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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3060 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3060 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Alfonso Eliseo Parte_1 C.F._1
AL e dell'Avv. Giovanna METAFONTI ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NZ RAZZI, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento di c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Annarita PALMA ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
RZ AT
OGGETTO: divisione di beni in comunione.
Conclusioni
Per : “Piaccia a Questo Ecc.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, accertata la non Parte_1 comoda divisibilità dell'immobile posto a Prato, via Adda n.14, un appartamento per civile abitazione posto al piano primo a sinistra per chi giunge sul pianerottolo composto da 5,5 vani catastali e meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 22, particella 329, sub 512 (ex sub 21), piano 1°, cat. A/3, classe 3, vani 5,5 superficie catastale totale mq.98 - totale escluse aree scoperte, mq.96, rendita catastale euro 497,09, ordinare la vendita all'incanto del bene medesimo ai sensi dell'art. 788 c.p.c., e provvedendo all'esito alla ripartizione del ricavato in ragione delle rispettive quote dei condividenti, con attribuzione delle spese necessarie alle operazioni divisionali ad esclusivo carico dei convenuti in solido;
con vittoria delle spese di lite”;
1 Per : “Posta la posizione assunta dal sig. e la Controparte_1 Parte_1 verbalizzazione da questi effettuata alla udienza del 08.07.2025, la comparente evidenzia che la trascrizione della domanda di divisione immobiliare, prevista dall'art 2646 c.c., 2° comma, non produce gli effetti di cui all'art. 2644 c.c., di opponibilità a terzi, poiché detta norma riguarda solo gli atti di cui agli artt. 2643 -per espresso rimando dell'art.
2644 c.c.- e di cui all'art. 2645 c.c. -come espressamente disposto da tale disposizione, posto che tale trascrizione è richiesta al solo fine della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. La ratio dell'istituto della trascrizione - ripetiamo
a noi stessi - è connessa alla tutela di soggetti terzi ai quali, mediante la pubblicità dichiarativa, vengono rese note e quindi opponibili, le vicende inerenti alla circolazione dei beni immobili. Non potranno, quindi, essere considerati terzi le odierne Parti del giudizio poiché condividenti non aventi causa l'uno dall'altro; come enunciato dalla stessa Giudice con ordinanza del 04.02.2025. Pertanto, gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale di divisione non pregiudicano in alcun modo gli effetti del provvedimento ex art. 337-sexies c.c. nei confronti di , il quale, Parte_1 in quanto destinatario dello stesso, non può essere considerato terzo. Infine, occorre tener presente, che il provvedimento di assegnazione della casa familiare di Via Adda, 14 a Prato, è stato ritualmente trascritto dal (come Controparte_1 peraltro rilevato in perizia della CTU, Geom. ; pertanto, sarà opponibile a terzi soggetti, eventuali Persona_1 acquirenti dell'immobile, posta la priorità della trascrizione di tale provvedimento rispetto al decreto di trasferimento immobile, avendo alcun rilievo la data di trascrizione della domanda giudiziale di divisione effettuata dal sig.
[...]
. La sig.ra insiste, pertanto, inoltre, in ipotesi di vendita dell'immobile, con Pt_1 Controparte_1 consequenziale distribuzione del ricavato, sia accertato che il sig. è debitore nei confronti della moglie Parte_1 convenuta della somma pari ad Euro 7.599,06, come da documentazione già prodotta in atti, con osservazioni del
29.05.2025 e, per l'effetto, sia condannato alla restituzione di detta somma con scomputo da quanto dallo stesso realizzato dalla vendita”;
Per “procedendosi allo scioglimento della comunione dei beni, previamente Controparte_3 eseguendosi le operazioni di vendita e/o di assegnazione degli stessi ed addivenendosi alle determinazioni degli importi ricavati, si dia corso alla distribuzione delle somme spettanti in privilegio ipotecario a favore della creditrice
Comparente, che ha titolo, anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale, iscritto nei confronti di tutti comproprietari. Si associa allo stato alla richiesta di vendita dei beni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 in comunione legale dei beni, , domandando lo scioglimento della Controparte_1 comunione sul bene indiviso, ossia l'appartamento posto a Prato, via Adda n.14, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 22, particella 329, sub 512 (ex sub 21), nonché la condanna della stessa a restituirgli la somma di 8.000,00 euro, utilizzata per acquistare l'immobile medesimo.
