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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/10/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr. Massimo DE CESARE - Consigliere dr.ssa Emanuela VITELLO - Consigliere
all'udienza di discussione del 05 dicembre 2024, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite in grado di rinvio iscritte ai nn. 288 e 291/23 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.to in L'Aquila, Via Giuseppe Verdi, n. 18 rappr. e dif. dall'Avv.to Maurizio Rencricca giusta procura in atti RICORRENTE/RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
E ; CP_1 elett.te domicil.ta in Roma, Largo Messico, n. 7 rappr. e dif. dagli Avv.ti Marco Nervegna e Kristian Cosmi giusta procura in atti RESISTENTE/RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
Controparte_2
[...] elett.te domicil.to in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo snc rappr. e dif. ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
1 Rossi Francesco; elett.te domicil.to in Teramo, Via Mario Capuani, n. 39 rappr. e dif. dall'Avv.to Nicola Sotgiu giusta procura in atti RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_3
[...] contumace CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza 09.02.2017 della Corte d'Appello di L'Aquila.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite.
Svolgimento del processo
Con ordinanza 13.04.2023, n. 9920 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 83/2017, emessa e pubblicata da questa Corte in data 09.02.2017, con la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado – che aveva condannato e , in solido, al pagamento, in favore di a titolo di CP_2 CP_3 CP_1 risarcimento del danno, della complessiva somma di € 9000,00, oltre accessori – i giudici d'appello avevano dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in ordine alla domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente in relazione ai vizi della procedura concorsuale dedotta in giudizio, dichiarato interamente compensate le spese tra la ricorrente, il ed il e condannato il alla Parte_1 CP_2 Pt_1 rifusione delle spese di lite in favore di , terzo chiamato in causa. Persona_1
Con un primo ricorso depositato in data 07.07.2023 il ha Parte_1 riassunto il giudizio, chiedendo la condanna di alla rifusione delle CP_1 spese dell'intero giudizio sia in proprio favore, sia in favore di , nonché Persona_1 la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma di € 10.351,00, nelle more versata dal a titolo di rimborso spese legali in esecuzione della sentenza Pt_1 cassata.
A tal fine, il ricorrente, ricostruito il complesso iter processuale della vicenda sottoposta all'attenzione della Corte, rileva che la Corte di Cassazione, in accoglimento del gravame proposto dall'ente, ha cassato la sentenza impugnata per avere i giudici d'appello condannato il al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1 [...]
, erroneamente ritenendo l'ente responsabile della sua chiamata in causa, Per_1
2 senza considerare che l'integrazione del contraddittorio nei confronti del si era Per_1 resa necessaria in considerazione del tenore delle domande avanzate dalla CP_1
Con un secondo ricorso, depositato in data 10.07.2023, ha riassunto il giudizio anche la quale, premesso che con la medesima ordinanza la Corte di CP_1
Cassazione ha cassato la sentenza d'appello anche per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto il G.O. carente di giurisdizione relativamente alla domanda di risarcimento danni avanzata per vizi della procedura concorsuale, ha chiesto la conferma della condanna emessa all'esito del giudizio di primo grado nei confronti di e di . CP_2 CP_3
In entrambi i procedimenti si è costituito in giudizio , il quale ha Persona_1 chiesto alla Corte di porre a carico di le spese di lite dal medesimo CP_1 sostenute.
Nel solo procedimento R.G. n. 291/2023 si è costituito in giudizio anche il il quale ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata CP_2 nei suoi confronti, stante l'assenza di un danno ingiusto risarcibile, non potendo la sua condotta aver creato alcun legittimo affidamento in capo alla CP_1
Il , benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_3
Disposta la riunione dei due procedimenti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., all'esito dell'odierna udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., preso atto delle note depositate dai difensori delle parti costituite in data 26.11, 02.12. e 03.12.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso di è solo parzialmente fondato e dev'essere accolto nei CP_1 soli limiti di seguito indicati.
Con ricorso al Tribunale di L'Aquila depositato in data 13.12.2013, CP_1
premesso di avere stipulato con il un contratto di lavoro
[...] Parte_1 subordinato a tempo indeterminato in data 14.06.2013, che era stato annullato dal in data 09.07.2013 a seguito dell'annullamento, da parte del , del Pt_1 CP_3 provvedimento con il quale la ricorrente era stata assegnata all'ente territoriale, ha chiesto al Tribunale di “dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque l'annullabilità, l'inesistenza e/o l'inefficacia dell'annullamento del contratto (…) dichiarando illegittimo il conseguente recesso (…); per l'effetto, dichiarare il diritto” della ricorrente “alla prosecuzione del rapporto di lavoro (…) e condannare il Comune (…) al pagamento delle retribuzioni maturate dal recesso alla data dell'effettiva riammissione (…); condannare altresì il (…) anche in solido con Pt_1 CP_2
e Commissione (…) al risarcimento del danno Controparte_3
3 biologico (…) oltre al danno morale e/o esistenziale (…). In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui non sia disposto il ripristino del rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il Comune di , condannare quest'ultimo anche in solido con Parte_1
e al risarcimento del CP_2 Controparte_3 Controparte_4 danno patrimoniale da perdita degli stipendi e/o da perdita di chance arrecato”, nonché al risarcimento del danno biologico, morale e/o esistenziale.
Il Tribunale, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
, subentrato alla nel posto di lavoro che era stato inizialmente Per_1 CP_1 assegnato alla ricorrente presso il Comune di;
respinta l'eccezione di difetto Parte_1 di giurisdizione sollevata dalla difesa del ritenuto che “nessun profilo di CP_2 responsabilità contrattuale e/o extra-contrattuale” era ravvisabile nella condotta del
, atteso che “l'annullamento del contratto di lavoro” da parte Parte_1 dell'ente territoriale era un semplice “atto consequenziale” all'annullamento in autotutela “del provvedimento – viziato – di assegnazione della ricorrente nell'organico dell'ente” ed era stato posto in essere in conformità con l'art. 10 del contratto di lavoro sottoscritto tra le parti, il quale considerava “condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della” relativa “procedura di reclutamento”; ritenuto, pertanto, che “l'annullamento, a monte, del provvedimento di assegnazione dei vincitori” comportava, a valle, “il travolgimento del vincolo negoziale illegittimamente sorto”; ritenuta infondata “la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita degli stipendi e/o da perdita di chance”; ritenuta, invece, fondata “la domanda rivolta ad ottenere la condanna del e del CP_3
in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale dedotto dalla CP_2 ricorrente, consistito nel patimento subito dalla stessa per lo shock indotto dall'annullamento del contratto di lavoro a seguito della stipulazione del quale la ricorrente aveva rassegnato le dimissioni dalla precedente occupazione presso la provincia”, essendo l'annullamento del contratto dovuto ad un “errore di calcolo delle riserve commesso dal ; preso atto dei risultati della C.T.U. medico-legale CP_2 espletata, dalla quale era emerso che la ricorrente era affetta “da un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso cronicizzato di gravità clinica lieve/moderata (…) solo in parte riconducibile all'annullamento della nomina (…) presso il ”; quantificato nella misura del 5% “il danno biologico Parte_1 permanente di natura psichica riferibile all'annullamento della nomina” ed in € 9000,00, oltre accessori, il danno risarcibile;
ritenuto di dover compensare le spese di lite parzialmente nei confronti del e del (con condanna dei CP_2 CP_3 convenuti al pagamento della parte non compensata) ed integralmente tra le altre parti in causa;
tanto premesso, ha condannato e , in solido, al pagamento, CP_2 CP_3 in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 9000,00, ha rigettato ogni altra domanda avanzata, ha compensato per 1/3 le spese di lite tra la ricorrente, il ed il , condannando i convenuti al pagamento dei CP_2 CP_3 restanti 2/3, ed ha interamente compensato le spese tra le restanti parti del giudizio.
4 Avverso la sentenza ha proposto appello censurando la CP_1 pronuncia per avere il Tribunale ritenuto che l'annullamento del contratto di lavoro fosse un mero atto consequenziale all'annullamento del provvedimento di assegnazione della ricorrente.
