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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 768/2022 cui è stata runita quella recante R.G. N. 824/2023
TRA in persona del legale rappresentante rappr. e dif. come in atti Parte_1 Parte_2
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in Controparte_1 virtù di procura generale alle liti indicata come in atti
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rappr. p.t., rapp.to e dif. come in atti CP_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento e reiezione provvedimento amministrativo
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti parte ricorrente proponeva opposizione avverso il rigetto del provvedimento di rettifica del rapporto assicurativo relativo al codice Ditta n. 20021213/95, con il quale l' ha rettificato d'ufficio la posizione assicurativa del CP_2 datore di lavoro, dal 13/04/2017 al 17/02/2022, inquadrandolo nel settore Industria e non già CP_3
e con la quale ha anche richiesto il pagamento integrativo della somma di € 26.428,30 e, con distinto ricorso avverso la cartella di pagamento emessa da , relativa ai premi Controparte_4 assicurativi contenuti nel provvedimento di reiezione opposto, notificata il 23.01.2023 e recante n.
0282022004155420000. Contestava, in particolare, la debenza dei premi in via retroattiva deducendo che la rettifica dell'inquadramento del settore di appartenenza, effettuata dall'ufficio, non poteva spiegare effetti retroattivamente.
Tanto premesso in fatto deduceva in diritto la mancata debenza delle somme richieste, atteso che l'erroneo inquadramento della ditta non era addebitabile alla ditta stessa ma ad un'attività d'ufficio compiuta dall' che, dapprima, aveva comunicato l'inquadramento nel settore terziario (con CP_2 provvedimento del 13.04.2017) e, successivamente, aveva proceduto alla rettifica (con provvedimento del 28.04.2022).
Concludeva chiedendo, quindi, l'accoglimento della domanda con declaratoria di non debenza delle somme richieste, spese vinte con attribuzione.
Si costituiva l' che contestava, alquanto genericamente, l'avverso ricorso eccependo CP_2
l'improponibilità per carenza della domanda amministrativa, la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla cartella di pagamento e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva, limitatamente al giudizio relativo all'opposizione avverso la cartella di pagamento che contestava l'avverso ricorso deducendo la propria carenza di legittimazione CP_1 CP_4 passiva essendo le pretese relative al merito della domanda. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
Acquisita la documentazione, riuniti i giudizi, la giudicante sostitutiva l'udienza con note ex art. 127 ter c.p.c. e decideva la causa con sentenza che si versa in atti.
*******
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di improponibilità avendo parte ricorrente proposto ricorso in secondo grado avverso il provvedimento dell' . CP_2
Parimenti deve respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_4 avendo parte ricorrente impugnato, sia pure per vizi di merito, la cartella di pagamento emessa da
CP_1
Venendo al merito, oggetto del giudizio è la debenza delle somme a titolo di premio assicurativo che la ditta, a seguito di riclassificazione d'ufficio da parte dell' , dovrebbe corrispondere in via CP_2 retroattiva, essendo incontestata e pacifica la debenza pro futuro.
L'opponente, infatti, non contesta la debenza delle somme pro futuro e, quindi, in se la riclassificazione ma si duole della circostanza che essa possa operare retroattivamente.
Il rilievo è fondato.
Sul punto è opportuno ricostruire la normativa di riferimento anche di livello secondario e gli arresti giurisprudenziali sul punto.
Ai fini dell'inquadramento previdenziale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare il codice dell'attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO che costituisce un'attività di competenza dell'INPS. L'art. 3 della l. n. 335/1995 disciplina gli effetti e le modalità per procedere alle variazioni dell'inquadramento, distinguendole tra quelle disposte d'ufficio e quelle adottate su richiesta dell'azienda. La distinzione rileva anche per stabilire i limiti dell'irretroattività del provvedimento di variazione. In termini generali, vige il principio di irretroattività degli effetti del provvedimento di variazione della classificazione in quanto gli stessi si producono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Tuttavia, va precisato che, qualora la variazione derivi da inesatte dichiarazioni rese dall'impresa ovvero dall'omessa comunicazione della sopravvenienza di circostanze che possano incidere sulla classificazione in essere, si deroga al principio dell'irretroattività degli effetti della variazione, che opereranno ex tunc entro il termine prescrizionale di riscossione dei contributi ( Cass.
n. 13383/2008 e n. 8558/2014). Sul punto anche la recente giurisprudenza di legittimità con argomentazioni non disattese dalla giudicante ha ritenuto che “In applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 prel., il provvedimento di variazione, sia d'ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al d.m. 12 dicembre 2000 ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo per i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione.” (cfr. Cass. 19979/2017).
Nel caso di specie parte resistente, titolare della pretesa creditoria, ovvero l' , avrebbe dovuto CP_2 controdedurre le ragioni dell'imputabilità datoriale dell'erronea classificazione ma non deduce alcunché anzi, si limita ad eccepire che la riclassificazione è conseguenza di un allineamento rispetto alla qualificazione INPS. L'assenza di elementi fondanti la responsabilità della parte nell'erronea qualificazione induce la giudicante, conformemente alla disciplina delle circolari (circolare INL
n.1/2020) e degli stessi arresti giurisprudenziali summenzionati, ad escludere che esso fosse imputabile al ricorrente.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, stante la carenza dei presupposti di fatto, i premi assicurativi contenuti nella cartella di pagamento impugnata n. 0282022004155420000 relativi al periodo dal 13/04/2017 al 17/02/2022 non sono dovuti e sono assorbite le altre questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza con l' e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, CP_2 considerati i giudizi riuniti;
si compensano integralmente con considerati i Controparte_4 motivi di merito di accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e dichiara non dovuti i premi assicurativi contenuti nella cartella di pagamento impugnata n. 0282022004155420000 relativi al periodo dal 13/04/2017 al 17/02/2022;
b) condanna l' a corrispondere a parte ricorrente le spese di giudizio che liquida CP_2 complessivamente in euro 2100,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione;
c) compensa integralmente le spese di lite con . Controparte_4
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 7.03.2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 768/2022 cui è stata runita quella recante R.G. N. 824/2023
TRA in persona del legale rappresentante rappr. e dif. come in atti Parte_1 Parte_2
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in Controparte_1 virtù di procura generale alle liti indicata come in atti
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rappr. p.t., rapp.to e dif. come in atti CP_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento e reiezione provvedimento amministrativo
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti parte ricorrente proponeva opposizione avverso il rigetto del provvedimento di rettifica del rapporto assicurativo relativo al codice Ditta n. 20021213/95, con il quale l' ha rettificato d'ufficio la posizione assicurativa del CP_2 datore di lavoro, dal 13/04/2017 al 17/02/2022, inquadrandolo nel settore Industria e non già CP_3
e con la quale ha anche richiesto il pagamento integrativo della somma di € 26.428,30 e, con distinto ricorso avverso la cartella di pagamento emessa da , relativa ai premi Controparte_4 assicurativi contenuti nel provvedimento di reiezione opposto, notificata il 23.01.2023 e recante n.
0282022004155420000. Contestava, in particolare, la debenza dei premi in via retroattiva deducendo che la rettifica dell'inquadramento del settore di appartenenza, effettuata dall'ufficio, non poteva spiegare effetti retroattivamente.
Tanto premesso in fatto deduceva in diritto la mancata debenza delle somme richieste, atteso che l'erroneo inquadramento della ditta non era addebitabile alla ditta stessa ma ad un'attività d'ufficio compiuta dall' che, dapprima, aveva comunicato l'inquadramento nel settore terziario (con CP_2 provvedimento del 13.04.2017) e, successivamente, aveva proceduto alla rettifica (con provvedimento del 28.04.2022).
Concludeva chiedendo, quindi, l'accoglimento della domanda con declaratoria di non debenza delle somme richieste, spese vinte con attribuzione.
Si costituiva l' che contestava, alquanto genericamente, l'avverso ricorso eccependo CP_2
l'improponibilità per carenza della domanda amministrativa, la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla cartella di pagamento e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva, limitatamente al giudizio relativo all'opposizione avverso la cartella di pagamento che contestava l'avverso ricorso deducendo la propria carenza di legittimazione CP_1 CP_4 passiva essendo le pretese relative al merito della domanda. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte.