A fondamento della domanda ha allegato che l'immobile oggetto di causa era stato acquistato il 18 dicembre 2015 per il prezzo di euro 106.300,00 di cui euro 32.300,00 da lui versati direttamente ed euro 74.000,00 erogati grazie al mutuo contratto presso banca CR Firenze, a lui esclusivamente intestato. Ha, poi aggiunto che la somma versata comprendeva anche 8.000,00 euro che egli aveva
2 ricevuto per effetto dell'eredità della madre e, pertanto, dovevano considerarsi esclusi dalla comunione legale.
Si è costituita la convenuta la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendo, a sostegno della propria difesa, che: la coppia aveva intrapreso una relazione sentimentale nel 2010 e il 25 agosto
2013 era stato celebrato il matrimonio in Romania;
dall'unione erano nati due figli, il 22 Per_2 aprile 2014 e il 25 settembre 2015, entrambi minorenni;
la residenza familiare Persona_3 era stata stabilita nell'immobile di via Adda;
ella era garante del mutuo contratto dal marito per l'acquisto del bene;
con ricorso depositato il 16 novembre 2021, aveva chiesto la separazione giudiziale;
l'obiettivo dell'azione attivata in questa sede dal marito, contrario all'interesse dei figli, era quello di non lasciare la casa familiare nella disponibilità della moglie, quale coniuge collocataria della prole.
Esperito senza successo il tentativo di mediazione, sono state scambiate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. In particolare, depositando la memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, parte convenuta ha dato atto che con i provvedimenti presidenziali adottati in seno al procedimento di separazione il
Presidente del Tribunale le aveva assegnato la casa familiare.
Con sentenza non definitiva del 15 settembre 2023, il Giudice ha superato l'eccezione preliminare di parte convenuta, accertando il diritto di di ottenere la divisione giudiziale del bene Parte_1 in comunione, ossia l'immobile posto a Prato, via Adda n.14, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Prato al foglio di mappa 22, particella 329, sub 512 (ex sub 21) ed ha respinto la domanda di restituzione 8.000,00 euro formulata dall'attore.
Con ordinanza di rimessione della causa in istruttoria è stato disposto lo svolgimento di CTU e all'udienza del 17 settembre 2024, rilevato che sul bene oggetto di causa risulta iscritta ipoteca in favore di oggi , il Giudice ha ordinato l'integrazione del Controparte_4 CP_5 contraddittorio nei confronti del creditore ipotecario.
Con ordinanza del 4 febbraio 2025, il Giudice ha dichiarato lo scioglimento della comunione ed ha predisposto un progetto di divisione articolato in un unico lotto, da assegnare ad uno dei condividenti, dietro pagamento del conguaglio al condividente non assegnatario, determinando il valore dell'immobile in euro 150.400,00 laddove assegnato a e in euro € Controparte_1
117.492,33 se assegnato a;
ovvero - in mancanza di domande di attribuzione – da Parte_1 mettere in vendita con distribuzione del ricavato a ciascun condividente secondo le rispettive quote di partecipazione alla comunione;
in tale ipotesi, ha proseguito l'ordinanza, non risultando trascritto il provvedimento di assegnazione, il valore del bene avrebbe dovuto essere determinato in euro
150.400,00.
3 Si è costituita , chiedendo lo scioglimento della comunione e/o l'assegnazione Controparte_2 dell'immobile.
A fondamento della difesa, ha allegato che: con atto notarile del 18 dicembre 2015,
[...] aveva concesso alle parti in causa la somma di euro 74.000,00, a Parte_2 titolo di mutuo fondiario;
i mutuatari avevano concesso ipoteca a garanzia della restituzione del capitale, ciascuno per la quota di ½ della piena proprietà sull'appartamento oggetto di causa;
il debito ammontava ad euro 4.710,05, quale residuo in linea capitale al 3 marzo 2025, ad euro 10.340,80 per rate scadute e non pagate dal 1° aprile 2023 al 4 marzo 2025, ad euro 323,28 per interessi di mora, ad euro 4,99 per rateo interessi sul capitale dal 1° febbraio 2025 al 3 marzo 2025, per un totale di euro
15.379,12.
Con note depositate in osservazione al progetto di divisione, ha rilevato Controparte_1 che l'assegnazione della casa familiare era stata trascritta il 13 ottobre 2022 ed ha fatto presente di vantare nei confronti di crediti rappresentati dalle spese di lite liquidate dal Parte_1
Tribunale di Prato nel procedimento di separazione personale oltre che per il 50% della rata del mutuo mensilmente versata al marito, ma da questi incamerata e non versata all'istituto di credito da aprile
2023.
Con le proprie osservazioni al progetto di divisione, la parte attrice, ha chiesto di tenere conto dell'anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale di divisione, avvenuta il 28 marzo 2022 rispetto alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, risalente soltanto al
13 ottobre 2022.
Con note depositate per l'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha assegnato i termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190, co. 2 c.p.c.
*****
1. Sul valore dell'immobile.
Va, innanzitutto, confermata l'ordinanza di assegnazione nella parte in cui ha attribuito all'immobile il valore di euro 150.400,00 se assegnato a e di € 117.492,33 se Controparte_1 assegnato a;
deve invece essere corretta nella parte in cui ha stabilito il valore di Parte_1 euro 150.400,00 se messo in vendita.
Infatti, nel caso in cui l'immobile sia attribuito ad un soggetto diverso da Controparte_1
, sia esso il comproprietario o un terzo aggiudicatario, dovrà tenersi conto del peso
[...] rappresentato dal provvedimento di assegnazione della casa familiare in suo favore, debitamente trascritto, circostanza pacifica tra le parti, come emerso anche all'udienza dell'8 luglio 2025.
4 Ad avviso di , invece, stante l'anteriorità della trascrizione della domanda Parte_1 giudiziale di divisione rispetto alla trascrizione del provvedimento ex art. 336-sexies, di tale formalità non dovrebbe tenersi conto nella valutazione dell'immobile.
La tesi di parte attrice presuppone l'applicazione degli effetti che l'art. 2644 c.c. assegna agli atti prioritariamente trascritti;
secondo la norma: “Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore”.
In merito, va premesso che l'istituto della trascrizione della domanda giudiziale di divisione è disciplinato dall'art. 2646 c.c. e che ad essa, pertanto, non sono connessi gli effetti di cui all'art. 2644
c.c., vuoi perché tale norma riguarda solo gli atti di cui agli artt. 2643 (per espresso rimando dell'art. 2644 c.c.) e di cui all'art. 2645 c.c. (come espressamente disposto da tale disposizione), vuoi perché sul piano concreto non è nemmeno astrattamente configurabile un conflitto tra più aventi causa dallo stesso autore, perché, a tacer d'altro, i condividenti non sono aventi causa l'uno rispetto all'altro; il conflitto si dovrebbe porre, infatti, tra un terzo avente causa o creditore, il quale abbia conseguito un diritto su un bene della comunione per atto concluso con un condividente, ed altro condividente, che si vede assegnare in sede di divisione quello stesso bene, con conseguente interesse a disconoscere quei diritti, come suggerito dall'ultimo comma dell'art. 2646 c.c., che richiama, in merito agli effetti della trascrizione, l'artt. 1113 c.c.
Tale conclusione non è smentita dalla lettura della sentenza menzionata da parte attrice, secondo cui:
“La trascrizione delle domande giudiziali ha effetto conservativo del giudicato, nel senso che la sentenza che accolga la domanda sarà opponibile a chiunque abbia acquistato diritti in base a un atto trascritto o iscritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale. In altre parole: la sentenza di accoglimento ha effetto retroattivo anche nei confronti dei terzi, dalla data in cui è stata trascritta la domanda giudiziale” (Tribunale Matera, Sentenza, 08/01/2024, n. 1); si conferma infatti che la trascrizione della domanda giudiziale di divisione ha la funzione di prenotare gli effetti della divisione (ossia dell'assegnazione dei beni che ne fanno parte ai singoli condividenti) nei confronti dei terzi che medio tempore abbiano acquistato diritti dai singoli comunisti in base ad atti trascritti successivamente. Nel concetto di “terzi”, come premesso, non possono certamente essere compresi i condividenti e dunque deve essere escluso che il principio in questione valga per l'assegnazione della casa familiare in favore di . Controparte_1
Peraltro, la ratio che regge l'istituto della trascrizione è connessa alla tutela di soggetti terzi ai quali, mediante la pubblicità dichiarativa, vengono rese note, e dunque opponibili, le vicende inerenti alla
5 circolazione degli immobili;
pertanto, la trascrizione della domanda giudiziale di divisione non pregiudica gli effetti del provvedimento ex art. 337-sexies c.c. nei confronti di il Parte_1 quale, in quanto destinatario dello stesso, non può essere considerato terzo.
Dunque, in caso di domanda di assegnazione proveniente da una delle parti in causa, dovrà tenersi conto del vincolo derivante dall'attribuzione dell'immobile a , quale Controparte_1 casa familiare, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 18641/2022 (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
Sent., ud. 12/04/2022, 09-06-2022, n. 18641).
Invece, in ipotesi di vendita giudiziale del bene, l'opponibilità del provvedimento di assegnazione nei confronti del terzo aggiudicatario deve essere regolata in base alla priorità della trascrizione del provvedimento di assegnazione rispetto al decreto di trasferimento, ossia del titolo da cui trae origine il diritto del terzo, mentre non ha alcuna importanza la data di trascrizione della domanda giudiziale di divisione, destinata a regolare gli effetti dello scioglimento della comunione nei rapporti con gli aventi causa e i creditori dei singoli condividenti che abbiano acquistato diritti da questi ultimi, considerato che, peraltro, l'acquisto dell'aggiudicatario è successivo al formale scioglimento della comunione.
Quindi, essendo la trascrizione del provvedimento ex art. 336-sexies c.p.c. anteriore all'acquisto dell'aggiudicatario (che ancora deve verificarsi), lo stesso gli risulterà opponibile.
Tale conclusione, del resto, è confermata anche dalla giurisprudenza citata dall'attore e, segnatamente, da Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 15/04/2022, n. 12387.
Né d'altro canto la domanda di divisione è citata dall'art. 2652 c.c. e pertanto alla sua trascrizione non si applicano gli effetti previsti da tale norma, e neppure sono rilevanti nel caso di specie le norme sul pignoramento, istituto del tutto estraneo alla fattispecie della divisione di beni in comunione.
In conclusione, il valore dell'immobile deve essere determinato in euro 150.400,00 se assegnato a e in euro € 117.492,33 se assegnato a o aggiudicato CP_1 Controparte_1 Parte_1
a terzi all'esito della sua vendita giudiziale.
2. Sulla domanda di parte convenuta.
Non può essere accolta la richiesta di parte convenuta, formulata con le osservazioni al progetto di divisione, diretta a vedersi riconoscere un credito nei confronti di parte attrice. Si tratta, infatti, di una domanda nuova, formulata dopo le preclusioni istruttorie ed assertive e dunque inammissibile.
3. Sulla domanda della terza chiamata.
Venendo alle richieste di , il creditore ipotecario ha chiesto la distribuzione in Controparte_2 suo favore, all'esito della vendita, del ricavato a soddisfazione del proprio credito.
Anche tale domanda è tardiva, in quanto formulata con la costituzione in giudizio dell'11 marzo 2025, laddove era stata fissata per la citazione del terzo l'udienza del 29 gennaio 2025.
6 A tal proposito, l'art. 271 c.p.c., vigente ratione temporis, dispone che: “Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma.”; la norma, peraltro, era stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 260/1997) nella parte in cui non prevedeva l'applicazione dell'art. 167, co. 2, c.p.c.
Ne discende che scaduto il termine di venti giorni prima dell'udienza, di cui all'art. 166 c.p.c., risulta preclusa al terzo la facoltà di articolare domande.
Pertanto, risulta inammissibile anche la domanda con cui intende soddisfare Controparte_2 il proprio credito sul ricavato della vendita.
4. Sulla rimessione della causa in istruttoria.
Considerato che nessuna delle parti ha chiesto l'assegnazione del bene, la causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, dovendosi disporre la vendita giudiziale del bene in comunione, attribuendo ad esso il valore di euro 117.492,33, stante l'opponibilità al terzo acquirente del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Le spese saranno regolate con il provvedimento definitivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE che il bene oggetto di comunione sia messo in vendita, come da separata ordinanza, al prezzo di euro 117.492,33, stante l'opponibilità al terzo acquirente del provvedimento di assegnazione della casa familiare;
2. DICHIARA inammissibile la domanda di parte convenuta diretta ad ottenere il riconoscimento di un credito nei confronti dell'attore;
3. DICHIARA inammissibile la domanda del terzo chiamato diretta ad ottenere la soddisfazione del proprio credito sul ricavato della vendita;
4. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Prato, 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3060 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. emessa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Alfonso Eliseo Parte_1 C.F._1
AL e dell'Avv. Giovanna METAFONTI ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NZ RAZZI, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento di c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Annarita PALMA ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
RZ AT
OGGETTO: divisione di beni in comunione.
