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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5575 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 1621 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. PELLEGRINO GIANCARLO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVNN) CP_1
resistente
◊
All'udienza del 19/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del CP_1
giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire della pensione di inabilità.
premesso che il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e, quindi, introduceva ricorso in opposizione;
-premesso che, regolarmente citata, l' si costituiva in giudizio, chiedendo a CP_1
vario titolo il rigetto del ricorso;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP_1
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
ammessa a godere del beneficio del gratuito patrocinio, liquidati come da separato decreto.
Dichiara che l'Isitituto convenuto non è tenuto a rifondere le spese come sopra liquidate allo Stato
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19.12.2025.
IL GIUDICE
NN CO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 1621 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. PELLEGRINO GIANCARLO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVNN) CP_1
resistente
◊
All'udienza del 19/12/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del CP_1
giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire della pensione di inabilità.
premesso che il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e, quindi, introduceva ricorso in opposizione;
-premesso che, regolarmente citata, l' si costituiva in giudizio, chiedendo a CP_1
vario titolo il rigetto del ricorso;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP_1
entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
ammessa a godere del beneficio del gratuito patrocinio, liquidati come da separato decreto.
Dichiara che l'Isitituto convenuto non è tenuto a rifondere le spese come sopra liquidate allo Stato
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 19.12.2025.
IL GIUDICE
NN CO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro