tratta, essi non erano certamente imputabili a CP_1 bensì direttamente a BR ON e all'emergenza Covid;
-il secondo sull'errata compensazione delle spese di primo grado tra l'attore e il convenuto. In parziale riforma della sentenza, ha chiesto quindi l'accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 1.848,91 e delle spese del doppio grado di giudizio. In via subordinata, ha chiesto di limitare gli importi dovuti nel giusto e provato insistendo, in tal caso, nelle domande di manleva nei confronti delle compagnie assicurative, ciascuna per la parte di propria spettanza. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e in specie, di accertare la carenza di CP_3 interesse e l'intervenuta decadenza in capo al della garanzia per vizi col rigetto di ogni altra sua Pt_1 domanda;
in subordine, di dichiarare la responsabilità concorrente dell'appellante, determinarne la quota e ridurne in proporzione la domanda. Quanto alla domanda di garanzia, di dichiarare l'inoperatività della polizza;
in subordine, di contenere l'esposizione debitoria di per i danni indiretti nei limiti del sottomassimale di € 150.000,00 e CP_3 applicarsi lo scoperto del 10% a carico dell'assicurato; in estremo subordine, di determinare l'eventuale sussistenza dell'obbligazione della compagnia secondo le condizioni di cui alla polizza responsabilità civile prodotti n. 500291728. Si è costituita la compagnia assicurativa , chiedendo, in via preliminare, di dichiarare CP_2
l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza nei rapporti tra ed;
nel merito, in via CP_1 CP_2 principale, il rigetto dell'appello e comunque di dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo assicurativo ai sensi degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. e l'inoperatività della polizza assicurativa;
in via subordinata, ha chiesto di contenere l'eventuale condanna in garanzia e manleva di entro i limiti della quota di CP_2 responsabilità che fosse ascritta all'assicurato, del danno concretamente provato, delle condizioni di polizza, ed in ogni caso, di liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti e i compensi professionali, con refusione di spese di CTU e di CTP. Quindi all'udienza del 21.11.2024 il consigliere istruttore ha rimessone la causa al collegio per la decisione. Motivi della decisione
pagina 6 di 9 Premessa in rito l'ammissibilità dell'appello principale essendo state compiutamente esposte le ragioni di censura all'impugnata sentenza, nel merito, lo stesso non può essere accolto. La questione di fondo è se alla luce del meccanismo delineato dall'art.1670 c.c., l'appaltatore possa agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora dalla denuncia dei vizi da parte del committente principale o, addirittura, a prescindere da essa. Ad avviso del Collegio, al quesito deve darsi risposta negativa, in adesione a quanto affermato dal Tribunale, non potendosi ravvisare, alcun interesse ad agire dell'appaltatore, non derivandogli, in mancanza di quella denuncia e sin quando la stessa non sia effettuata, alcun concreto ed attuale pregiudizio, posto che il committente ben potrebbe, in teoria, accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure non denunciarli mai o tardivamente. Non può dunque convenirsi con l'appellante laddove sostiene non esser necessaria la previa denuncia da parte della committente principale ( sol perché il subappaltatore è stato convenuto CP_5 CP_1 in giudizio dal sub committente. La responsabilità del subappaltatore in sostanza deve sempre qualificarsi come “condizionata”, nel senso che l'azione contro di lui si connota sempre come azione di regresso, divenendo attuale solo dopo l'invio della denuncia del reale soggetto interessato, a prescindere dal fatto che la controversia insorta non lo veda coinvolto e riguardi solo il contratto derivato. Va altresì precisato che non rilevante, ai fini dell'operare del meccanismo dell'art.1670 c.c., è non solo la eventuale denunzia diretta proveniente al subappaltatore dal committente principale, ma anche il riconoscimento del vizio da parte dello stesso subappaltatore o ancora il suo impegno ad eliminarlo. In tale restrittivo indirizzo si pone Cassazione 02/04/2024 n.8647 (“la responsabilità del subappaltatore è qualificata come condizionata, appunto perché l'appaltatore può farla valere unicamente qualora, a sua volta, il committente abbia inoltrato identica pretesa nei suoi confronti”), che non valorizza neanche il preliminare impegno del subappaltatore verso l'appaltatore ad eliminare i vizi ( “ove il subappaltatore abbia assunto un preliminare impegno verso l'appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovessero in futuro essere denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia preventiva non può esonerare l'appaltatore dall'onere della comunicazione della denuncia inoltrata successivamente dal committente (o del suo rifiuto dell'opera), ai sensi dell'art. 1670 c.c., appunto perché l'interesse alla proposizione dell'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante. Solo rispetto alla comunicazione di tale denuncia il subappaltatore può orientare la propria difesa, ammettendo l'integrazione dei vizi e difetti denunciati e la loro riconducibilità all'esecuzione del subappalto ovvero negandone l'oggettiva esistenza ovvero la subiettiva imputazione. I vizi e difetti rispetto ai quali l'appaltatore è tenuto a rispondere e che quest'ultimo può "riversare" sul subappaltatore sono infatti individuati e circoscritti solo dalla denuncia dell'appaltante. Con la conseguenza che l'impegno all'eliminazione genericamente assunto prima della denuncia - diversamente dall'impegno assunto all'esito della denuncia - non esonera l'assuntore dall'onere della comunicazione al subappaltatore della denuncia inviata dall'appaltante entro 60 giorni dal suo ricevimento, sotto pena di decadenza dell'azione di regresso”. Di diverso e meno restrittivo - ma solo sotto il profilo della eventuale denunzia diretta - è invece Cass. n. 26686/2014 secondo cui, “Se lo scopo della denuncia prevista dall'art. 1670 c.c. è di informare il subappaltatore dell'esistenza della denuncia che l'appaltatore ha ricevuto dal committente, nonché di consentirgli di eliminare i vizi tempestivamente o di contestarli, si deve ritenere che tale scopo sia raggiunto nel caso in cui il committente comunichi direttamente la denuncia al subappaltatore”. Tuttavia, nel caso in esame non solo non si è in presenza di una denuncia diretta dal committente principale al subappaltatore, ma per vero, come già evidenziato dal Tribunale, non si riscontra neanche una pagina 7 di 9 effettiva denuncia del committente medesimo inviata al suo appaltatore, perché tale non può considerarsi l'invio di un semplice video della veranda, non accompagnato da altro e peraltro datato 18.5.2020 e quindi in epoca ancor precedente alla ultimazione e consegna dei lavori, avvenuta nel febbraio 2021. In questo contesto, bene ha fatto il primo decidente a non ammettere la prova per testi il cui articolato era nel senso che appunto aveva inteso denunciare il vizio “con un video inoltrato in data 18.05.2020, CP_5 oltre che con continue telefonate” (le quali ultime non sono meglio specificate, né temporalmente, né nei contenuti). Resta poi fermo la diffida inviata dal subappaltante è irrilevante, poiché non contiene né Parte_1 menziona la trasmissione di eventuale denuncia operata dal committente. Va quindi confermata la pronuncia di rigetto per intervenuta decadenza ex art.1670 c.c. Quanto all'appello incidentale proposto dal subappaltatore col quale egli insiste per Controparte_1 pagamento del saldo ancora dovuto di € 1.848,91, lo stesso va accolto in quanto errata è la pronuncia del primo giudice che ne assume la non debenza in ragione del ritardo nella prestazione: infatti l'eventuale ritardo maturato in passato, può semmai rilevare solo sotto un profilo risarcitorio (se ed in quanto sia provato il pregiudizio effettivo che ne è derivato), ma non anche, ad opera consegnata ed ultimata, come eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., che invero è volta a giustificare il rifiuto di adempiere sin quando la controparte a sua volta non adempia: autotutela che non può logicamente trovare più spazio se la controparte non può più adempiere o rimediare all'eventuale inesatto adempimento (ad esempio eliminando i vizi), residuando (come nella specie) esclusivamente profili risarcitori ex art.1218 c.c. che all'obbligazione primaria si sostituiscono. Come infatti evidenziato dalla migliore dottrina l'exceptio ha solo funzione dilatoria o sospensiva e presuppone che abbia ancora senso parlare di rapporto contrattuale: il che accade solo se ed in quanto l'inadempimento giustificante l'eccezione non sia ormai consumato ed irreversibile. Rimane assorbita ogni questione relativa alle polizze assicurative stipulate da non avendo questa CP_1 subito condanna, con integrale compensazione delle spese del presente grado (non vi è appello in punto spese, nei rapporti tra dette parti, su quanto statuito con la sentenza impugnata).
Le spese del doppio grado tra l'appellante principale e l'appellato seguono la Parte_1 CP_1 soccombenza e dunque vanno poste a carico del primo, in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità e con esclusione per il presente grado della fase istruttoria, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni P.T.M La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da quale titolare della ditta Parte_1 individuale BR ON Di EZ LE avverso la sentenza n. 1611/2023 del Tribunale di Busto Arsizio;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in parziale riforma della Controparte_6 sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di , del saldo di € Parte_1 CP_1
1.848,91, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da per il primo grado in complessivi € 3.500,00 e per il presente grado in complessivi € 2.800,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
pagina 8 di 9 Compensa interamente le spese del presente grado nei confronti delle società assicuratrici. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 27.11.2024
Il Consigliere estensore
Francesco Distefano
Il Presidente
Alberto Vigorelli
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