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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 88/2021 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, Via Etnea n. 353, presso lo studio dell' Avv. Luca
Inserra (C.F.: ) da cui è rappresentato e difeso giusta procura agli C.F._2
atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Messina, Via Camiciotti n. 86, presso lo studio dell' Avv. Luigi Tabacco
(C.F.: ), da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti C.F._3
(PEC: Email_2
APPELLATA
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile
n. 28/2021 pubblicata in data 11 gennaio 2021 nella causa civile iscritta al n.
4065/2009 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di rimessaggio/posteggio.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1 1)”preliminarmente dichiarare ammissibile l'appello in quanto ictu oculi fondato e meritevole di accoglimento;
2) nel merito revocare il D.I. n. 689/2009 con cui il Tribunale di Messina ha ingiunto a il pagamento della somma di € 12.870,00 oltre Parte_2 interessi legali;
3) condannare l'appellata società al pagamente delle spese di entrambi
i gradi di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
in via subordinata, in caso di rigetto del gravame, compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l' appellata:
1)”Preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c.; 2) sempre in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
3) ritenere e dichiarare che si è formato giudicato in ordine alla parte della sentenza n. 28/2021 che ha disposto la condanna di al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali;
4) nel merito, rigettare l'appello confermando la
[...] sentenza impugnata;
5) condannare l'appellante ai compensi del presente grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , quale chiamato Parte_1 all'eredità del defunto padre , ha impugnato davanti a questa Corte la Parte_2
sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 689/2009.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza resa in seno alla udienza in modalità “trattazione cartolare” del 15 ottobre 2021, la Corte ha rinviato la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre 2022; indi dopo alcuni rinvii per carico di ruolo è stata fissata l'udienza del
26 febbraio 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
L'appellante ha proposto due distinti motivi di censura.
2 Col primo ha stigmatizzato la erroneità della pronuncia per avere il Tribunale valutato in maniera non corretta le prove acquisite al procedimento.
In particolare il Giudice di prime cure avrebbe conferito il crisma della decisività alle dichiarazioni del teste omettendo però di valorizzare le dichiarazioni Testimone_1
rese dagli altri testi di parte opposta che nulla avrebbero saputo riferire in ordine ai fatti di causa.
In definitiva non sarebbe stata raggiunta la prova della conclusione di alcun contratto tra e e pertanto il decreto ingiuntivo sarebbe stato Parte_2 Controparte_1
concesso in assenza dei presupposti di legge ed andava pertanto revocato.
Col secondo motivo l'appellante ha eccepito la carenza di legittimazione e di titolarità passiva dell'istante, attesa la mera qualifica di chiamato alla eredità del medesimo.
Nell'odierno grado ha resistito la originaria opposta la quale ha preliminarmente rilevato la inammissibilità ed improcedibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dei motivi di gravame in quanto infondati sia in fatto che in diritto e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affrontata l' eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla appellata per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto la Corte rileva che, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione in materia, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ. 13535/18).
Ora, poiché dal contenuto del gravame proposto dal risultano in modo chiaro ed Pt_2
intuitivo le parti della sentenza censurate ed ampiamente esposte le ragioni a supporto di una decisione contraria a quella gravata, l'eccezione va rigettata.
3 Quanto al secondo motivo di gravame, il cui esame la Corte ritiene di dover anteporre al primo per evidenti ragioni di pregiudizialità, la Corte osserva.
Sostiene l'appellante che, attesa la mera qualifica di chiamato all'eredità, il medesimo è carente di legittimazione e di titolarità passiva relativamente all'importo del decreto ingiuntivo confermato dal Tribunale di Primo grado, unitamente agli interessi e le spese legali, titolo, ed unitamente alla sentenza appellata, che pertanto non potrà essere portato ad esecuzione nei di lui confronti (atto di appello, pag. 13, sestultimo rigo e segg.).
L'assunto non convince.
Risulta dagli atti di causa che il giudizio, a seguito della dichiarazione del decesso di
, effettuata dal suo difensore alla udienza del 5 novembre 2018, sia stato Parte_2
dichiarato interrotto dal Tribunale con ordinanza in pari data.
Risulta altresì che con ricorso del 22 gennaio 2019 , quale figlio e Parte_1 chiamato all'eredità del defunto padre , abbia riassunto il giudizio, Parte_2
definito poi con la pronuncia oggi impugnata.
Al riguardo ritiene la Corte che, nella fattispecie che ci occupa, abbia Parte_1 assunto la qualità di erede del defunto padre, per aver accettato tacitamente l'eredità.
Ed invero, nonostante la sottolineatura stigmatizzata nella intestazione dell'atto di appello (“quale chiamato all'eredità del defunto padre, dunque non erede”), nessun dubbio può sussistere in ordine alla qualità di erede dell'odierno appellante.
Sul punto è sufficiente richiamare il principio fissato dalla S.C. nella ordinanza n. 14499 del 6 giugno 2018 che di seguito si trascrive: “Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che – perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di aver accettato la qualità di erede”.
4 Il principio è poi stato declinato in altre pronunce che di seguito si richiamano:
“L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa, che non necessita di un'accettazione degli altri coeredi, dovendosi considerare che quest'ultima è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento adesivo degli altri coeredi”
(sentenza n. 19833 del 23 luglio 2019).
Ed ancora: “L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e cioè il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato” (ordinanza n. 5569 dell' 1 marzo 2021).
Infine la S.C., con sentenza n. 11389 del 29 aprile 2024, ha così statuito: “Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con
l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicchè è irrilevante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori”.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per rigettare tale motivo di gravame, avendo
[...]
dimostrato, con la riassunzione del giudizio interrotto, di aver accettato Pt_1 tacitamente l'eredità del defunto padre, nonostante la precisazione di aver proseguito il giudizio “quale chiamato all'eredità, dunque non quale erede, solo a fini conservativi e cautelativi a tutela dell'eredità relitta del padre , originario opponente Parte_2 titolare dell'imbarcazione” (pag. 13, atto di appello).
5 Trattasi infatti di una puntualizzazione meramente formale ed anzi antitetica rispetto alla condotta sostanziale del il quale, proseguendo il giudizio iniziato dal Parte_1
defunto padre, ha dato chiara dimostrazione di voler succedergli.
Passando al primo motivo di gravame, che rappresenta il merito della vicenda de qua, la Corte osserva.
Sostiene l'appellante che nessuna prova sia stata addotta da controparte relativamente ad un presunto conferimento di incarico e/o autorizzazione da parte di Parte_2
al cantiere della Controparte_1
L'assunto non convince.
Ed invero il teste ha puntualmente confermato la versione dei fatti Testimone_1
fornita dalla opposta, dichiarando di essere stato incaricato da PE
(ovvero figlio di ) a rimuovere la sua imbarcazione dal posto di Pt_1 Pt_2
ormeggio presso il porto di Messina dove la stessa si trovava;
di aver curato il trasferimento della imbarcazione presso il cantiere navale DEA ove però non poteva essere ricoverata in quanto il carroponte del cantiere era occupato da un aliscafo in avaria;
di avere pertanto dirottato l'imbarcazione presso il cantiere Controparte_1
ove la stessa veniva ricoverata;
di aver espletato, su incarico di ,
[...] Parte_2 una perizia tecnica per accertare le condizioni dell'imbarcazione la quale era risultata inidonea alla navigazione e necessitava di riparazioni per circa € 150.000,00.
Tale ricostruzione fattuale non risulta minimamente scalfita dalle dichiarazioni degli altri testi di parte opposta.
In particolare il teste , amministratore unico del cantiere DEA, dopo aver Testimone_2
sottolineato di non occuparsi della parte tecnica della gestione cantieristica, ha tuttavia ribadito che l'imbarcazione OE IV (per cui è giudizio: ndr) non è mai entrata per riparazioni presso il cantiere DEA di cui ero amministratore precisando altresì che in quel periodo il carroponte del cantiere era occupato da un aliscafo, che ovviamente apportava un ben più cospicuo guadagno (€ 200.000,00) piuttosto che essere adibito ad un alaggio di uno scafo ben più piccolo, che avrebbe apportato un guadagno certamente minore (€ 2.000,00).
Inoltre, la attendibilità della ricostruzione dei fatti siccome operata dal teste Tes_1
trova altresì riscontro nella documentazione acquisita agli atti.
[...]
In particolare ci si riferisce alla nota del 20 agosto 2007 con la quale ha Parte_2
chiesto alla Capitaneria di Porto di Messina il rilascio di autorizzazione al rimorchio della
6 sua imbarcazione dal porto di Messina al cantiere navale DEA nonché al documento del
23 agosto 2007 attestante l'avvenuto rimorchio dell'imbarcazione in oggetto ad opera della motonave Macistone sino al cantiere . CP_1
Infine, ulteriore conferma dell'effettivo espletamento della attività posta a base del procedimento monitorio può essere desunta dalla istanza con cui , in Parte_2
data 11 dicembre 2015, ha chiesto la cancellazione della sua imbarcazione dai R.I.D. della Capitaneria di Porto di Catania, indicando specificamente che la stessa trovasi attualmente depositata presso il di Messina e che è Controparte_2
intrasportabile a causa della presenza di ingenti danni.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per fugare qualsivoglia dubbio in ordine alla sussistenza di prova idonea circa l'an della domanda di credito posta a base del procedimento monitorio.
Riguardo il quantum, è sufficiente evidenziare che, come correttamente rimarcato dal
Giudice di prime cure, nessuna specifica contestazione è stata mossa dall'odierno appellante riguardo la entità delle somme richieste ex art. 633 c.p.c. in fattura, (somme) che devono pertanto ritenersi congrue in relazione all'attività svolta dal cantiere CP_1
con conseguente conferma, anche in parte qua, della sentenza Controparte_1
impugnata.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dal rigetto dell'appello principale la Corte, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, tenuto conto della attività professionale svolta e del valore della controversia, ritiene equo porre le spese del presente grado di giudizio a carico dell'appellante in favore procuratore antistatario dell' appellata, liquidate nei valori medi delle Tabelle delle cause di valore compreso tra
€ 5.201,00 ed € 26.000,00 nella misura di € 5.809,00 così distinta: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed €
1.911,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Sussistono i presupposti per la condanna dell' appellante, totalmente soccombente, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al 88/2021 R.G. promossa da
7 contro in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., così statuisce:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata,
2) condanna l'appellante al pagamento, direttamente in favore del procuratore e difensore dell' appellata, Avv. Luigi Tabacco, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 23 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
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