Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Il giorno 12 febbraio 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 13024/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Maria Saladino per parte opponente che discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiede che la stessa venga decisa.
Nessuno è presente sino alle ore 12,30 per la parte opposta.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15.10, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13024/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
dall'Avv. Maria Saladino giusta procura in atti Email_1
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Mancini
) e Dario Majuri Email_2
giusta procura in atti Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2554/21 del Tribunale di Palermo depositato il
27 maggio 2021;
2) dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute dall'opposta con riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 2.264,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta ed oltre le spese prenotate a debito da liquidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 7 dicembre
2020, verte sull'opposizione proposta da avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 2554/2120 di questo Tribunale (depositato il 28 settembre 2020), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore della della somma di € 101.381,71 quale Controparte_2
debito scaturente dal mancato pagamento della fattura n.
82655127011038A, per erogazione di energia elettrica, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opposta si costituiva in giudizio dichiarando l'infondatezza dell'opposizione ed il rigetto della medesima.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n.
64/15 ) .
In punto di diritto, Il credito vantato dalla origina da Controparte_1
fatture emesse a fronte di un duplice rapporto di somministrazione di energia in favore dell'attività commerciale dell'oppoennte.
In considerazione delle contestazioni effettuate dall'oppoennte sull'effettiva debenza delle somme portatedal decreto ingintivo oggetto del
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apresente opposizione, si è reso opportuno disporre consulenza tecnica al fine di verificare gli effettivi consumi globali relativi ai contratti di fornitura n.
339888328 e n. 306861959.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui argomentazioni, condensate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha accertato …. “che il fornitore ha fatturato sulla base di consumi reali e che pertanto i consumi relativi ai contratti di fornitura n. 339888328 e n. 306861959 sono esattamente quelli riportati nei documenti contabili”… [cfr. relazione del
C.T.U. Ing. depositata in atti]. Persona_1
In punto di diritto, bisogna sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n. 13001 del 2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore
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opposto, convenuto formale. Tanto premesso, si osserva che il diritto di credito di parte opposta trova conferma nella documentazione versata in atti che consente di ritenere provato il diritto di credito in capo a
[...]
Controparte_1
Giova, altresì, evidenziare che la società opposta è un mero rivenditore di energia elettrica, privo di rete di distribuzione, che deve emettere le fatture sulla base dei dati di consumo messi a disposizione dal distributore (E-
Distribuzione S.p.A.), il quale svolge il servizio di misura, consistente nell'acquisizione e validazione dei dati di consumo.
Stabilisce, infatti, il D.lgs. n. 79/1999 (c.d. “Decreto Bersani”), in recepimento della Direttiva comunitaria 96/92/CE, tre diverse fasi per la fornitura dell'energia elettrica: la trasmissione e il dispacciamento, la distribuzione e la vendita che, in osservanza del principio della libera concorrenza sul mercato, non sono cumulabili in un'unica società. Ne consegue che è chiamata all'attività di Controparte_3
distribuzione dell'energia e alle attività connesse, tra le quali il controllo dei dispositivi di misura collocati presso gli utenti. Controparte_2
ha, invece, l'obbligo di consegna dell'energia elettrica
[...]
necessaria al fabbisogno dei propri clienti che ne hanno fatto richiesta a fronte del regolare adempimento delle obbligazioni e a limitarsi a fatturare, secondo le tariffe concordate, il quantitativo di energia che i vari clienti consumano in base alle letture che i Distributori comunicano loro a seguito dei vari rilievi. Ciò premesso, è chiaro che Controparte_2
non può essere chiamata a rispondere dell'attività di lettura, cambio
[...]
misuratori, dell'esattezza dei consumi imputati, delle verifiche e ricostruzioni dei consumi conseguenti a malfunzionamenti e/o frodi che sono del Distributore e non appartengono al venditore.
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Per converso, parte opponente ha eccepito esclusivamente l'illegittimità delle fatturazioni senza dare ulteriore prova o contestazione.
Sarebbe, quindi, spettato a parte opponente dimostrare che quel cavo non fosse effettivamente collegato alla rete elettrica, ovvero che l'opponente non abbia avuto modo di usufruirne, o qualsivoglia altra circostanza idonea a confutare la pretesa creditoria dell'opposta, ovvero a ridurne l'ammontare. Non avendo il fornito elementi di prova di questo Pt_1
genere, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 2554/2120, emesso in data 27 maggio 2021.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società opposta relativamente alla presente fase disponendone il pagamento a carico dell'Erario.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014.
Va infine mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria
Palermo, 12 febbraio 2025 IL G.O.T.
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