Conclusioni
Per : “Piaccia a Questo Ecc.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, accertata la non Parte_1 comoda divisibilità dell'immobile posto a Prato, via Adda n.14, un appartamento per civile abitazione posto al piano primo a sinistra per chi giunge sul pianerottolo composto da 5,5 vani catastali e meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 22, particella 329, sub 512 (ex sub 21), piano 1°, cat. A/3, classe 3, vani 5,5 superficie catastale totale mq.98 - totale escluse aree scoperte, mq.96, rendita catastale euro 497,09, ordinare la vendita all'incanto del bene medesimo ai sensi dell'art. 788 c.p.c., e provvedendo all'esito alla ripartizione del ricavato in ragione delle rispettive quote dei condividenti, con attribuzione delle spese necessarie alle operazioni divisionali ad esclusivo carico dei convenuti in solido;
con vittoria delle spese di lite”;
1 Per : “Posta la posizione assunta dal sig. e la Controparte_1 Parte_1 verbalizzazione da questi effettuata alla udienza del 08.07.2025, la comparente evidenzia che la trascrizione della domanda di divisione immobiliare, prevista dall'art 2646 c.c., 2° comma, non produce gli effetti di cui all'art. 2644 c.c., di opponibilità a terzi, poiché detta norma riguarda solo gli atti di cui agli artt. 2643 -per espresso rimando dell'art.
2644 c.c.- e di cui all'art. 2645 c.c. -come espressamente disposto da tale disposizione, posto che tale trascrizione è richiesta al solo fine della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. La ratio dell'istituto della trascrizione - ripetiamo
a noi stessi - è connessa alla tutela di soggetti terzi ai quali, mediante la pubblicità dichiarativa, vengono rese note e quindi opponibili, le vicende inerenti alla circolazione dei beni immobili. Non potranno, quindi, essere considerati terzi le odierne Parti del giudizio poiché condividenti non aventi causa l'uno dall'altro; come enunciato dalla stessa Giudice con ordinanza del 04.02.2025. Pertanto, gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale di divisione non pregiudicano in alcun modo gli effetti del provvedimento ex art. 337-sexies c.c. nei confronti di , il quale, Parte_1 in quanto destinatario dello stesso, non può essere considerato terzo. Infine, occorre tener presente, che il provvedimento di assegnazione della casa familiare di Via Adda, 14 a Prato, è stato ritualmente trascritto dal (come Controparte_1 peraltro rilevato in perizia della CTU, Geom. ; pertanto, sarà opponibile a terzi soggetti, eventuali Persona_1 acquirenti dell'immobile, posta la priorità della trascrizione di tale provvedimento rispetto al decreto di trasferimento immobile, avendo alcun rilievo la data di trascrizione della domanda giudiziale di divisione effettuata dal sig.
[...]
. La sig.ra insiste, pertanto, inoltre, in ipotesi di vendita dell'immobile, con Pt_1 Controparte_1 consequenziale distribuzione del ricavato, sia accertato che il sig. è debitore nei confronti della moglie Parte_1 convenuta della somma pari ad Euro 7.599,06, come da documentazione già prodotta in atti, con osservazioni del
29.05.2025 e, per l'effetto, sia condannato alla restituzione di detta somma con scomputo da quanto dallo stesso realizzato dalla vendita”;
Per “procedendosi allo scioglimento della comunione dei beni, previamente Controparte_3 eseguendosi le operazioni di vendita e/o di assegnazione degli stessi ed addivenendosi alle determinazioni degli importi ricavati, si dia corso alla distribuzione delle somme spettanti in privilegio ipotecario a favore della creditrice
Comparente, che ha titolo, anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale, iscritto nei confronti di tutti comproprietari. Si associa allo stato alla richiesta di vendita dei beni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 in comunione legale dei beni, , domandando lo scioglimento della Controparte_1 comunione sul bene indiviso, ossia l'appartamento posto a Prato, via Adda n.14, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 22, particella 329, sub 512 (ex sub 21), nonché la condanna della stessa a restituirgli la somma di 8.000,00 euro, utilizzata per acquistare l'immobile medesimo.
A fondamento della domanda ha allegato che l'immobile oggetto di causa era stato acquistato il 18 dicembre 2015 per il prezzo di euro 106.300,00 di cui euro 32.300,00 da lui versati direttamente ed euro 74.000,00 erogati grazie al mutuo contratto presso banca CR Firenze, a lui esclusivamente intestato. Ha, poi aggiunto che la somma versata comprendeva anche 8.000,00 euro che egli aveva
2 ricevuto per effetto dell'eredità della madre e, pertanto, dovevano considerarsi esclusi dalla comunione legale.
Si è costituita la convenuta la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendo, a sostegno della propria difesa, che: la coppia aveva intrapreso una relazione sentimentale nel 2010 e il 25 agosto
2013 era stato celebrato il matrimonio in Romania;
dall'unione erano nati due figli, il 22 Per_2 aprile 2014 e il 25 settembre 2015, entrambi minorenni;
la residenza familiare Persona_3 era stata stabilita nell'immobile di via Adda;
ella era garante del mutuo contratto dal marito per l'acquisto del bene;
con ricorso depositato il 16 novembre 2021, aveva chiesto la separazione giudiziale;
l'obiettivo dell'azione attivata in questa sede dal marito, contrario all'interesse dei figli, era quello di non lasciare la casa familiare nella disponibilità della moglie, quale coniuge collocataria della prole.
Esperito senza successo il tentativo di mediazione, sono state scambiate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. In particolare, depositando la memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, parte convenuta ha dato atto che con i provvedimenti presidenziali adottati in seno al procedimento di separazione il
Presidente del Tribunale le aveva assegnato la casa familiare.
Con sentenza non definitiva del 15 settembre 2023, il Giudice ha superato l'eccezione preliminare di parte convenuta, accertando il diritto di di ottenere la divisione giudiziale del bene Parte_1 in comunione, ossia l'immobile posto a Prato, via Adda n.14, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Prato al foglio di mappa 22, particella 329, sub 512 (ex sub 21) ed ha respinto la domanda di restituzione 8.000,00 euro formulata dall'attore.
Con ordinanza di rimessione della causa in istruttoria è stato disposto lo svolgimento di CTU e all'udienza del 17 settembre 2024, rilevato che sul bene oggetto di causa risulta iscritta ipoteca in favore di oggi , il Giudice ha ordinato l'integrazione del Controparte_4 CP_5 contraddittorio nei confronti del creditore ipotecario.
Con ordinanza del 4 febbraio 2025, il Giudice ha dichiarato lo scioglimento della comunione ed ha predisposto un progetto di divisione articolato in un unico lotto, da assegnare ad uno dei condividenti, dietro pagamento del conguaglio al condividente non assegnatario, determinando il valore dell'immobile in euro 150.400,00 laddove assegnato a e in euro € Controparte_1
117.492,33 se assegnato a;
ovvero - in mancanza di domande di attribuzione – da Parte_1 mettere in vendita con distribuzione del ricavato a ciascun condividente secondo le rispettive quote di partecipazione alla comunione;
in tale ipotesi, ha proseguito l'ordinanza, non risultando trascritto il provvedimento di assegnazione, il valore del bene avrebbe dovuto essere determinato in euro
150.400,00.
3 Si è costituita , chiedendo lo scioglimento della comunione e/o l'assegnazione Controparte_2 dell'immobile.
A fondamento della difesa, ha allegato che: con atto notarile del 18 dicembre 2015,
[...] aveva concesso alle parti in causa la somma di euro 74.000,00, a Parte_2 titolo di mutuo fondiario;
i mutuatari avevano concesso ipoteca a garanzia della restituzione del capitale, ciascuno per la quota di ½ della piena proprietà sull'appartamento oggetto di causa;
il debito ammontava ad euro 4.710,05, quale residuo in linea capitale al 3 marzo 2025, ad euro 10.340,80 per rate scadute e non pagate dal 1° aprile 2023 al 4 marzo 2025, ad euro 323,28 per interessi di mora, ad euro 4,99 per rateo interessi sul capitale dal 1° febbraio 2025 al 3 marzo 2025, per un totale di euro
15.379,12.
