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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1745/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1745 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 24/10/2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in San Giuliano Terme (PI), Via Martin Luther King n. 1/D, presso lo studio dell'vvv. che la rappresenta e difende in forza di procura Parte_2 depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attrice
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 [...]
) elettivamente domiciliati in Fucecchio (FI) Piazza Dei Seccatoi 10, presso lo studio C.F._2 dell'avv. BAGNOLI GABRIO, che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuti
Oggetto: “Vendita di cose immobili”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e chiedendo al Tribunale, in via principale, Controparte_1 Controparte_2
di accertare e dichiarare il grave inadempimento di questi ultimi, per causa esclusivamente a loro imputabile, alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di vendita del 14 gennaio 2010 e, conseguentemente, dichiarare “legittimo e produttivo di effetti” il recesso esercitato da Parte_1 ex art. 1385 c.c., comma 2° c.c. e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido fra loro, a corrispondere la somma di € 90.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta contestualmente alla stipula del contratto preliminare de quo; in subordine, di accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti e quindi dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. con condanna al risarcimento del danno;
con il favore delle spese di lite.
A sostengo delle domande svolte, l'attrice ha allegato: - di avere stipulato, in data 14 gennaio 2010, quale promissaria acquirente, un contratto preliminare di compravendita con e CP_1 [...]
(promittenti venditori), avente ad oggetto la piena proprietà di “N° 4 appezzamenti di CP_2
terreno nudo, catastalmente classificato seminativo di 3° e 40 classe, ubicati prossimi uno all'altro in Comune di Pisa, Frazione Ospedaletto, località "Le Prata di Mezzo" o "Croce al Marmo", aventi la complessiva totale superficie catastale di mq. 9.900 (novemilanovecento), o quanti risulteranno da eventuale misurazione reale, se richiesta, oggi interamente compresi all'interno del Piano
Urbanistico per attività produttive del Comune di Pisa, regolato dalla scheda urbanistica na 36,2 e approvato dal Consiglio Comunale di Pisa con delibera n° 56 del 20,07,2006, confinati da erede
, , Squadrelli, Ferrovia Pisa-Vada, Via Delle Vacche, Canale Per_1 Controparte_3 CP_4
Ceda, Luongo, salvo se altri, e rappresentato al vigente Catasto terreni di Pisa nel foglio 103 dalle seguenti particelle: 30, quale seminativo di 3' classe, di mq. 6,540, avente i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di E 16,21 ed C 16,89; 48, quale seminativo di 40 classe, di mq. 2,480, avente
i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di E 2,51 ed C 3,84; 114, quale seminativo di 4° classe, di mq. 190, avente i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di C 0,20 ed E 0,29; 140, quale seminativo di 3° classe, di mq. 690, avente i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di e
1,71 'ed E 1,78”; - che il prezzo corrispettivo della vendita è stato pattuito in € 287.100,00; - di avere corrisposto € 45.000,00 ai promittenti venditori a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo dell'assegno bancario;
- che detto assegno è stato incassato il 19 gennaio 2010; - che, al momento della conclusione del contratto, anno dichiarato che Controparte_1 Controparte_2
i terreni oggetto del contratto erano promessi in vendita e sarebbero stati trasferiti liberi da censi, livelli, ipoteche ed ogni altra trascrizione pregiudizievole, liberi e vuoti da persone e cose alla piena disponibilità dell'acquirente, ad eccezione della servitù di gasdotto gravante le particelle 30 e 140, lungo il confine della Via Comunale delle Vacche;
- che i promittenti venditori hanno taciuto l'esistenza, su parte dei beni promessi in vendita (in particolare, quelli identificati al Catasto Terreni del Comune di Pisa nel foglio di mappa 103 dalle particelle 30 e 140), di un livello in favore del
Comune di Pisa, del quale essa attrice è venuta a conoscenza solo successivamente alla stipula del preliminare;
- che i promittenti venditori, nonostante le contestazioni mosse da essa attrice sul punto, non hanno affrancato i terreni, né in data anteriore a quella prevista nel preliminare per la stipula del rogito (20 dicembre 2010), né negli anni a seguire, procedendo all'affrancazione dal canone livellare soltanto in data 13 dicembre 2017 (atto repertorio n. 5559, raccolta 18577); - di essere venuta a conoscenza dell'avvenuta affrancazione in data 2 aprile 2019 tramite visura effettuata presso la
Direzione provinciale di Pisa;
- che, durante gli anni trascorsi nell'inerzia dei promittenti venditori,
l'interesse all'acquisto è scemato, atteso che la presenza del vincolo livellare sui terreni li rendeva non utilizzabili allo scopo per il quale essa attrice si era determinata all'acquisto.
Sulla scorta di tali deduzioni, a dedotto che la condotta dei convenuti, consistita nell' Parte_1
avere taciuto l'esistenza del livello, ha integrato un grave inadempimento all'obbligazione, assunta in sede di preliminare, di vendere un bene libero da livelli quantomeno alla data convenuta per la stipula del contratto definitivo di vendita, fissata per il 20 dicembre 2010. Conseguentemente, con l'atto di citazione ha esercitato il proprio diritto di recedere dal contratto, chiedendo la condanna dei convenuti alla restituzione del doppio della caparra versata.
In data 16.10.2019 si sono ritualmente costituiti e i quali hanno CP_1 Controparte_2
chiesto il rigetto delle domande avversarie, contestando l'asserito inadempimento.
