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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 307/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. CARCASSA ANTONIETTA Parte_1
APPELLANTE contro appresentato e difeso dall'Avv. DELLA CAMELIA FRANCA CATERINA CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania Parte_2
e , agendo in rivendica ed esponendo: Parte_1 CP_2
- di essere proprietaria, in forza di atti pubblici di acquisto del 10.10.1968 e del 25.10.1968, di un vasto compendio immobiliare sito nell'isola di (circa 300 ettari); CP_1
- di aver constatato che nel 2012 due costruzioni site in Loc. Punta Banditi, una della superficie di 60 mq e l'altra di 20 mq erano state occupate dai convenuti, che vi avevano eseguito lavori per adibire gli immobili ad abitazione e vi avevano posto alcune piante.
Pertanto, chiedeva l'accertamento della proprietà sui beni indicati e la condanna dei convenuti alla restituzione ai sensi dell'art. 948 c.c., al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio e contestando l'allegata qualità di proprietaria dell'attrice; Pt_1 CP_2
affermando che i beni facevano parte del demanio militare;
dichiarando di aver eseguito lavori per pagina 1 di 8 rendere agibili i fabbricati;
chiedendo di essere rimborsati delle somme spese per tale ripristino e di essere indennizzati per l'aumento del valore dell'immobile.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
In data 26.1.2014 veniva altresì disposto il sequestro giudiziario dei fabbricati con custodia affidata all'attrice.
Con la sentenza n. 424/2024 del 3.6.2024, il tribunale dichiarava la proprietaria piena ed Parte_2 esclusiva del terreno e dei fabbricati sovrastanti;
condannava i convenuti all'immediato rilascio e al ripristino dello stato dei luoghi;
condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore della
Parte_2
***
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e affidato alle seguenti doglianze: Pt_1 CP_2
1. erronea valutazione nella parte in cui il Giudice dichiarava proprietaria dei beni la Pt_3 anziché la ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale della
[...] Controparte_3 CP_3
violando gli artt. 1158 e 2697 c.c., nonché gli artt. 115 e 116 c.p.c.;
[...]
2. erronea valutazione nella parte in cui il Giudice dichiarava provata l'usucapione e la probatio diabolica ai fini dell'accertamento della proprietà;
3. erronea interpretazione dell'art. 936 c.c., nella parte in cui il Giudice erroneamente rigettava la domanda di indennità dei convenuti.
Pertanto, hanno chiesto:
1. in via preliminare, sospendere la sentenza appellata;
2. in via principale, riformare la sentenza e rigettare la domanda attrice;
3. in via subordinata, accogliere la domanda riconvenzionale e condannare la al Parte_2
pagamento delle somme della CTU e delle indennità richieste in primo grado;
4. con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza. Parte_2
Questa Corte con ordinanza ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, quindi, la causa è stata definita all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8
1. Sulla natura demaniale dei beni
Con il primo motivo di appello gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice erroneamente dichiarava l'avvenuta usucapione degli edifici appartenenti al demanio pubblico. A loro dire, anche in caso di sdemanializzazione tacita avrebbe dovuto essere applicato l'art. 14 dello Statuto
Parte speciale della con conseguente restituzione dei beni alla CP_3
Tale doglianza non merita pregio.
Giustamente il primo Giudice dichiarava che tali beni erano entrati a far parte del patrimonio disponibile dello Stato in forza della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale insegna che “il passaggio del bene pubblico al patrimonio disponibile dello Stato consegue direttamente al realizzarsi del fatto della perdita della destinazione pubblica del bene, cosiddetta sdemanializzazione tacita, locuzione che evidenzia come la declassificazione prescinde dal provvedimento dell'autorità amministrativa […] cosicché, la Corte ha già in passato avuto occasione di chiarire che la regola contenuta nell'art. 829 c.c. del 1942 è rimasta quella stessa dell'art. 429 c.c. del 1865, poiché anche oggi, come ieri, trattasi unicamente di stabilire, con un tipico accertamento di fatto, se il bene abbia mantenuto o perduto la sua destinazione ad uso pubblico” (Cass., SS.UU., n.
7739 del 2020).
Nel medesimo senso anche l'ulteriore giurisprudenza di legittimità che ribadisce che
“la sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti
e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la
P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo” (Cass., sez. III, sent. n. 14269 del 23.5.2023).