Acquisita la documentazione, riuniti i giudizi, la giudicante sostitutiva l'udienza con note ex art. 127 ter c.p.c. e decideva la causa con sentenza che si versa in atti.
*******
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di improponibilità avendo parte ricorrente proposto ricorso in secondo grado avverso il provvedimento dell' . CP_2
Parimenti deve respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_4 avendo parte ricorrente impugnato, sia pure per vizi di merito, la cartella di pagamento emessa da
CP_1
Venendo al merito, oggetto del giudizio è la debenza delle somme a titolo di premio assicurativo che la ditta, a seguito di riclassificazione d'ufficio da parte dell' , dovrebbe corrispondere in via CP_2 retroattiva, essendo incontestata e pacifica la debenza pro futuro.
L'opponente, infatti, non contesta la debenza delle somme pro futuro e, quindi, in se la riclassificazione ma si duole della circostanza che essa possa operare retroattivamente.
Il rilievo è fondato.
Sul punto è opportuno ricostruire la normativa di riferimento anche di livello secondario e gli arresti giurisprudenziali sul punto.
Ai fini dell'inquadramento previdenziale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare il codice dell'attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO che costituisce un'attività di competenza dell'INPS. L'art. 3 della l. n. 335/1995 disciplina gli effetti e le modalità per procedere alle variazioni dell'inquadramento, distinguendole tra quelle disposte d'ufficio e quelle adottate su richiesta dell'azienda. La distinzione rileva anche per stabilire i limiti dell'irretroattività del provvedimento di variazione. In termini generali, vige il principio di irretroattività degli effetti del provvedimento di variazione della classificazione in quanto gli stessi si producono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Tuttavia, va precisato che, qualora la variazione derivi da inesatte dichiarazioni rese dall'impresa ovvero dall'omessa comunicazione della sopravvenienza di circostanze che possano incidere sulla classificazione in essere, si deroga al principio dell'irretroattività degli effetti della variazione, che opereranno ex tunc entro il termine prescrizionale di riscossione dei contributi ( Cass.
n. 13383/2008 e n. 8558/2014). Sul punto anche la recente giurisprudenza di legittimità con argomentazioni non disattese dalla giudicante ha ritenuto che “In applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 prel., il provvedimento di variazione, sia d'ufficio che su domanda, della classificazione di un'impresa a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al d.m. 12 dicembre 2000 ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo per i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione.” (cfr. Cass. 19979/2017).
Nel caso di specie parte resistente, titolare della pretesa creditoria, ovvero l' , avrebbe dovuto CP_2 controdedurre le ragioni dell'imputabilità datoriale dell'erronea classificazione ma non deduce alcunché anzi, si limita ad eccepire che la riclassificazione è conseguenza di un allineamento rispetto alla qualificazione INPS. L'assenza di elementi fondanti la responsabilità della parte nell'erronea qualificazione induce la giudicante, conformemente alla disciplina delle circolari (circolare INL
n.1/2020) e degli stessi arresti giurisprudenziali summenzionati, ad escludere che esso fosse imputabile al ricorrente.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, stante la carenza dei presupposti di fatto, i premi assicurativi contenuti nella cartella di pagamento impugnata n. 0282022004155420000 relativi al periodo dal 13/04/2017 al 17/02/2022 non sono dovuti e sono assorbite le altre questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza con l' e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, CP_2 considerati i giudizi riuniti;
si compensano integralmente con considerati i Controparte_4 motivi di merito di accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e dichiara non dovuti i premi assicurativi contenuti nella cartella di pagamento impugnata n. 0282022004155420000 relativi al periodo dal 13/04/2017 al 17/02/2022;
b) condanna l' a corrispondere a parte ricorrente le spese di giudizio che liquida CP_2 complessivamente in euro 2100,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione;
c) compensa integralmente le spese di lite con . Controparte_4
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 7.03.2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza