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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2395/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LABANCA MARIA ( ) e dell'avv. PAOLI PAOLO C.F._2
( ), C.F._3 appellante
e
(C.F. ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, ( ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. PASSALACQUA UGO ( , C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._5
LUCARELLI NICOLA ( ), C.F._6
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._7
LUCARELLI NICOLA ( ), C.F._6 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._8
LUCARELLI NICOLA ( ), C.F._6 appellati
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_3 appellata contumace
Conclusioni per : «Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze in Parte_1 riforma dell'appellata sentenza, in tesi dichiarare la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sui punti indicati nei motivi d'appello e comunque in sua riforma respingere le domande proposte da oggi , contro il dr. Parte_2 Controparte_1
per le ragioni dedotte nei motivi d'appello e così – Parte_1 gradatamente –
1. perché non fondate su titolo,
2. perché carenti di valida prova,
3. per nullità della fideiussione derivante dalla violazione delle regole poste dagli artt. 1175 cc, 1375 c.c. e dell'art.
2.2 L 287/1990,
4. per sua decadenza ex art 1956 o 1957 c.c. in contestata ipotesi disporre la consulenza chiesta dal dr. Parte_1
nelle conclusioni precisate avanti al primo Giudice per accertare
[...] quanto in concreto corrisposto da a Controparte_6 [...] con le operazioni descritte nel suo doc. 4 (ns. doc. 5) e Parte_2 ridurre la condanna all'importo che risulterà all'esito di tale accertamento: in ultima contestata ipotesi compensare le spese del giudizio od in subordine farne carico al dr. limitatamente alla quota del 20%. Parte_1
Condannare oggi Parte_2 Controparte_1 alla restituzione delle somme incassate che risulteranno non dovute. Con
pag. 2/18 vittoria di spese ed onorari dei due gradi del giudizio e loro distrazione a favore dei sottoscritti difensori»; per e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare, in quanto
[...] infondato in fatto e diritto, l'appello proposto dal dott.re con Parte_1 condanna dello stesso al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre spese generali 15%»; per , e : «Voglia Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita confermare la sentenza 1475/2022 pronunciata il 16.05.2022 dal Tribunale di Firenze, Dott.ssa Elisabetta
Carloni, a conclusione della causa R.G. n. 5207/2017 (alla quale sono state riunite le n. 5208/2017 e 5983/2017), rigettare l'appello nella parte in cui sono coinvolti gli odierni appellati, con vittoria di spese e competenze di causa a carico dell'appellante ed in subordine a spese compensate».
Rilevato
ha impugnato la sentenza n. 1475 del 2022 del Tribunale Parte_1 di Firenze, che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 543 del 2017, con il quale gli era stato intimato il pagamento di euro 55.785,16 – in qualità di fideiussore, e in solido con debitore principale, e di Controparte_6
, e , co-fideiussori – oltre Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 interessi convenzionali, in favore di (nel Parte_2 prosieguo ), sentenza che lo ha condannato a pagare, sempre in Parte_2 favore di , euro 10.785,16, oltre interessi convenzionali, quale Parte_2 debito residuo in relazione ai contratti di locazione finanziaria n. 5573786
(già n. 573786) e n. 5801977 (già n. 801977), stipulati dalla predetta
[...] con Centro Leasing s.p.a. (poi divenuto e, oggi, CP_6 Parte_2
nel prosieguo ). Controparte_1 CP_1
pag. 3/18 Il Tribunale ha revocato il predetto d.i. stante l'intervenuto pagamento di euro 45.000,00 da parte degli altri garanti – , e – in CP_3 CP_4 CP_5 seguito all'accordo raggiunto in sede di mediazione, e ha rigettato l'opposizione di , il quale non aveva aderito all'accordo transattivo. Pt_1
A tal proposito ha ritenuto che avesse dimostrato la Parte_2 fondatezza della propria pretesa, «avendo prodotto in giudizio tutti gli estratti conto ed i contratti di finanziamento da cui si ricava l'esatta indicazione dell'importo erogato, del piano di rientro, dei canoni pattuiti, di quelli insoluti e delle somme dovute a fronte dell'inadempimento contrattuale».
Ha poi ritenuto, con riferimento al contratto n. 5579786 (rectius:
5573786), che la stessa avesse documentalmente provato di Parte_2 aver correttamente imputato a pagamento «dei canoni di locazione, a partire da giungo 2012, fatturati e non saldati», le 6 cambiali emesse dalla
[...]
per euro 6.023,00 ciascuna. Ha invece disatteso la tesi di , CP_6 Pt_1 secondo cui i pagamenti avrebbero dovuto essere imputati a saldo «dei canoni da marzo a giugno, compresi, 2013», ritenendo che essi fossero stati correttamente imputati dal creditore a copertura di canoni di locazione finanziaria già maturati e insoluti.
Per quanto invece attiene al contratto n. 5801977, ha rilevato che aveva depositato l'estratto conto storico, «dal quale si rileva che Parte_2
a saldo dei canoni di locazione finanziaria non è stato emesso alcun effetto cambiario».
Il giudice di prime cure ha pertanto concluso che, avendo Parte_2 dimostrato il proprio credito complessivo di euro 55.785,16, oltre interessi convenzionali, e avendo ottenuto euro 45.000,00 dai predetti fideiussori
, e , fosse tenuto al pagamento del residuo, pari a CP_3 CP_4 CP_5 Pt_1 euro 10.785,16, oltre interessi convenzionali, come liquidati nel d.i.
Ha poi rigettato l'eccezione dello stesso di nullità della fideiussione Pt_1 prestata, per avere riprodotto le clausole del modello ABI dichiarate contrare pag. 4/18 alla disciplina antitrust dalla Banca d'Italia. Il Tribunale ha considerato che la medesima fideiussione esulasse dalla fattispecie oggetto delle determinazioni della Banca d'Italia, non avendo «ad oggetto operazioni bancarie, né obbligazioni future, giacché il debito garantito origina, in tal caso, dai negozi cui le parti hanno fatto riferimento, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono determinare una oscillazione della misura della garanzia». Nel caso in esame, infatti, vi è
«esatta coincidenza tra l'importo complessivo […] che l'utilizzatore deve corrispondere […] e l'importo garantito, così che l'obbligazione di garanzia deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito esattamente individuato».