Riportando tali principi al caso di specie, pur essendo vigente il principio per cui i beni demaniali non sono usucapibili ai sensi dell'art. 823 c.c., nel caso concreto sussistono vari elementi indiziari sulla intenzione di far cessare la pubblica funzione degli edifici da parte della P.A., ossia:
- la cessazione dell'utilizzo dei beni e la mancata manutenzione pluridecennale degli stessi, ridotti ormai a ruderi ricoperti dalla vegetazione, come risulta dalle fotografie agli atti;
- il provvedimento amministrativo nonché il completo disinteresse della Marina Militare, quale ente proprietario, come risulta dalla relazione a firma del Capo Nucleo Demanio della Marina
pagina 3 di 8 Militare di La Maddalena, dott.ssa , dalla quale si evince che tali immobili presenti in Loc. Per_1
Punta Banditi sono “opere smobilitate” (cfr. nota prot. 0134 del 16.2.2018);
- il mancato intervento in giudizio da parte della amministrazione proprietaria, resa edotta dal
CTU dell'esistenza della controversia, per far valere i propri diritti nei confronti delle parti in causa (v. CTU sul punto).
Ciò premesso, ritiene questa Corte che i beni, pur di origine demaniale, hanno, con il tempo, perduto tale qualità, divenendo suscettibili di possesso ad usucapionem.
Pertanto, deve essere disattesa la tesi difensiva relativa alla proprietà della dei beni, ai sensi CP_3 dell'art. 14 dello Statuto speciale della in quanto nella consulenza tecnica d'ufficio Controparte_3 si evince che “i beni in questione, a differenza di altri presenti sull'Isola di Spargi, NON sono stati trasferiti al Demanio Regionale”, e che “il bene a tutt'oggi non risulta stato essere trasferito in proprietà alla in virtù dell'Art. 14 dello statuto speciale regionale” Controparte_4
(cfr. p. 17-19).
2. Sulla probatio diabolica e sull'usucapione
Gli appellanti si sono altresì doluti dell'erronea valutazione nella parte in cui il Giudice dichiarava proprietaria dei beni la in quanto, a loro dire, la società non era proprietaria formale dei beni, CP_1
non aveva superato la probatio diabolica dell'azione di rivendicazione, né l'avvenuta usucapione.
Anche tale doglianza non merita pregio.
Il Giudice prendeva atto che la risultava la formale proprietaria dei beni in forza degli atti CP_1
pubblici di acquisto datati 10.10.1968 e 25.10.1968 e riteneva altresì assolto l'onere di prova richiesto ai fini dell'accertamento della proprietà, ai sensi dell'art. 948 c.c.
L'orientamento costante della giurisprudenza chiarisce che colui che agisce con azione di rivendicazione è tenuto a dimostrare la proprietà del bene assolvendo l'onere della c.d. probatio diabolica, risalendo sino all'acquisto a titolo originario al fine di provare la proprietà.
In primo luogo, risulta dall'esame dell'atto di acquisto del 1968 che la società appellata aveva acquistato da tale un consistente compendio immobiliare “contraddistinto in catasto al F.26 Pt_5 con le particelle 6, 12, 13, 48, 8, 9, 14, 39, 2, 3, 7, 36, 37, 38, 49, 50, 21, 1, 43, 51, 53, 35”, dell'estensione complessiva di circa 300 ettari. Il notaio aveva riportato l'indicazione dei soli terreni senza indicare anche le costruzioni esistenti sui mappali acquisiti, ma limitandosi a descrivere così queste ultime “acquistano: tutti i terreni ed edifici annessi che il rappresentato possiede nell'Isola di
. CP_1
pagina 4 di 8 Ritiene questa Corte che, essendo tali immobili costruiti antecedentemente all'acquisto della proprietà e sovrastanti il terreno acquistato, essi facciano parte della proprietà.
In secondo luogo, la consulenza tecnica d'ufficio, su richiesta di chiarimenti della proprietà dei fabbricati e del terreno, accertava che “si può pertanto affermare che i fabbricati oggetto di causa insistevano su area acquistata dalla soc. gli stessi esistevano al momento della stipula” (p. 17 CP_1
della CTU).