Con note depositate in osservazione al progetto di divisione, ha rilevato Controparte_1 che l'assegnazione della casa familiare era stata trascritta il 13 ottobre 2022 ed ha fatto presente di vantare nei confronti di crediti rappresentati dalle spese di lite liquidate dal Parte_1
Tribunale di Prato nel procedimento di separazione personale oltre che per il 50% della rata del mutuo mensilmente versata al marito, ma da questi incamerata e non versata all'istituto di credito da aprile
2023.
Con le proprie osservazioni al progetto di divisione, la parte attrice, ha chiesto di tenere conto dell'anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale di divisione, avvenuta il 28 marzo 2022 rispetto alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, risalente soltanto al
13 ottobre 2022.
Con note depositate per l'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha assegnato i termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190, co. 2 c.p.c.
*****
1. Sul valore dell'immobile.
Va, innanzitutto, confermata l'ordinanza di assegnazione nella parte in cui ha attribuito all'immobile il valore di euro 150.400,00 se assegnato a e di € 117.492,33 se Controparte_1 assegnato a;
deve invece essere corretta nella parte in cui ha stabilito il valore di Parte_1 euro 150.400,00 se messo in vendita.
Infatti, nel caso in cui l'immobile sia attribuito ad un soggetto diverso da Controparte_1
, sia esso il comproprietario o un terzo aggiudicatario, dovrà tenersi conto del peso
[...] rappresentato dal provvedimento di assegnazione della casa familiare in suo favore, debitamente trascritto, circostanza pacifica tra le parti, come emerso anche all'udienza dell'8 luglio 2025.
4 Ad avviso di , invece, stante l'anteriorità della trascrizione della domanda Parte_1 giudiziale di divisione rispetto alla trascrizione del provvedimento ex art. 336-sexies, di tale formalità non dovrebbe tenersi conto nella valutazione dell'immobile.
La tesi di parte attrice presuppone l'applicazione degli effetti che l'art. 2644 c.c. assegna agli atti prioritariamente trascritti;
secondo la norma: “Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore”.
In merito, va premesso che l'istituto della trascrizione della domanda giudiziale di divisione è disciplinato dall'art. 2646 c.c. e che ad essa, pertanto, non sono connessi gli effetti di cui all'art. 2644
c.c., vuoi perché tale norma riguarda solo gli atti di cui agli artt. 2643 (per espresso rimando dell'art. 2644 c.c.) e di cui all'art. 2645 c.c. (come espressamente disposto da tale disposizione), vuoi perché sul piano concreto non è nemmeno astrattamente configurabile un conflitto tra più aventi causa dallo stesso autore, perché, a tacer d'altro, i condividenti non sono aventi causa l'uno rispetto all'altro; il conflitto si dovrebbe porre, infatti, tra un terzo avente causa o creditore, il quale abbia conseguito un diritto su un bene della comunione per atto concluso con un condividente, ed altro condividente, che si vede assegnare in sede di divisione quello stesso bene, con conseguente interesse a disconoscere quei diritti, come suggerito dall'ultimo comma dell'art. 2646 c.c., che richiama, in merito agli effetti della trascrizione, l'artt. 1113 c.c.
Tale conclusione non è smentita dalla lettura della sentenza menzionata da parte attrice, secondo cui:
“La trascrizione delle domande giudiziali ha effetto conservativo del giudicato, nel senso che la sentenza che accolga la domanda sarà opponibile a chiunque abbia acquistato diritti in base a un atto trascritto o iscritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale. In altre parole: la sentenza di accoglimento ha effetto retroattivo anche nei confronti dei terzi, dalla data in cui è stata trascritta la domanda giudiziale” (Tribunale Matera, Sentenza, 08/01/2024, n. 1); si conferma infatti che la trascrizione della domanda giudiziale di divisione ha la funzione di prenotare gli effetti della divisione (ossia dell'assegnazione dei beni che ne fanno parte ai singoli condividenti) nei confronti dei terzi che medio tempore abbiano acquistato diritti dai singoli comunisti in base ad atti trascritti successivamente. Nel concetto di “terzi”, come premesso, non possono certamente essere compresi i condividenti e dunque deve essere escluso che il principio in questione valga per l'assegnazione della casa familiare in favore di . Controparte_1
Peraltro, la ratio che regge l'istituto della trascrizione è connessa alla tutela di soggetti terzi ai quali, mediante la pubblicità dichiarativa, vengono rese note, e dunque opponibili, le vicende inerenti alla
5 circolazione degli immobili;
pertanto, la trascrizione della domanda giudiziale di divisione non pregiudica gli effetti del provvedimento ex art. 337-sexies c.c. nei confronti di il Parte_1 quale, in quanto destinatario dello stesso, non può essere considerato terzo.
Dunque, in caso di domanda di assegnazione proveniente da una delle parti in causa, dovrà tenersi conto del vincolo derivante dall'attribuzione dell'immobile a , quale Controparte_1 casa familiare, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 18641/2022 (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
Sent., ud. 12/04/2022, 09-06-2022, n. 18641).
Invece, in ipotesi di vendita giudiziale del bene, l'opponibilità del provvedimento di assegnazione nei confronti del terzo aggiudicatario deve essere regolata in base alla priorità della trascrizione del provvedimento di assegnazione rispetto al decreto di trasferimento, ossia del titolo da cui trae origine il diritto del terzo, mentre non ha alcuna importanza la data di trascrizione della domanda giudiziale di divisione, destinata a regolare gli effetti dello scioglimento della comunione nei rapporti con gli aventi causa e i creditori dei singoli condividenti che abbiano acquistato diritti da questi ultimi, considerato che, peraltro, l'acquisto dell'aggiudicatario è successivo al formale scioglimento della comunione.
Quindi, essendo la trascrizione del provvedimento ex art. 336-sexies c.p.c. anteriore all'acquisto dell'aggiudicatario (che ancora deve verificarsi), lo stesso gli risulterà opponibile.
Tale conclusione, del resto, è confermata anche dalla giurisprudenza citata dall'attore e, segnatamente, da Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 15/04/2022, n. 12387.
Né d'altro canto la domanda di divisione è citata dall'art. 2652 c.c. e pertanto alla sua trascrizione non si applicano gli effetti previsti da tale norma, e neppure sono rilevanti nel caso di specie le norme sul pignoramento, istituto del tutto estraneo alla fattispecie della divisione di beni in comunione.
In conclusione, il valore dell'immobile deve essere determinato in euro 150.400,00 se assegnato a e in euro € 117.492,33 se assegnato a o aggiudicato CP_1 Controparte_1 Parte_1
a terzi all'esito della sua vendita giudiziale.
2. Sulla domanda di parte convenuta.
Non può essere accolta la richiesta di parte convenuta, formulata con le osservazioni al progetto di divisione, diretta a vedersi riconoscere un credito nei confronti di parte attrice. Si tratta, infatti, di una domanda nuova, formulata dopo le preclusioni istruttorie ed assertive e dunque inammissibile.
3. Sulla domanda della terza chiamata.
Venendo alle richieste di , il creditore ipotecario ha chiesto la distribuzione in Controparte_2 suo favore, all'esito della vendita, del ricavato a soddisfazione del proprio credito.
Anche tale domanda è tardiva, in quanto formulata con la costituzione in giudizio dell'11 marzo 2025, laddove era stata fissata per la citazione del terzo l'udienza del 29 gennaio 2025.
6 A tal proposito, l'art. 271 c.p.c., vigente ratione temporis, dispone che: “Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma.”; la norma, peraltro, era stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 260/1997) nella parte in cui non prevedeva l'applicazione dell'art. 167, co. 2, c.p.c.
Ne discende che scaduto il termine di venti giorni prima dell'udienza, di cui all'art. 166 c.p.c., risulta preclusa al terzo la facoltà di articolare domande.
Pertanto, risulta inammissibile anche la domanda con cui intende soddisfare Controparte_2 il proprio credito sul ricavato della vendita.
4. Sulla rimessione della causa in istruttoria.
Considerato che nessuna delle parti ha chiesto l'assegnazione del bene, la causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, dovendosi disporre la vendita giudiziale del bene in comunione, attribuendo ad esso il valore di euro 117.492,33, stante l'opponibilità al terzo acquirente del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Le spese saranno regolate con il provvedimento definitivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE che il bene oggetto di comunione sia messo in vendita, come da separata ordinanza, al prezzo di euro 117.492,33, stante l'opponibilità al terzo acquirente del provvedimento di assegnazione della casa familiare;
2. DICHIARA inammissibile la domanda di parte convenuta diretta ad ottenere il riconoscimento di un credito nei confronti dell'attore;
3. DICHIARA inammissibile la domanda del terzo chiamato diretta ad ottenere la soddisfazione del proprio credito sul ricavato della vendita;
4. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Prato, 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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