TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 467
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Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di compatibilità/incompatibilità e terzietà dell'azione amministrativa

    Il Collegio ha ritenuto che il funzionario regionale fosse stato nominato commissario ad acta già nel 2014, prima delle delibere regionali di incompatibilità del PUG (2017). Pertanto, il sospetto di un suo ruolo volto a facilitare l'adeguamento alle prescrizioni regionali è stato escluso. Inoltre, si è chiarito che il ruolo del commissario ad acta, nell'ambito della conferenza di servizi, è quello di co-pianificazione e di adeguamento alle criticità regionali, non di sostituzione della pianificazione comunale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 11 L.R. n. 20/2001 ed eccesso di potere (travisamento dei fatti, sviamento di potere, illogicità manifesta)

    Il Collegio ha confermato che le scelte pianificatorie sono generalmente sottratte al sindacato del giudice, salvo errori macroscopici. Si è ritenuto che la destinazione agricola possa essere impressa anche in contesti urbanizzati per esigenze di governo del territorio. L'aspettativa del privato a una diversa destinazione è cedevole rispetto alla potestà pianificatoria dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 11 L.R. n. 20/2001 ed eccesso di potere (travisamento dei fatti, sviamento di potere, illogicità manifesta)

    Il Collegio ha confermato che le scelte pianificatorie sono generalmente sottratte al sindacato del giudice, salvo errori macroscopici. Si è ritenuto che la destinazione agricola possa essere impressa anche in contesti urbanizzati per esigenze di governo del territorio. L'aspettativa del privato a una diversa destinazione è cedevole rispetto alla potestà pianificatoria dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di compatibilità/incompatibilità e terzietà dell'azione amministrativa

    Il Collegio ha ritenuto che il funzionario regionale fosse stato nominato commissario ad acta già nel 2014, prima delle delibere regionali di incompatibilità del PUG (2017). Pertanto, il sospetto di un suo ruolo volto a facilitare l'adeguamento alle prescrizioni regionali è stato escluso. Inoltre, si è chiarito che il ruolo del commissario ad acta, nell'ambito della conferenza di servizi, è quello di co-pianificazione e di adeguamento alle criticità regionali, non di sostituzione della pianificazione comunale.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di compatibilità/incompatibilità e terzietà dell'azione amministrativa

    Il Collegio ha ritenuto che il funzionario regionale fosse stato nominato commissario ad acta già nel 2014, prima delle delibere regionali di incompatibilità del PUG (2017). Pertanto, il sospetto di un suo ruolo volto a facilitare l'adeguamento alle prescrizioni regionali è stato escluso. Inoltre, si è chiarito che il ruolo del commissario ad acta, nell'ambito della conferenza di servizi, è quello di co-pianificazione e di adeguamento alle criticità regionali, non di sostituzione della pianificazione comunale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 11 L.R. n. 20/2001 ed eccesso di potere (travisamento dei fatti, sviamento di potere, illogicità manifesta)

    Il Collegio ha confermato che le scelte pianificatorie sono generalmente sottratte al sindacato del giudice, salvo errori macroscopici. Si è ritenuto che la destinazione agricola possa essere impressa anche in contesti urbanizzati per esigenze di governo del territorio. L'aspettativa del privato a una diversa destinazione è cedevole rispetto alla potestà pianificatoria dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 467
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 467
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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