Nel dettaglio, la difesa convenuta ha eccepito: - che l'esistenza del livello insistente sui terreni oggetto di vendita era pacificamente nota a tutte la parti contrattuali al momento della stipula del contratto preliminare;
- che l'affrancazione del canone livellare è stata differita dai venditori in conseguenza del differimento della data di stipula del rogito, avvenuto di comune accordo e su semplice intesa verbale delle parti, stante l'esigenza della promissaria acquirente di reperire le risorse necessarie per corrispondere alle parti convenute la somma di euro 242.100,00, da versarsi al definitivo;
- che i contatti tra le parti, tenutisi anche per il tramite del geom. prima e del geom. Persona_2
poi, hanno portato, nel 2017, a rassicurazioni verbali stando alle quali Controparte_5 Pt_1
sarebbe stata finalmente disponibile alla formalizzazione del trasferimento;
- che, pertanto, i
(con l' assistenza tecnica del geom. ) hanno provveduto ad affrancare i CP_2 Controparte_5
terreni dal canone livellare;
- che, tuttavia, successivamente all'affrancazione, nonostante le richieste dei convenuti, la promissaria acquirente non si è resa disponibile a stipulare il definitivo di vendita;
- che, successivamente alla notifica dell'atto di citazione nell'aprile del 2019, essi convenuti hanno inviato una diffida ad adempiere ex art. 1454 cc con la quale hanno convocato detta società a comparire, il giorno 22.7.2019 alle ore 15,30, avanti al Notaio di Pisa per la Persona_3
formalizzazione della compravendita;
- che, tuttavia, l'attrice non si è presentata per procedere al rogito.
Per tali ragioni, la difesa convenuta ha contestato l'inadempimento attribuitole in quanto: - il termine per la stipula del definitivo indicato nel preliminare alla data del 20 dicembre 2010 non ha carattere perentorio, atteso che esso non è stato previsto nel preliminare come tale, né l'attrice ha chiarito in che termini il ritardo nella stipula del definitivo abbia fatto venire meno l'utilità economica esplicitata nel preliminare;
- detto termine risulta in corso alla data dell' affrancazione del livello;
- essi convenuti, nella pendenza del contratto preliminare, prima hanno affrancato il canone livellare e poi hanno fissato la data del rogito, ponendosi nella condizione di trasferire libero da vincoli il bene promesso in vendita;
- la condotta dei convenuti, asseritamente consistita nell'aver celato l'esistenza di detto livello, rileva, al più, ai fini della configurabilità di una responsabilità precontrattuale ex art
1337 c.c.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite escussione di testi all'udienza del 29.11.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 24.10.2024, in pari data la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Le domande svolte dalla difesa attrice sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.
2. Nei fatti, è pacifico e in ogni caso provato per tabulas che in data 14.1. 2010, in Parte_1
qualità di parte promissaria acquirente, ha concluso un contratto preliminare di vendita con e (promittenti venditori), avente ad oggetto la piena proprietà di CP_1 Controparte_2
“N° 4 appezzamenti di terreno nudo, catastalmente classificato seminativo di 3° e 40 classe, ubicati prossimi uno all'altro in Comune di Pisa, Frazione Ospedaletto, località "Le Prata di Mezzo" o
"Croce al Marmo", aventi la complessiva totale superficie catastale di mq. 9.900, o quanti risulteranno da eventuale misurazione reale, se richiesta, oggi interamente compresi all'interno del
Piano Urbanistico per attività produttive del Comune di Pisa, regolato dalla scheda urbanistica na
36,2 e approvato dal Consiglio Comunale di Pisa con delibera n° 56 del 20,07,2006, confinati da erede , , Squadrelli, Ferrovia Pisa-Vada, Via Delle Vacche, Per_1 Controparte_3 CP_4
Canale Ceda, Luongo, salvo se altri, e rappresentato al vigente Catasto terreni di Pisa nel foglio 103 dalle seguenti particelle: 30, quale seminativo di 3' classe, di mq. 6,540, avente i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di E 16,21 ed C 16,89; 48, quale seminativo di 40 classe, di mq. 2,480, avente i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di E 2,51 ed C 3,84; 114, quale seminativo di
4° classe, di mq. 190, avente i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di C 0,20 ed E 0,29; 140, quale seminativo di 3° classe, di mq. 690, avente i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di e
1,71 'ed E 1,78”.
È altresì pacifico che, al momento della stipula del contratto preliminare, i beni promessi in vendita identificati al Catasto Terreni del Comune di Pisa nel foglio di mappa 103 dalle particelle 30 e 140 erano gravati da livello in favore del successivamente estinto, all'esito della CP_6
procedura di affrancazione, in data 13.12.2017.
3. Nel presente giudizio, ha esercitato il diritto di recesso dal contratto preliminare Pt_1
(chiedendone, in ipotesi, anche la risoluzione), deducendo il grave inadempimento contrattuale dei convenuti (promittenti venditori), i quali, dapprima, in sede di stipula del contratto preliminare, avrebbero celato l'esistenza di livelli insistenti sui terreni e, successivamente, avrebbero omesso di procedere all'affrancazione del canone livellare in un tempo congruo e compatibile con l'interesse all'acquisto, impedendo così il trasferimento definitivo di detti beni.
Di contro, i convenuti hanno imputato la mancata stipula del definitivo di vendita in via esclusiva alla condotta di la quale, dapprima, avrebbe chiesto ed ottenuto dai promittenti venditori un Pt_1
differimento della data concordata nel preliminare per il rogito e, successivamente, effettuata l'affrancazione del livello, non si sarebbe più resa disponibile a fissare una nuova data per procedere alla vendita.
4. Tali le contrapposte deduzioni delle parti, si premette che la Suprema Corte ha ripetutamente affrontato il tema della natura del recesso e dei rapporti di tale istituto con la risoluzione per inadempimento (Cass. civ., Sez. Un. n. 553/2009), arrivando a qualificare il diritto di recesso come una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale. In altri termini, il recesso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto). Tale inquadramento sistematico dell'istituto postula, al fine di un legittimo esercizio del diritto di recesso,
l'esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, cioè imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256
c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.). Ciò anche affinché, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore possa considerarsi tenuto al risarcimento del danno.
Inoltre, qualora – come nella specie - dalle parti di un contratto a prestazione corrispettive siano dedotte reciproche inadempienze, il giudice è tenuto a procedere ad una valutazione unitaria e comparativa delle rispettive condotte inadempienti che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico delle stesse, le investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole idoneo a giustificare quello dell'altro.
5. Nel caso di specie, la ventilata condotta inadempiente dei promittenti venditori alle obbligazioni assunte dai convenuti in sede di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita non risulta in alcun modo provata.
In proposito, si rileva che, con detto contratto, le parti hanno espressamente pattuito che “i terreni in oggetto vengono promessi in vendita e saranno trasferiti liberi da censi, livelli […]” (pag. 2 del contratto). Il tenore letterale della pattuizione (art. 1362 e ss c.c.) esclude che i convenuti abbiano promesso in vendita immobili risultanti già liberi da censi e livelli al momento della stipula del contratto preliminare, confermando invece l'obbligo dei convenuti di garantire detti immobili liberi dai citati gravami al momento del rogito notarile. Pertanto, il tempo dell'esecuzione della prestazione in capo ai promittenti alienanti necessario all'estinzione del livello gravante sugli immobili - in tesi rimasta inadempiuta - è da individuarsi nella data della stipula del contratto definitivo di vendita, concordata nel preliminare “entro e non oltre il 20 dicembre 2010” (pag. 3 del contratto), con la conseguenza che l'insistenza livellare sui terreni al momento in cui gli stessi sono stati promessi in vendita non assume nessun rilievo in termini di responsabilità contrattuale degli odierni convenuti.
6. Ugualmente irrilevante ai fini della sussistenza del preteso grave inadempimento dei convenuti è il mancato rispetto del termine contrattualmente previsto dalle parti per la stipula del rogito, al quale non può essere attribuita natura perentoria, atteso che non vi è nessuna specifica indicazione delle parti in tal senso, né emerge la volontà delle stesse di considerare perduta l'utilità prefissatasi nel contratto una volta decorso il termine in esso pattuito per la stipula del rogito.
Detta circostanza ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria in cui è stata raggiunta la prova in ordine al fatto che la data di stipula del rogito originariamente pattuita dalle parti è stata differita su richiesta dell'attrice e con il consenso dei convenuti e che, successivamente a detta data, sono continuati i contatti fra le parti volti a dar esecuzione al preliminare, indubbiamente sintomatici della permanenza dell'interesse delle stesse alla stipula.
Nel dettaglio, il teste (escusso sul cap. 2 della memoria ex art 183 comma 6 n. 2 di Controparte_5
parte convenuta) ha dichiarato di avere appreso, per averglielo riferito ed CP_2 Controparte_1
che alla data del 20.12.2010 e comunque in epoca immediatamente precedente, aveva Pt_1
chiesto ai promittenti venditori di rimandare la stipula del definitivo, incontrando il consenso di questi ultimi.
Il teste ha inoltre riferito che, dopo avere chiesto ed ottenuto il differimento della Controparte_5
data di stipula del rogito, non si sia più resa disponibile a concordare una nuova data, Pt_1
nonostante i solleciti dei promittenti venditori in tal senso. Invero, interrogato sul cap. 5 della memoria ex art 183 coma 2 n. 6, egli ha confermato che con cadenza periodica annuale, CP_1
e avevano sollecitato telefonicamente e di persona per concordare
[...] CP_2 Pt_1
la data di stipula del rogito;
rispondendo sui capitoli 6, 7, 8, 9 e 10 della medesima memoria, il teste ha inoltre confermato: - che e erano stati verbalmente rassicurati Controparte_1 CP_2
nel primo semestre del 2017 dal legale rappresentante di circa la disponibilità della Pt_1
società alla stipula del rogito (cap. 6); - che, pertanto, i promittenti venditori, successivamente all'affrancazione del livello gravante sulle particelle 30 e 140, al fine di concordare la data della stipula del rogito, avevano contattato il rapp.te legale di ), il quale Pt_1 Persona_4
senza opporre eccezioni relative ai livelli ormai estinti, si era dichiarato disponibile e aveva invitato i a contattare rapp.te legale della a sua volta titolare dell' intero CP_2 Controparte_7 CP_8 capitale di quindi titolato ad esprimere la volontà per l' acquisto (cap. 7 e 8); - che, quindi, Pt_1
su richiesta dei convenuti, aveva preso contatti con il rapp.te legale di e, Pt_1 Per_4
soprattutto, con , i quali si erano limitati a dare rassicurazioni circa la stipula del Controparte_7
definitivo di vendita, rimandando tuttavia, ritualmente, la fissazione della data per il rogito (cap. 9);
- che i avevano incaricato anche il rag. di prendere contatti con CP_2 Controparte_9 [...]
al fine di concordare la data del rogito, fornendogli anche il numero di cellulare del sig. CP_7
(cap. 10). Infine, interrogato sul capitolo 11, il teste ha riferito che gli incontri Controparte_7 programmati dal rag. con , più volte rimandati per volontà di quest'ultimo, CP_9 Controparte_7 non si erano mai tenuti (“l'appuntamento è stato rimandato più volte, anche se non posso essere preciso su date e orari degli incontri fissati di volta in volta)”.
