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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 02/02/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 01/12/2025, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 1537/2025 depositato il 05/05/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 s.r.l. Unipersonale – CF_Ricorrente_2 difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA elettivamente domiciliata presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1978/2024 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari sez. 2 e pubblicata il 10/10/2024 atti impositivi:
- avviso di accertamento n. TVF010402516/2023 irpef-addizionale regionale 2018
- avviso di accertamento n. TVF010402516/2023 irpef-addizionale comunale 2018
- avviso di accertamento n. TVF010402516/2023 irpef-redditi di capitale 2018
- avviso di accertamento n. TVF010402523/2023 irpef-addizionale regionale 2019
- avviso di accertamento n. TVF010402523/2023 irpef-addizionale comunale 2019
- avviso di accertamento n. TVF010402523/2023 irpef-redditi di capitale 2019
- avviso di accertamento n. TVF010402527/2023 irpef-addizionale regionale 2020
- avviso di accertamento n. TVF010402527/2023 irpef-addizionale comunale 2020
- avviso di accertamento n. TVF010402527/2023 irpef-redditi di capitale 2020
- avviso di accertamento n. TVF030402495/2023 ires-altro 2018
- avviso di accertamento n. TVF030402495/2023 iva-altro 2018
- avviso di accertamento n. TVF030402495/2023 irap 2018
- avviso di accertamento n. TVF030402503/2023 ires-altro 2019
- avviso di accertamento n. TVF030402503/2023 iva-altro 2019
- avviso di accertamento n. TVF030402503/2023 irap 2019
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellata al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del doppio grado di giudizio;
Appellata: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna degli appellanti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
La Ricorrente_2 s.r.l.u., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Ricorrente_1, in atti generalizzato, come pure in atti rappresentati e difesi (d'ora in avanti, per brevità, i contribuenti), con ricorso notificato in data 9.4.2025 e poi iscritto a ruolo in data 5.5.2025, proponeva appello avverso la sentenza n. 1978/02/2024 della Corte di giustizia tributaria di 1° gr. di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari di lite del doppio grado di giudizio. La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva accolto, dopo che essi erano stati riuniti, i ricorsi proposti dai contribuenti avverso cinque avvisi di accertamento.
Si trattava degli avvisi di accertamento nn. TVF030402495/2023, TVF030402503/2023, TVF010402516/2023, TVF010402523/2023 e TVF010402527/2023, i quali erano stati emessi dalla
Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate.
Il primo ed il secondo avviso di accertamento, rispettivamente relativi agli anni di imposta 2018 e 2019, erano stati emessi nei confronti della Ricorrente_2 s.r.l..
Il terzo, il quarto ed il quinto avviso di accertamento, rispettivamente relativi agli anni di imposta
2018, 2019 e 2020, erano invece stati emessi nei confronti del Ricorrente_1.
A mezzo dell'avviso di accertamento n. TVF030402495/2023, relativo all'anno di imposta 2018, emesso e notificato in data 30.8.2018, era individuata, ai sensi degli artt. 39 comma 1 lett. d), 41 bis d.p.r. n. 600/73, 5 e 25 d. lgs. n. 446/97 e 54 comma 5 d.p.r. n. 633/72, maggior materia imponibile ai fini i.re.s., i.r.a.p. ed i.v.a.. In particolare, esso era stato emesso all'esito di un'attività di accertamento di tipo analitico – induttivo, la quale era consistita in una verifica eseguita presso la sede della s.r.l. dalla Tenenza di Bitonto della
Guardia di Finanza, i cui risultati erano documentati da un p.v.c. notificato in data 16.1.2023, e da un'attività di acquisizione – effettuata ai sensi degli artt. 32 comma 1 n. 7) d.p.r. n. 600/73 e 51 comma
2 n. 7) d.p.r. n. 633/72 presso alcuni soggetti che avevano intrattenuto rapporti contrattuali con la s.r.l.u. contribuente – di informazioni e di documenti concernenti questi rapporti ed il relativo epilogo;
l'atto impositivo, che richiamava in modo sostanzialmente pedissequo le conclusioni a cui erano giunti i militari della Guardia di Finanza all'esito dell'attività di verifica, per un verso appurava il conseguimento di maggiori ricavi non riportati nella pertinente dichiarazione fiscale e scaturenti da introiti non dichiarati e registrati come finanziamenti dei soci e per altro verso negava alla società contribuente la deduzione di svariati elementi negativi del reddito di impresa (spese ed esborsi documentati da fatture generiche emesse dalla società Società_1), su cui questa attività si era soffermata, e la detrazione dell'i.v.a. che era stata ad essa addebitata in aggiunta agli importi corrisposti per il conseguimento dei beni e delle prestazioni a cui tali elementi negativi erano riconducibili;
inoltre, addebitava l'i.v.a. dovuta in riferimento alle prestazioni documentate da quattro fatture emesse nei confronti della s.n.c. “Società_2” secondo il regime dell'inversione contabile previsto dall'art. 17 comma 6 lett. a ter) d.p.r. n. 633/72, le quali erano state erroneamente registrate come operazioni esenti piuttosto che imponibili.
Erano determinati e liquidati un maggior reddito di impresa imponibile pari ad € 109.117,00, un maggior valore della produzione pari ad € 319.001,00 ed un maggior volume di affari pari ad € 51.806,41.
Dunque, era richiesto il pagamento di € 24.969,00 a titolo di maggior i.re.s., di € 5.015,00 a titolo di maggior i.r.a.p. e di € 60.373,00 a titolo di maggior i.v.a., al netto degli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73 e delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte.
A mezzo dell'avviso di accertamento n. TVF010402516/2023, inerente all'anno di imposta 2018,
Ricorrente_1emesso nei confronti di in data 31.8.2023 e notificato in data 7.9.2023, ai sensi degli artt. 45 e 47 d.p.r. n. 917/86 nonchè 41 bis d.p.r. n. 600/73 l'ufficio impositore stimava il conseguimento di maggiori redditi personali sub specie di reddito di capitale;
esso, infatti, premetteva
Ricorrente_1 Ricorrente_2che il era socio della s.r.l.u., che dalla ricordata attività ispettiva svolta dalla Tenenza di Bitonto della Guardia di Finanza e documentava dal p.v.c. del 16.1.2023 era emerso che il contribuente aveva effettuato nei confronti della s.r.l. dei finanziamenti anomali che erano stati considerati introiti occultati all'erario e che successivamente egli aveva prelevato indebitamente € 39.391,00, i quali erano stati reputati suoi proventi sottratti ad imposizione;
concludeva quindi che il
Ricorrente_1 aveva in tale anno conseguito (e non dichiarato) un reddito di capitale rilevante ai sensi dell'art. 47 comma 1 d.p.r. n. 917/86 e pari ad € 39.391,00.
Seguiva pertanto la richiesta di pagamento di € 17.166,00 a titolo di maggior i.r.p.e.f. (oltre alle maggiori addizionali regionale pari ad € 678,00 e comunale pari ad € 315,00) al netto delle sanzioni pecuniarie contestualmente inflitte ed agli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73. L'avviso di accertamento n. TVF030402503/2023 si fondava su presupposti fattuali e ragioni giuridiche in buona parte coincidenti con quelli su cui riposava l'avviso di accertamento n.
TVF030402495/2023, come identica rispetto a quest'ultimo era l'attività istruttoria che aveva preceduto la sua emissione.
