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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 503 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Oria alla Piazza Lorch n. 19, presso lo studio dell'avv. Stefano Epicoco, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
- in persona del suo Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, (C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti P.IVA_1
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato in virtù di procura generale alle liti in
CP_ atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto alla via Golfo di
Taranto n.7/D
- APPELLATO -
Oggetto: indennità disoccupazione agricola
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1510/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
CP_ lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell Parte_1 - volta a sentire dichiarare il suo diritto, nella qualità di bracciante agricolo, a percepire integralmente l'importo a titolo di disoccupazione agricola rapportato a 158 giornate lavorative prestate nell'anno 2016, consacrate negli Elenchi Nominativi di Categoria, con
CP_ conseguente condanna dell' al pagamento del relativo trattamento, rigettato sul presupposto della sua iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti – così disponeva:
CP_
“Condanna l' a pagare al ricorrente l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2016 commisurata alle giornate lavorate in quell'anno (158), detratte dal parametro 365
unitamente a quelle lavorate come coltivatore diretto e altrimenti indennizzate;
compensa
CP_ per metà le spese di lite e pone la quota residua a carico dell' liquidata in concreto in euro 800,00 per compenso e distratta in favore dell'avv. Stefano Epicoco”.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma parziale.
CP_
Resisteva l' concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice dopo aver delineato la qualità di coltivatore diretto desumibile, ai fini previdenziali, dall'art. 2 della legge n. 1047 del 1957 e dagli artt. 2 e 3 della legge n. 9 del
1963, ha rilevato che il numero di 53 giornate, costituente il fabbisogno di mano d'opera per i terreni direttamente lavorati dal non rappresenta la prevalenza di attività da Pt_1
cui trarre fonte di reddito, poiché non è idoneo a integrare non solo il requisito, indicato nelle citate norme, della coltivazione di fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a
104 giornate annue, ma neppure il requisito dell'abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi, sussistente quando il soggetto si dedichi in modo esclusivo oppure con impegno che occupi il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca la sua maggior fonte di reddito
Ha, quindi, negato la qualifica di coltivatore diretto del ma ha ritenuto che l'attività Pt_1
da questi prestata sui suoi fondi agricoli rilevi, comunque, per l'individuazione del limite
2 massimo delle giornate di disoccupazione riconoscibile, dato dal parametro 365 diminuito di tutti i periodi di lavoro e delle giornate indennizzate.
Ha, pertanto compensato per un mezzo le spese di giudizio in considerazione dell'esito globale della lite.
Si duole il di tale decisione evidenziando l'errore del primo giudice per aver ritenuto Pt_1
comunque la sussistenza dell'attività di coltivatore diretto, pur avendo accertato la prevalenza dell'attività di bracciante agricolo ed insistendo per la declaratoria del suo diritto a percepire l'integrale trattamento economico per le 158 giornate dallo stesso prestate quale bracciante agricolo, senza alcuna detrazione in virtù anche della già accertata prevalenza di questa attività rispetto a quella di coltivatore diretto, giusta sentenza n. 4132/2016, in atti,
emessa dal Giudice del Lavoro di Brindisi, passata in cosa giudicata.
L'appello è fondato.
Invero, è pacifico lo svolgimento dell'attività di bracciante agricolo svolta dall'appellante per 156 giornate nell'anno 2016, consacrato dall'estratto previdenziale, in atti, e dalla sussistenza della relativa iscrizione nell'Elenco dei Lavoratori Agricoli che esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del richiesto diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli (v. Cass. n. 3556/2023 e Cass. n.
3003/2024)
Non può, invece, ritenersi l'iscrizione del negli Elenchi dei Coltivatori Agricoli che Pt_1
scatta soltanto con il requisito minino di 104 giornate, rilevato che i terreni dello stesso richiedono un fabbisogno di appena 53 giornate l'anno e cioè un impegno Pt_1
assolutamente marginale e affatto prevalente rispetto all'attività bracciantile, riconosciuto anche con la sentenza n. 4132/2016 emessa dal Tribunale di Brindisi su ricorso promosso
CP_ dall'odierno appellante nei confronti dell' in cui sono elencati gli stessi appezzamenti di terreno agricolo, quote e colture di cui al presente giudizio, e confermato con la sentenza n.
800/2018 dello stesso Tribunale, proprio per l'avvenuto accertamento del “diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti (e non di essere classificato come coltivatore diretto come asserito dall )”. CP_1
3 Conclusivamente, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, deve dichiararsi il diritto dell'appellante di conseguire l'indennità di disoccupazione agricola per le 158 giornate lavorate nell'anno 2016, quale OTD, senza detrazione alcuna per le
CP_ giornate riconducibili all'attività di coltivatore diretto, con conseguente condanna dell al relativo pagamento.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo con distrazione, seguono la soccombenza dell' CP_1
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che CP_ conferma nel resto, condanna l al pagamento in favore di Parte_1 dell'indennità di disoccupazione agricola corrispondente alle 158 giornate lavorate quale operaio a tempo determinato, senza alcuna detrazione per le giornate riconducibili all'attività di coltivatore diretto;
CP_ 2) condanna l al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.600,00, per il primo grado e in €. 1.500,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Epicoco, procuratore dell'appellante, anticipante.