Ha infine condannato il all'integrale rifusione delle spese di lite in Pt_1 favore di , in applicazione del principio di soccombenza. Parte_2
L'appello è affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo si sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto dimostrata l'esistenza «di una valida fideiussione», senza motivare sul punto, e pronunciato su fatto diverso da quello dedotto con la domanda;
2. con il secondo si assume che il Tribunale non avrebbe considerato che gli estratti conto erano privi delle relative «pezze d'appoggio»;
3. con il terzo si chiede la liberazione dalle fideiussioni prestate, ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
4. con il quarto si domanda la liberazione, ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
5. con il quinto si ripropone l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
6. con il sesto si contesta la condanna alla rifusione integrale delle spese di lite.
Si sono costituiti , , e , protestando CP_1 CP_3 CP_4 CP_5
l'infondatezza dei motivi di censura.
Non si è costituita Controparte_6
pag. 5/18 All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo l'appellante assume che il Tribunale avrebbe violato «sia la regola posta dall'art. 2597 c.c. [rectius: 2697 c.c.] sull'onere della prova assolvendo dall'onere di provare l'esistenza di una Parte_2 valida fideiussione come fatto costitutivo del suo diritto ad agire contro il dr.
; sia la regola posta dall'art. 112 c.p.c. che impone di non Parte_1 pronunciare su fatto diverso da quello dedotto con la domanda;
sia la regola posta dagli artt. 111.6 Costituzione e 132 c.p.c. che impone l'obbligo di esporre in motivazione le ragioni della decisione». Si sostiene che il Tribunale avrebbe «limitato la sua attenzione al solo fatto dell'esistenza degli “estratti conto” formati da », considerandoli «acriticamente […] come Parte_2 prova» di quanto assunto dalla stessa , che li aveva formati e Parte_2 prodotti, mentre avrebbe dovuto considerare che da tale documentazione – contestata dallo stesso – risulterebbero «ulteriori pagamenti fatti a Pt_1
con assegni, bonifici, cambiali e contanti». Domanda quindi Parte_2
l'espletamento di c.t.u. diretta a «verificare […] cosa ed Parte_2 [...] avevano “intramenato” all'insaputa dei fideiussori e se quei CP_7 pagamenti avevano inciso sul saldo contabile».
Il motivo è inammissibile non essendo possibile cogliere in modo univoco l'oggetto della cesura.
Secondo la giurisprudenza di legittimità «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, pag. 6/18 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»
(ex aliis, Cass., sez. un., n. 36481 del 2022, in massima).
Nel proprio motivo di appello , in sostanza, lamenta che il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe violato la regola sull'onere probatorio per non aver preteso dall'attore la dimostrazione dell'«esistenza di una valida fideiussione», quindi confondendo il piano della prova dell'esistenza della garanzia con quello diverso della sua validità, contestazione, quest'ultima, peraltro avanzata anche con il quinto motivo di gravame. Inoltre, supporta la censura argomentando che lo stesso Tribunale non avrebbe considerato alcuni pagamenti, asseritamente effettuati in corso di rapporto, e avrebbe ritenuto gli estratti conto idonei a provare il credito – evocando poi imprecisate collusioni tra il creditore e il debitore principale – circostanze che non hanno alcuna relazione con la validità o esistenza del rapporto di garanzia, attenendo invece alla sussistenza del debito, questione oggetto del secondo motivo di gravame.
A ogni buon conto, anche a voler ipoteticamente assumere che il gravame fosse rivolto a contestare la prova della stipula della fideiussione – unica interpretazione che consenta di differenziare la censura da quelle proposte con il secondo e quinto motivo – la tesi dell'appellante è documentalmente smentita dalla produzione in giudizio dei contratti di garanzia, non solo da parte dell'attore ma anche del stesso. Quanto al Pt_1 rapporto di locazione finanziaria n. 573786, quello di garanzia risulta dal relativo contratto (doc. 23 fasc. monitorio e doc. 4 fasc. , seconda Pt_1 memoria ex art. 183 c.p.c.), nella porzione che si riproduce:
pag. 7/18 Anche quanto al rapporto di locazione finanziaria n. 801977, quello di garanzia è dimostrato documentalmente (doc. 35 fasc. monitorio e doc. 5 fasc. , seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) dalla parte che si riproduce: Pt_1
Pertanto, non vi sono dubbi sulla esistenza della garanzia da egli prestata e la doglianza andrebbe comunque respinta.
2. Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un «travisamento del fatto», limitando il suo esame alla «mera costatazione dell'esistenza degli estratti conto», privi delle relative «pezze d'appoggio». Sostiene che il Tribunale avrebbe «limitato l'esame di dette scritture alle sole porzioni conformi alle deduzioni di », senza Parte_2 verificare se il loro contenuto corrispondesse a quanto dalla stessa asserito nel ricorso monitorio e nelle successive difese e non avrebbe motivato sulle contestazioni mosse circa l'entità del credito dal , il quale avrebbe Pt_1 eccepito che le domande di «proposte col ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo fondavano sui contratti 573786 […] e 801.977 […] e sulle relative fideiussioni», mentre il rapporto «ha la sua regola nei nuovi contratti [del] 12
e 22/10/2012».
Il motivo è infondato.
Deve preliminarmente rammentarsi che «la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente,
pag. 8/18 ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni» (Cass. n.
18352 del 2023, in massima).
La contestazione della non corrispondenza degli estratti – che consistono in scritture contabili rappresentative delle progressive operazioni di pagamento non risulta esser stata mai contestata nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
A ogni buon conto – anche a voler valutare la doglianza nel merito – essa va respinta, come il resto della censura.
Essa è diretta unicamente nei confronti del rapporto originariamente numerato 573786, del 28 febbraio 2011 (doc. 3 fasc. monitorio), che, a seguito del mancato pagamento di alcune rate da parte di CP_6
è stato rinegoziato il 12 ottobre 2012 e rinumerato 5573786 (doc. 9
[...] fasc. Mediocredito di primo grado), stabilendosi un prolungamento della sua durata – da 80 a 97 canoni, sempre mensili – a fronte della diminuzione dell'importo delle singole rate, da euro 5.444,96 ad euro 4.655,25.
Il lamentato difetto di motivazione del Tribunale, che secondo l'appellante avrebbe limitato l'esame delle scritture prodotte da Parte_2 solo alle «porzioni conformi» alle sue deduzioni, omettendo di considerare le obiezioni da egli mosse, è smentito dalle considerazioni contenute a pag. 6 della sentenza: «[a] fronte dei canoni non corrisposti dalla Controparte_6 per il contratto n. 5573786 sono stati emessi, in data 10.12.2012, n. 6 effetti cambiari per la somma di Euro 6.023,00 ciascuno. I suddetti effetti non sono pag. 9/18 stati emessi, come sostiene l'opponente, per il pagamento dei canoni da marzo a giugno, compresi, 2013, ma sono stati emessi a copertura di canoni di locazione finanziaria, già maturati ed insoluti».
Emerge dunque come il Tribunale abbia specificamente trattato le contestazioni del , peraltro rilevando che le cambiali incassate e Pt_1 contabilizzate dal creditore erano 6 – come risulta dall'estratto conto
“storico” (doc. 4 comparsa di costituzione ) – e non 4, come Parte_2 erroneamente asserito dall'opponente nel proprio atto di citazione (pag. 3).
Inoltre, la correttezza dell'argomentazione del giudice di prime cure è agevolmente verificabile dall'esame dell'estratto conto, con il cui contenuto l'appellante omette qualunque specifico confronto, limitandosi a evocare generici errori per mancanza delle predette «pezze d'appoggio». Le citate cambiali sono state contabilizzate a saldo dei canoni scadenti il primo giorno dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre, come emerge alle pagg. 3 e 4 del citato estratto conto, nel quale sono indicate le date di scadenza dei 6 effetti (il giorno 10 dei mesi da febbraio a luglio 2013), corrispondenti a quelle indicate negli stessi, come emerge dai medesimi documenti prodotti dal (doc. 1 fasc. di primo grado ). Pt_1 Pt_1
È parimenti documentalmente smentita la sua affermazione, secondo cui nel ricorso monitorio sarebbe stato indicato l'importo dei canoni dei contratti originari – e a essi avrebbe fatto riferimento il Tribunale – e non quelli inferiori, come modificati il 12 e 22 ottobre 2012. Anche a voler superare il difetto di specificità della domanda – il non avendo Pt_1 nemmeno indicato quale avrebbe dovuto essere l'importo corretto – gli estratti conto contenenti le rate impagate dimostrano la correttezza degli importi richiesti.
Quanto al rapporto n. 5573786, il relativo estratto (doc. 25 fasc. monitorio) mostra che l'ammontare della prima rata impagata successiva alla rimodulazione delle condizioni era pari a euro 5.693,98, misura pag. 10/18 sostanzialmente corrispondente a quella determinata applicando proprio i termini del contratto modificato, secondo cui il canone era pari a euro
4.655,25 + i.v.a. (euro 1.024,15), per complessivi euro 5.679,41, cui va aggiunta l'indicizzazione mensile dello 0,80%, prevista dallo stesso contratto.
Quanto al rapporto n. 5801977, il relativo estratto (doc. 35 fasc. monitorio) mostra che l'importo della prima rata impagata successiva alla rimodulazione delle condizioni del rapporto è pari a euro 199,42, sostanzialmente corrispondente a quella determinata applicando i termini del contratto modificato, secondo cui essa ammonta a euro 163,06 + i.v.a.
(euro 35,87), per complessivi euro 198,93, cui vanno aggiunte le ulteriori spese previste dal contratto, tra le quali quelle per incasso canoni (euro
4,00). Allo stesso modo gli importi delle rate successive dello stesso estratto, tutti in misura prossima a euro 235,00, risultano aver correttamente applicato anche la voce di costo “spese insoluti”, per euro 30,00.
Trattasi di elementi che il ha omesso di considerare e che rendono Pt_1 la censura infondata.
3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante domanda che sia accertata la propria liberazione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., dalle fideiussioni prestate, per avere fatto credito a – debitore Parte_2 Controparte_6 principale – pur sapendo che le condizioni patrimoniali di questi erano divenute tali da renderne notevolmente più difficile il soddisfacimento.
Sostiene che l'insolvenza della predetta rispetto agli Controparte_6
«originari contratti di “leasing” stipulati nel 2011 […] risale al giugno del
2012 e si è protratta fino al novembre di quell'anno», dato che gli estratti conto in atti dimostrerebbero che «il 6/12/2012 aveva Controparte_6 consegnato a 6 effetti cambiari di € 6.023,00 ciascuno a Parte_2 pagamento di quei canoni insoluti». Assume poi che «al momento di riorganizzare il “leasing” con le scritture del 12 e 22/10/2012» Parte_2 chiese «di mantenere la garanzia fideiussoria ai contratti di “leasing” prolungati ed ottenne la sua sottoscrizione […] non “ribadita” con la doppia pag. 11/18 sottoscrizione prevista dagli artt. 1342 e 1342 c.c.», per le clausole vessatorie, a differenza di quanto avvenuto con le fideiussioni relative ai contratti originari. Sostiene inoltre che non sarebbe stata idonea a impedire detta liberazione neanche la predetta «doppia sottoscrizione», stante il dettato dell'art. 1956, secondo comma, c.c. né lo sarebbe «l'affermata natura
“non novativa” della scrittura di concessione di “clausola a prima richiesta” e senza eccezioni», contenuta nella fideiussione.
Il motivo è infondato.
L'art. 1956 c.c. stabilisce che «[i]l fideiussore per un'obbligazione futura
è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito».
Nel caso in esame è palese che la fideiussione prestata da non è Pt_1 relativa a operazioni future, ma già esistenti al momento della sottoscrizione della garanzia, emergendo ciò dai relativi contratti, come correttamente considerato dal Tribunale.
Quanto alla fideiussione attinente al rapporto n. 5573786 (già n.
573786), il contratto prevede che «[c]on la presente mi costituisco/co costituiamo fideiussore/i della Società indicata nel prosieguo […] per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la Centro Leasing S.p.A. dipendente o correlativa al contratto di locazione […] di seguito indicato]» e, nel prosieguo viene specificato che «[l]a presente fidejussione viene prestata a favore della Centro Leasing S.p.A. nell'interesse di […] Controparte_6 per le obbligazioni tutte derivanti dal contratto di locazione n. 573786» (doc.
23 fasc. monitorio).
Quanto alla garanzia relativa al rapporto n. 5801977 (già n. 801977), il testo sottoscritto dal prevede: «mi/ci costituiamo fideiussore/i a Vostro Pt_1 favore e nell'interesse del suddetto utilizzatore […] per l'adempimento di tutte pag. 12/18 le obbligazioni derivanti dal contratto sopra descritto», ossia quello di
«locazione finanziaria n. 00801977 001 da Voi stipulato, ovvero in procinto di essere stipulato, con (doc. 35 fasc. monitorio). Controparte_7
Analoghi riferimenti ai rapporti già in essere si riscontrano nelle fideiussioni prestate dopo la rinegoziazione dei predetti contratti di locazione finanziaria: in due missive dirette alla Centro Leasing i fideiussori hanno confermato «il nostro impegno di garantire, senza soluzioni di continuità rispetto all'originaria nostra garanzia, le obbligazioni tutte rinvenienti nel contratto di leasing come da Voi prorogato», con riferimento sia al rapporto n. 5737786 (doc. 10 fasc. di primo grado ), sia a quello n. Parte_2
801977 (doc. 12 ibidem).