L'avviso n. TVF030402503/2023, concernente l'anno di imposta 2019, emesso e notificato in data
31.8.2023, liquidava un maggior reddito di impresa pari ad € 52.316,00, un maggior valore della produzione pari ad € 80.320,00 ed un maggior volume di affari pari ad € 31.690,00; ne seguiva la richiesta di pagamento di € 7.606,00 a titolo di maggior i.re.s., di € 1.527,00 a titolo di maggior i.r.a.p. e di € 6.972,00 a titolo di maggior i.v.a. al netto delle sanzioni pecuniarie contestualmente inflitte ed agli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73.
Questo atto impositivo assumeva che, dal più volte ricordato p.v.c. della G.d.F. del 16.1.2023, si evinceva che i due soci della Ricorrente_2 s.r.l. avevano anche nella predetta annualità effettuato in favore della società dei finanziamenti anomali che andavano considerati quali introiti della s.r.l. sottratti all'imposizione.
Altrettanto accadeva con riferimento agli avvisi di accertamento nn. TVF010402523/2023 e TVF010402527/2023, i quali poggiavano sui medesimi presupposti fattuali e sulle medesime ragioni giuridiche dell'avviso di accertamento n. TVF010402516/2023 (anche nel loro caso l'istruttoria consisteva nel p.v.c. della G.d.F. del 16.1.2023). L'avviso n. TVF010402523/2023, concernente l'anno di imposta 2019, emesso in data 31.8.2023 e notificato in data 5.9.2023, liquidava un maggior reddito di capitale pari ad € 89.737,00; ne seguiva la richiesta di pagamento di € 17.809,00 a titolo di maggior i.r.p.e.f., di € 707,00 a titolo di maggior addizionale regionale e di € 326,00 a titolo di maggior addizionale comunale, al netto delle sanzioni pecuniarie contestualmente inflitte ed agli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73. L'avviso n. TVF010402527/2023, concernente l'anno di imposta 2020, emesso in data 4.12.2017 e notificato in data 7.12.2017, liquidava un maggior reddito di capitale pari ad € 40.684,00; ne seguiva la richiesta di pagamento di € 29.495,00 a titolo di maggior i.r.p.e.f. (oltre alle maggiori addizionali regionale pari ad € 1.180,00 e comunale pari ad € 545,00), al netto delle sanzioni pecuniarie contestualmente inflitte ed agli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73.
L'avviso n. TVF011003636/2018, concernente l'anno di imposta 2014, emesso in data 31.8.2023 e notificato in data 11.9.2023, liquidava un maggior reddito di capitale pari ad € 8.687,00; l'ufficio impositore in particolare osservava che dall'esame della contabilità della s.r.l. si evinceva che il conto di mastro “socio Ricorrente_1/finanziamento” nell'anno 2019 si era chiuso con un saldo in avere pari ad € 8.687,05 e non era stato istituito nell'anno 2020 e ciò a suo parere dimostrava che tale importo di denaro era stato restituito al Ricorrente_1; ne seguiva la richiesta di pagamento di € 3.774,00 a titolo di maggior i.r.p.e.f. (oltre alle maggiori addizionali regionale pari ad € 150,00 e comunale pari ad € 70,00), al netto delle sanzioni pecuniarie contestualmente inflitte ed agli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73.
La Corte di g.t. di Bari respingeva i ricorsi, dopo averne disposto la riunione, ed affermava che gli avvisi di accertamento impugnati erano immuni dai vizi di forma che i contribuenti avevano eccepito e che le pretese creditorie esercitate attraverso gli atti impositivi emessi nei confronti della s.r.l. erano fondate poiché gli elementi indiziari da loro valorizzati (e desunti dal p.v.c. del 16.1.2023) dimostravano che tale società aveva conseguito dei ricavi superiori a quelli annotati nelle dichiarazioni fiscali da essa inoltrate (in conseguenza della percezione di introiti non dichiarati e della deduzione di esborsi privi dei requisiti stabiliti dall'art. 109 d.p.r. n. 917/86); concludeva che anche le pretese creditorie vantate nei confronti del socio Ricorrente_1 attraverso gli atti impositivi a lui notificati erano fondate, poiché egli in ciascuno degli anni di imposta aveva prelevato dalle casse della società degli importi in denaro che andavano in realtà considerati ricavi non dichiarati.
I contribuenti chiedevano la riforma della sentenza di primo grado impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
essi denunciavano la violazione dell'art. 7 comma 5 bis d. lgs. n. 546/92, l'erronea interpretazione dell'art. 17 d.p.r. n. 633/72, l'erronea valutazione della documentazione contabile, l'erronea interpretazione degli artt. 109 d.p.r. n. 917/86, 19 e 21 d.p.r. n.
633/72. L'ufficio impositore si costituiva nel presente grado di giudizio a mezzo di proprie controdeduzioni, con le quali chiedevano il rigetto del gravame.
Nell'udienza in camera di consiglio svoltasi in data 9.6.2025 questa Corte esaminava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
con ordinanza n. 1076/25 essa la respingeva e disponeva il rinvio della trattazione del processo all'udienza del 10.11.2025 ore 9.00.
In data 10.11.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 1.12.2025 deliberava la decisione.
Motivi della decisione La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni stabilite dall'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono. Con il secondo motivo di gravame (motivo A.2) gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 17 d.p.r. n. 633/72 e denunciano che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente stabilito la correttezza della decisione dell'ufficio impositore con riguardo al trattamento fiscale della prestazione
Società_2fornita dalla società contribuente alla s.n.c. e documentata dalle quattro fatture emesse nei confronti di quest'ultima e costituenti l'allegato n. 6 al p.v.c. del 16.1.2023; essi asseriscono che sarebbe stata la s.n.c. appaltante, controparte contrattuale della società contribuente, a non applicare correttamente la disciplina tributaria e che l'ufficio impositore, con l'atto impositivo emesso in riferimento all'anno di imposta 2018, tenterebbe il recupero di un'i.v.a. che la s.r.l. non avrebbe dovuto corrispondere.
Il motivo (concernente soltanto l'anno di imposta 2018) è infondato.
Società_2Nessuna delle parti contesta che i lavori e le attività che la s.n.c. ha appaltato alla s.r.l. Ricorrente_2 vadano assoggettati al regime dell'inversione contabile dell'i.v.a previsto dall'art. 17 comma 6 lett. a ter) d.p.r. n. 633/72.
Quest'ultima disposizione prevede che “Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:… alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Il quinto comma del citato art. 17 dispone che, per tutte le ipotesi in cui il principio dell'inversione va applicato, “in deroga al primo comma…al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'art. 25”.
Dall'esame del p.v.c. del 16.1.2023 e dei suoi allegati si desume che le copie delle fatture nn. 6/18,
12/18, 25/18 e 66/18, emesse dalla s.r.l. appellante ma conservate dalla sua committente (ed entrate in possesso dei verificatori in riscontro al questionario da loro trasmesso a quest'ultima), riportano l'indicazione dell'aliquota e dell'i.v.a. assolta direttamente dall'appaltatrice.
Nella fattura n. 6/18 l'imponibile è pari ad € 42.000,00 e l'i.v.a. ammonta ad € 9.240,00 per un totale pari ad € 51.240,00, in quella n. 12/18 l'imponibile è pari ad € 35.688,20 e l'i.v.a. è pari ad € 7.851,40 per un totale pari ad € 43.539,60, in quella n. 25/18 l'imponibile è pari ad € 47.584,26 e l'i.v.a. è pari ad € 10.468,54 per un totale pari ad € 58.052,78, in quella n. 66/18 l'imponibile è pari ad € 45.116,20 e l'i.v.a. è pari ad € 9.925,56 per un totale pari ad € 55.041,76.
