Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 427/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._2
Maria Antonella Ciaravella
appellanti
CONTRO
(C.F. ) e con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Farana Daniela
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28/11/2024 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Appello di Palermo
di e li condannava al pagamento delle spese di lite. CP_1
Avverso detta ordinanza proponevano appello i predetti Parte_1
resisteva al gravame. CP_1
All'udienza del 28.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e Parte_1 Parte_3
[..
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Controparte_1
chiedendo il riconoscimento del loro diritto ad ottenere gli interessi
[...]
così come previsti dal dato letterale dei buoni di cui erano titolari in ordine agli ultimi 10 anni di investimento e la condanna della convenuta alla cor-
responsione della differenza rispetto alla somma già riscossa.
Esponevano di avere investito nell'anno 1987 cinque milioni di lire attra- verso l'acquisto di n. 6 buoni postali fruttiferi;
che i primi tre buoni erano stati emessi nel primo quadrimestre dell'anno 1987, ovvero due in data
11/02/1987 ed il terzo in data 08/04/1987; che per l'emissione di detti buo-
ni erano stati utilizzati gli esemplari cartacei dei buoni delle serie preceden-
ti, come consentito dall'art. 5 del D.M. del 13 giugno 1986, e detti esem-
plari erano stati aggiornati alla nuova disciplina introdotta dal predetto
D.M. attraverso l'apposizione di un timbro indicante la “serie Q/P” e di un altro posto a tergo indicante, invece, i tassi di rendimento del buono mede-
simo (8% fino al 5° anno;
9% dal 6° fino al 10° anno;
10,50% dall'11° fino
- 2 - Corte di Appello di Palermo al 15° anno;
12% dall'16° al 20° anno), ovvero gli stessi del D.M. del
1986; che la Corte di Cassazione a Sezione Unite (Sent. n. 13979/07) ave-
va stabilito la preminenza delle condizioni riportate sul buono fruttifero ri-
spetto alle modifiche stabilite dai decreti ministeriali precedenti o conte-
stuali l'emissione del buono, se quest'ultimo non era stato integrato con tali previsioni.
Il Tribunale rigettava la domanda rilevando che i buoni postali in questione erano stati emessi successivamente al D.M. del 13 giugno 1986 e rientra-
vano, pertanto, nella disciplina di quelli di nuova serie;
che, peraltro, su detti buoni erano stati regolarmente apposti i due timbri previsti dal decreto ministeriale, sicché nessun dubbio poteva sussistere sull'applicabilità a det- ti buoni dei tassi di rendimento previsti dal D.M. del 1986 per l'intero tren- tennio;
che gli altri tre buoni postali emessi il 05/06/1987, il l'08/10/187 ed il 09/12/1987 ed acquistati dai ricorrenti erano stati rilasciati con il nuovo modulo cartaceo della serie “Q”; che, in relazione a tali buoni non era chia- ra la domanda fondata sulla deduzione che “nonostante l'adeguamento ai tassi di interesse previsti dal D.M. dell'86” erano state riscontrate “delle incongruenze tra la somma riscossa e quella derivante dal dato letterale dei buoni”.
Lamentano gli appellanti che l'art. 173 del DPR n. 156/73 come modifica- to dalla L. n. 588/74 prevede che “le variazione del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
che esse hanno effetto per i buoni di nuova serie,
emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere
- 3 - Corte di Appello di Palermo estese ad una o più serie precedenti”; che al comma 3° il predetto articolo precisa espressamente che: “Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella a tergo buoni;
che tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposi-
zione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”; che il legislato- re, in tale norma, ha espressamente distinto l'ipotesi in cui le modifiche dei tassi di interesse siano antecedenti o successive alla data di emissione dei buoni, prevedendo solo in quest'ultimo caso l'integrazione della tabella a tergo degli stessi con altra messa a disposizione presso gli uffici postali;
che non risultava provato, però, che avesse provveduto ad esporre nei CP_1
suoi locali le opportune tabelle;
che, anche in questo caso, si applicherebbe il primo periodo dell'art. 173, III comma c.p.c., secondo il quale “gli inte- ressi vengono corrisposti sulla base della tabella a tergo” stante l'assenza di decreti modificativi sopravvenuti alla data di emissione dei titoli in que-
stione; che secondo la Cassazione a Sezioni Unite “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. n.
156 del 1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
che il contrasto, in riferimento al saggio degli interessi, tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal DM che ne disponeva l'emissione, quindi, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, es-
sendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si ob-
bliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese
- 4 - Corte di Appello di Palermo note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono” (cfr. Cass. civ.
Sez. I ord. 31.07.2017, n. 19002, Cass. Sez. Unite sentenza n. 13979 del
2007); che, sottolineando il principio dell'affidamento del risparmiatore all'atto di acquisto dei buoni fruttiferi, la Suprema Corte ha affermato che l'errore commesso dalle , consistente nel non riportare i nuovi tassi di CP_1
interesse applicabili giusto D.M., non può ripercuotersi sulla buona fede del consumatore, il quale ha diritto a riscuotere la somma risultante dall'applicazione dei tassi per come riportati sui buoni;
che la norma di cui all'art. 173 del DPR n. 156/73 deve interpretarsi in senso restrittivo e, dun- que, è applicabile ai soli buoni emessi prima dell'emanazione del decreto stesso, come previsto dalla lettera della legge;
che le condizioni contrattuali sottoscritte ed accettate dagli odierni appellanti dovevano considerarsi pre-
valenti sul D.M. n. 148 del 1986, in quanto anteriore alla sottoscrizione dei buoni oggetto del presente giudizio.
Chiedono quindi che, relativamente ai buoni serie P, venga accer- Parte_4
tato il diritto di essi appellanti al riconoscimento del valore calcolato sulla scorta dei tassi di interesse risultanti in ordine agli ultimi dieci anni in mi-
sura maggiore di € 8.937,71 rispetto a quanto riconosciuto dall'appellata e,
relativamente al serie Q, il riconoscimento della somma di Parte_5
€ 2.799,29 quale differenza tra quella prevista da e quella ri- CP_1
sultante dal dato letterale del buono.
L'appello è infondato.
Va premesso che dall'esame delle copie dei buoni postali prodotti in atti risulta che per l'emissione dei buoni emessi nel primo quadrimestre del
1987 sono stati utilizzati gli esemplari cartacei dei buoni delle serie prece-
- 5 - Corte di Appello di Palermo denti, come consentito dall'art. 5 del DM 13.6.1986 aggiornati alla nuova disciplina attraverso l'apposizione di un timbro indicante la serie Q/P e di un altro posto a tergo indicante i tassi di rendimento (8% fino al 5° anno,
9% dal 6° al 10° anno, 10,50% dall'11° fino al 15° anno, 12% dal 16° al
20°), ossia quelli del DM del 1986.
La controversia riguarda, quindi, i buoni postali emessi in esecuzione dell'art. 5, comma 2, cit., su supporti cartacei della serie «P», di durata trentennale, i quali recano la timbratura «Q/P» sia nella parte anteriore che in quella retrostante.
Tali buoni evidenziano sul verso i tassi della serie «Q» per i primi vent'anni mentre mancano della specifica indicazione del saggio da appli- care per l'ultimo decennio: pertanto ― si sostiene ― per il periodo che co-
pre il periodo tra il ventunesimo e il trentesimo anno di fruttuosità dei buo-
ni andrebbero applicati i rendimenti (superiori) riprodotti all'interno dei ti-
toli che erano previsti per la precedente serie «P». In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte ante-
riore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore,
del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integral-
mente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando sco-
perta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di ap-
posizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chia-
- 6 - Corte di Appello di Palermo ro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi,
comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rap-
porti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedente-
mente scritte, qualora siano con esse incompatibili. (Cass. Sez. 1 - , Ordi-
nanza n. 4384 del 10/02/2022)
Si è osservato infatti che, se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con il decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni, si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di nuova emissione, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse – aventi “effetto per i buoni di nuova emissione”, a nor-
ma dell'art. 173, comma 1, DPR n. 156/1973 – possano completare, attra-
verso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti ad un dato periodo.
In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.p.r. n. 156/1973, opera un'integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del det-
to articolo.
Con riguardo ai tre buoni postali emessi il 5.6.1987, l'8.10.1987 e il
9.12.1987, rilasciati con il nuovo modulo cartaceo della serie Q e per i qua-
li gli appellanti hanno dedotto che “nonostante l'adeguamento ai tassi di interesse previsti dal D.M. dell'86” erano state riscontrare “delle incon-
- 7 - Corte di Appello di Palermo gruenze tra la somma riscossa e quella derivante dal dato letterale dei buo-
ni” il Tribunale ha rilevato che la doglianza era del tutto generica e non consentiva di avvalorarne la fondatezza.
Ed avverso la ragione del rigetto nessuna censura specifica hanno formula-
to, essendosi limitati a riproporre, sic et simpliciter, la domanda di ricono-
scimento, relativamente al BFP serie Q della somma di € 2.799,29 “quale differenza tra quella prevista da e quella risultante dal dato CP_1
letterale del buono”.
Lamentano ancora gli appellanti che il Tribunale, considerata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, avrebbe dovuto compensare le spese.
Il motivo va accolto, atteso che il ricorso è stato proposto prima che la Su-
prema Corte si pronunciasse sulla questione relativa ai rendimenti dei buo-
ni della serie “Q/P”, con conseguente riforma, solo su questo punto, della decisione di primo grado.
La peculiarità della questione dibattuta, inoltre, giustifica l'integrale com-
pensazione tra le parti delle spese anche di questo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 21.1.2019 appellata da Parte_1
e nei confronti di dichiara
[...] Parte_2 Controparte_1
interamente compensate le spese del primo grado del giudizio.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 20.2.2025
Il consigliere est. Il Presidente
- 8 - Corte di Appello di Palermo Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 9 - Corte di Appello di Palermo