Il si è costituito in giudizio ed ha proposto appello Parte_1 incidentale, censurando, a sua volta, la sentenza per avere il Tribunale disposto l'integrale compensazione, nei suoi confronti, delle spese di lite, in violazione del principio della soccombenza.
Anche il si è costituito in giudizio ed ha proposto, a sua volta, appello CP_2 incidentale, censurando la sentenza per avere il Tribunale respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente e per avere, nel merito, riconosciuto l'esistenza di un danno ingiusto risarcibile imputabile all'istituto.
si è costituito in giudizio ed ha proposto appello incidentale, Persona_1 censurando, a sua volta, la sentenza per avere il Tribunale disposto l'integrale compensazione, nei suoi confronti, delle spese di lite, nonostante la sua estraneità alla materia del contendere.
La Corte d'Appello ha ritenuto infondato l'appello principale proposto dalla ribadendo che lo scioglimento del vincolo negoziale tra la lavoratrice ed il CP_1
Comune era l'effetto automatico dell'annullamento in autotutela del sottostante provvedimento di assegnazione;
ha, invece, ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal ha ritenuto, altresì, fondato l'appello incidentale CP_2 del , affermando che poiché il era stato “evocato in Parte_1 Per_1 giudizio senza evidente ragione” su istanza del , il Comune, che Parte_1 aveva “dato causa alla chiamata in giudizio”, doveva essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'ente, mentre potevano essere compensate le spese relative al rapporto tra la ricorrente ed il considerata la “particolare Pt_1 complessità della vicenda, che [aveva] inciso in modo rilevante nella vita dell'arch.
, avendo la stessa rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro in CP_1 essere con la Provincia di L'Aquila per poter concludere il contratto” con il
[...]
, rapporto che era stato “ricostituito solo all'esito dell'intervento del Parte_1
; tanto premesso, ha dichiarato “il difetto di giurisdizione del G.O. in ordine CP_2 all'ulteriore domanda di risarcimento danni avanzata dall'appellante quale conseguenza dell'asserita illegittimità degli atti amministrativi relativi alla procedura concorsuale dedotta in giudizio”, ha dichiarato “integralmente compensate tra l'arch.
, il e il le spese di lite” di entrambi i gradi CP_1 Parte_1 CP_2 di giudizio ed ha condannato il alla rifusione delle spese del doppio grado nei Pt_1 confronti del Per_1
Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso in Cassazione il Parte_1
, il quale ha censurato la pronuncia sia per avere la Corte “posto a carico del
[...]
5 le spese del atteso che la chiamata in causa era stata disposta dal Pt_1 Per_1 giudice in ragione delle domande proposte dalla ”, sia per avere la Corte CP_1 compensato le spese di lite nei confronti della con “motivazione apparente, CP_1 perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
si è costituita in giudizio ed ha proposto ricorso incidentale, CP_1 censurando, a sua volta, la sentenza sia per avere la Corte “dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al risarcimento del danno biologico arrecato alla ”, sia per avere la Corte “ritenuto legittimo l'annullamento CP_1 unilaterale in via di mera autotutela amministrativa del contratto di lavoro stipulato con il . Pt_1
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata tale ultima censura, ribadendo, a tal fine, che “il contratto individuale stipulato dalla ripeteva necessariamente CP_1 la propria validità dalla legittimità della procedura di reclutamento”, ragion per cui
“l'annullamento dell'assegnazione alla , in esito alla rettifica della CP_1 graduatoria concorsuale, [aveva] comportato la caducazione del contratto stipulato con il Comune a valle della procedura di selezione” senza, peraltro, che fosse possibile valutare l'esistenza di eventuali errori “nello scorrimento della graduatoria, atteso che (…) la non [aveva] avanzato tale domanda in primo grado, limitandosi CP_1 piuttosto a fondare il proprio diritto alla reintegrazione sulla base dell'avvenuta stipulazione del contratto con il . La Corte ha ritenuto, invece, fondato il Pt_1 secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla giurisdizione, richiamando al riguardo il proprio consolidato orientamento “in ordine all'affermata giurisdizione del G.O. secondo lo schema della responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato (…) ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell'amministrazione”. La Corte ha, inoltre, ritenuto fondato anche il primo motivo del ricorso principale, relativo al regime delle spese di lite sostenute dal affermando Per_1 che il aveva “prospettato al giudice di primo grado la questione del Pt_1 coinvolgimento nel giudizio del controinteressato a fronte della domanda di reintegra avanzata dalla , in conformità, peraltro, all'orientamento di questa Corte circa CP_1 la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio rispetto alle domande di carattere non meramente risarcitorio”, ragion per cui “la sollecita chiamata in giudizio del [era] stata originata dalle domande proposte dalla , che implicavano Per_1 CP_1
l'evocazione in giudizio del soggetto che le era subentrato nel contratto con il Pt_1
a seguito della rettifica della graduatoria”. La Corte ha, infine, ritenuto assorbito il secondo motivo del ricorso principale, relativo al regime delle spese di lite tra Pt_1
e lavoratrice.
Così sommariamente ricostruita la vicenda processuale, deve preliminarmente rilevarsi che sono passati in giudicato sia il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato tutte le domande proposte dalla nei confronti del CP_1 Parte_1
, sia il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di condanna (avanzata
[...] anche nei confronti del e del ) al risarcimento del danno patrimoniale CP_2 CP_3
6 da perdita degli stipendi e/o da perdita di chance; inoltre, è stata definitivamente accertata la sussistenza della giurisdizione del G.O. su tutte le domande avanzate in ricorso.
Ciò premesso, questa Corte è, perciò, chiamata a pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla ricorrente nei confronti del e del;
è, inoltre, chiamato a disciplinare il regime delle CP_2 CP_3 spese di lite dell'intero giudizio in conformità con le statuizioni emesse, al riguardo, dalla Corte di Cassazione.
Ebbene, quanto alla prima questione, ritiene la Corte di potere integralmente confermare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Al riguardo, il giudice di prime cure premette che la pretesa risarcitoria avanzata è “esclusivamente fondata sul presupposto che, adottando un provvedimento viziato, e, per tale ragione, successivamente annullato, l'amministrazione abbia provocato alla ricorrente un danno ingiusto”. Ciò premesso, esclusa la risarcibilità del danno patrimoniale “da perdita degli stipendi e/o da perdita di chance”, il Tribunale ritiene, invece, “fondata la domanda rivolta ad ottenere la condanna del e del CP_3
in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale dedotto dalla CP_2 ricorrente, consistito nel patimento subito dalla stessa per lo shock indotto dall'annullamento del contratto di lavoro a seguito della stipulazione del quale la ricorrente aveva rassegnato le dimissioni dalla precedente occupazione presso la Provincia”, essendo l'annullamento dell'assegnazione imputabile a titolo di colpa, in quanto determinato da un “errore di calcolo delle riserve commesso dal . CP_2
Ebbene, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la colpa dell'amministrazione emerge dalla stessa documentazione prodotta in atti, avendo il comunicato alla ricorrente con telegramma del 18.06.2013 che la sua CP_2 assegnazione al era stata annullata “causa errore materiale nella Parte_1 applicazione della riserva posti concorso TC7 A”.
Il tenore della comunicazione, nella quale si fa riferimento ad un “errore materiale” (quale, ad esempio, un errore di trascrizione), cioè di trasposizione negli atti della procedura delle determinazioni adottate dall'ente, e non ad un errore (di natura concettuale) nell'applicazione dei criteri di individuazione degli assegnatari smentisce la tesi della difesa erariale, secondo la quale l'errore deve ritenersi scusabile, considerata la complessità della procedura concorsuale: infatti, un errore materiale può sempre essere evitato facendo ricorso all'ordinaria diligenza, a prescindere dalla maggiore o minore complessità della procedura.
In ogni caso, essendo la responsabilità dell'amministrazione una responsabilità di tipo contrattuale (in tal senso, cfr. Cass. Civ., S.U., ord. 28.04.2020, n. 8236, secondo la quale “la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale 7 conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c.”) era onere dell'amministrazione provare che l'evento dannoso si era verificato per un fatto a lei non imputabile e tale prova non è stata fornita.
L'esistenza del danno e del relativo nesso eziologico emergono dalla C.T.U. medico-legale espletata nel giudizio di primo grado.
Infatti, il C.T.U., sottoposta a visita la ricorrente in data 10.12.2014 e somministrati alla paziente una serie di esami psicometrici, afferma che “la signora
è affetta da disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, CP_1 cronicizzato, di gravità clinica lieve/moderata, promosso almeno in parte da una situazione occupazionale stressante”. Afferma il C.T.U. che “dall'esame dei rilievi clinici e dei test psicodiagnostici effettuati non emergono antecedenti psicopatologici degni di nota”, ma “i risultati dei test (…) delineano una struttura del carattere complessa, caratterizzata da fragilità emotiva, forte investimento su obiettivi professionali, spiccato amor proprio, conflittualità relazionali e necessità affettive. In particolare, i test evidenziano la presenza di un'ansia di tratto, precedentemente non espressa in maniera sintomatica, che, pur non assumendo caratteri patologici, predispone la ricorrente ad amplificare le reazioni psicogene in risposta ad eventi ambientali negativi”; pertanto, la personalità della lavoratrice la rende
“particolarmente incline a produrre in misura eccessiva sintomi psichici reattivi ad eventi avversi”. Aggiunge il consulente che “la ricorrente, già prima della vicenda concorsuale di cui è stata protagonista, viveva con particolare frustrazione la propria condizione lavorativa di istruttore tecnico part-time presso la Provincia de L'Aquila, in quanto alla mancanza di gratificazioni professionali ed economiche si aggiungevano rapporti interpersonali difficili con alcune figure apicali, delle quali aveva respinto le avances. Aveva, pertanto, emotivamente considerato l'assunzione presso il Comune di come un riscatto personale, in quanto il Parte_1 raggiungimento di un tale traguardo, a lungo perseguito, la rendeva autonoma dal punto di vista economico, le garantiva visibilità sociale e le permetteva di allontanarsi da un contesto lavorativo decisamente sfavorevole sotto il profilo dei rapporti tra colleghi. Per tale motivo aveva dato l'annuncio del lieto evento a parenti ed amici che l'avevano festeggiata e si era anche concessa atteggiamenti di rivalsa nei confronti dei colleghi con cui era entrata in contrasto. L'annullamento della nomina e dell'assegnazione al Comune di , pertanto, ha procurato alla ricorrente un Parte_1 vero e proprio crollo psicologico che successivamente si è stabilizzato sotto forma di disturbo dell'adattamento cronico, di grado medio-lieve (…). Costretta a riprendere servizio presso la Provincia, la signora , infatti, ha sperimentato un profondo CP_1 senso di fallimento e di umiliazione in quanto si è sentita emarginata, isolata ed è 8 diventata oggetto di sorrisetti ed insinuazioni da parte di colleghi poco benevoli nei suoi confronti”. Ciò posto, correttamente il C.T.U. giunge alla conclusione che “il disturbo dell'adattamento di entità medio-lieve da cui è affetta la ricorrente (…) è solo in parte etiologicamente riconducibile all'evento lavorativo per cui è causa (…), avendo assunto un importante ruolo co-psicopatogenetico le preesistenti attitudini psicologiche di tratto, le caratteristiche di personalità e, soprattutto, le dinamiche interpersonali alterate presenti in ambito lavorativo presso la sede della Provincia, che inizialmente hanno favorito l'instaurarsi della patologia psichica e successivamente l'hanno alimentata fino alla sua cronicizzazione”. Pertanto, ad avviso del C.T.U., “il danno biologico permanente di natura psichica riconducibile all'annullamento della nomina è valutabile nella misura del 5%”.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, può ritenersi che la quantificazione del danno sia eccessiva, considerati “il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la stipula e l'atto di ritiro, e (…) la condotta virtuosa dell'Ente, che si è attivato tempestivamente per tutelare la ricorrente e prevenire possibili pregiudizi”, trattandosi di circostanze che hanno certamente minimizzato il danno di natura patrimoniale, ma che non incidono sulla quantificazione del danno non patrimoniale.