Il teste anch'esso escusso sui capitoli di prova 10 e 11 di cui alla memoria ex art 183 comma CP_9
6 n.2 c.p.c. di parte convenuta, ha dichiarato in maniera conforme: “sì è vero, i Sig.ri mi CP_2
fornirono il numero di cellulare del e io lo contattai proprio al fine di concordare la data CP_7 del rogito”; “è vero, ricordo perfettamente date ed orari degli incontri quali indicati nel capitolo.
Ricordo, in particolare, che il dieci aprile, mentre ci stavamo recando presso la sede della CP_8
dove dovevamo incontrare il Sig. alle 17,30, ricevemmo una telefonata della
[...] CP_7
segretaria verso le 17.05 – 17.10, mentre stavamo arrivando a Pisa, telefonata con cui ci veniva comunicata l'indisponibilità del a incontrarci nell'orario fissato. Comunque noi CP_7
raggiungemmo ugualmente la sede e decidemmo di aspettare il suo arrivo, ma dopo alcuni differimenti dell'orario ci fu comunicato che il non sarebbe venuto. Dopo non vi sono stati CP_7
più contatti fino alla notifica della citazione. Preciso che nell'accordarci per i suddetti incontri i
Sig.ri avevano acconsentito ad una riduzione del prezzo di vendita”. CP_2
Alla luce di quanto emerso, è indubbio che alla data del 13.12.2017, ossia alla data della trascrizione dell'atto di affrancazione del canone livellare, il termine per la stipula del definitivo di vendita risultava pendente;
in nessun modo la condotta dei integra il grave inadempimento CP_2
contestato dalla difesa attrice, atteso che, come detto, la presenza del livello avrebbe potuto rilevare in termini di inadempimento solo nel caso in cui fosse persistita al momento della stipula del definitivo di vendita.
E' poi acclarato che i continui rinvii della data per il la stipula del definitivo siano da ricondursi alla condotta della odierna attrice. 7. Per le ragioni sopra esposte, le domande attoree vanno rigettate, non sussistendo l'inadempimento che costituisce il presupposto tanto del recesso ex art 1385, 2 c.c., quanto della risoluzione del contratto ex art 1453 c.c. Ne deriva l'assorbimento della domanda di condanna al risarcimento del danno (da inadempimento).
8. Deve essere, al contrario, accertata la sopravvenuta risoluzione del contratto preliminare per cui è causa ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Risulta infatti dal doc. 3 allegato al fascicolo dei convenuti che in data 19.6.2019 questi hanno inviato alla promissaria acquirente una missiva con invito alla comparizione dinanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo in data 22.7.2019, aggiungendo espressamente che “In caso di mancata presentazione o comunque in caso di rifiuto alla formalizzazione dell'acquisto si produrrà l'effetto risolutorio del preliminare per Vs fatto e colpa e conseguente diritto al trattenimento della caparra versata”.
Pur non ricorrendo l'ipotesi del termine essenziale rilevante ai sensi dell'art. 1457 c.c. (neppure con riferimento alla prima data individuata per il definitivo), il contratto deve comunque dichiararsi risolto di diritto atteso che – per circostanza pacifica – nell'occasione la promissaria acquirente non si è presentata all'appuntamento, pur essendo venuta a conoscenza della sopravvenuta affrancazione del bene (come dichiarato dalla difesa attrice nei propri scritti difensivi) e quindi dell'adempimento dell'obbligazione gravante sui venditori.
Quanto alle sorti della caparra versata, è noto che “L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano l'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine e al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (Cass. civ.,
n. 40325/2021; Cass. civ., n. 7463/2020).
E nella fattispecie, in cui la difesa convenuta ha sia contestato l'altrui inadempimento, sia richiamato il contenuto della propria missiva al fine di assumere il diritto dei convenuti a trattenere la caparra ricevuta, è dimostrato il grave inadempimento dell'attrice, la quale non è addivenuta alla stipula del definitivo per mero ripensamento, contrario alla buona fede contrattuale, e non a motivo del preteso, insussistente inadempimento della parte venditrice.
Per tali ragioni, avendo la promissaria acquirente omesso di addivenire al definitivo pur nella consapevolezza che il bene fosse ormai affrancato (dal lontano 2017), è da rigettare la domanda di restituzione della caparra versata, la quale deve ritenersi definitivamente entrata nella sfera giuridico- patrimoniale della parte adempiente (contraente deluso).
9. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00), dei parametri minimi di riferimento (tenuto conto che il valore della lite è assai prossimo al minimo dello scaglione) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto preliminare di compravendita per cui è causa;
RIGETTA le domande attoree, ivi compresa la domanda di restituzione della caparra versata;
AN , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla refusione in favore di e delle spese di lite, che Controparte_2 Controparte_1
liquida in euro 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 25/02/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1745 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 24/10/2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in San Giuliano Terme (PI), Via Martin Luther King n. 1/D, presso lo studio dell'vvv. che la rappresenta e difende in forza di procura Parte_2 depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attrice
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 [...]
) elettivamente domiciliati in Fucecchio (FI) Piazza Dei Seccatoi 10, presso lo studio C.F._2 dell'avv. BAGNOLI GABRIO, che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuti
Oggetto: “Vendita di cose immobili”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e chiedendo al Tribunale, in via principale, Controparte_1 Controparte_2
di accertare e dichiarare il grave inadempimento di questi ultimi, per causa esclusivamente a loro imputabile, alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di vendita del 14 gennaio 2010 e, conseguentemente, dichiarare “legittimo e produttivo di effetti” il recesso esercitato da Parte_1 ex art. 1385 c.c., comma 2° c.c. e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido fra loro, a corrispondere la somma di € 90.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta contestualmente alla stipula del contratto preliminare de quo; in subordine, di accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti e quindi dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. con condanna al risarcimento del danno;
con il favore delle spese di lite.
A sostengo delle domande svolte, l'attrice ha allegato: - di avere stipulato, in data 14 gennaio 2010, quale promissaria acquirente, un contratto preliminare di compravendita con e CP_1 [...]
(promittenti venditori), avente ad oggetto la piena proprietà di “N° 4 appezzamenti di CP_2
terreno nudo, catastalmente classificato seminativo di 3° e 40 classe, ubicati prossimi uno all'altro in Comune di Pisa, Frazione Ospedaletto, località "Le Prata di Mezzo" o "Croce al Marmo", aventi la complessiva totale superficie catastale di mq. 9.900 (novemilanovecento), o quanti risulteranno da eventuale misurazione reale, se richiesta, oggi interamente compresi all'interno del Piano
Urbanistico per attività produttive del Comune di Pisa, regolato dalla scheda urbanistica na 36,2 e approvato dal Consiglio Comunale di Pisa con delibera n° 56 del 20,07,2006, confinati da erede
, , Squadrelli, Ferrovia Pisa-Vada, Via Delle Vacche, Canale Per_1 Controparte_3 CP_4
Ceda, Luongo, salvo se altri, e rappresentato al vigente Catasto terreni di Pisa nel foglio 103 dalle seguenti particelle: 30, quale seminativo di 3' classe, di mq. 6,540, avente i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di E 16,21 ed C 16,89; 48, quale seminativo di 40 classe, di mq. 2,480, avente
i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di E 2,51 ed C 3,84; 114, quale seminativo di 4° classe, di mq. 190, avente i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di C 0,20 ed E 0,29; 140, quale seminativo di 3° classe, di mq. 690, avente i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di e
1,71 'ed E 1,78”; - che il prezzo corrispettivo della vendita è stato pattuito in € 287.100,00; - di avere corrisposto € 45.000,00 ai promittenti venditori a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo dell'assegno bancario;
- che detto assegno è stato incassato il 19 gennaio 2010; - che, al momento della conclusione del contratto, anno dichiarato che Controparte_1 Controparte_2
i terreni oggetto del contratto erano promessi in vendita e sarebbero stati trasferiti liberi da censi, livelli, ipoteche ed ogni altra trascrizione pregiudizievole, liberi e vuoti da persone e cose alla piena disponibilità dell'acquirente, ad eccezione della servitù di gasdotto gravante le particelle 30 e 140, lungo il confine della Via Comunale delle Vacche;
- che i promittenti venditori hanno taciuto l'esistenza, su parte dei beni promessi in vendita (in particolare, quelli identificati al Catasto Terreni del Comune di Pisa nel foglio di mappa 103 dalle particelle 30 e 140), di un livello in favore del
Comune di Pisa, del quale essa attrice è venuta a conoscenza solo successivamente alla stipula del preliminare;
- che i promittenti venditori, nonostante le contestazioni mosse da essa attrice sul punto, non hanno affrancato i terreni, né in data anteriore a quella prevista nel preliminare per la stipula del rogito (20 dicembre 2010), né negli anni a seguire, procedendo all'affrancazione dal canone livellare soltanto in data 13 dicembre 2017 (atto repertorio n. 5559, raccolta 18577); - di essere venuta a conoscenza dell'avvenuta affrancazione in data 2 aprile 2019 tramite visura effettuata presso la
Direzione provinciale di Pisa;
- che, durante gli anni trascorsi nell'inerzia dei promittenti venditori,
l'interesse all'acquisto è scemato, atteso che la presenza del vincolo livellare sui terreni li rendeva non utilizzabili allo scopo per il quale essa attrice si era determinata all'acquisto.
Sulla scorta di tali deduzioni, a dedotto che la condotta dei convenuti, consistita nell' Parte_1
avere taciuto l'esistenza del livello, ha integrato un grave inadempimento all'obbligazione, assunta in sede di preliminare, di vendere un bene libero da livelli quantomeno alla data convenuta per la stipula del contratto definitivo di vendita, fissata per il 20 dicembre 2010. Conseguentemente, con l'atto di citazione ha esercitato il proprio diritto di recedere dal contratto, chiedendo la condanna dei convenuti alla restituzione del doppio della caparra versata.
In data 16.10.2019 si sono ritualmente costituiti e i quali hanno CP_1 Controparte_2
chiesto il rigetto delle domande avversarie, contestando l'asserito inadempimento.
Nel dettaglio, la difesa convenuta ha eccepito: - che l'esistenza del livello insistente sui terreni oggetto di vendita era pacificamente nota a tutte la parti contrattuali al momento della stipula del contratto preliminare;
- che l'affrancazione del canone livellare è stata differita dai venditori in conseguenza del differimento della data di stipula del rogito, avvenuto di comune accordo e su semplice intesa verbale delle parti, stante l'esigenza della promissaria acquirente di reperire le risorse necessarie per corrispondere alle parti convenute la somma di euro 242.100,00, da versarsi al definitivo;
- che i contatti tra le parti, tenutisi anche per il tramite del geom. prima e del geom. Persona_2
poi, hanno portato, nel 2017, a rassicurazioni verbali stando alle quali Controparte_5 Pt_1
sarebbe stata finalmente disponibile alla formalizzazione del trasferimento;
- che, pertanto, i
(con l' assistenza tecnica del geom. ) hanno provveduto ad affrancare i CP_2 Controparte_5
terreni dal canone livellare;
- che, tuttavia, successivamente all'affrancazione, nonostante le richieste dei convenuti, la promissaria acquirente non si è resa disponibile a stipulare il definitivo di vendita;
- che, successivamente alla notifica dell'atto di citazione nell'aprile del 2019, essi convenuti hanno inviato una diffida ad adempiere ex art. 1454 cc con la quale hanno convocato detta società a comparire, il giorno 22.7.2019 alle ore 15,30, avanti al Notaio di Pisa per la Persona_3
formalizzazione della compravendita;
- che, tuttavia, l'attrice non si è presentata per procedere al rogito.
Per tali ragioni, la difesa convenuta ha contestato l'inadempimento attribuitole in quanto: - il termine per la stipula del definitivo indicato nel preliminare alla data del 20 dicembre 2010 non ha carattere perentorio, atteso che esso non è stato previsto nel preliminare come tale, né l'attrice ha chiarito in che termini il ritardo nella stipula del definitivo abbia fatto venire meno l'utilità economica esplicitata nel preliminare;
- detto termine risulta in corso alla data dell' affrancazione del livello;
- essi convenuti, nella pendenza del contratto preliminare, prima hanno affrancato il canone livellare e poi hanno fissato la data del rogito, ponendosi nella condizione di trasferire libero da vincoli il bene promesso in vendita;
- la condotta dei convenuti, asseritamente consistita nell'aver celato l'esistenza di detto livello, rileva, al più, ai fini della configurabilità di una responsabilità precontrattuale ex art
1337 c.c.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite escussione di testi all'udienza del 29.11.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 24.10.2024, in pari data la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Le domande svolte dalla difesa attrice sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.
2. Nei fatti, è pacifico e in ogni caso provato per tabulas che in data 14.1. 2010, in Parte_1
qualità di parte promissaria acquirente, ha concluso un contratto preliminare di vendita con e (promittenti venditori), avente ad oggetto la piena proprietà di CP_1 Controparte_2
“N° 4 appezzamenti di terreno nudo, catastalmente classificato seminativo di 3° e 40 classe, ubicati prossimi uno all'altro in Comune di Pisa, Frazione Ospedaletto, località "Le Prata di Mezzo" o
"Croce al Marmo", aventi la complessiva totale superficie catastale di mq. 9.900, o quanti risulteranno da eventuale misurazione reale, se richiesta, oggi interamente compresi all'interno del
Piano Urbanistico per attività produttive del Comune di Pisa, regolato dalla scheda urbanistica na
36,2 e approvato dal Consiglio Comunale di Pisa con delibera n° 56 del 20,07,2006, confinati da erede , , Squadrelli, Ferrovia Pisa-Vada, Via Delle Vacche, Per_1 Controparte_3 CP_4
Canale Ceda, Luongo, salvo se altri, e rappresentato al vigente Catasto terreni di Pisa nel foglio 103 dalle seguenti particelle: 30, quale seminativo di 3' classe, di mq. 6,540, avente i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di E 16,21 ed C 16,89; 48, quale seminativo di 40 classe, di mq. 2,480, avente i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di E 2,51 ed C 3,84; 114, quale seminativo di
4° classe, di mq. 190, avente i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di C 0,20 ed E 0,29; 140, quale seminativo di 3° classe, di mq. 690, avente i redditi dominicale ed agrario rispettivamente di e
1,71 'ed E 1,78”.
È altresì pacifico che, al momento della stipula del contratto preliminare, i beni promessi in vendita identificati al Catasto Terreni del Comune di Pisa nel foglio di mappa 103 dalle particelle 30 e 140 erano gravati da livello in favore del successivamente estinto, all'esito della CP_6
procedura di affrancazione, in data 13.12.2017.
3. Nel presente giudizio, ha esercitato il diritto di recesso dal contratto preliminare Pt_1
(chiedendone, in ipotesi, anche la risoluzione), deducendo il grave inadempimento contrattuale dei convenuti (promittenti venditori), i quali, dapprima, in sede di stipula del contratto preliminare, avrebbero celato l'esistenza di livelli insistenti sui terreni e, successivamente, avrebbero omesso di procedere all'affrancazione del canone livellare in un tempo congruo e compatibile con l'interesse all'acquisto, impedendo così il trasferimento definitivo di detti beni.
Di contro, i convenuti hanno imputato la mancata stipula del definitivo di vendita in via esclusiva alla condotta di la quale, dapprima, avrebbe chiesto ed ottenuto dai promittenti venditori un Pt_1
differimento della data concordata nel preliminare per il rogito e, successivamente, effettuata l'affrancazione del livello, non si sarebbe più resa disponibile a fissare una nuova data per procedere alla vendita.
4. Tali le contrapposte deduzioni delle parti, si premette che la Suprema Corte ha ripetutamente affrontato il tema della natura del recesso e dei rapporti di tale istituto con la risoluzione per inadempimento (Cass. civ., Sez. Un. n. 553/2009), arrivando a qualificare il diritto di recesso come una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale. In altri termini, il recesso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto). Tale inquadramento sistematico dell'istituto postula, al fine di un legittimo esercizio del diritto di recesso,
l'esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, cioè imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256
c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.). Ciò anche affinché, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore possa considerarsi tenuto al risarcimento del danno.
Inoltre, qualora – come nella specie - dalle parti di un contratto a prestazione corrispettive siano dedotte reciproche inadempienze, il giudice è tenuto a procedere ad una valutazione unitaria e comparativa delle rispettive condotte inadempienti che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico delle stesse, le investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole idoneo a giustificare quello dell'altro.
5. Nel caso di specie, la ventilata condotta inadempiente dei promittenti venditori alle obbligazioni assunte dai convenuti in sede di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita non risulta in alcun modo provata.
In proposito, si rileva che, con detto contratto, le parti hanno espressamente pattuito che “i terreni in oggetto vengono promessi in vendita e saranno trasferiti liberi da censi, livelli […]” (pag. 2 del contratto). Il tenore letterale della pattuizione (art. 1362 e ss c.c.) esclude che i convenuti abbiano promesso in vendita immobili risultanti già liberi da censi e livelli al momento della stipula del contratto preliminare, confermando invece l'obbligo dei convenuti di garantire detti immobili liberi dai citati gravami al momento del rogito notarile. Pertanto, il tempo dell'esecuzione della prestazione in capo ai promittenti alienanti necessario all'estinzione del livello gravante sugli immobili - in tesi rimasta inadempiuta - è da individuarsi nella data della stipula del contratto definitivo di vendita, concordata nel preliminare “entro e non oltre il 20 dicembre 2010” (pag. 3 del contratto), con la conseguenza che l'insistenza livellare sui terreni al momento in cui gli stessi sono stati promessi in vendita non assume nessun rilievo in termini di responsabilità contrattuale degli odierni convenuti.
6. Ugualmente irrilevante ai fini della sussistenza del preteso grave inadempimento dei convenuti è il mancato rispetto del termine contrattualmente previsto dalle parti per la stipula del rogito, al quale non può essere attribuita natura perentoria, atteso che non vi è nessuna specifica indicazione delle parti in tal senso, né emerge la volontà delle stesse di considerare perduta l'utilità prefissatasi nel contratto una volta decorso il termine in esso pattuito per la stipula del rogito.
Detta circostanza ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria in cui è stata raggiunta la prova in ordine al fatto che la data di stipula del rogito originariamente pattuita dalle parti è stata differita su richiesta dell'attrice e con il consenso dei convenuti e che, successivamente a detta data, sono continuati i contatti fra le parti volti a dar esecuzione al preliminare, indubbiamente sintomatici della permanenza dell'interesse delle stesse alla stipula.
Nel dettaglio, il teste (escusso sul cap. 2 della memoria ex art 183 comma 6 n. 2 di Controparte_5
parte convenuta) ha dichiarato di avere appreso, per averglielo riferito ed CP_2 Controparte_1
che alla data del 20.12.2010 e comunque in epoca immediatamente precedente, aveva Pt_1
chiesto ai promittenti venditori di rimandare la stipula del definitivo, incontrando il consenso di questi ultimi.
Il teste ha inoltre riferito che, dopo avere chiesto ed ottenuto il differimento della Controparte_5
data di stipula del rogito, non si sia più resa disponibile a concordare una nuova data, Pt_1
nonostante i solleciti dei promittenti venditori in tal senso. Invero, interrogato sul cap. 5 della memoria ex art 183 coma 2 n. 6, egli ha confermato che con cadenza periodica annuale, CP_1
e avevano sollecitato telefonicamente e di persona per concordare
[...] CP_2 Pt_1
la data di stipula del rogito;
rispondendo sui capitoli 6, 7, 8, 9 e 10 della medesima memoria, il teste ha inoltre confermato: - che e erano stati verbalmente rassicurati Controparte_1 CP_2
nel primo semestre del 2017 dal legale rappresentante di circa la disponibilità della Pt_1
società alla stipula del rogito (cap. 6); - che, pertanto, i promittenti venditori, successivamente all'affrancazione del livello gravante sulle particelle 30 e 140, al fine di concordare la data della stipula del rogito, avevano contattato il rapp.te legale di ), il quale Pt_1 Persona_4
senza opporre eccezioni relative ai livelli ormai estinti, si era dichiarato disponibile e aveva invitato i a contattare rapp.te legale della a sua volta titolare dell' intero CP_2 Controparte_7 CP_8 capitale di quindi titolato ad esprimere la volontà per l' acquisto (cap. 7 e 8); - che, quindi, Pt_1
su richiesta dei convenuti, aveva preso contatti con il rapp.te legale di e, Pt_1 Per_4
soprattutto, con , i quali si erano limitati a dare rassicurazioni circa la stipula del Controparte_7
definitivo di vendita, rimandando tuttavia, ritualmente, la fissazione della data per il rogito (cap. 9);
- che i avevano incaricato anche il rag. di prendere contatti con CP_2 Controparte_9 [...]
al fine di concordare la data del rogito, fornendogli anche il numero di cellulare del sig. CP_7
(cap. 10). Infine, interrogato sul capitolo 11, il teste ha riferito che gli incontri Controparte_7 programmati dal rag. con , più volte rimandati per volontà di quest'ultimo, CP_9 Controparte_7 non si erano mai tenuti (“l'appuntamento è stato rimandato più volte, anche se non posso essere preciso su date e orari degli incontri fissati di volta in volta)”.
Il teste anch'esso escusso sui capitoli di prova 10 e 11 di cui alla memoria ex art 183 comma CP_9
6 n.2 c.p.c. di parte convenuta, ha dichiarato in maniera conforme: “sì è vero, i Sig.ri mi CP_2
fornirono il numero di cellulare del e io lo contattai proprio al fine di concordare la data CP_7 del rogito”; “è vero, ricordo perfettamente date ed orari degli incontri quali indicati nel capitolo.
Ricordo, in particolare, che il dieci aprile, mentre ci stavamo recando presso la sede della CP_8
dove dovevamo incontrare il Sig. alle 17,30, ricevemmo una telefonata della
[...] CP_7
segretaria verso le 17.05 – 17.10, mentre stavamo arrivando a Pisa, telefonata con cui ci veniva comunicata l'indisponibilità del a incontrarci nell'orario fissato. Comunque noi CP_7
raggiungemmo ugualmente la sede e decidemmo di aspettare il suo arrivo, ma dopo alcuni differimenti dell'orario ci fu comunicato che il non sarebbe venuto. Dopo non vi sono stati CP_7
più contatti fino alla notifica della citazione. Preciso che nell'accordarci per i suddetti incontri i
Sig.ri avevano acconsentito ad una riduzione del prezzo di vendita”. CP_2
Alla luce di quanto emerso, è indubbio che alla data del 13.12.2017, ossia alla data della trascrizione dell'atto di affrancazione del canone livellare, il termine per la stipula del definitivo di vendita risultava pendente;
in nessun modo la condotta dei integra il grave inadempimento CP_2
contestato dalla difesa attrice, atteso che, come detto, la presenza del livello avrebbe potuto rilevare in termini di inadempimento solo nel caso in cui fosse persistita al momento della stipula del definitivo di vendita.
E' poi acclarato che i continui rinvii della data per il la stipula del definitivo siano da ricondursi alla condotta della odierna attrice. 7. Per le ragioni sopra esposte, le domande attoree vanno rigettate, non sussistendo l'inadempimento che costituisce il presupposto tanto del recesso ex art 1385, 2 c.c., quanto della risoluzione del contratto ex art 1453 c.c. Ne deriva l'assorbimento della domanda di condanna al risarcimento del danno (da inadempimento).
8. Deve essere, al contrario, accertata la sopravvenuta risoluzione del contratto preliminare per cui è causa ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Risulta infatti dal doc. 3 allegato al fascicolo dei convenuti che in data 19.6.2019 questi hanno inviato alla promissaria acquirente una missiva con invito alla comparizione dinanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo in data 22.7.2019, aggiungendo espressamente che “In caso di mancata presentazione o comunque in caso di rifiuto alla formalizzazione dell'acquisto si produrrà l'effetto risolutorio del preliminare per Vs fatto e colpa e conseguente diritto al trattenimento della caparra versata”.
Pur non ricorrendo l'ipotesi del termine essenziale rilevante ai sensi dell'art. 1457 c.c. (neppure con riferimento alla prima data individuata per il definitivo), il contratto deve comunque dichiararsi risolto di diritto atteso che – per circostanza pacifica – nell'occasione la promissaria acquirente non si è presentata all'appuntamento, pur essendo venuta a conoscenza della sopravvenuta affrancazione del bene (come dichiarato dalla difesa attrice nei propri scritti difensivi) e quindi dell'adempimento dell'obbligazione gravante sui venditori.
Quanto alle sorti della caparra versata, è noto che “L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano l'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine e al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (Cass. civ.,
n. 40325/2021; Cass. civ., n. 7463/2020).
E nella fattispecie, in cui la difesa convenuta ha sia contestato l'altrui inadempimento, sia richiamato il contenuto della propria missiva al fine di assumere il diritto dei convenuti a trattenere la caparra ricevuta, è dimostrato il grave inadempimento dell'attrice, la quale non è addivenuta alla stipula del definitivo per mero ripensamento, contrario alla buona fede contrattuale, e non a motivo del preteso, insussistente inadempimento della parte venditrice.
Per tali ragioni, avendo la promissaria acquirente omesso di addivenire al definitivo pur nella consapevolezza che il bene fosse ormai affrancato (dal lontano 2017), è da rigettare la domanda di restituzione della caparra versata, la quale deve ritenersi definitivamente entrata nella sfera giuridico- patrimoniale della parte adempiente (contraente deluso).
9. Le spese seguono la soccombenza dell'attrice (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00), dei parametri minimi di riferimento (tenuto conto che il valore della lite è assai prossimo al minimo dello scaglione) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto preliminare di compravendita per cui è causa;
RIGETTA le domande attoree, ivi compresa la domanda di restituzione della caparra versata;
AN , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla refusione in favore di e delle spese di lite, che Controparte_2 Controparte_1
liquida in euro 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 25/02/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino