Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 02/02/2026, n. 382
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 17 d.p.r. n. 633/72

    La Corte ha ritenuto che la s.r.l. abbia applicato erroneamente l'art. 17 comma 6 lett. a ter) d.p.r. n. 633/72, inglobando nel valore dell'imponibile l'IVA annotata, liquidata e corrisposta dalla s.n.c. Società_2 secondo la corretta interpretazione del regime fiscale dell'inversione contabile. Di conseguenza, la s.r.l. ha illegittimamente lucrato un'IVA pari ad € 37.485,51.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione degli artt. 109 d.p.r. n. 917/86, 19 e 21 d.p.r. n. 633/72

    La Corte ha ritenuto che le fatture emesse dalla Società_1 non rispettino l'art. 21 comma 2 lett. g) d.p.r. n. 633/72, in quanto la descrizione della prestazione è vaga e generica. Inoltre, la società contribuente non ha fornito prova dell'effettiva esistenza dei rapporti con l'impresa emittente né del pagamento dei corrispettivi, avvenuto in contanti. La Suprema Corte ha statuito che, se in fattura non emergono i requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.p.r. n. 633 del 1972, il documento non costituisce titolo per la deduzione.

  • Rigettato
    Erronea valutazione delle risultanze contabili

    La Corte ha applicato il principio di diritto secondo cui il finanziamento in contanti proveniente dal socio di maggioranza ed amministratore di una s.r.l., se non giustificato, va considerato reimmissione in azienda di utili occulti. L'erogazione dei prestiti non è suffragata da prova documentale. Le annotazioni del libro giornale non fanno fede della veridicità dei dati esposti e non costituiscono prova a favore dell'imprenditore. I bilanci depositati non indicano chiaramente il diritto di credito vantato dal Ricorrente_1.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 comma 5 bis d. lgs. n. 546/92

    La Corte ha affermato che sull'ufficio impositore incombe la prova dell'esistenza del proprio diritto di credito, e che tale prova si intende raggiunta se è presente, coerente e completa. La prova fornita dall'ufficio impositore (basata sul p.v.c. del 16.1.2023) possiede tali qualità, mentre i contribuenti non hanno soddisfatto l'onere di fornire la prova degli elementi impeditivi del diritto di credito vantato dall'Agenzia delle Entrate. Tutti gli illeciti tributari ascritti sussistono.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 02/02/2026, n. 382
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 382
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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