Il raffronto con le copie delle fatture in possesso della s.r.l. appellante rivela un'evidente discrasia: in ciascuno di tali documenti fiscali la Ricorrente_2 s.r.l. ha annotato – a titolo di imponibili – non le cifre che, nelle copie delle fatture consegnate dalla s.n.c. Società_2, sono riportate a titolo di imponibili bensì quelle menzionate a titolo di costo totale delle prestazioni e pertanto comprensive anche dell'i.v.a.: nella fattura n. 6/18 l'imponibile è pari ad € 51.240,00, in quella n. 12/18 l'imponibile è pari ad € 43.539,60, in quella n. 25/18 l'imponibile è pari ad € 58.052,78 mentre in quella n. 66/18
l'imponibile è pari ad € 55.041,76.
Ricorrente_2Si evince agevolmente dal suddetto raffronto che la s.r.l. ha applicato erroneamente l'art. 17 comma 6 lett. a ter) d.p.r. n. 633/72 poiché essa ha inglobato nel valore dell'imponibile riportato nelle proprie copie di tali fatture anche l'i.v.a. annotata, liquidata e corrisposta dalla s.n.c.
Società_2 secondo la corretta interpretazione del regime fiscale dell'inversione contabile. Ne consegue che, come a ragione rilevato dai verificatori (cfr. pagg. 18 e ss. del p.v.c. del 16.1.2023), la s.r.l. ha illegittimamente lucrato un'i.v.a. pari ad € 37.485,51 (pari a quella corrisposta dalla s.n.c.
Società_2) in conseguenza della registrazione nelle operazioni esenti di un volume di affari pari ad € 207.874,14 (ossia pari alla somma degli imponibili annotati nelle copie in suo possesso delle fatture emesse nei confronti della s.n.c. ed erroneamente calcolati per le ragioni appena esposte); i.v.a di cui essa invece sarebbe stata debitrice se avesse esposto nelle fatture e registrato un volume di affari pari ad € 170.388,66 (come avvenuto nelle fatture effettivamente emesse nei confronti della farmacia). L'infondatezza del motivo in disamina rinviene inoltre dall'applicazione del principio di diritto, di recente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “l'assolvimento dell'IVA con il meccanismo del reverse charge dal cessionario, senza essere stata riportata dal cedente nel suo ammontare numerico in fattura, come derivante dal calcolo aritmetico operato con l'applicazione dell'aliquota alla base imponibile, comporta l'applicazione del c.d. principio di "cartolarità" di cui all'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto la semplice indicazione in fattura della debenza dell'IVA e della sua liquidazione - indicazione operata necessariamente dal cedente che emette il documento contabile, ai fini della rivalsa così come della detrazione, secondo la procedura del reverse charge che tocca al cessionario applicare nelle proprie scritture contabili - è elemento idoneo a rendere il cedente/prestatore debitore del tributo e parimenti a mantenere la indetraibilità dell'iva così assolta per il cessionario/committente, che ha liquidato e detratto il tributo applicando il reverse charge” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 23262/24).
Con il quarto motivo di gravame (motivo A.4) gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione degli artt. 109 d.p.r. n. 917/86 nonché 19 e 21 d.p.r. n. 633/72; essi denunciano l'infondatezza della sentenza appellata nella parte in cui essa ha confermato il diniego della deduzione degli esborsi effettuati per remunerare le prestazioni fornite dalla ditta Società_1, documentate dalle n. 17 fatture da quest'ultima emesse (all. n. 6 al p.v.c. del 16.1.2023), nonché la detrazione dell'i.v.a. loro tramite addebitata. Il motivo (inerente esclusivamente all'anno di imposta 2018) è infondato.
Il p.v.c. del 16.1.2023, sul punto integralmente recepito dall'avviso di accertamento n.
TVF030402495/2023, esclude la deduzione delle suddette spese e la detrazione dell'i.v.a. correlata a causa della violazione dell'art. 21 d.p.r. n. 633/72; le fatture che documentano tali spese ed addebitano l'i.v.a. non rispettano il dettato dell'art. 21 comma 2 lett. g) d.p.r. n. 633/72, il quale impone la presenza, nel corpo della fattura, della descrizione della “natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”.
Tale descrizione è infatti estremamente vaga e generica, giacché in sedici delle diciassette fatture la prestazione consiste in non meglio precisate attività di sopralluogo eseguite dalla Società_1
presso dei cantieri di pertinenza della s.r.l. appellante.
Orbene, dalle fatture non si comprende la ragione e la durata del sopralluogo né tantomeno il cantiere o i cantieri in cui esso sarebbe avvenuto (ancor più generica è invero la dicitura “Vostri cantieri di pertinenza”). Del resto, appare inverosimile che si sia trattato del medesimo cantiere poiché appare quantomeno inusuale che nel corso di un anno intero vi sia stato bisogno di effettuare accessi e sopralluoghi su un unico cantiere;
di qui, qualora i sopralluoghi siano stati eseguiti in molteplici cantieri, la necessità di indicare nelle fatture la loro ubicazione.
A ciò deve aggiungersi che la s.r.l. contribuente non ha esibito nel corso dell'attività di accertamento né depositato agli atti del presente processo documenti commerciali e contrattuali in grado di fornire la prova dell'effettiva esistenza dei rapporti con l'impresa emittente le fatture contestate.
Essi sarebbero stati tanto più necessari se si pone mente al fatto che anche il pagamento dei corrispettivi ad essa dovuti è avvenuto in denaro contante, a dispetto dell'entità cospicua del loro ammontare. Non è inoltre dato comprendere dall'esame delle fatture se il loro saldo sia avvenuto a mezzo di consegna di denaro contante od a seguito di disposizione di bonifico bancario, visto che anche a questo proposito le fatture menzionano tali modalità di pagamento come alternative;
va tuttavia osservato che, qualora il loro saldo sia avvenuto tramite bonifico bancario, la s.r.l. contribuente non ha versato in atti le distinte che comprovano l'avvenuta esecuzione di tale adempimento.
A conclusioni non dissimili si perviene con riferimento alla fattura n. 1/2018 della Società_1
, la quale attesta lo svolgimento di “lavori di computer grafica”.
Anche riguardo ad essa deve rilevarsi che la descrizione della prestazione fornita all'appellante è estremamente generica e che quest'ultima non ha fornito la prova (documentale) né del contratto concluso con l'emittente (in esecuzione del quale l'obbligazione avente ad oggetto tale prestazione è stata adempiuta) né dell'esecuzione del pagamento dell'importo del costo della prestazione medesima. Da ultimo va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui “affinché i costi aziendali possano essere dedotti, incombe sul contribuente la prova documentale dell'inerenza dei beni e servizi all'attività imprenditoriale, non essendo a tal fine sufficiente la generica indicazione nelle fatture. Va altresì precisato che se in fattura non emergono i requisiti di forma e di contenuto prescritti dall'art. 21 del d.p.r. n. 633 del 1972 (natura, qualità e quantità dei beni e servizi), il documento non costituisce titolo per la deduzione” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 33416/24). L'applicazione di tale principio di diritto alla presente controversia avvalora e corrobora le conclusioni finora rassegnate.