In terzo luogo, i convenuti non contestavano né che l'attrice fosse entrata in possesso dei terreni e dei rispettivi immobili con la stipulazione degli atti di compravendita datati 10.10.1968 e 25.10.1968, né che la famiglia proprietaria della si recasse annualmente presso tali luoghi (animus Per_2 CP_1
possidendi).
Inoltre, l'attrice provava documentalmente:
- di aver svolto incontri con il Comune di La Maddalena al fine di realizzare sul territorio dell'isola di una struttura alberghiera e di aver interloquito con le autorità competenti CP_1
regionali (v. doc. 8 e 9);
- di aver chiesto l'autorizzazione alla manutenzione di manufatti presenti sull'isola (v. doc. 11);
- di aver proposto denuncia contro ignoti per il danneggiamento della vegetazione dell'isola in data 26.5.1992 (v. doc. 12);
- di aver ottenuto l'autorizzazione a delimitare uno specchio acqueo in una delle cale dell'isola (v. doc. 15).
Risulta pertanto dimostrato che a far data dall'atto di acquisto e per i successivi trent'anni, la società ha utilizzato i beni di cui è causa.
Viceversa, parte appellante ha lamentato l'omessa considerazione di alcune prove a suo dire decisive non valutate in sentenza, ed in particolare:
1) la teste dichiarava di essere stata in nel 2000 a Pasqua e ricordava di aver Testimone_1 CP_3 visto “un edificio ritoccato, c'erano i muri, il tetto era questo tutto crollato e non c'erano neanche queste porte. All'interno c'erano le macerie del tetto crollato. Ricordo che i avevano sistemato Pt_1 all'interno un letto con un sacco a pelo”. Riferiva di aver aiutato i a portare i materiali edili per Pt_1
la ristrutturazione del fabbricato negli anni 2001-2002 e di aver visto il convenuto eseguire i lavori, a cui aveva anche contribuito (cfr. verbale di udienza del 15.5.2014).
2) il teste affermava di aver conosciuto il nel 2000 e di aver visto “il rudere Testimone_2 Pt_1 con tetto pericolante, la struttura era fatiscente”. Dichiarava che il viveva lì e che i lavori si Pt_1
erano protratti dal 2000 al 2007 perché il lavorava a (cfr. verbale di udienza del Pt_1 CP_1
15.5.2014).
pagina 5 di 8 3) il teste dichiarava di aver frequentato l'isola di nel 2007 e che la Testimone_3 CP_1
struttura era in buone condizioni e il viveva lì (cfr. verbale di udienza del 15.5.2014). Pt_1
4) il teste dichiarava che negli anni '90 la struttura di Punta Banditi si presentava come Testimone_4
un rudere e fra gli anni 2011 e 2012 il fabbricato aveva subito degli interventi di ristrutturazione (cfr. verbale di udienza del 16.1.2015);
5) il teste , escursionista abituale presso l'isola di affermava di aver visto Testimone_5 CP_1
personalmente il presso Punta Banditi e che i fabbricati erano in stato di abbandono, con ganci Pt_1
per le amache dei militari e sostegni di ferro. Riferiva che nel 2005 era a pranzo dal e che lo Pt_1
stazzo era stato completamente ristrutturato (cfr. verbale di udienza del 16.1.2015).
6) il teste , ingegnere edile collega della nel Comune di Trieste, riferiva Testimone_6 CP_2
che nel 2002 aveva visitato un rudere in località Punta Banditi insieme ai coniugi che si Pt_1 presentava senza infissi, col tetto pericolante, all'interno non arredato in uno stato di evidente abbandono. Dichiarava altresì di aver dormito presso tale stazzo in data 14 agosto 2014, e che l'immobile “si presentava pulito, ristrutturato, era fornito di cucina, bagno, gli intonaci erano fatti, io ho dormito in un soppalco, il tetto era rifatto, c'erano porte, infissi, era abitabile. C'era anche la luce, quindi, c'era un impianto elettrico alimentato da un generatore” (cfr. verbale di udienza del
16.1.2015).
7) il teste dichiarava che dal 1970 aveva fatto numerose escursioni presso l'isola di Testimone_7
e che aveva constatato lo stato di abbandono dell'immobile. Precisava che nel 1983 la struttura CP_1
era ancora un rudere e che aveva aiutato il nel trasporto del materiale edile per la Pt_1
ristrutturazione. Confermava il fatto che tali lavori erano stati eseguiti dal (cfr. verbale udienza Pt_1
del 13.11.2015).
8) il teste , insegnante di vela, dichiarava di aver visto un rudere nel 1996 (cfr. verbale Testimone_8
di udienza del 4.3.2016).
9) il teste amico dei convenuti, dichiarava di aver visitato l'immobile negli anni Testimone_9
1999-2000. Precisava che nel 2003 l'immobile era già abitabile e nel 2004 erano stati effettuati lavori anche all'interno della struttura, in quanto aveva aiutato il con il trasporto del materiale (cfr. Pt_1
verbale udienza del 13.5.2016).
Anche il teste di parte attrice, confermava la presenza del che percorreva il Testimone_10 Pt_1
sentiero di Punta Banditi anche per gestire altri lavori.
Ritiene questa Corte che, a fronte della prova in ordine all'utilizzo del bene da parte della società dalla data dell'acquisto fino alla fine degli anni '90 (l'ultimo certificato di destinazione urbanistica richiesto dalla proprietaria è datato 10.12.1999), le numerose testimonianze di parte convenuta dimostravano pagina 6 di 8 solamente la circostanza che i coniugi avevano reso abitabili gli immobili, in particolar modo la Pt_1
struttura da 60 mq poco prima del 2007. Solo quando il restauro di uno dei fabbricati era stato concluso e, dunque, era evidente e visibile il cambiamento dello stato dei luoghi, i proprietari avevano sporto querela nell'anno 2012, con giustificabile ritardo derivato dalla ampiezza - circa 300 ettari - e della tortuosità del territorio.
Di conseguenza, a fronte della prova sicura del reiterarsi delle condotte del proprietario accertate con prova documentale e svolte negli anni in modo continuativo fino almeno alla fine degli anni '90, la prova per testi di controparte relativa alla ristrutturazione di un immobile, non appare sufficiente a negare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte della società.
Gli appellanti hanno altresì censurato la pronuncia nella parte in cui il Giudice travisava il luogo in cui sono situati i beni, indicando in sentenza che la famiglia soggiornava a Punta Banditi e non, Per_2
invece, a Cala Granara.
Poiché l'attrice, nell'atto di citazione, dichiarava che la famiglia era solita recarsi nell'isola di CP_1
presso uno stazzo situato in Loc. Cala Granara durante il periodo primaverile ed estivo, vero è che il primo Giudice travisava solo l'indicazione della residenza estiva di Punta Banditi.
Tuttavia, rileva questa Corte che, sempre in citazione, i affermavano di avere effettuato - ed Per_2 effettuare tutt'ora - periodiche escursioni nella loro proprietà, anche per recarsi presso le costruzioni di
Punta Banditi.
Ciò ammesso, il travisamento del luogo del soggiorno non appare rilevante ai fini della dichiarazione dell'avvenuta usucapione, a fronte della prova di cui sopra, che, come già detto, dimostra il possesso dell'intero terreno.
3. Sull'indennità ai sensi dell'art. 936, co. 2, c.c.
Ulteriore motivo di doglianza è relativo all'erroneo rigetto della domanda di indennizzo formulata dai coniugi Pt_1
Anche tale censura non merita pregio.
Nel caso di specie, correttamente il primo Giudice dichiarava che l'indennizzo ai sensi dell'art. 936, co.
2, c.c. non fosse dovuto a causa della mala fede dei coniugi, che erano consapevoli di costruire abusivamente, in violazione anche delle leggi penali, senza avere la proprietà degli immobili né un'autorizzazione.
pagina 7 di 8 La sentenza deve, pertanto, essere integralmente confermata. Il rigetto totale dell'appello determina la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate secondo i valori minimi, parametro indeterminabile, complessità bassa, compresa la fase istruttoria, pari ad € 4.996,00, per compensi oltre accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per gli appellanti, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello proposto da e e conferma la sentenza n. 424/2024 Parte_1 CP_2
del 3.6.2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania;
2. condanna e al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate Parte_1 CP_2 in € 4.996,00, per compensi oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, per gli appellanti, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Sassari, lì 16.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 307/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. CARCASSA ANTONIETTA Parte_1
APPELLANTE contro appresentato e difeso dall'Avv. DELLA CAMELIA FRANCA CATERINA CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania Parte_2
e , agendo in rivendica ed esponendo: Parte_1 CP_2
- di essere proprietaria, in forza di atti pubblici di acquisto del 10.10.1968 e del 25.10.1968, di un vasto compendio immobiliare sito nell'isola di (circa 300 ettari); CP_1
- di aver constatato che nel 2012 due costruzioni site in Loc. Punta Banditi, una della superficie di 60 mq e l'altra di 20 mq erano state occupate dai convenuti, che vi avevano eseguito lavori per adibire gli immobili ad abitazione e vi avevano posto alcune piante.
Pertanto, chiedeva l'accertamento della proprietà sui beni indicati e la condanna dei convenuti alla restituzione ai sensi dell'art. 948 c.c., al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio e contestando l'allegata qualità di proprietaria dell'attrice; Pt_1 CP_2
affermando che i beni facevano parte del demanio militare;
dichiarando di aver eseguito lavori per pagina 1 di 8 rendere agibili i fabbricati;
chiedendo di essere rimborsati delle somme spese per tale ripristino e di essere indennizzati per l'aumento del valore dell'immobile.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
In data 26.1.2014 veniva altresì disposto il sequestro giudiziario dei fabbricati con custodia affidata all'attrice.
Con la sentenza n. 424/2024 del 3.6.2024, il tribunale dichiarava la proprietaria piena ed Parte_2 esclusiva del terreno e dei fabbricati sovrastanti;
condannava i convenuti all'immediato rilascio e al ripristino dello stato dei luoghi;
condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore della
Parte_2
***
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e affidato alle seguenti doglianze: Pt_1 CP_2
1. erronea valutazione nella parte in cui il Giudice dichiarava proprietaria dei beni la Pt_3 anziché la ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale della
[...] Controparte_3 CP_3
violando gli artt. 1158 e 2697 c.c., nonché gli artt. 115 e 116 c.p.c.;
[...]
2. erronea valutazione nella parte in cui il Giudice dichiarava provata l'usucapione e la probatio diabolica ai fini dell'accertamento della proprietà;
3. erronea interpretazione dell'art. 936 c.c., nella parte in cui il Giudice erroneamente rigettava la domanda di indennità dei convenuti.
Pertanto, hanno chiesto:
1. in via preliminare, sospendere la sentenza appellata;
2. in via principale, riformare la sentenza e rigettare la domanda attrice;
3. in via subordinata, accogliere la domanda riconvenzionale e condannare la al Parte_2
pagamento delle somme della CTU e delle indennità richieste in primo grado;
4. con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza. Parte_2
Questa Corte con ordinanza ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, quindi, la causa è stata definita all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8
1. Sulla natura demaniale dei beni
Con il primo motivo di appello gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice erroneamente dichiarava l'avvenuta usucapione degli edifici appartenenti al demanio pubblico. A loro dire, anche in caso di sdemanializzazione tacita avrebbe dovuto essere applicato l'art. 14 dello Statuto
Parte speciale della con conseguente restituzione dei beni alla CP_3
Tale doglianza non merita pregio.
Giustamente il primo Giudice dichiarava che tali beni erano entrati a far parte del patrimonio disponibile dello Stato in forza della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale insegna che “il passaggio del bene pubblico al patrimonio disponibile dello Stato consegue direttamente al realizzarsi del fatto della perdita della destinazione pubblica del bene, cosiddetta sdemanializzazione tacita, locuzione che evidenzia come la declassificazione prescinde dal provvedimento dell'autorità amministrativa […] cosicché, la Corte ha già in passato avuto occasione di chiarire che la regola contenuta nell'art. 829 c.c. del 1942 è rimasta quella stessa dell'art. 429 c.c. del 1865, poiché anche oggi, come ieri, trattasi unicamente di stabilire, con un tipico accertamento di fatto, se il bene abbia mantenuto o perduto la sua destinazione ad uso pubblico” (Cass., SS.UU., n.
7739 del 2020).
Nel medesimo senso anche l'ulteriore giurisprudenza di legittimità che ribadisce che
“la sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti
e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la
P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo” (Cass., sez. III, sent. n. 14269 del 23.5.2023).
Riportando tali principi al caso di specie, pur essendo vigente il principio per cui i beni demaniali non sono usucapibili ai sensi dell'art. 823 c.c., nel caso concreto sussistono vari elementi indiziari sulla intenzione di far cessare la pubblica funzione degli edifici da parte della P.A., ossia:
- la cessazione dell'utilizzo dei beni e la mancata manutenzione pluridecennale degli stessi, ridotti ormai a ruderi ricoperti dalla vegetazione, come risulta dalle fotografie agli atti;
- il provvedimento amministrativo nonché il completo disinteresse della Marina Militare, quale ente proprietario, come risulta dalla relazione a firma del Capo Nucleo Demanio della Marina
pagina 3 di 8 Militare di La Maddalena, dott.ssa , dalla quale si evince che tali immobili presenti in Loc. Per_1
Punta Banditi sono “opere smobilitate” (cfr. nota prot. 0134 del 16.2.2018);
- il mancato intervento in giudizio da parte della amministrazione proprietaria, resa edotta dal
CTU dell'esistenza della controversia, per far valere i propri diritti nei confronti delle parti in causa (v. CTU sul punto).
Ciò premesso, ritiene questa Corte che i beni, pur di origine demaniale, hanno, con il tempo, perduto tale qualità, divenendo suscettibili di possesso ad usucapionem.
Pertanto, deve essere disattesa la tesi difensiva relativa alla proprietà della dei beni, ai sensi CP_3 dell'art. 14 dello Statuto speciale della in quanto nella consulenza tecnica d'ufficio Controparte_3 si evince che “i beni in questione, a differenza di altri presenti sull'Isola di Spargi, NON sono stati trasferiti al Demanio Regionale”, e che “il bene a tutt'oggi non risulta stato essere trasferito in proprietà alla in virtù dell'Art. 14 dello statuto speciale regionale” Controparte_4
(cfr. p. 17-19).
2. Sulla probatio diabolica e sull'usucapione
Gli appellanti si sono altresì doluti dell'erronea valutazione nella parte in cui il Giudice dichiarava proprietaria dei beni la in quanto, a loro dire, la società non era proprietaria formale dei beni, CP_1
non aveva superato la probatio diabolica dell'azione di rivendicazione, né l'avvenuta usucapione.
Anche tale doglianza non merita pregio.
Il Giudice prendeva atto che la risultava la formale proprietaria dei beni in forza degli atti CP_1
pubblici di acquisto datati 10.10.1968 e 25.10.1968 e riteneva altresì assolto l'onere di prova richiesto ai fini dell'accertamento della proprietà, ai sensi dell'art. 948 c.c.
L'orientamento costante della giurisprudenza chiarisce che colui che agisce con azione di rivendicazione è tenuto a dimostrare la proprietà del bene assolvendo l'onere della c.d. probatio diabolica, risalendo sino all'acquisto a titolo originario al fine di provare la proprietà.
In primo luogo, risulta dall'esame dell'atto di acquisto del 1968 che la società appellata aveva acquistato da tale un consistente compendio immobiliare “contraddistinto in catasto al F.26 Pt_5 con le particelle 6, 12, 13, 48, 8, 9, 14, 39, 2, 3, 7, 36, 37, 38, 49, 50, 21, 1, 43, 51, 53, 35”, dell'estensione complessiva di circa 300 ettari. Il notaio aveva riportato l'indicazione dei soli terreni senza indicare anche le costruzioni esistenti sui mappali acquisiti, ma limitandosi a descrivere così queste ultime “acquistano: tutti i terreni ed edifici annessi che il rappresentato possiede nell'Isola di
. CP_1
pagina 4 di 8 Ritiene questa Corte che, essendo tali immobili costruiti antecedentemente all'acquisto della proprietà e sovrastanti il terreno acquistato, essi facciano parte della proprietà.
In secondo luogo, la consulenza tecnica d'ufficio, su richiesta di chiarimenti della proprietà dei fabbricati e del terreno, accertava che “si può pertanto affermare che i fabbricati oggetto di causa insistevano su area acquistata dalla soc. gli stessi esistevano al momento della stipula” (p. 17 CP_1
della CTU).