La fattispecie dedotta in giudizio è dunque estranea al fuoco applicativo dell'art. 1956 c.c.
Va infine ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
«[q]uando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate “per relationem”, assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.» (Cass. n. 23194 del 2020, in massima).
Ciò determina in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione di difetto della
«doppia sottoscrizione» nella nuova fideiussione stipulata a conferma della precedente, a cui fa espressamente riferimento.
La censura va quindi respinta.
4. Con il quarto motivo l'appellante domanda che sia accertata la propria liberazione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto non Parte_2 avrebbe agito nei confronti di – debitore principale – Controparte_6 entro i sei mesi previsti da detta disposizione. Sostiene poi che il dies a quo di tale termine semestrale debba essere individuato in quello di scadenza pag. 13/18 delle singole prestazioni e non dell'intero rapporto. Asserisce inoltre che andrebbe considerato liberato nonostante la «sua adesione al
“prolungamento” del contratto di leasing», in quanto «“carpita” da che, con comportamento di malafede […], per ottenerla gli Parte_2 tenne nascosta la pregressa insolvenza di , e che non Controparte_6 avrebbe rinunciato a detto termine. Infine, sostiene che sarebbe Parte_2
«restato inerte per oltre un anno prima di chiedere ad il Controparte_6 pagamento dei canoni insoluti maturati da gennaio a dicembre 2012».
Con il quinto motivo di gravame – da trattare unitamente al quarto, stante l'intima connessione delle censure – l'appellante ripropone l'eccezione di nullità delle fideiussioni, per aver riprodotto gli art. 2, 6 e 9 dello schema predisposto dall'ABI, dichiarato invalido dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust. Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente: a) escluso «che le obbligazioni future determinate (come quelle derivanti da contratti di locazione o leasing) possano essere oggetto di garanzia fideiussoria che assume riservata alle obbligazioni future incerte (come quelle derivanti da una fideiussione “omnibus”)»; b) escluso «dal novero dei contratti bancari le fideiussioni richieste dalla banche a fronte del finanziamento realizzato con l'acquisto dei beni poi dati a leasing»; c) attribuito «disvalore anticoncorrenziale» alla sola fideiussione omnibus e non anche «alle clausole-tipo […] la cui costante applicazione aveva rivelato l'esistenza di un “cartello “anticoncorrenziale”»; d) non considerato quanto da lui dedotto. Infine, l'appellante sostiene che le «apodittiche affermazioni» contenute nella sentenza riprodurrebbero quelle contenute nella sentenza n.
1953 del 2020 della Corte d'appello di Milano, disponibile sul web.
I motivi sono infondati.
Va in primo luogo rilevato che le parti, nelle originarie fideiussioni relative a entrambe le locazioni finanziarie, hanno specificamente derogato all'art. 1957 c.c., come risulta dalla «clausola n. 5 (dispensa creditore dall'agire previamente contro il debitore ex art. 1957 c.c.)», per il rapporto n. pag. 14/18 5737786 (doc. 23 fasc. monitorio), e dalla lettera «f) deroga all'art. 1957», per quello n. 801977 (doc. 35 ibidem), disposizione ritenuta pacificamente derogabile dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 28943 del
2017, in massima, e Cass. n. 9455 del 2012, in massima).
Tale deroga è altresì valida.
Occorre anzitutto rammentare che si riferisce solo alle fideiussioni omnibus, e non anche a quelle ordinarie, il principio di diritto affermato dalla
Corte di legittimità, secondo cui: «I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990
e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, in massima).
Ha infatti chiarito la Corte regolatrice che «[l]a natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente» (Cass. n. 21841 del 2024, in massima), principio condiviso anche da questa Corte (Corte d'appello di Firenze n. 1978 del 2024 e n. 64 del 2025, in motivazione). pag. 15/18 Come considerato nella trattazione del terzo motivo d'appello, quelle rilasciate dal sono fideiussioni ordinarie, specificamente relative a Pt_1 obbligazioni determinate e già esistenti;
pertanto, esulano dal fuoco applicativo del citato principio di diritto, secondo cui la nullità parziale delle stesse riguarda solo le fideiussioni omnibus.
Va infine escluso che la stipula della garanzia sia avvenuta in conseguenza dell'omessa evidenziazione, da parte di , della Parte_2 pregressa insolvenza del debitore principale e che ciò possa essere qualificato come comportamento in malafede, in quanto la valutazione delle condizioni economiche in cui versa il soggetto di cui si garantisce l'adempimento è onere che incombe sul garante, in mancanza di prova di specifiche condotte di occultamento, che, peraltro, al più potrebbero venire in rilievo sotto il profilo risarcitorio.
Le doglianze vanno quindi respinte.
5. Con il sesto motivo il contesta la condanna alla rifusione Pt_1 integrale delle spese di lite a beneficio di . Il Tribunale avrebbe Parte_2 dovuto «considerare che l'accordo raggiunto fra (da una parte) Parte_2 ed , , e Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5 CP_3
(dall'altra) comprendeva anche le spese del giudizio di opposizione e
[...] successive cosicché anche in caso di soccombenza del dr. solo Parte_1 la residua quota (20%) poteva esser posta a suo carico».
Il motivo è infondato.
Dall'atto transattivo in sede di mediazione intercorso tra Parte_2 da un lato e , e dall'altro, emerge come gli stessi CP_3 CP_4 CP_5 abbiano convenuto il pagamento di complessivi euro 45.000,00 a fronte della rinuncia «ai procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale di Firenze R.G. n.
5207/2017 e 5208/17 a spese compensate».
Di detta rinuncia ha preso atto il giudice di prime cure, come emerge dal dispositivo della sentenza gravata. Considerando così che la controversia pag. 16/18 residuasse unicamente tra il predetto (oggi ) e il – e Parte_2 Pt_3 Pt_1 valutando la soccombenza di questi – lo ha correttamente condannato alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa per l'intero.
Il motivo va quindi respinto.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, in applicazione dei parametri medi con riferimento a e di quelli minimi quanto a , e CP_1 CP_3 CP_4
– considerata la limitata attività processuale da questi svolta – relativi CP_5 allo scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – euro 26.000,00), individuato alla stregua della pretesa vantata in giudizio, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Pt_1 dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1475 del 2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere a in giudizio Parte_1 Controparte_1 con la mandataria le spese di lite afferenti al Controparte_2 presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.898,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. condanna a rifondere a , Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
e , in solido tra loro, le spese di lite afferenti al Controparte_5 presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.950,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, pag. 17/18 da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
17 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 18/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LABANCA MARIA ( ) e dell'avv. PAOLI PAOLO C.F._2
( ), C.F._3 appellante
e
(C.F. ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, ( ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. PASSALACQUA UGO ( , C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._5
LUCARELLI NICOLA ( ), C.F._6
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 C.F._7
LUCARELLI NICOLA ( ), C.F._6 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 C.F._8
LUCARELLI NICOLA ( ), C.F._6 appellati
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_3 appellata contumace
Conclusioni per : «Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze in Parte_1 riforma dell'appellata sentenza, in tesi dichiarare la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sui punti indicati nei motivi d'appello e comunque in sua riforma respingere le domande proposte da oggi , contro il dr. Parte_2 Controparte_1
per le ragioni dedotte nei motivi d'appello e così – Parte_1 gradatamente –
1. perché non fondate su titolo,
2. perché carenti di valida prova,
3. per nullità della fideiussione derivante dalla violazione delle regole poste dagli artt. 1175 cc, 1375 c.c. e dell'art.
2.2 L 287/1990,
4. per sua decadenza ex art 1956 o 1957 c.c. in contestata ipotesi disporre la consulenza chiesta dal dr. Parte_1
nelle conclusioni precisate avanti al primo Giudice per accertare
[...] quanto in concreto corrisposto da a Controparte_6 [...] con le operazioni descritte nel suo doc. 4 (ns. doc. 5) e Parte_2 ridurre la condanna all'importo che risulterà all'esito di tale accertamento: in ultima contestata ipotesi compensare le spese del giudizio od in subordine farne carico al dr. limitatamente alla quota del 20%. Parte_1
Condannare oggi Parte_2 Controparte_1 alla restituzione delle somme incassate che risulteranno non dovute. Con
pag. 2/18 vittoria di spese ed onorari dei due gradi del giudizio e loro distrazione a favore dei sottoscritti difensori»; per e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare, in quanto
[...] infondato in fatto e diritto, l'appello proposto dal dott.re con Parte_1 condanna dello stesso al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre spese generali 15%»; per , e : «Voglia Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita confermare la sentenza 1475/2022 pronunciata il 16.05.2022 dal Tribunale di Firenze, Dott.ssa Elisabetta
Carloni, a conclusione della causa R.G. n. 5207/2017 (alla quale sono state riunite le n. 5208/2017 e 5983/2017), rigettare l'appello nella parte in cui sono coinvolti gli odierni appellati, con vittoria di spese e competenze di causa a carico dell'appellante ed in subordine a spese compensate».
Rilevato
ha impugnato la sentenza n. 1475 del 2022 del Tribunale Parte_1 di Firenze, che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 543 del 2017, con il quale gli era stato intimato il pagamento di euro 55.785,16 – in qualità di fideiussore, e in solido con debitore principale, e di Controparte_6
, e , co-fideiussori – oltre Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 interessi convenzionali, in favore di (nel Parte_2 prosieguo ), sentenza che lo ha condannato a pagare, sempre in Parte_2 favore di , euro 10.785,16, oltre interessi convenzionali, quale Parte_2 debito residuo in relazione ai contratti di locazione finanziaria n. 5573786
(già n. 573786) e n. 5801977 (già n. 801977), stipulati dalla predetta
[...] con Centro Leasing s.p.a. (poi divenuto e, oggi, CP_6 Parte_2
nel prosieguo ). Controparte_1 CP_1
pag. 3/18 Il Tribunale ha revocato il predetto d.i. stante l'intervenuto pagamento di euro 45.000,00 da parte degli altri garanti – , e – in CP_3 CP_4 CP_5 seguito all'accordo raggiunto in sede di mediazione, e ha rigettato l'opposizione di , il quale non aveva aderito all'accordo transattivo. Pt_1
A tal proposito ha ritenuto che avesse dimostrato la Parte_2 fondatezza della propria pretesa, «avendo prodotto in giudizio tutti gli estratti conto ed i contratti di finanziamento da cui si ricava l'esatta indicazione dell'importo erogato, del piano di rientro, dei canoni pattuiti, di quelli insoluti e delle somme dovute a fronte dell'inadempimento contrattuale».
Ha poi ritenuto, con riferimento al contratto n. 5579786 (rectius:
5573786), che la stessa avesse documentalmente provato di Parte_2 aver correttamente imputato a pagamento «dei canoni di locazione, a partire da giungo 2012, fatturati e non saldati», le 6 cambiali emesse dalla
[...]
per euro 6.023,00 ciascuna. Ha invece disatteso la tesi di , CP_6 Pt_1 secondo cui i pagamenti avrebbero dovuto essere imputati a saldo «dei canoni da marzo a giugno, compresi, 2013», ritenendo che essi fossero stati correttamente imputati dal creditore a copertura di canoni di locazione finanziaria già maturati e insoluti.
Per quanto invece attiene al contratto n. 5801977, ha rilevato che aveva depositato l'estratto conto storico, «dal quale si rileva che Parte_2
a saldo dei canoni di locazione finanziaria non è stato emesso alcun effetto cambiario».
Il giudice di prime cure ha pertanto concluso che, avendo Parte_2 dimostrato il proprio credito complessivo di euro 55.785,16, oltre interessi convenzionali, e avendo ottenuto euro 45.000,00 dai predetti fideiussori
, e , fosse tenuto al pagamento del residuo, pari a CP_3 CP_4 CP_5 Pt_1 euro 10.785,16, oltre interessi convenzionali, come liquidati nel d.i.
Ha poi rigettato l'eccezione dello stesso di nullità della fideiussione Pt_1 prestata, per avere riprodotto le clausole del modello ABI dichiarate contrare pag. 4/18 alla disciplina antitrust dalla Banca d'Italia. Il Tribunale ha considerato che la medesima fideiussione esulasse dalla fattispecie oggetto delle determinazioni della Banca d'Italia, non avendo «ad oggetto operazioni bancarie, né obbligazioni future, giacché il debito garantito origina, in tal caso, dai negozi cui le parti hanno fatto riferimento, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono determinare una oscillazione della misura della garanzia». Nel caso in esame, infatti, vi è
«esatta coincidenza tra l'importo complessivo […] che l'utilizzatore deve corrispondere […] e l'importo garantito, così che l'obbligazione di garanzia deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito esattamente individuato».
Ha infine condannato il all'integrale rifusione delle spese di lite in Pt_1 favore di , in applicazione del principio di soccombenza. Parte_2
L'appello è affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo si sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto dimostrata l'esistenza «di una valida fideiussione», senza motivare sul punto, e pronunciato su fatto diverso da quello dedotto con la domanda;
2. con il secondo si assume che il Tribunale non avrebbe considerato che gli estratti conto erano privi delle relative «pezze d'appoggio»;
3. con il terzo si chiede la liberazione dalle fideiussioni prestate, ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
4. con il quarto si domanda la liberazione, ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
5. con il quinto si ripropone l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
6. con il sesto si contesta la condanna alla rifusione integrale delle spese di lite.
Si sono costituiti , , e , protestando CP_1 CP_3 CP_4 CP_5
l'infondatezza dei motivi di censura.
Non si è costituita Controparte_6
pag. 5/18 All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo l'appellante assume che il Tribunale avrebbe violato «sia la regola posta dall'art. 2597 c.c. [rectius: 2697 c.c.] sull'onere della prova assolvendo dall'onere di provare l'esistenza di una Parte_2 valida fideiussione come fatto costitutivo del suo diritto ad agire contro il dr.
; sia la regola posta dall'art. 112 c.p.c. che impone di non Parte_1 pronunciare su fatto diverso da quello dedotto con la domanda;
sia la regola posta dagli artt. 111.6 Costituzione e 132 c.p.c. che impone l'obbligo di esporre in motivazione le ragioni della decisione». Si sostiene che il Tribunale avrebbe «limitato la sua attenzione al solo fatto dell'esistenza degli “estratti conto” formati da », considerandoli «acriticamente […] come Parte_2 prova» di quanto assunto dalla stessa , che li aveva formati e Parte_2 prodotti, mentre avrebbe dovuto considerare che da tale documentazione – contestata dallo stesso – risulterebbero «ulteriori pagamenti fatti a Pt_1
con assegni, bonifici, cambiali e contanti». Domanda quindi Parte_2
l'espletamento di c.t.u. diretta a «verificare […] cosa ed Parte_2 [...] avevano “intramenato” all'insaputa dei fideiussori e se quei CP_7 pagamenti avevano inciso sul saldo contabile».
Il motivo è inammissibile non essendo possibile cogliere in modo univoco l'oggetto della cesura.
Secondo la giurisprudenza di legittimità «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, pag. 6/18 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»
(ex aliis, Cass., sez. un., n. 36481 del 2022, in massima).
Nel proprio motivo di appello , in sostanza, lamenta che il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe violato la regola sull'onere probatorio per non aver preteso dall'attore la dimostrazione dell'«esistenza di una valida fideiussione», quindi confondendo il piano della prova dell'esistenza della garanzia con quello diverso della sua validità, contestazione, quest'ultima, peraltro avanzata anche con il quinto motivo di gravame. Inoltre, supporta la censura argomentando che lo stesso Tribunale non avrebbe considerato alcuni pagamenti, asseritamente effettuati in corso di rapporto, e avrebbe ritenuto gli estratti conto idonei a provare il credito – evocando poi imprecisate collusioni tra il creditore e il debitore principale – circostanze che non hanno alcuna relazione con la validità o esistenza del rapporto di garanzia, attenendo invece alla sussistenza del debito, questione oggetto del secondo motivo di gravame.
A ogni buon conto, anche a voler ipoteticamente assumere che il gravame fosse rivolto a contestare la prova della stipula della fideiussione – unica interpretazione che consenta di differenziare la censura da quelle proposte con il secondo e quinto motivo – la tesi dell'appellante è documentalmente smentita dalla produzione in giudizio dei contratti di garanzia, non solo da parte dell'attore ma anche del stesso. Quanto al Pt_1 rapporto di locazione finanziaria n. 573786, quello di garanzia risulta dal relativo contratto (doc. 23 fasc. monitorio e doc. 4 fasc. , seconda Pt_1 memoria ex art. 183 c.p.c.), nella porzione che si riproduce:
pag. 7/18 Anche quanto al rapporto di locazione finanziaria n. 801977, quello di garanzia è dimostrato documentalmente (doc. 35 fasc. monitorio e doc. 5 fasc. , seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) dalla parte che si riproduce: Pt_1
Pertanto, non vi sono dubbi sulla esistenza della garanzia da egli prestata e la doglianza andrebbe comunque respinta.
2. Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un «travisamento del fatto», limitando il suo esame alla «mera costatazione dell'esistenza degli estratti conto», privi delle relative «pezze d'appoggio». Sostiene che il Tribunale avrebbe «limitato l'esame di dette scritture alle sole porzioni conformi alle deduzioni di », senza Parte_2 verificare se il loro contenuto corrispondesse a quanto dalla stessa asserito nel ricorso monitorio e nelle successive difese e non avrebbe motivato sulle contestazioni mosse circa l'entità del credito dal , il quale avrebbe Pt_1 eccepito che le domande di «proposte col ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo fondavano sui contratti 573786 […] e 801.977 […] e sulle relative fideiussioni», mentre il rapporto «ha la sua regola nei nuovi contratti [del] 12
e 22/10/2012».
Il motivo è infondato.
Deve preliminarmente rammentarsi che «la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente,
pag. 8/18 ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni» (Cass. n.
18352 del 2023, in massima).
La contestazione della non corrispondenza degli estratti – che consistono in scritture contabili rappresentative delle progressive operazioni di pagamento non risulta esser stata mai contestata nei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
A ogni buon conto – anche a voler valutare la doglianza nel merito – essa va respinta, come il resto della censura.
Essa è diretta unicamente nei confronti del rapporto originariamente numerato 573786, del 28 febbraio 2011 (doc. 3 fasc. monitorio), che, a seguito del mancato pagamento di alcune rate da parte di CP_6
è stato rinegoziato il 12 ottobre 2012 e rinumerato 5573786 (doc. 9
[...] fasc. Mediocredito di primo grado), stabilendosi un prolungamento della sua durata – da 80 a 97 canoni, sempre mensili – a fronte della diminuzione dell'importo delle singole rate, da euro 5.444,96 ad euro 4.655,25.
Il lamentato difetto di motivazione del Tribunale, che secondo l'appellante avrebbe limitato l'esame delle scritture prodotte da Parte_2 solo alle «porzioni conformi» alle sue deduzioni, omettendo di considerare le obiezioni da egli mosse, è smentito dalle considerazioni contenute a pag. 6 della sentenza: «[a] fronte dei canoni non corrisposti dalla Controparte_6 per il contratto n. 5573786 sono stati emessi, in data 10.12.2012, n. 6 effetti cambiari per la somma di Euro 6.023,00 ciascuno. I suddetti effetti non sono pag. 9/18 stati emessi, come sostiene l'opponente, per il pagamento dei canoni da marzo a giugno, compresi, 2013, ma sono stati emessi a copertura di canoni di locazione finanziaria, già maturati ed insoluti».
Emerge dunque come il Tribunale abbia specificamente trattato le contestazioni del , peraltro rilevando che le cambiali incassate e Pt_1 contabilizzate dal creditore erano 6 – come risulta dall'estratto conto
“storico” (doc. 4 comparsa di costituzione ) – e non 4, come Parte_2 erroneamente asserito dall'opponente nel proprio atto di citazione (pag. 3).
Inoltre, la correttezza dell'argomentazione del giudice di prime cure è agevolmente verificabile dall'esame dell'estratto conto, con il cui contenuto l'appellante omette qualunque specifico confronto, limitandosi a evocare generici errori per mancanza delle predette «pezze d'appoggio». Le citate cambiali sono state contabilizzate a saldo dei canoni scadenti il primo giorno dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre, come emerge alle pagg. 3 e 4 del citato estratto conto, nel quale sono indicate le date di scadenza dei 6 effetti (il giorno 10 dei mesi da febbraio a luglio 2013), corrispondenti a quelle indicate negli stessi, come emerge dai medesimi documenti prodotti dal (doc. 1 fasc. di primo grado ). Pt_1 Pt_1
È parimenti documentalmente smentita la sua affermazione, secondo cui nel ricorso monitorio sarebbe stato indicato l'importo dei canoni dei contratti originari – e a essi avrebbe fatto riferimento il Tribunale – e non quelli inferiori, come modificati il 12 e 22 ottobre 2012. Anche a voler superare il difetto di specificità della domanda – il non avendo Pt_1 nemmeno indicato quale avrebbe dovuto essere l'importo corretto – gli estratti conto contenenti le rate impagate dimostrano la correttezza degli importi richiesti.
Quanto al rapporto n. 5573786, il relativo estratto (doc. 25 fasc. monitorio) mostra che l'ammontare della prima rata impagata successiva alla rimodulazione delle condizioni era pari a euro 5.693,98, misura pag. 10/18 sostanzialmente corrispondente a quella determinata applicando proprio i termini del contratto modificato, secondo cui il canone era pari a euro
4.655,25 + i.v.a. (euro 1.024,15), per complessivi euro 5.679,41, cui va aggiunta l'indicizzazione mensile dello 0,80%, prevista dallo stesso contratto.
Quanto al rapporto n. 5801977, il relativo estratto (doc. 35 fasc. monitorio) mostra che l'importo della prima rata impagata successiva alla rimodulazione delle condizioni del rapporto è pari a euro 199,42, sostanzialmente corrispondente a quella determinata applicando i termini del contratto modificato, secondo cui essa ammonta a euro 163,06 + i.v.a.
(euro 35,87), per complessivi euro 198,93, cui vanno aggiunte le ulteriori spese previste dal contratto, tra le quali quelle per incasso canoni (euro
4,00). Allo stesso modo gli importi delle rate successive dello stesso estratto, tutti in misura prossima a euro 235,00, risultano aver correttamente applicato anche la voce di costo “spese insoluti”, per euro 30,00.
Trattasi di elementi che il ha omesso di considerare e che rendono Pt_1 la censura infondata.
3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante domanda che sia accertata la propria liberazione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., dalle fideiussioni prestate, per avere fatto credito a – debitore Parte_2 Controparte_6 principale – pur sapendo che le condizioni patrimoniali di questi erano divenute tali da renderne notevolmente più difficile il soddisfacimento.
Sostiene che l'insolvenza della predetta rispetto agli Controparte_6
«originari contratti di “leasing” stipulati nel 2011 […] risale al giugno del
2012 e si è protratta fino al novembre di quell'anno», dato che gli estratti conto in atti dimostrerebbero che «il 6/12/2012 aveva Controparte_6 consegnato a 6 effetti cambiari di € 6.023,00 ciascuno a Parte_2 pagamento di quei canoni insoluti». Assume poi che «al momento di riorganizzare il “leasing” con le scritture del 12 e 22/10/2012» Parte_2 chiese «di mantenere la garanzia fideiussoria ai contratti di “leasing” prolungati ed ottenne la sua sottoscrizione […] non “ribadita” con la doppia pag. 11/18 sottoscrizione prevista dagli artt. 1342 e 1342 c.c.», per le clausole vessatorie, a differenza di quanto avvenuto con le fideiussioni relative ai contratti originari. Sostiene inoltre che non sarebbe stata idonea a impedire detta liberazione neanche la predetta «doppia sottoscrizione», stante il dettato dell'art. 1956, secondo comma, c.c. né lo sarebbe «l'affermata natura
“non novativa” della scrittura di concessione di “clausola a prima richiesta” e senza eccezioni», contenuta nella fideiussione.
Il motivo è infondato.
L'art. 1956 c.c. stabilisce che «[i]l fideiussore per un'obbligazione futura
è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito».
Nel caso in esame è palese che la fideiussione prestata da non è Pt_1 relativa a operazioni future, ma già esistenti al momento della sottoscrizione della garanzia, emergendo ciò dai relativi contratti, come correttamente considerato dal Tribunale.
Quanto alla fideiussione attinente al rapporto n. 5573786 (già n.
573786), il contratto prevede che «[c]on la presente mi costituisco/co costituiamo fideiussore/i della Società indicata nel prosieguo […] per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la Centro Leasing S.p.A. dipendente o correlativa al contratto di locazione […] di seguito indicato]» e, nel prosieguo viene specificato che «[l]a presente fidejussione viene prestata a favore della Centro Leasing S.p.A. nell'interesse di […] Controparte_6 per le obbligazioni tutte derivanti dal contratto di locazione n. 573786» (doc.
23 fasc. monitorio).
Quanto alla garanzia relativa al rapporto n. 5801977 (già n. 801977), il testo sottoscritto dal prevede: «mi/ci costituiamo fideiussore/i a Vostro Pt_1 favore e nell'interesse del suddetto utilizzatore […] per l'adempimento di tutte pag. 12/18 le obbligazioni derivanti dal contratto sopra descritto», ossia quello di
«locazione finanziaria n. 00801977 001 da Voi stipulato, ovvero in procinto di essere stipulato, con (doc. 35 fasc. monitorio). Controparte_7
Analoghi riferimenti ai rapporti già in essere si riscontrano nelle fideiussioni prestate dopo la rinegoziazione dei predetti contratti di locazione finanziaria: in due missive dirette alla Centro Leasing i fideiussori hanno confermato «il nostro impegno di garantire, senza soluzioni di continuità rispetto all'originaria nostra garanzia, le obbligazioni tutte rinvenienti nel contratto di leasing come da Voi prorogato», con riferimento sia al rapporto n. 5737786 (doc. 10 fasc. di primo grado ), sia a quello n. Parte_2
801977 (doc. 12 ibidem).
La fattispecie dedotta in giudizio è dunque estranea al fuoco applicativo dell'art. 1956 c.c.
Va infine ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
«[q]uando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate “per relationem”, assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.» (Cass. n. 23194 del 2020, in massima).
Ciò determina in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione di difetto della
«doppia sottoscrizione» nella nuova fideiussione stipulata a conferma della precedente, a cui fa espressamente riferimento.
La censura va quindi respinta.
4. Con il quarto motivo l'appellante domanda che sia accertata la propria liberazione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto non Parte_2 avrebbe agito nei confronti di – debitore principale – Controparte_6 entro i sei mesi previsti da detta disposizione. Sostiene poi che il dies a quo di tale termine semestrale debba essere individuato in quello di scadenza pag. 13/18 delle singole prestazioni e non dell'intero rapporto. Asserisce inoltre che andrebbe considerato liberato nonostante la «sua adesione al
“prolungamento” del contratto di leasing», in quanto «“carpita” da che, con comportamento di malafede […], per ottenerla gli Parte_2 tenne nascosta la pregressa insolvenza di , e che non Controparte_6 avrebbe rinunciato a detto termine. Infine, sostiene che sarebbe Parte_2
«restato inerte per oltre un anno prima di chiedere ad il Controparte_6 pagamento dei canoni insoluti maturati da gennaio a dicembre 2012».
Con il quinto motivo di gravame – da trattare unitamente al quarto, stante l'intima connessione delle censure – l'appellante ripropone l'eccezione di nullità delle fideiussioni, per aver riprodotto gli art. 2, 6 e 9 dello schema predisposto dall'ABI, dichiarato invalido dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust. Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente: a) escluso «che le obbligazioni future determinate (come quelle derivanti da contratti di locazione o leasing) possano essere oggetto di garanzia fideiussoria che assume riservata alle obbligazioni future incerte (come quelle derivanti da una fideiussione “omnibus”)»; b) escluso «dal novero dei contratti bancari le fideiussioni richieste dalla banche a fronte del finanziamento realizzato con l'acquisto dei beni poi dati a leasing»; c) attribuito «disvalore anticoncorrenziale» alla sola fideiussione omnibus e non anche «alle clausole-tipo […] la cui costante applicazione aveva rivelato l'esistenza di un “cartello “anticoncorrenziale”»; d) non considerato quanto da lui dedotto. Infine, l'appellante sostiene che le «apodittiche affermazioni» contenute nella sentenza riprodurrebbero quelle contenute nella sentenza n.
1953 del 2020 della Corte d'appello di Milano, disponibile sul web.
I motivi sono infondati.
Va in primo luogo rilevato che le parti, nelle originarie fideiussioni relative a entrambe le locazioni finanziarie, hanno specificamente derogato all'art. 1957 c.c., come risulta dalla «clausola n. 5 (dispensa creditore dall'agire previamente contro il debitore ex art. 1957 c.c.)», per il rapporto n. pag. 14/18 5737786 (doc. 23 fasc. monitorio), e dalla lettera «f) deroga all'art. 1957», per quello n. 801977 (doc. 35 ibidem), disposizione ritenuta pacificamente derogabile dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 28943 del
2017, in massima, e Cass. n. 9455 del 2012, in massima).
Tale deroga è altresì valida.
Occorre anzitutto rammentare che si riferisce solo alle fideiussioni omnibus, e non anche a quelle ordinarie, il principio di diritto affermato dalla
Corte di legittimità, secondo cui: «I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990
e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, in massima).
Ha infatti chiarito la Corte regolatrice che «[l]a natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente» (Cass. n. 21841 del 2024, in massima), principio condiviso anche da questa Corte (Corte d'appello di Firenze n. 1978 del 2024 e n. 64 del 2025, in motivazione). pag. 15/18 Come considerato nella trattazione del terzo motivo d'appello, quelle rilasciate dal sono fideiussioni ordinarie, specificamente relative a Pt_1 obbligazioni determinate e già esistenti;
pertanto, esulano dal fuoco applicativo del citato principio di diritto, secondo cui la nullità parziale delle stesse riguarda solo le fideiussioni omnibus.
Va infine escluso che la stipula della garanzia sia avvenuta in conseguenza dell'omessa evidenziazione, da parte di , della Parte_2 pregressa insolvenza del debitore principale e che ciò possa essere qualificato come comportamento in malafede, in quanto la valutazione delle condizioni economiche in cui versa il soggetto di cui si garantisce l'adempimento è onere che incombe sul garante, in mancanza di prova di specifiche condotte di occultamento, che, peraltro, al più potrebbero venire in rilievo sotto il profilo risarcitorio.
Le doglianze vanno quindi respinte.
5. Con il sesto motivo il contesta la condanna alla rifusione Pt_1 integrale delle spese di lite a beneficio di . Il Tribunale avrebbe Parte_2 dovuto «considerare che l'accordo raggiunto fra (da una parte) Parte_2 ed , , e Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5 CP_3
(dall'altra) comprendeva anche le spese del giudizio di opposizione e
[...] successive cosicché anche in caso di soccombenza del dr. solo Parte_1 la residua quota (20%) poteva esser posta a suo carico».
Il motivo è infondato.
Dall'atto transattivo in sede di mediazione intercorso tra Parte_2 da un lato e , e dall'altro, emerge come gli stessi CP_3 CP_4 CP_5 abbiano convenuto il pagamento di complessivi euro 45.000,00 a fronte della rinuncia «ai procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale di Firenze R.G. n.
5207/2017 e 5208/17 a spese compensate».
Di detta rinuncia ha preso atto il giudice di prime cure, come emerge dal dispositivo della sentenza gravata. Considerando così che la controversia pag. 16/18 residuasse unicamente tra il predetto (oggi ) e il – e Parte_2 Pt_3 Pt_1 valutando la soccombenza di questi – lo ha correttamente condannato alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa per l'intero.
Il motivo va quindi respinto.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, in applicazione dei parametri medi con riferimento a e di quelli minimi quanto a , e CP_1 CP_3 CP_4
– considerata la limitata attività processuale da questi svolta – relativi CP_5 allo scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – euro 26.000,00), individuato alla stregua della pretesa vantata in giudizio, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Pt_1 dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1475 del 2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere a in giudizio Parte_1 Controparte_1 con la mandataria le spese di lite afferenti al Controparte_2 presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.898,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. condanna a rifondere a , Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
e , in solido tra loro, le spese di lite afferenti al Controparte_5 presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.950,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, pag. 17/18 da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
17 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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