Con il terzo, il sesto e l'ottavo motivo di gravame (motivi A.3, B.2, C.2) gli appellanti lamentano l'infondatezza della sentenza di primo grado, nella parte in cui stabilisce che i finanziamenti corrisposti dal Ricorrente_1 alla Ricorrente_2 s.r.l. negli anni di imposta 2018 e 2019 costituirebbero in realtà ricavi occulti percepiti dalla società e che tali sarebbero altresì i prelievi effettuati dal Ricorrente_1 dalle casse sociali negli anni 2018, 2019 e 2020; denunciano che a tale conclusione, asseritamente erronea, il giudice di primo grado sarebbe addivenuto in conseguenza dell'erronea valutazione delle risultanze contabili della società prodotte in giudizio.
I motivi (che sono sostanzialmente identici) sono infondati. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto, applicabile alla presente controversia, secondo cui “il finanziamento in contanti proveniente dal socio di maggioranza ed amministratore di una s.r.l. che non è giustificato, né giustificabile da valide ragioni economiche e/o da idonea documentazione contabile, va considerato reimmissione in azienda di utili occulti. Come tale, deve considerarsi ricavo non dichiarato da assoggettare a tassazione, previo accertamento analitico-induttivo ad opera dell'Agenzia delle Entrate” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 23309/24).
Dall'applicazione di tale principio discende il riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'ufficio impositore. L'erogazione dei prestiti che il Ricorrente_1 avrebbe accordato alla s.r.l. non è suffragata da alcuna rilevante ed ammissibile prova documentale;
non è stato concluso un contratto di prestito o di mutuo, non risulta una delibera dell'assemblea dei soci ovvero dell'organo gestorio della s.r.l. che dia atto dell'accettazione di tale prestito (sarebbe probabilmente più corretto parlare di prestiti, attesa la natura frammentaria delle erogazioni di denaro in favore della società).
Quanto agli stralci della contabilità interna che gli appellanti hanno esibito (e che, a loro parere, fornirebbero la prova dell'infondatezza della pretesa) deve osservarsi che essi, a dispetto di quanto sostenuto nel libello che veicola il gravame, sono e restano generici in raffronto allo specifico tema di prova;
emblematica è la vaghezza delle registrazioni annotate nei conti di mastro in cui a fronte delle
Ricorrente_1reiterate immissioni di liquidità del compare la voce “movimento generico”. Va inoltre rammentato che gli artt. 61 comma 3 d.p.r. n. 600/73 e 59 comma 3 d.p.r. n. 633/72 prevedono che “i contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze”; il che priva di qualsivoglia attitudine probatoria il tentativo degli appellanti di ancorare alle proprie scritture contabili il soddisfacimento dell'onere probatorio su di loro incombente.
Quanto ai bilanci depositati dalla s.r.l., va considerato che l'art. 2709 c.c. (affermando un principio di cui i precetti contenuti nei due articoli appena citati sono una specificazione) dispone che “I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore” ma non a suo favore.
La giurisprudenza di legittimità sedimentatasi nell'alveo dell'interpretazione di tale norma ha riconosciuto che “le annotazioni del libro giornale…..non fanno fede della veridicità dei dati in esso esposti e…. non costituiscono prova a favore dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2709 c.c.” (Cass. Civ.
Sez. Trib. sent. n. 25334/24) e che “poiché il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci (anche se assenti o dissenzienti), la delibera di approvazione, in deroga all'art. 2709 c.c., fa piena prova, nei confronti dei soci, dell'esistenza dei crediti della società, purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo” (Cass. Civ. Sez. III° sent. n.
1943/23; cfr. anche Sez. I° sent. n. 6616/15 e Sez. I° sent. n. 27330/24). Ricorrente_2Agli atti non vi è prova della regolare approvazione dei bilanci della s.r.l. depositati in relazione agli anni 2018 e 2018 (costituita dalle delibere dell'assemblea dei soci della s.r.l. aventi tale oggetto) e, soprattutto, dall'esame delle rispettive risultanze non si apprezza la chiara ed inconfutabile
Ricorrente_1indicazione del diritto di credito vantato dal in conseguenza del prestito da lui accordato alla società.
Alla luce delle argomentazioni finora esposte anche i prelievi effettuati dal Ricorrente_1 negli anni di imposta 2018, 2019 e 2020 vanno considerati ricavi occulti sottratti ad imposizione.
Con il primo, il quinto ed il settimo motivo di gravame (motivi A.1, B.1, C.1) gli appellanti denunciano la violazione dell'art. 7 comma 5 bis d. lgs. n. 546/92; essi lamentano che la sentenza di primo grado avrebbe a torto riconosciuto che l'ufficio impositore avrebbe provato che la s.r.l. contribuente ha conseguito ricavi non dichiarati nei due anni di imposta presi in considerazione dagli atti impositivi emessi nei suoi confronti, non avrebbe versato l'i.v.a. dovuta a riguardo dell'operazione commerciale documentata dalle fatture emesse dalla Società_2 s.n.c., che il socio Ricorrente_1
MM avrebbe anch'egli percepito ricavi occulti nel triennio preso in esame dagli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti.
I motivi (che sono sostanzialmente identici) sono infondati.
L'art. 7 comma 5 bis d. lgs. n. 546/92 stabilisce che “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Da tale precetto si evince che sull'ufficio impositore incombe la prova dell'esistenza del proprio diritto di credito (e quindi l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale diritto) e che tale prova si intendere raggiunta, con la conseguente pronuncia di conferma della validità dell'atto impositivo impugnato, soltanto se essa è presente, è coerente ed è completa.
Sulla scorta delle argomentazioni finora illustrate può affermarsi che la prova fornita dall'ufficio impositore (che ha il suo caposaldo nel p.v.c. del 16.1.2023 e nei suoi allegati) possiede tali qualità mentre i contribuenti non hanno soddisfatto l'onere di fornire la prova degli elementi impeditivi del diritto di credito vantato dall'Agenzia delle Entrate. Da ultimo, va affermato che tutti gli illeciti tributari ascritti agli appellanti dai provvedimenti di irrogazione acclusi agli avvisi di accertamento da loro impugnati sussistono, in quanto la loro consumazione deve ritenersi provata per le stesse ragioni espresse a riguardo della sussistenza dei maggiori debiti di imposta. In definitiva, gli avvisi di accertamento nn. TVF030402495/2023, TVF030402503/2023,
TVF010402516/2023, TVF010402523/2023 e TVF010402527/2023, emessi dalla Direzione
Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate, sono fondati;
fondata deve considerarsi la pretesa creditoria loro sottostante (con riguardo tanto alle maggiori imposte quanto alle sanzioni pecuniarie).
Le spese e gli onorari di causa seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n.
546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento al presente grado di giudizio, ai sensi del d.m. n.
55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); essi vengono quantificati (al netto di quanto già deciso per la fase cautelare con l'ordinanza n. 1076/25 di questa Corte), tenendo conto della decurtazione del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ufficio impositore), nella misura complessiva di € 5.200,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1978/02/2024 della Corte di giustizia tributaria di 1° gr. di Bari;
condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite e degli onorari del presente grado di giudizio che (al netto di quelli già liquidati per la fase cautelare del presente processo) si liquidano in complessivi € 5.200,00 oltre al rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 1.12.2025.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 01/12/2025, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 1537/2025 depositato il 05/05/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 s.r.l. Unipersonale – CF_Ricorrente_2 difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA elettivamente domiciliata presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1978/2024 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari sez. 2 e pubblicata il 10/10/2024 atti impositivi:
- avviso di accertamento n. TVF010402516/2023 irpef-addizionale regionale 2018
- avviso di accertamento n. TVF010402516/2023 irpef-addizionale comunale 2018
- avviso di accertamento n. TVF010402516/2023 irpef-redditi di capitale 2018
- avviso di accertamento n. TVF010402523/2023 irpef-addizionale regionale 2019
- avviso di accertamento n. TVF010402523/2023 irpef-addizionale comunale 2019
- avviso di accertamento n. TVF010402523/2023 irpef-redditi di capitale 2019
- avviso di accertamento n. TVF010402527/2023 irpef-addizionale regionale 2020
- avviso di accertamento n. TVF010402527/2023 irpef-addizionale comunale 2020
- avviso di accertamento n. TVF010402527/2023 irpef-redditi di capitale 2020
- avviso di accertamento n. TVF030402495/2023 ires-altro 2018
- avviso di accertamento n. TVF030402495/2023 iva-altro 2018
- avviso di accertamento n. TVF030402495/2023 irap 2018
- avviso di accertamento n. TVF030402503/2023 ires-altro 2019
- avviso di accertamento n. TVF030402503/2023 iva-altro 2019
- avviso di accertamento n. TVF030402503/2023 irap 2019
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellata al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del doppio grado di giudizio;
Appellata: rigetto dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna degli appellanti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
La Ricorrente_2 s.r.l.u., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Ricorrente_1, in atti generalizzato, come pure in atti rappresentati e difesi (d'ora in avanti, per brevità, i contribuenti), con ricorso notificato in data 9.4.2025 e poi iscritto a ruolo in data 5.5.2025, proponeva appello avverso la sentenza n. 1978/02/2024 della Corte di giustizia tributaria di 1° gr. di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari di lite del doppio grado di giudizio. La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva accolto, dopo che essi erano stati riuniti, i ricorsi proposti dai contribuenti avverso cinque avvisi di accertamento.
Si trattava degli avvisi di accertamento nn. TVF030402495/2023, TVF030402503/2023, TVF010402516/2023, TVF010402523/2023 e TVF010402527/2023, i quali erano stati emessi dalla
Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate.
Il primo ed il secondo avviso di accertamento, rispettivamente relativi agli anni di imposta 2018 e 2019, erano stati emessi nei confronti della Ricorrente_2 s.r.l..
Il terzo, il quarto ed il quinto avviso di accertamento, rispettivamente relativi agli anni di imposta
2018, 2019 e 2020, erano invece stati emessi nei confronti del Ricorrente_1.
A mezzo dell'avviso di accertamento n. TVF030402495/2023, relativo all'anno di imposta 2018, emesso e notificato in data 30.8.2018, era individuata, ai sensi degli artt. 39 comma 1 lett. d), 41 bis d.p.r. n. 600/73, 5 e 25 d. lgs. n. 446/97 e 54 comma 5 d.p.r. n. 633/72, maggior materia imponibile ai fini i.re.s., i.r.a.p. ed i.v.a.. In particolare, esso era stato emesso all'esito di un'attività di accertamento di tipo analitico – induttivo, la quale era consistita in una verifica eseguita presso la sede della s.r.l. dalla Tenenza di Bitonto della
Guardia di Finanza, i cui risultati erano documentati da un p.v.c. notificato in data 16.1.2023, e da un'attività di acquisizione – effettuata ai sensi degli artt. 32 comma 1 n. 7) d.p.r. n. 600/73 e 51 comma
2 n. 7) d.p.r. n. 633/72 presso alcuni soggetti che avevano intrattenuto rapporti contrattuali con la s.r.l.u. contribuente – di informazioni e di documenti concernenti questi rapporti ed il relativo epilogo;
l'atto impositivo, che richiamava in modo sostanzialmente pedissequo le conclusioni a cui erano giunti i militari della Guardia di Finanza all'esito dell'attività di verifica, per un verso appurava il conseguimento di maggiori ricavi non riportati nella pertinente dichiarazione fiscale e scaturenti da introiti non dichiarati e registrati come finanziamenti dei soci e per altro verso negava alla società contribuente la deduzione di svariati elementi negativi del reddito di impresa (spese ed esborsi documentati da fatture generiche emesse dalla società Società_1), su cui questa attività si era soffermata, e la detrazione dell'i.v.a. che era stata ad essa addebitata in aggiunta agli importi corrisposti per il conseguimento dei beni e delle prestazioni a cui tali elementi negativi erano riconducibili;
inoltre, addebitava l'i.v.a. dovuta in riferimento alle prestazioni documentate da quattro fatture emesse nei confronti della s.n.c. “Società_2” secondo il regime dell'inversione contabile previsto dall'art. 17 comma 6 lett. a ter) d.p.r. n. 633/72, le quali erano state erroneamente registrate come operazioni esenti piuttosto che imponibili.
Erano determinati e liquidati un maggior reddito di impresa imponibile pari ad € 109.117,00, un maggior valore della produzione pari ad € 319.001,00 ed un maggior volume di affari pari ad € 51.806,41.
Dunque, era richiesto il pagamento di € 24.969,00 a titolo di maggior i.re.s., di € 5.015,00 a titolo di maggior i.r.a.p. e di € 60.373,00 a titolo di maggior i.v.a., al netto degli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73 e delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte.
A mezzo dell'avviso di accertamento n. TVF010402516/2023, inerente all'anno di imposta 2018,
Ricorrente_1emesso nei confronti di in data 31.8.2023 e notificato in data 7.9.2023, ai sensi degli artt. 45 e 47 d.p.r. n. 917/86 nonchè 41 bis d.p.r. n. 600/73 l'ufficio impositore stimava il conseguimento di maggiori redditi personali sub specie di reddito di capitale;
esso, infatti, premetteva
Ricorrente_1 Ricorrente_2che il era socio della s.r.l.u., che dalla ricordata attività ispettiva svolta dalla Tenenza di Bitonto della Guardia di Finanza e documentava dal p.v.c. del 16.1.2023 era emerso che il contribuente aveva effettuato nei confronti della s.r.l. dei finanziamenti anomali che erano stati considerati introiti occultati all'erario e che successivamente egli aveva prelevato indebitamente € 39.391,00, i quali erano stati reputati suoi proventi sottratti ad imposizione;
concludeva quindi che il
Ricorrente_1 aveva in tale anno conseguito (e non dichiarato) un reddito di capitale rilevante ai sensi dell'art. 47 comma 1 d.p.r. n. 917/86 e pari ad € 39.391,00.
Seguiva pertanto la richiesta di pagamento di € 17.166,00 a titolo di maggior i.r.p.e.f. (oltre alle maggiori addizionali regionale pari ad € 678,00 e comunale pari ad € 315,00) al netto delle sanzioni pecuniarie contestualmente inflitte ed agli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73. L'avviso di accertamento n. TVF030402503/2023 si fondava su presupposti fattuali e ragioni giuridiche in buona parte coincidenti con quelli su cui riposava l'avviso di accertamento n.
TVF030402495/2023, come identica rispetto a quest'ultimo era l'attività istruttoria che aveva preceduto la sua emissione.
L'avviso n. TVF030402503/2023, concernente l'anno di imposta 2019, emesso e notificato in data
31.8.2023, liquidava un maggior reddito di impresa pari ad € 52.316,00, un maggior valore della produzione pari ad € 80.320,00 ed un maggior volume di affari pari ad € 31.690,00; ne seguiva la richiesta di pagamento di € 7.606,00 a titolo di maggior i.re.s., di € 1.527,00 a titolo di maggior i.r.a.p. e di € 6.972,00 a titolo di maggior i.v.a. al netto delle sanzioni pecuniarie contestualmente inflitte ed agli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73.
Questo atto impositivo assumeva che, dal più volte ricordato p.v.c. della G.d.F. del 16.1.2023, si evinceva che i due soci della Ricorrente_2 s.r.l. avevano anche nella predetta annualità effettuato in favore della società dei finanziamenti anomali che andavano considerati quali introiti della s.r.l. sottratti all'imposizione.
Altrettanto accadeva con riferimento agli avvisi di accertamento nn. TVF010402523/2023 e TVF010402527/2023, i quali poggiavano sui medesimi presupposti fattuali e sulle medesime ragioni giuridiche dell'avviso di accertamento n. TVF010402516/2023 (anche nel loro caso l'istruttoria consisteva nel p.v.c. della G.d.F. del 16.1.2023). L'avviso n. TVF010402523/2023, concernente l'anno di imposta 2019, emesso in data 31.8.2023 e notificato in data 5.9.2023, liquidava un maggior reddito di capitale pari ad € 89.737,00; ne seguiva la richiesta di pagamento di € 17.809,00 a titolo di maggior i.r.p.e.f., di € 707,00 a titolo di maggior addizionale regionale e di € 326,00 a titolo di maggior addizionale comunale, al netto delle sanzioni pecuniarie contestualmente inflitte ed agli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73. L'avviso n. TVF010402527/2023, concernente l'anno di imposta 2020, emesso in data 4.12.2017 e notificato in data 7.12.2017, liquidava un maggior reddito di capitale pari ad € 40.684,00; ne seguiva la richiesta di pagamento di € 29.495,00 a titolo di maggior i.r.p.e.f. (oltre alle maggiori addizionali regionale pari ad € 1.180,00 e comunale pari ad € 545,00), al netto delle sanzioni pecuniarie contestualmente inflitte ed agli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73.
L'avviso n. TVF011003636/2018, concernente l'anno di imposta 2014, emesso in data 31.8.2023 e notificato in data 11.9.2023, liquidava un maggior reddito di capitale pari ad € 8.687,00; l'ufficio impositore in particolare osservava che dall'esame della contabilità della s.r.l. si evinceva che il conto di mastro “socio Ricorrente_1/finanziamento” nell'anno 2019 si era chiuso con un saldo in avere pari ad € 8.687,05 e non era stato istituito nell'anno 2020 e ciò a suo parere dimostrava che tale importo di denaro era stato restituito al Ricorrente_1; ne seguiva la richiesta di pagamento di € 3.774,00 a titolo di maggior i.r.p.e.f. (oltre alle maggiori addizionali regionale pari ad € 150,00 e comunale pari ad € 70,00), al netto delle sanzioni pecuniarie contestualmente inflitte ed agli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73.
La Corte di g.t. di Bari respingeva i ricorsi, dopo averne disposto la riunione, ed affermava che gli avvisi di accertamento impugnati erano immuni dai vizi di forma che i contribuenti avevano eccepito e che le pretese creditorie esercitate attraverso gli atti impositivi emessi nei confronti della s.r.l. erano fondate poiché gli elementi indiziari da loro valorizzati (e desunti dal p.v.c. del 16.1.2023) dimostravano che tale società aveva conseguito dei ricavi superiori a quelli annotati nelle dichiarazioni fiscali da essa inoltrate (in conseguenza della percezione di introiti non dichiarati e della deduzione di esborsi privi dei requisiti stabiliti dall'art. 109 d.p.r. n. 917/86); concludeva che anche le pretese creditorie vantate nei confronti del socio Ricorrente_1 attraverso gli atti impositivi a lui notificati erano fondate, poiché egli in ciascuno degli anni di imposta aveva prelevato dalle casse della società degli importi in denaro che andavano in realtà considerati ricavi non dichiarati.
I contribuenti chiedevano la riforma della sentenza di primo grado impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
essi denunciavano la violazione dell'art. 7 comma 5 bis d. lgs. n. 546/92, l'erronea interpretazione dell'art. 17 d.p.r. n. 633/72, l'erronea valutazione della documentazione contabile, l'erronea interpretazione degli artt. 109 d.p.r. n. 917/86, 19 e 21 d.p.r. n.
633/72. L'ufficio impositore si costituiva nel presente grado di giudizio a mezzo di proprie controdeduzioni, con le quali chiedevano il rigetto del gravame.
Nell'udienza in camera di consiglio svoltasi in data 9.6.2025 questa Corte esaminava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
con ordinanza n. 1076/25 essa la respingeva e disponeva il rinvio della trattazione del processo all'udienza del 10.11.2025 ore 9.00.
In data 10.11.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 1.12.2025 deliberava la decisione.
Motivi della decisione La motivazione della presente sentenza viene redatta in conformità alle previsioni stabilite dall'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono. Con il secondo motivo di gravame (motivo A.2) gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 17 d.p.r. n. 633/72 e denunciano che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente stabilito la correttezza della decisione dell'ufficio impositore con riguardo al trattamento fiscale della prestazione
Società_2fornita dalla società contribuente alla s.n.c. e documentata dalle quattro fatture emesse nei confronti di quest'ultima e costituenti l'allegato n. 6 al p.v.c. del 16.1.2023; essi asseriscono che sarebbe stata la s.n.c. appaltante, controparte contrattuale della società contribuente, a non applicare correttamente la disciplina tributaria e che l'ufficio impositore, con l'atto impositivo emesso in riferimento all'anno di imposta 2018, tenterebbe il recupero di un'i.v.a. che la s.r.l. non avrebbe dovuto corrispondere.
Il motivo (concernente soltanto l'anno di imposta 2018) è infondato.
Società_2Nessuna delle parti contesta che i lavori e le attività che la s.n.c. ha appaltato alla s.r.l. Ricorrente_2 vadano assoggettati al regime dell'inversione contabile dell'i.v.a previsto dall'art. 17 comma 6 lett. a ter) d.p.r. n. 633/72.
Quest'ultima disposizione prevede che “Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:… alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Il quinto comma del citato art. 17 dispone che, per tutte le ipotesi in cui il principio dell'inversione va applicato, “in deroga al primo comma…al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'art. 25”.
Dall'esame del p.v.c. del 16.1.2023 e dei suoi allegati si desume che le copie delle fatture nn. 6/18,
12/18, 25/18 e 66/18, emesse dalla s.r.l. appellante ma conservate dalla sua committente (ed entrate in possesso dei verificatori in riscontro al questionario da loro trasmesso a quest'ultima), riportano l'indicazione dell'aliquota e dell'i.v.a. assolta direttamente dall'appaltatrice.
