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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/07/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1143/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to RUBERT LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
RUBERT LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Caneva (PN) il
02/08/1980, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con verbale del 09/05/2005, omologato con decreto del 18/05/2005; successivamente, modifica delle condizioni di separazione avvenuta con decreto omologato il 07/06/2005 – R.G. 812/2005 – Tribunale
1 Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente - sposato e con autonomo
nucleo familiare, nato a [...] il [...], Parte_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente - portatore di handicap
grave, convivente con la madre;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Sarone di Caneva (PN) il 02.08.1980 trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Sarone di Caneva al n. 11, serie A, parte 2, ufficio 2
• ordinare al Comune di Caneva di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• revocare l'assegno di mantenimento disposto in separazione a favore del figlio essendo lo stesso economicamente autosufficiente. Pt_2
• nulla in punto di mantenimento dei coniugi
• Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
• dichiarare compensate le spese legali”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note
2 scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 03/04/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 05/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli Pt_2
interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Caneva (PN), in data Parte_1 CP_1
02/08/1980;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANEVA (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980, atto n. 11, parte 2, serie A, ufficio 2) e agli ulteriori
3 incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 16/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1143/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to RUBERT LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
RUBERT LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Caneva (PN) il
02/08/1980, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con verbale del 09/05/2005, omologato con decreto del 18/05/2005; successivamente, modifica delle condizioni di separazione avvenuta con decreto omologato il 07/06/2005 – R.G. 812/2005 – Tribunale
1 Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente - sposato e con autonomo
nucleo familiare, nato a [...] il [...], Parte_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente - portatore di handicap
grave, convivente con la madre;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Sarone di Caneva (PN) il 02.08.1980 trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Sarone di Caneva al n. 11, serie A, parte 2, ufficio 2
• ordinare al Comune di Caneva di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• revocare l'assegno di mantenimento disposto in separazione a favore del figlio essendo lo stesso economicamente autosufficiente. Pt_2
• nulla in punto di mantenimento dei coniugi
• Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
• dichiarare compensate le spese legali”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note
2 scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 03/04/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 05/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli Pt_2
interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Caneva (PN), in data Parte_1 CP_1
02/08/1980;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANEVA (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980, atto n. 11, parte 2, serie A, ufficio 2) e agli ulteriori
3 incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 16/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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