In terzo luogo, i convenuti non contestavano né che l'attrice fosse entrata in possesso dei terreni e dei rispettivi immobili con la stipulazione degli atti di compravendita datati 10.10.1968 e 25.10.1968, né che la famiglia proprietaria della si recasse annualmente presso tali luoghi (animus Per_2 CP_1
possidendi).
Inoltre, l'attrice provava documentalmente:
- di aver svolto incontri con il Comune di La Maddalena al fine di realizzare sul territorio dell'isola di una struttura alberghiera e di aver interloquito con le autorità competenti CP_1
regionali (v. doc. 8 e 9);
- di aver chiesto l'autorizzazione alla manutenzione di manufatti presenti sull'isola (v. doc. 11);
- di aver proposto denuncia contro ignoti per il danneggiamento della vegetazione dell'isola in data 26.5.1992 (v. doc. 12);
- di aver ottenuto l'autorizzazione a delimitare uno specchio acqueo in una delle cale dell'isola (v. doc. 15).
Risulta pertanto dimostrato che a far data dall'atto di acquisto e per i successivi trent'anni, la società ha utilizzato i beni di cui è causa.
Viceversa, parte appellante ha lamentato l'omessa considerazione di alcune prove a suo dire decisive non valutate in sentenza, ed in particolare:
1) la teste dichiarava di essere stata in nel 2000 a Pasqua e ricordava di aver Testimone_1 CP_3 visto “un edificio ritoccato, c'erano i muri, il tetto era questo tutto crollato e non c'erano neanche queste porte. All'interno c'erano le macerie del tetto crollato. Ricordo che i avevano sistemato Pt_1 all'interno un letto con un sacco a pelo”. Riferiva di aver aiutato i a portare i materiali edili per Pt_1
la ristrutturazione del fabbricato negli anni 2001-2002 e di aver visto il convenuto eseguire i lavori, a cui aveva anche contribuito (cfr. verbale di udienza del 15.5.2014).
2) il teste affermava di aver conosciuto il nel 2000 e di aver visto “il rudere Testimone_2 Pt_1 con tetto pericolante, la struttura era fatiscente”. Dichiarava che il viveva lì e che i lavori si Pt_1
erano protratti dal 2000 al 2007 perché il lavorava a (cfr. verbale di udienza del Pt_1 CP_1
15.5.2014).
pagina 5 di 8 3) il teste dichiarava di aver frequentato l'isola di nel 2007 e che la Testimone_3 CP_1
struttura era in buone condizioni e il viveva lì (cfr. verbale di udienza del 15.5.2014). Pt_1
4) il teste dichiarava che negli anni '90 la struttura di Punta Banditi si presentava come Testimone_4
un rudere e fra gli anni 2011 e 2012 il fabbricato aveva subito degli interventi di ristrutturazione (cfr. verbale di udienza del 16.1.2015);
5) il teste , escursionista abituale presso l'isola di affermava di aver visto Testimone_5 CP_1
personalmente il presso Punta Banditi e che i fabbricati erano in stato di abbandono, con ganci Pt_1
per le amache dei militari e sostegni di ferro. Riferiva che nel 2005 era a pranzo dal e che lo Pt_1
stazzo era stato completamente ristrutturato (cfr. verbale di udienza del 16.1.2015).
6) il teste , ingegnere edile collega della nel Comune di Trieste, riferiva Testimone_6 CP_2
che nel 2002 aveva visitato un rudere in località Punta Banditi insieme ai coniugi che si Pt_1 presentava senza infissi, col tetto pericolante, all'interno non arredato in uno stato di evidente abbandono. Dichiarava altresì di aver dormito presso tale stazzo in data 14 agosto 2014, e che l'immobile “si presentava pulito, ristrutturato, era fornito di cucina, bagno, gli intonaci erano fatti, io ho dormito in un soppalco, il tetto era rifatto, c'erano porte, infissi, era abitabile. C'era anche la luce, quindi, c'era un impianto elettrico alimentato da un generatore” (cfr. verbale di udienza del
16.1.2015).
7) il teste dichiarava che dal 1970 aveva fatto numerose escursioni presso l'isola di Testimone_7
e che aveva constatato lo stato di abbandono dell'immobile. Precisava che nel 1983 la struttura CP_1
era ancora un rudere e che aveva aiutato il nel trasporto del materiale edile per la Pt_1
ristrutturazione. Confermava il fatto che tali lavori erano stati eseguiti dal (cfr. verbale udienza Pt_1
del 13.11.2015).
8) il teste , insegnante di vela, dichiarava di aver visto un rudere nel 1996 (cfr. verbale Testimone_8
di udienza del 4.3.2016).
9) il teste amico dei convenuti, dichiarava di aver visitato l'immobile negli anni Testimone_9
1999-2000. Precisava che nel 2003 l'immobile era già abitabile e nel 2004 erano stati effettuati lavori anche all'interno della struttura, in quanto aveva aiutato il con il trasporto del materiale (cfr. Pt_1
verbale udienza del 13.5.2016).
Anche il teste di parte attrice, confermava la presenza del che percorreva il Testimone_10 Pt_1
sentiero di Punta Banditi anche per gestire altri lavori.
Ritiene questa Corte che, a fronte della prova in ordine all'utilizzo del bene da parte della società dalla data dell'acquisto fino alla fine degli anni '90 (l'ultimo certificato di destinazione urbanistica richiesto dalla proprietaria è datato 10.12.1999), le numerose testimonianze di parte convenuta dimostravano pagina 6 di 8 solamente la circostanza che i coniugi avevano reso abitabili gli immobili, in particolar modo la Pt_1
struttura da 60 mq poco prima del 2007. Solo quando il restauro di uno dei fabbricati era stato concluso e, dunque, era evidente e visibile il cambiamento dello stato dei luoghi, i proprietari avevano sporto querela nell'anno 2012, con giustificabile ritardo derivato dalla ampiezza - circa 300 ettari - e della tortuosità del territorio.
Di conseguenza, a fronte della prova sicura del reiterarsi delle condotte del proprietario accertate con prova documentale e svolte negli anni in modo continuativo fino almeno alla fine degli anni '90, la prova per testi di controparte relativa alla ristrutturazione di un immobile, non appare sufficiente a negare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte della società.
Gli appellanti hanno altresì censurato la pronuncia nella parte in cui il Giudice travisava il luogo in cui sono situati i beni, indicando in sentenza che la famiglia soggiornava a Punta Banditi e non, Per_2
invece, a Cala Granara.
Poiché l'attrice, nell'atto di citazione, dichiarava che la famiglia era solita recarsi nell'isola di CP_1
presso uno stazzo situato in Loc. Cala Granara durante il periodo primaverile ed estivo, vero è che il primo Giudice travisava solo l'indicazione della residenza estiva di Punta Banditi.
Tuttavia, rileva questa Corte che, sempre in citazione, i affermavano di avere effettuato - ed Per_2 effettuare tutt'ora - periodiche escursioni nella loro proprietà, anche per recarsi presso le costruzioni di
Punta Banditi.
Ciò ammesso, il travisamento del luogo del soggiorno non appare rilevante ai fini della dichiarazione dell'avvenuta usucapione, a fronte della prova di cui sopra, che, come già detto, dimostra il possesso dell'intero terreno.
3. Sull'indennità ai sensi dell'art. 936, co. 2, c.c.
Ulteriore motivo di doglianza è relativo all'erroneo rigetto della domanda di indennizzo formulata dai coniugi Pt_1
Anche tale censura non merita pregio.
Nel caso di specie, correttamente il primo Giudice dichiarava che l'indennizzo ai sensi dell'art. 936, co.
2, c.c. non fosse dovuto a causa della mala fede dei coniugi, che erano consapevoli di costruire abusivamente, in violazione anche delle leggi penali, senza avere la proprietà degli immobili né un'autorizzazione.
pagina 7 di 8 La sentenza deve, pertanto, essere integralmente confermata. Il rigetto totale dell'appello determina la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate secondo i valori minimi, parametro indeterminabile, complessità bassa, compresa la fase istruttoria, pari ad € 4.996,00, per compensi oltre accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per gli appellanti, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello proposto da e e conferma la sentenza n. 424/2024 Parte_1 CP_2
del 3.6.2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania;
2. condanna e al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate Parte_1 CP_2 in € 4.996,00, per compensi oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, per gli appellanti, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Sassari, lì 16.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
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