Ordinanza collegiale 6 giugno 2022
Sentenza 20 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01181/2026REG.PROV.COLL.
N. 05746/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5746 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro, Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ugento, non costituito in giudizio;
Comune Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Caggiula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 02012/2022, resa tra le parti, Annullamento:
- dell'ordinanza di demolizione n. 7 del 25.11.2020 (successivamente notificata) con cui il Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente-Suap del Comune di Ugento ha ingiunto all'odierno ricorrente la demolizione di alcune opere asseritamente abusive e il ripristino dello stato dei luoghi; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi: a) la comunicazione di avvio del procedimento per ingiunzione di ordinanza di demolizione prot. n. 23934 del 6.11.2020; b) le risultanze della visita effettuata dall'A.c. in data 7.10.2020 presso l'immobile del ricorrente; c) la relazione/il verbale di sopralluogo redatto dai tecnici comunali incaricati all'esito del sopralluogo del 7.10.2020;
- della nota del Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente-Suap del Comune di Ugento prot. n. 3462 del 9.2.2021, della relazione di sopralluogo prot. n. 23714 del 4.11.2020 e di tutti gli altri atti ad essi presupposti consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Comune Ugento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. DA PO e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appello in epigrafe riguarda la controversia avente ad oggetto i provvedimenti con cui il Comune di Ugento ha: - ordinato al sig. -OMISSIS- la demolizione di alcune opere edilizie ritenute realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire n. 1/2018 (ordinanza n. 7 del 25.11.2020); - disposto la successiva sospensione immediata di ogni lavorazione sul medesimo immobile (nota prot. 3462 del 9.2.2021).
2. Avverso tali atti il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso al TAR Puglia, deducendo errori istruttori nell’accertamento delle presunte difformità edilizie, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, violazione degli artt. 31, 34 e 34-bis d.P.R. 380/2001, nonché la riconducibilità delle opere contestate alle tolleranze costruttive ovvero a interventi di efficientamento energetico. Il ricorrente ha, altresì, impugnato la nota di sospensione dei lavori per violazione dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001 e per contraddittorietà rispetto all’ordine di demolizione.
3. Il giudice di prime cure, con sentenza TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 20 dicembre 2022, n. 2012, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché – con distinta sentenza resa pochi giorni prima (n. 1995/2022) – era stato annullato il permesso di costruire n. 1/2018, presupposto degli atti repressivi impugnati. Spese compensate.
4. Con l’atto di appello il sig. -OMISSIS- ha censurato la sentenza deducendo due motivi. Nello specifico, l’appellante ha dedotto i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 113 Cost.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10, 22, 27 e 31, 32, 33, 34, 34-bis, 37 e 44 d.P.R. 6.6.2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, l.r. Puglia n. 13/’08. Violazione e falsa applicazione dell’art. 149, d.lgs. n. 42/’04. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 31/’17. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, l. n. 241/’90. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di ragionevolezza. Eccesso di potere (travisamento dei fatti, difetto istruttorio, manifesta illogicità e contraddittorietà, carenza di motivazione, manifesta ingiustizia, perplessità); 2) Violazione e falsa applicazione degli art. 12, 20, 27, 30, 31, 36, 44, 93 e 94 d.P.R. n. 380/’01. Violazione e falsa applicazione nelle N.T.A. del p.r.g. comunale relative alla definizione degli indici e parametri urbanistici nonché alle zone B5 di “Completamento (Marina)”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del Regolamento edilizio comunale. Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31.1.1973. Violazione e falsa applicazione della circolare della Regione Puglia AOO_64 n. 63622/2010. Eccesso di potere (erronea presupposizione dei fatti, difetto istruttorio). Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, d.m. n. 1444/1968. Difetto istruttorio, erronea presupposizione, contraddittorietà.
5. Si sono costituiti il Comune di Ugento e il controinteressato PI -OMISSIS- chiedendo il rigetto dell’appello.
6. All’udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato stante la piena condivisione della pronuncia impugnata di statuizione di improcedibilità, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod. proc. amm.
8. L’ordinanza di demolizione impugnata in prime cure riguardava la demolizione di alcune opere edilizie ritenute realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire n. 1/2018.
9. L’annullamento integrale di tale ultimo titolo edilizio ha reso del tutto priva di interesse la statuizione in ordine ad opere in presunta difformità di un titolo non più esistente, cosicchè lo stesso oggetto del giudizio è venuto meno e con esso l’interesse alla relativa statuizione. In ogni caso, tale pregresso esito ed il susseguirsi di contenziosi e decisioni impone comunque una rivalutazione anche agli uffici comunali, in termini incompatibili con la presunta ipotetica permanenza di un interesse eventuale alla decisione.
10. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO SA, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
DA PO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA PO | IO SA |
IL SEGRETARIO