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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3547/2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], interno 2, con il patrocinio dell'avv. ELENA
BRIGANTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Ravenna via dell'Aida n. 17.
e
C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], interno 2, con il patrocinio dell'avv. ELENA
BRIGANTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, via dell'Aida n. 17.
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data
16.12.2024.
pagina 1 di 5 In data 23.09.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 21.08.2024, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di aver contratto a Fusignano (RA) in data 08.06.2014 matrimonio con rito civile, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, all'atto n. 7, P. 1, Anno 2014, che dall'unione coniugale erano nati i figli in data 05.11.2014 e in data 07.08.2018, e che, nel corso degli anni, vi Per_1 Per_2 era stato un progressivo deterioramento dell'affectio coniugalis, tanto che la prosecuzione del rapporto era divenuta impossibile e pregiudizievole per i figli.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, di omologare la separazione alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati, garantendosi il reciproco rispetto e la massima collaborazione nella gestione, cura, educazione e mantenimento dei figli minori. Successivamente al deposito del presente ricorso, il signor provvederà a trasferire la propria residenza presso l'abitazione in Pt_2 comproprietà con la madre, a Toscanella di Dozza (BO), via Bagnarola 3. In conseguenza, la signora
alla quale verrà quindi assegnata la casa famigliare, si impegna, nei successivi trenta Parte_1 giorni, a comunicare agli enti intestatari dei contratti di fornitura, il proprio conto corrente sul quale verranno addebitati i costi delle utenze domestiche, che saranno suo esclusivo carico e a volturare a proprio nome l'utenza afferente la luce elettrica;
2) i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre, all'attuale indirizzo di residenza;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative ai figli minori ed inerenti alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà invece, separatamente, la potestà in ordine alle decisioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza dei figli minori presso di sé;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando vorrà, compatibilmente con i loro impegni e con gli impegni della madre. Tenuto conto degli orari di lavoro del signor e della Pt_2 distanza tra il suo nuovo indirizzo di residenza e quello dei figli minori, i genitori sono d'accordo a che lo stesso si rechi presso l'abitazione famigliare il lunedì e il mercoledì, all'uscita da lavoro per cenare insieme alla famiglia riunita. Terrà altresì con sé i figli minori, presso la nonna paterna come oggi già accade, tutti i venerdì a partire dal pomeriggio, con pernotto, e sino al sabato sera dopo cena, quando curerà di riaccompagnarli a casa. Quando i minori frequenteranno le scuole medie, con previsione delle lezioni anche il sabato mattina, il padre terrà con sé i figli tutti i sabati, dall'uscita da scuola, con pernotto e sino al pranzo, quando curerà di riaccompagnali a casa. Il genitore che avrà con sé i figli minori, curerà di accompagnarli alle attività ricreative previste per la giornata.
pagina 2 di 5 5) Quanto ai periodi di vacanza e di sospensione delle attività scolastiche, i genitori sono d'accordo nel continuare ad organizzare viaggi a famiglia riunita. Comunque ogni genitore avrà diritto a trascorrere con i figli minori fino a due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze Natalizie, alternando tra loro di anno in anno i giorni corrispondenti alla Vigilia di Natale, Natale, Capodanno ed Epifania, sempre gli stessi non siano festeggiati dalla famiglia riunita. Durante le vacanze pasquali, i genitori avranno diritto a trascorrere con i figli minori segmenti temporali di tre giorni continuativi (da venerdì delle Ceneri al giorno di Pasqua – da lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni) invertendo di anno in anno il relativo segmento temporale, salvo diverso accordo e salvo che tali giorni festivi non vengano trascorsi dalla famiglia riunita.
6) Quanto al mantenimento dei figli minori, i coniugi sono d'accordo a che la signora Parte_1 continui a percepire, per intero, l'assegno unico per i figli a carico;
oltre a ciò, il signor Pt_2 contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori mediante la corresponsione, alla signora
di un assegno mensile complessivo pari a 700,00 euro (350,00 euro per ciascun figlio) Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi il giorno 10 di ogni mese sul c/c bancario intestato alla signora alle coordinate già lui note. Parte_1
7) Il padre provvederà, altresì, a rimborsare alla medesima il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative sostenute per i figli minori, da concordare o meno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, oltre alla metà degli importi spesi per le attività sportive frequentate dai figli minori.
8) I coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare a richieste reciproche di assegni di mantenimento e si rilasciano fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto ai figli minori ed al loro espatrio per ragioni di turismo e/o studio.
9) Le spese del presente giudizio verranno sostenute da entrambe le parti in misura eguale”.
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge, previa rimessione della causa sul ruolo e sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale.
Con decreto emesso in data 12.09.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 22.01.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 23.09.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Nelle note scritte depositate telematicamente in data 16.12.2024 e debitamente sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. le parti confermavano le condizioni di Parte_1 Pt_2 separazione di cui al ricorso, insistendo nella domanda di omologazione della separazione consensuale.
Con ordinanza emessa in data 10.02.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare pagina 3 di 5 l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico, e appaiono conformi all'interesse dei figli minori, come disciplinato dalle norme positive.
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate.
Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Come da espressa richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Fusignano (RA) in Parte_2 data 08.06.2014 con atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del detto Comune al n. 7, P. 1,
Anno 2014;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fusignano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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