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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1067/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 92523 DEL 28.04.2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1987/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 30.6.2025 impugnava l'accertamento, notificato il 7.5.2025, con cui il Comune di Taranto accertava IMU 2019 in relazione ad un'area di 29.329,29 mq. considerata edificabile, nonostante catastalmente classificata come seminativo classe 3. In particolare, il Comune accertava IMU sulla base di un valore venale di €. 36,60 al mq. La ricorrente censurava l'atto impugnato per 1) difetto di motivazione: non costituisce idonea giustificazione il richiamo alla delibera di C.C. n. 60/2023, con cui il Comune ha attribuito il valore alle aree edificabili, atteso che essa è stata adottata successivamente all'anno di imposta oggetto di accertamento e non può applicarsi retroattivamente;
2) contesta il valore presupposto atteso che il terreno ricade in una zona distante dal porto, destinata dallo strumento urbanistico generale a servizi pubblici o di interesse pubblico (B2-F7), non idonea alla installazione di impianti di energia da fonti rinnovabile e che presenta vincoli per la vicinanza con la strada statale e la ferrovia;
3) incongruenza/contraddittorietà della motivazione di omesso, insufficiente e/o tardivo versamento;
4) non può il terreno assoggettato ad imposizione essere considerato, allo stesso tempo, edificabile ed agricolo;
5) mancata allegazione all'accertamento degli atti ad esso presupposti;
6) mancato assolvimento dell'onere della prova;
7) difetto di motivazione delle sanzioni, mancata riduzione/mitigazione per il principio del favor rei;
8) mancata esplicitazione del calcolo degli interessi. Chiedeva l'annullamento dell'accertamento. Con comparsa del 18.11.2025 si costituiva il Comune di Taranto deducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Non è fondata l'eccezione di difetto di motivazione, sotto i diversi profili dedotti, atteso che l'atto impugnato indica le ragioni di fatto e di diritto della pretesa impositiva, anche mediante il richiamo ad atti presupposti, in particolare alla delibera di C.C. n. 60/23 che ha attribuito il valore alle aree edificabili e che non era necessario fosse allegata, costituendo un atto generale che ha avuto idonea pubblicità nelle forme previste dalla legge. Né la circostanza che detta delibera sia stata adottata successivamente all'anno di imposizione impedisce la sua applicazione retroattiva atteso che essa non incide sui presupposti impositivi, ma disciplina ed autolimita il potere di accertamento dell'ente locale attribuendo valori uniformi alle aree edificabili esistenti nel territorio comunale. Nel merito, il ricorso è parimenti infondato atteso che il terreno è stato considerato edificabile sulla base della destinazione del vigente strumento urbanistico generale (zona B2-F7) e il valore presupposto (€. 36,60 mq.) si appalesa congruo in relazione a siffatta destinazione. Nè le circostanze evidenziate da parte ricorrente (distanza dal porto, non idoneità alla installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, vincoli per la vicinanza a strada statale e ferrovia) sono in grado di incidere su tale valutazione atteso che lasciano comunque impregiudicate le possibilità edificatorie. In ultimo, sanzioni e interessi sono stati applicati secondo legge sicchè infondata è l'eccezione di difetto di motivazione e la richiesta di applicazione al di sotto del minimo edittale. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 10 dicembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1067/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 92523 DEL 28.04.2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1987/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 30.6.2025 impugnava l'accertamento, notificato il 7.5.2025, con cui il Comune di Taranto accertava IMU 2019 in relazione ad un'area di 29.329,29 mq. considerata edificabile, nonostante catastalmente classificata come seminativo classe 3. In particolare, il Comune accertava IMU sulla base di un valore venale di €. 36,60 al mq. La ricorrente censurava l'atto impugnato per 1) difetto di motivazione: non costituisce idonea giustificazione il richiamo alla delibera di C.C. n. 60/2023, con cui il Comune ha attribuito il valore alle aree edificabili, atteso che essa è stata adottata successivamente all'anno di imposta oggetto di accertamento e non può applicarsi retroattivamente;
2) contesta il valore presupposto atteso che il terreno ricade in una zona distante dal porto, destinata dallo strumento urbanistico generale a servizi pubblici o di interesse pubblico (B2-F7), non idonea alla installazione di impianti di energia da fonti rinnovabile e che presenta vincoli per la vicinanza con la strada statale e la ferrovia;
3) incongruenza/contraddittorietà della motivazione di omesso, insufficiente e/o tardivo versamento;
4) non può il terreno assoggettato ad imposizione essere considerato, allo stesso tempo, edificabile ed agricolo;
5) mancata allegazione all'accertamento degli atti ad esso presupposti;
6) mancato assolvimento dell'onere della prova;
7) difetto di motivazione delle sanzioni, mancata riduzione/mitigazione per il principio del favor rei;
8) mancata esplicitazione del calcolo degli interessi. Chiedeva l'annullamento dell'accertamento. Con comparsa del 18.11.2025 si costituiva il Comune di Taranto deducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Non è fondata l'eccezione di difetto di motivazione, sotto i diversi profili dedotti, atteso che l'atto impugnato indica le ragioni di fatto e di diritto della pretesa impositiva, anche mediante il richiamo ad atti presupposti, in particolare alla delibera di C.C. n. 60/23 che ha attribuito il valore alle aree edificabili e che non era necessario fosse allegata, costituendo un atto generale che ha avuto idonea pubblicità nelle forme previste dalla legge. Né la circostanza che detta delibera sia stata adottata successivamente all'anno di imposizione impedisce la sua applicazione retroattiva atteso che essa non incide sui presupposti impositivi, ma disciplina ed autolimita il potere di accertamento dell'ente locale attribuendo valori uniformi alle aree edificabili esistenti nel territorio comunale. Nel merito, il ricorso è parimenti infondato atteso che il terreno è stato considerato edificabile sulla base della destinazione del vigente strumento urbanistico generale (zona B2-F7) e il valore presupposto (€. 36,60 mq.) si appalesa congruo in relazione a siffatta destinazione. Nè le circostanze evidenziate da parte ricorrente (distanza dal porto, non idoneità alla installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, vincoli per la vicinanza a strada statale e ferrovia) sono in grado di incidere su tale valutazione atteso che lasciano comunque impregiudicate le possibilità edificatorie. In ultimo, sanzioni e interessi sono stati applicati secondo legge sicchè infondata è l'eccezione di difetto di motivazione e la richiesta di applicazione al di sotto del minimo edittale. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 10 dicembre 2025 Il Presidente e relatore