Taranto, 26.3.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 503 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Oria alla Piazza Lorch n. 19, presso lo studio dell'avv. Stefano Epicoco, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
- in persona del suo Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, (C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti P.IVA_1
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato in virtù di procura generale alle liti in
CP_ atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto alla via Golfo di
Taranto n.7/D
- APPELLATO -
Oggetto: indennità disoccupazione agricola
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1510/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
CP_ lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell Parte_1 - volta a sentire dichiarare il suo diritto, nella qualità di bracciante agricolo, a percepire integralmente l'importo a titolo di disoccupazione agricola rapportato a 158 giornate lavorative prestate nell'anno 2016, consacrate negli Elenchi Nominativi di Categoria, con
CP_ conseguente condanna dell' al pagamento del relativo trattamento, rigettato sul presupposto della sua iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti – così disponeva:
CP_
“Condanna l' a pagare al ricorrente l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2016 commisurata alle giornate lavorate in quell'anno (158), detratte dal parametro 365
unitamente a quelle lavorate come coltivatore diretto e altrimenti indennizzate;
compensa
CP_ per metà le spese di lite e pone la quota residua a carico dell' liquidata in concreto in euro 800,00 per compenso e distratta in favore dell'avv. Stefano Epicoco”.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma parziale.
CP_
Resisteva l' concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice dopo aver delineato la qualità di coltivatore diretto desumibile, ai fini previdenziali, dall'art. 2 della legge n. 1047 del 1957 e dagli artt. 2 e 3 della legge n. 9 del
1963, ha rilevato che il numero di 53 giornate, costituente il fabbisogno di mano d'opera per i terreni direttamente lavorati dal non rappresenta la prevalenza di attività da Pt_1
cui trarre fonte di reddito, poiché non è idoneo a integrare non solo il requisito, indicato nelle citate norme, della coltivazione di fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a
104 giornate annue, ma neppure il requisito dell'abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi, sussistente quando il soggetto si dedichi in modo esclusivo oppure con impegno che occupi il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca la sua maggior fonte di reddito
Ha, quindi, negato la qualifica di coltivatore diretto del ma ha ritenuto che l'attività Pt_1
da questi prestata sui suoi fondi agricoli rilevi, comunque, per l'individuazione del limite
2 massimo delle giornate di disoccupazione riconoscibile, dato dal parametro 365 diminuito di tutti i periodi di lavoro e delle giornate indennizzate.
Ha, pertanto compensato per un mezzo le spese di giudizio in considerazione dell'esito globale della lite.
Si duole il di tale decisione evidenziando l'errore del primo giudice per aver ritenuto Pt_1
comunque la sussistenza dell'attività di coltivatore diretto, pur avendo accertato la prevalenza dell'attività di bracciante agricolo ed insistendo per la declaratoria del suo diritto a percepire l'integrale trattamento economico per le 158 giornate dallo stesso prestate quale bracciante agricolo, senza alcuna detrazione in virtù anche della già accertata prevalenza di questa attività rispetto a quella di coltivatore diretto, giusta sentenza n. 4132/2016, in atti,
emessa dal Giudice del Lavoro di Brindisi, passata in cosa giudicata.
L'appello è fondato.
Invero, è pacifico lo svolgimento dell'attività di bracciante agricolo svolta dall'appellante per 156 giornate nell'anno 2016, consacrato dall'estratto previdenziale, in atti, e dalla sussistenza della relativa iscrizione nell'Elenco dei Lavoratori Agricoli che esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del richiesto diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli (v. Cass. n. 3556/2023 e Cass. n.
3003/2024)
Non può, invece, ritenersi l'iscrizione del negli Elenchi dei Coltivatori Agricoli che Pt_1
scatta soltanto con il requisito minino di 104 giornate, rilevato che i terreni dello stesso richiedono un fabbisogno di appena 53 giornate l'anno e cioè un impegno Pt_1
assolutamente marginale e affatto prevalente rispetto all'attività bracciantile, riconosciuto anche con la sentenza n. 4132/2016 emessa dal Tribunale di Brindisi su ricorso promosso
CP_ dall'odierno appellante nei confronti dell' in cui sono elencati gli stessi appezzamenti di terreno agricolo, quote e colture di cui al presente giudizio, e confermato con la sentenza n.
800/2018 dello stesso Tribunale, proprio per l'avvenuto accertamento del “diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti (e non di essere classificato come coltivatore diretto come asserito dall )”. CP_1
3 Conclusivamente, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, deve dichiararsi il diritto dell'appellante di conseguire l'indennità di disoccupazione agricola per le 158 giornate lavorate nell'anno 2016, quale OTD, senza detrazione alcuna per le
CP_ giornate riconducibili all'attività di coltivatore diretto, con conseguente condanna dell al relativo pagamento.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo con distrazione, seguono la soccombenza dell' CP_1
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che CP_ conferma nel resto, condanna l al pagamento in favore di Parte_1 dell'indennità di disoccupazione agricola corrispondente alle 158 giornate lavorate quale operaio a tempo determinato, senza alcuna detrazione per le giornate riconducibili all'attività di coltivatore diretto;
CP_ 2) condanna l al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.600,00, per il primo grado e in €. 1.500,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Epicoco, procuratore dell'appellante, anticipante.
Taranto, 26.3.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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