Art. 21.
Entro sei mesi dalla entra in in vigore della presente legge, sara' provveduto, mediante decreto del Presidente della Repubblica, alla emanazione delle norme di attuazione della legge stessa. Su tali norme dovra' essere sentito il parere di una Commissione di dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere con criteri di proporzionalita'.
Entro sei mesi dalla entra in in vigore della presente legge, sara' provveduto, mediante decreto del Presidente della Repubblica, alla emanazione delle norme di attuazione della legge stessa. Su tali norme dovra' essere sentito il parere di una Commissione di dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere con criteri di proporzionalita'.