Nella fattura n. 6/18 l'imponibile è pari ad € 42.000,00 e l'i.v.a. ammonta ad € 9.240,00 per un totale pari ad € 51.240,00, in quella n. 12/18 l'imponibile è pari ad € 35.688,20 e l'i.v.a. è pari ad € 7.851,40 per un totale pari ad € 43.539,60, in quella n. 25/18 l'imponibile è pari ad € 47.584,26 e l'i.v.a. è pari ad € 10.468,54 per un totale pari ad € 58.052,78, in quella n. 66/18 l'imponibile è pari ad € 45.116,20 e l'i.v.a. è pari ad € 9.925,56 per un totale pari ad € 55.041,76.
Il raffronto con le copie delle fatture in possesso della s.r.l. appellante rivela un'evidente discrasia: in ciascuno di tali documenti fiscali la Ricorrente_2 s.r.l. ha annotato – a titolo di imponibili – non le cifre che, nelle copie delle fatture consegnate dalla s.n.c. Società_2, sono riportate a titolo di imponibili bensì quelle menzionate a titolo di costo totale delle prestazioni e pertanto comprensive anche dell'i.v.a.: nella fattura n. 6/18 l'imponibile è pari ad € 51.240,00, in quella n. 12/18 l'imponibile è pari ad € 43.539,60, in quella n. 25/18 l'imponibile è pari ad € 58.052,78 mentre in quella n. 66/18
l'imponibile è pari ad € 55.041,76.
Ricorrente_2Si evince agevolmente dal suddetto raffronto che la s.r.l. ha applicato erroneamente l'art. 17 comma 6 lett. a ter) d.p.r. n. 633/72 poiché essa ha inglobato nel valore dell'imponibile riportato nelle proprie copie di tali fatture anche l'i.v.a. annotata, liquidata e corrisposta dalla s.n.c.
Società_2 secondo la corretta interpretazione del regime fiscale dell'inversione contabile. Ne consegue che, come a ragione rilevato dai verificatori (cfr. pagg. 18 e ss. del p.v.c. del 16.1.2023), la s.r.l. ha illegittimamente lucrato un'i.v.a. pari ad € 37.485,51 (pari a quella corrisposta dalla s.n.c.
Società_2) in conseguenza della registrazione nelle operazioni esenti di un volume di affari pari ad € 207.874,14 (ossia pari alla somma degli imponibili annotati nelle copie in suo possesso delle fatture emesse nei confronti della s.n.c. ed erroneamente calcolati per le ragioni appena esposte); i.v.a di cui essa invece sarebbe stata debitrice se avesse esposto nelle fatture e registrato un volume di affari pari ad € 170.388,66 (come avvenuto nelle fatture effettivamente emesse nei confronti della farmacia). L'infondatezza del motivo in disamina rinviene inoltre dall'applicazione del principio di diritto, di recente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “l'assolvimento dell'IVA con il meccanismo del reverse charge dal cessionario, senza essere stata riportata dal cedente nel suo ammontare numerico in fattura, come derivante dal calcolo aritmetico operato con l'applicazione dell'aliquota alla base imponibile, comporta l'applicazione del c.d. principio di "cartolarità" di cui all'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto la semplice indicazione in fattura della debenza dell'IVA e della sua liquidazione - indicazione operata necessariamente dal cedente che emette il documento contabile, ai fini della rivalsa così come della detrazione, secondo la procedura del reverse charge che tocca al cessionario applicare nelle proprie scritture contabili - è elemento idoneo a rendere il cedente/prestatore debitore del tributo e parimenti a mantenere la indetraibilità dell'iva così assolta per il cessionario/committente, che ha liquidato e detratto il tributo applicando il reverse charge” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 23262/24).
Con il quarto motivo di gravame (motivo A.4) gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione degli artt. 109 d.p.r. n. 917/86 nonché 19 e 21 d.p.r. n. 633/72; essi denunciano l'infondatezza della sentenza appellata nella parte in cui essa ha confermato il diniego della deduzione degli esborsi effettuati per remunerare le prestazioni fornite dalla ditta Società_1, documentate dalle n. 17 fatture da quest'ultima emesse (all. n. 6 al p.v.c. del 16.1.2023), nonché la detrazione dell'i.v.a. loro tramite addebitata. Il motivo (inerente esclusivamente all'anno di imposta 2018) è infondato.
Il p.v.c. del 16.1.2023, sul punto integralmente recepito dall'avviso di accertamento n.
TVF030402495/2023, esclude la deduzione delle suddette spese e la detrazione dell'i.v.a. correlata a causa della violazione dell'art. 21 d.p.r. n. 633/72; le fatture che documentano tali spese ed addebitano l'i.v.a. non rispettano il dettato dell'art. 21 comma 2 lett. g) d.p.r. n. 633/72, il quale impone la presenza, nel corpo della fattura, della descrizione della “natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”.
Tale descrizione è infatti estremamente vaga e generica, giacché in sedici delle diciassette fatture la prestazione consiste in non meglio precisate attività di sopralluogo eseguite dalla Società_1
presso dei cantieri di pertinenza della s.r.l. appellante.
Orbene, dalle fatture non si comprende la ragione e la durata del sopralluogo né tantomeno il cantiere o i cantieri in cui esso sarebbe avvenuto (ancor più generica è invero la dicitura “Vostri cantieri di pertinenza”). Del resto, appare inverosimile che si sia trattato del medesimo cantiere poiché appare quantomeno inusuale che nel corso di un anno intero vi sia stato bisogno di effettuare accessi e sopralluoghi su un unico cantiere;
di qui, qualora i sopralluoghi siano stati eseguiti in molteplici cantieri, la necessità di indicare nelle fatture la loro ubicazione.
A ciò deve aggiungersi che la s.r.l. contribuente non ha esibito nel corso dell'attività di accertamento né depositato agli atti del presente processo documenti commerciali e contrattuali in grado di fornire la prova dell'effettiva esistenza dei rapporti con l'impresa emittente le fatture contestate.
Essi sarebbero stati tanto più necessari se si pone mente al fatto che anche il pagamento dei corrispettivi ad essa dovuti è avvenuto in denaro contante, a dispetto dell'entità cospicua del loro ammontare. Non è inoltre dato comprendere dall'esame delle fatture se il loro saldo sia avvenuto a mezzo di consegna di denaro contante od a seguito di disposizione di bonifico bancario, visto che anche a questo proposito le fatture menzionano tali modalità di pagamento come alternative;
va tuttavia osservato che, qualora il loro saldo sia avvenuto tramite bonifico bancario, la s.r.l. contribuente non ha versato in atti le distinte che comprovano l'avvenuta esecuzione di tale adempimento.
A conclusioni non dissimili si perviene con riferimento alla fattura n. 1/2018 della Società_1
, la quale attesta lo svolgimento di “lavori di computer grafica”.
Anche riguardo ad essa deve rilevarsi che la descrizione della prestazione fornita all'appellante è estremamente generica e che quest'ultima non ha fornito la prova (documentale) né del contratto concluso con l'emittente (in esecuzione del quale l'obbligazione avente ad oggetto tale prestazione è stata adempiuta) né dell'esecuzione del pagamento dell'importo del costo della prestazione medesima. Da ultimo va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui “affinché i costi aziendali possano essere dedotti, incombe sul contribuente la prova documentale dell'inerenza dei beni e servizi all'attività imprenditoriale, non essendo a tal fine sufficiente la generica indicazione nelle fatture. Va altresì precisato che se in fattura non emergono i requisiti di forma e di contenuto prescritti dall'art. 21 del d.p.r. n. 633 del 1972 (natura, qualità e quantità dei beni e servizi), il documento non costituisce titolo per la deduzione” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 33416/24). L'applicazione di tale principio di diritto alla presente controversia avvalora e corrobora le conclusioni finora rassegnate.
Con il terzo, il sesto e l'ottavo motivo di gravame (motivi A.3, B.2, C.2) gli appellanti lamentano l'infondatezza della sentenza di primo grado, nella parte in cui stabilisce che i finanziamenti corrisposti dal Ricorrente_1 alla Ricorrente_2 s.r.l. negli anni di imposta 2018 e 2019 costituirebbero in realtà ricavi occulti percepiti dalla società e che tali sarebbero altresì i prelievi effettuati dal Ricorrente_1 dalle casse sociali negli anni 2018, 2019 e 2020; denunciano che a tale conclusione, asseritamente erronea, il giudice di primo grado sarebbe addivenuto in conseguenza dell'erronea valutazione delle risultanze contabili della società prodotte in giudizio.
I motivi (che sono sostanzialmente identici) sono infondati. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto, applicabile alla presente controversia, secondo cui “il finanziamento in contanti proveniente dal socio di maggioranza ed amministratore di una s.r.l. che non è giustificato, né giustificabile da valide ragioni economiche e/o da idonea documentazione contabile, va considerato reimmissione in azienda di utili occulti. Come tale, deve considerarsi ricavo non dichiarato da assoggettare a tassazione, previo accertamento analitico-induttivo ad opera dell'Agenzia delle Entrate” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 23309/24).
Dall'applicazione di tale principio discende il riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'ufficio impositore. L'erogazione dei prestiti che il Ricorrente_1 avrebbe accordato alla s.r.l. non è suffragata da alcuna rilevante ed ammissibile prova documentale;
non è stato concluso un contratto di prestito o di mutuo, non risulta una delibera dell'assemblea dei soci ovvero dell'organo gestorio della s.r.l. che dia atto dell'accettazione di tale prestito (sarebbe probabilmente più corretto parlare di prestiti, attesa la natura frammentaria delle erogazioni di denaro in favore della società).
Quanto agli stralci della contabilità interna che gli appellanti hanno esibito (e che, a loro parere, fornirebbero la prova dell'infondatezza della pretesa) deve osservarsi che essi, a dispetto di quanto sostenuto nel libello che veicola il gravame, sono e restano generici in raffronto allo specifico tema di prova;
emblematica è la vaghezza delle registrazioni annotate nei conti di mastro in cui a fronte delle
Ricorrente_1reiterate immissioni di liquidità del compare la voce “movimento generico”. Va inoltre rammentato che gli artt. 61 comma 3 d.p.r. n. 600/73 e 59 comma 3 d.p.r. n. 633/72 prevedono che “i contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze”; il che priva di qualsivoglia attitudine probatoria il tentativo degli appellanti di ancorare alle proprie scritture contabili il soddisfacimento dell'onere probatorio su di loro incombente.
Quanto ai bilanci depositati dalla s.r.l., va considerato che l'art. 2709 c.c. (affermando un principio di cui i precetti contenuti nei due articoli appena citati sono una specificazione) dispone che “I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore” ma non a suo favore.
La giurisprudenza di legittimità sedimentatasi nell'alveo dell'interpretazione di tale norma ha riconosciuto che “le annotazioni del libro giornale…..non fanno fede della veridicità dei dati in esso esposti e…. non costituiscono prova a favore dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2709 c.c.” (Cass. Civ.
Sez. Trib. sent. n. 25334/24) e che “poiché il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci (anche se assenti o dissenzienti), la delibera di approvazione, in deroga all'art. 2709 c.c., fa piena prova, nei confronti dei soci, dell'esistenza dei crediti della società, purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo” (Cass. Civ. Sez. III° sent. n.
1943/23; cfr. anche Sez. I° sent. n. 6616/15 e Sez. I° sent. n. 27330/24). Ricorrente_2Agli atti non vi è prova della regolare approvazione dei bilanci della s.r.l. depositati in relazione agli anni 2018 e 2018 (costituita dalle delibere dell'assemblea dei soci della s.r.l. aventi tale oggetto) e, soprattutto, dall'esame delle rispettive risultanze non si apprezza la chiara ed inconfutabile
Ricorrente_1indicazione del diritto di credito vantato dal in conseguenza del prestito da lui accordato alla società.
Alla luce delle argomentazioni finora esposte anche i prelievi effettuati dal Ricorrente_1 negli anni di imposta 2018, 2019 e 2020 vanno considerati ricavi occulti sottratti ad imposizione.
Con il primo, il quinto ed il settimo motivo di gravame (motivi A.1, B.1, C.1) gli appellanti denunciano la violazione dell'art. 7 comma 5 bis d. lgs. n. 546/92; essi lamentano che la sentenza di primo grado avrebbe a torto riconosciuto che l'ufficio impositore avrebbe provato che la s.r.l. contribuente ha conseguito ricavi non dichiarati nei due anni di imposta presi in considerazione dagli atti impositivi emessi nei suoi confronti, non avrebbe versato l'i.v.a. dovuta a riguardo dell'operazione commerciale documentata dalle fatture emesse dalla Società_2 s.n.c., che il socio Ricorrente_1
MM avrebbe anch'egli percepito ricavi occulti nel triennio preso in esame dagli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti.
I motivi (che sono sostanzialmente identici) sono infondati.
L'art. 7 comma 5 bis d. lgs. n. 546/92 stabilisce che “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Da tale precetto si evince che sull'ufficio impositore incombe la prova dell'esistenza del proprio diritto di credito (e quindi l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale diritto) e che tale prova si intendere raggiunta, con la conseguente pronuncia di conferma della validità dell'atto impositivo impugnato, soltanto se essa è presente, è coerente ed è completa.
Sulla scorta delle argomentazioni finora illustrate può affermarsi che la prova fornita dall'ufficio impositore (che ha il suo caposaldo nel p.v.c. del 16.1.2023 e nei suoi allegati) possiede tali qualità mentre i contribuenti non hanno soddisfatto l'onere di fornire la prova degli elementi impeditivi del diritto di credito vantato dall'Agenzia delle Entrate. Da ultimo, va affermato che tutti gli illeciti tributari ascritti agli appellanti dai provvedimenti di irrogazione acclusi agli avvisi di accertamento da loro impugnati sussistono, in quanto la loro consumazione deve ritenersi provata per le stesse ragioni espresse a riguardo della sussistenza dei maggiori debiti di imposta. In definitiva, gli avvisi di accertamento nn. TVF030402495/2023, TVF030402503/2023,
TVF010402516/2023, TVF010402523/2023 e TVF010402527/2023, emessi dalla Direzione
Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate, sono fondati;
fondata deve considerarsi la pretesa creditoria loro sottostante (con riguardo tanto alle maggiori imposte quanto alle sanzioni pecuniarie).
Le spese e gli onorari di causa seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n.
546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento al presente grado di giudizio, ai sensi del d.m. n.
55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); essi vengono quantificati (al netto di quanto già deciso per la fase cautelare con l'ordinanza n. 1076/25 di questa Corte), tenendo conto della decurtazione del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ufficio impositore), nella misura complessiva di € 5.200,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1978/02/2024 della Corte di giustizia tributaria di 1° gr. di Bari;
condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite e degli onorari del presente grado di giudizio che (al netto di quelli già liquidati per la fase cautelare del presente processo) si liquidano in complessivi € 5.200,00 oltre al rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 1.12.2025.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso