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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1553. Anzianita' di grado 1. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa. 2. Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salve le eventuali detrazioni apportate ai sensi dell'articolo 1554. 3. Per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo. 4. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, se non e' altrimenti disposto dal decreto stesso. 5. A parita' di anzianita' assoluta l'anzianita' relativa, se non puo' essere stabilito altrimenti, e' determinata dall'eta'.
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à ammissibile l'impugnazione relativa ad un atto di autotutela parziale emesso in corso di causa Pubblicato il 31/07/17 00:00 [Articolo 1553]
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