Quanto alla configurabilità di un legittimo affidamento da parte della lavoratrice, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale (secondo la quale “a fronte del brevissimo lasso di tempo intervenuto tra la stipula del contratto e il provvedimento di autotutela del Comune, consequenziale alla comunicazione dell'errore da parte di
, non si può affermare che vi sia stato un consolidamento dell'aspettativa CP_2 della ricorrente idoneo a configurare un legittimo affidamento”), la circostanza che l'annullamento della nomina sia intervenuto a distanza di pochi giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro non può ritenersi a tal fine ostativa: infatti, una volta stipulato il contratto di lavoro con il Comune di e preso servizio presso Parte_1
l'ente, in assenza di procedure di revisione della procedura concorsuale in corso, la ricorrente non aveva nessun motivo per non confidare nella definitività della sua assegnazione.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve, pertanto, essere accolta (ancorché nei soli confronti del e del ) ed in conformità con CP_2 CP_3 quanto deciso dal giudice di prime cure, il danno non patrimoniale risarcibile dev'essere quantificato nel complessivo importo di € 9000,00, oltre interessi legali dal 23.10.2015 (data di pubblicazione della sentenza di primo grado) al soddisfo.
Quanto al regime delle spese processuali, ritiene questa Corte che relativamente ai rapporti tra il ed il può essere confermato il CP_1 CP_2 CP_3 criterio di riparto (compensazione per 1/3 e condanna dei due enti, in solido, al pagamento dei restanti 2/3) adottato dal giudice di prime cure, in quanto conforme al criterio della (parziale) soccombenza, atteso che le domande avanzate dalla ricorrente nei confronti dei predetti convenuti sono state accolte soltanto in parte. 9 Quanto, invece, ai rapporti tra il e CP_1 Parte_1 [...]
, in assenza di elementi che possano giustificarne la compensazione, Per_1
l'applicazione dei criteri della soccombenza e della causalità impone di porre a carico della lavoratrice il pagamento delle relative spese processuali.
Infatti, le domande avanzate nei confronti del si sono rivelate Pt_1 completamente infondate e la ricorrente è risultata soccombente, sul punto, in tutti i gradi di giudizio.
Né, contrariamente a quanto affermato nella sentenza d'appello, la compensazione delle spese potrebbe essere giustificata da “gravi ragioni da individuarsi nella particolare complessità della vicenda, che ha inciso in modo rilevante nella vita dell'arch. , avendo la stessa rassegnato le proprie CP_1 dimissioni dal rapporto di lavoro in essere con la Provincia di L'Aquila per poter concludere il contratto per cui è causa, rapporto ricostituito solo all'esito dell'intervento di ”, in quanto la non addebitabilità al CP_2 Parte_1 di alcuna responsabilità nella gestione della vicenda lavorativa della CP_1
(confermata in tutti i gradi del giudizio, conformemente a consolidata giurisprudenza) emergeva sin dal principio, ictu oculi, dalla documentazione prodotta dalla stessa lavoratrice.
Quanto alla posizione di , è vero che la sua chiamata in causa, Persona_1 quale controinteressato, è stata sollecitata dal di , ma è anche vero Pt_1 Parte_1 che, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente, “la questione del coinvolgimento nel giudizio del controinteressato” è stata (correttamente) posta dal “a fronte della domanda di reintegra avanzata dalla Pt_1
” e l'integrazione del contraddittorio era necessaria alla stregua del consolidato CP_1 orientamento della giurisprudenza di legittimità “circa la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio rispetto alle domande di carattere non meramente risarcitorio”. Pertanto, poiché “la sollecitata chiamata in giudizio del è stata Per_1 originata dalle domande proposte dalla ”, le quali “implicavano l'evocazione CP_1 in giudizio del soggetto che le era subentrato nel contratto con il Comune a seguito della rettifica della graduatoria”, l'applicazione del principio di causalità impone di porre a carico della lavoratrice il pagamento delle relative spese processuali.
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della può assumere CP_1 rilevanza ostativa, a tal fine, il fatto che il ha chiesto la condanna del Comune e Per_1 non della lavoratrice alla rifusione delle spese sostenute per la sua difesa, non applicandosi alla regolamentazione delle spese processuali il principio della domanda, salvo il divieto di condannare al pagamento delle spese in caso di esplicita manifestazione di una volontà contraria della parte vittoriosa (in tal senso, tra le altre, cfr. Cass. Civ., Sez. 3, 29.09.2006, n. 21244, secondo la quale “la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può 10 essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria, e financo quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale”; nello stesso, cfr., Cass. Civ., Sez. 3, 21.04.1990, n. 3346; Cass. Civ., Sez. 6-2, ord. 11.02.2015, n. 2719).
Infine, avendo il documentato di avere versato a Parte_1 [...]
, a titolo di pagamento delle spese di lite, in esecuzione della sentenza Per_1
d'appello, la complessiva somma di € 10.351,00 (cfr. doc. n. 32) fascicolo Parte_1
di rinvio), deve ordinarsi al a restituzione di tale importo, maggiorato
[...] Per_1 di interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ed il devono, CP_2 CP_3 pertanto, essere condannati, in solido, al pagamento, in favore di a CP_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale arrecato per effetto dei vizi della procedura concorsuale dai medesimi gestita, della complessiva somma di € 9000,00, oltre interessi legali dal 23.10.2015 al saldo;
ogni altra domanda avanzata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve, invece, essere rigettata.
Le spese di lite dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, così come modificati dal D.M. n. 147/2022 – considerati, in particolare, il valore della causa in ciascun grado di giudizio e l'impegno professionale richiesto a ciascuna difesa dalla natura delle questioni trattate – devono essere compensate per 1/3 e poste a carico di e , in solido, per i CP_2 CP_3 restanti 2/3, nei confronti di mentre devono essere poste interamente CP_1
a carico di quest'ultima nei confronti del e di . Parte_1 Persona_1
deve, infine, essere condannato a restituire al Persona_1 Parte_1
il complessivo importo di € 10.351,00, ricevuto dal in esecuzione
[...] Pt_1 della sentenza cassata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
P. Q. M.
La Corte
in parziale accoglimento delle domande avanzate da con ricorso CP_1 al Tribunale di L'Aquila depositato in data 13.12.2013, condanna il ed il CP_2
, in solido, al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno non CP_3 patrimoniale arrecato per effetto dei vizi della procedura concorsuale dai medesimi gestita, della complessiva somma di € 9000,00, oltre interessi legali dal 23.10.2015 al saldo;
11 rigetta ogni altra domanda ivi avanzata;
compensa per 1/3 le spese di lite dell'intero giudizio tra CP_1
e , ponendo a carico di questi ultimi, in solido, i restanti 2/3; liquida CP_2 CP_3 le spese, per la parte non compensata, in complessivi € 3776,00 per il primo grado, € 2824,00 per l'appello, € 2195,00 per il giudizio di Cassazione ed € 2315,00 per il giudizio di rinvio, oltre, in tutti i casi, rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
condanna alla rifusione, in favore del e CP_1 Parte_1 di , delle spese dell'intero giudizio, che liquida, quanto al in Persona_1 Pt_1 complessivi € 5664,00 per il primo grado, € 4236,00 per l'appello, € 3293,00 per il giudizio di Cassazione ed € 1984,00 per il giudizio di rinvio, quanto a Persona_1 in complessivi € 4629,00 per il primo grado, € 3473,00 per l'appello, € 2757,00 per il giudizio di Cassazione ed € 1984,00 per il giudizio di rinvio, oltre, in tutti i casi, rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
condanna a restituire al il complessivo Persona_1 Parte_1 importo di € 10.351,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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