Ordinanza collegiale 30 ottobre 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 07/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08419/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8419 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Di Grazia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Prefettura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Prefettura di Caserta, sulla richiesta di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della legge n. 241/90 avanzata in data 28 maggio 2025 e mai esitata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa IA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale perché si dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Prefettura di Caserta, sulla richiesta di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della legge n. 241/90 avanzata in data 28 maggio 2025, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in relazione alla suddetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso, al fine di consentire al ricorrente di visionare ed estrarre copia della documentazione richiesta.
2. In punto di fatto il ricorrente espone:
- di essere proprietario, in forza di atto di donazione rep. n. -OMISSIS-, dell’immobile sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS-;
- che tale immobile è stato oggetto di contratto di locazione stipulato in data 13 giugno 1996 (Rep. n.-OMISSIS-) tra il defunto sig. -OMISSIS- (padre dell’istante e donante) e il Ministero dell’Interno - Prefettura di Caserta: dunque il ricorrente, quale erede, è subentrato ex lege nel rapporto locatizio;
- che in data 4 giugno 2021 la Prefettura di Caserta, con nota prot. n. 3673/2021, ha comunicato l’avvio della procedura per l’istituzione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-, informando della conseguente soppressione del presidio di Polizia di -OMISSIS-. Con la medesima comunicazione, l’Amministrazione ha riconosciuto formalmente che, in forza dell’art. 4 del contratto vigente, al proprietario sarebbe spettata un’indennità pari a sei mensilità di pigione, decorrenti dalla data del preavviso, in ragione della risoluzione a seguito di trasferimento presso altra sede;
- che tale dismissione è stata poi effettivamente attuata, con la formale riconsegna dell’immobile avvenuta il 28 novembre 2024, come da verbale redatto dal Servizio Tecnico Logistico Regionale della Polizia di Stato;
- che nel suddetto verbale si richiama espressamente il Decreto del Capo della Polizia dell’11 aprile 2022, con il quale si presume essere stato disposto l’accorpamento del Posto di Polizia di -OMISSIS- al nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-. Ciononostante, tale atto non è mai stato nella disponibilità del ricorrente e, ad oggi, non risulta reperibile attraverso le ordinarie fonti di accesso pubblico.
- che in data 24 dicembre 2024 il ricorrente non ha ricevuto il semestre di pigione in corso, così come previsto dall’art. 4) del contratto di locazione in caso di risoluzione per soppressione del posto fisso di Polizia di Stato, ma solo il canone di locazione quantificato fino alla data del rilascio dell’immobile;
- che in data 28 maggio 2025 il ricorrente, facendo seguito all’indicazione ricevuta dagli Uffici del Ministero, ha presentato istanza di accesso al Ministero dell’Interno per ottenere copia del citato Decreto del Capo della Polizia dell’11 aprile 2022, con il quale è stato disposto l’accorpamento del Posto di Polizia di -OMISSIS- al nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-, unitamente agli atti presupposti, connessi o conseguenti;
- che detto decreto costituisce, quindi, il fondamento per l’effettiva (eventuale) soppressione del presidio e il conseguente (eventuale) trasferimento, circostanza dalla quale discende direttamente il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dell’indennità pattuita nel contratto di locazione. L’art 4 del contratto, infatti, prevede che “ È in facoltà del Ministero dell’Interno recedere dal contratto in qualunque epoca quando la Caserma debba essere trasferita altrove. Al proprietario, in tal caso, verrà corrisposto un semestre di pigione a partire dalla data di preavviso. In caso di soppressione invece comporterà il medesimo e il semestre di pigione in corso ”.
3. Tanto premesso, avverso il suddetto silenzio il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/90. Deduce, in particolare, il ricorrente che l’istanza di accesso non perseguirebbe fini esplorativi o generici, bensì sarebbe funzionale e strumentale all’ottenimento dell’indennizzo contrattualmente previsto per effetto della soppressione del presidio, riconosciuta dalla stessa Amministrazione con la comunicazione prefettizia del 4 giugno 2021. Il ricorrente ha dunque concreta utilità e necessità di ottenere copia dell’atto richiesto, per poter far valere in via stragiudiziale o contenziosa il proprio diritto patrimoniale, ancorato a una clausola contrattuale il cui presupposto è proprio il decreto oggetto dell’istanza.
4. In data 2 settembre 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Caserta, depositando documentazione relativa alla procedura di dismissione di causa e una relazione difensiva, con la quale – eccepito preliminarmente il difetto di competenza dell’adito Tar del Lazio – Roma in favore del Tar Campania – Napoli - si rappresenta in sintesi:
- che per l’immobile adibito ad ex sede del Posto fisso di P.S. di -OMISSIS-, in data 13 giugno 1996 è stato stipulato il contratto di locazione rep. nr. 4007 tra il Ministero dell’Interno-Prefettura di Caserta e il Sig. -OMISSIS-, proprietario dello stesso;
- che l’art.4 del contratto dispone che “ E’ in facoltà del Ministero dell’Interno rescindere il contratto in qualunque epoca quando la caserma debba essere trasferita altrove. Al proprietario, in tal caso, verrà corrisposto un semestre di pigione a partire dalla data di preavviso. In caso di soppressione, invece, competerà al medesimo il semestre di pigione in corso ”;
- che nel 2015 l’Agenzia del Demanio ha concesso in uso governativo alla Prefettura di Caserta un immobile ex confiscato alla criminalità organizzata. Lo stesso è stato individuato quale sede dell’istituendo Commissariato della P.S di -OMISSIS- con contestuale soppressione del Posto fisso di -OMISSIS-.
- che con nota del nr.-OMISSIS- 2021 la Prefettura ha informato il Sig. -OMISSIS-, quale erede dell’immobile adibito a sede del Posto Fisso di P.S. di -OMISSIS-, del procedimento di istituzione del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- con conseguente soppressione del presidio di -OMISSIS-, assicurando la tempestiva comunicazione della data di rilascio dell’immobile, informazione ribadita con nota nr. -OMISSIS-, a seguito della comunicazione del 3 aprile 2023 della Questura di Caserta di costituzione in pari data del Commissariato di P.S. di -OMISSIS-;
- che l’immobile adibito a sede del Posto Fisso di -OMISSIS- è stato restituito alla parte proprietaria in data 28 novembre 2024; di detta operazione è stato redatto apposito verbale nel quale, tra le premesse, è indicato il decreto del Capo della Polizia dell’11 aprile 2022, con il quale viene costituito il Commissariato distaccato di -OMISSIS-.S. di -OMISSIS-, con contestuale accorpamento mediante soppressione del Posto Fisso di P.S. di -OMISSIS-. Detto decreto riguarda l’ordine e sicurezza pubblica, pertanto sottratto al diritto di accesso;
- che la Prefettura, con decreto del 18 dicembre 2024, ha disposto il pagamento del canone semestrale posticipato per l’importo di € -OMISSIS- inerente al periodo dal 24 giugno 2024 al 27 novembre 2024 (data antecedente la riconsegna dell’immobile).
5. Con memoria depositata in data 23 ottobre 2025, il ricorrente ha controdedotto tanto sull’eccezione di incompetenza territoriale del Tar del Lazio sollevata dall’Amministrazione resistente, quanto sulla asserita inaccessibilità del decreto dell’11 aprile 2022 ex DM 415/1994, opponendo che lo stesso non rientrerebbe tra i documenti segreti o riservati, tenuto tra l’altro conto che l’art. 3 del menzionato DM 415/1994 prevede alla lettera e) che tra i documenti inaccessibili vi siano quelli “ attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico ”, come nel caso di specie, trattandosi di Commissariato aperto al pubblico. Il pagamento della somma di €-OMISSIS- sarebbe, inoltre, solo parziale (il totale doveva essere di €-OMISSIS-) e non corrispondente al “semestre di pigione in corso”, così come previsto dall’art. 4 del contratto di locazione in caso di risoluzione per soppressione del posto fisso di Polizia di Stato, ma solo al canone di locazione quantificato fino alla data del rilascio dell’immobile, a fronte di una indennità di sei mensilità riconosciuta come dovuta dalla stessa Amministrazione.
6. Con memoria depositata in data 5 dicembre 2025 l’Amministrazione ha ulteriormente precisato che il decreto del Capo della Polizia dell’11 aprile 2022 oggetto dell’istanza di accesso di causa è espressamente incluso nel novero delle categorie attizie e/o documentali sottratte all’accesso, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 16 marzo 2022. In particolare, il D.M. esclude dall’accesso, fra gli altri, (cfr. articolo 3, comma 1, lett. e) ed f): “ gli atti e i documenti concernenti l'organizzazione e i/funzionamento dei servizi di polizia ” (lettera e); “ i documenti attinenti alle strutture, ai mezzi, ai sistemi informatici e di telecomunicazione, alle dotazioni, al personale delle Forze di polizia, alle azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative e all'attività di polizia giudiziaria, alle caratteristiche strutturali e funzionali o agli elaborati progettuali dei presidi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché alla dislocazione sul territorio di quelli non aperti al pubblico ” (lettera f). Sostiene, pertanto, l’Amministrazione che l'oggetto dell'istanza ostensiva prima e del ricorso per l'accesso è costituito da un provvedimento afferente alla organizzazione dei "servizi di polizia", come tali strategici per la conservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, in quanto recanti informazioni attinenti a beni-interessi per tali ragioni sottratte all'accesso.
7. Con memoria depositata in data 18 dicembre 2025 il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
8. Alla camera di consiglio del 22 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Va anzitutto respinta l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale dell’adito Tar del Lazio sollevata dall’Amministrazione resistente atteso che il documento richiesto dall’istante rientra negli atti di macro-organizzazione la cui adozione è demandata proprio al Capo della Polizia (e, dunque, ad un’articolazione del Ministero dell’Interno come il Dipartimento della Pubblica Sicurezza) ovvero ad un organo centrale la cui competenza è riconosciuta proprio in ragione dell’impatto che tali decisioni comunque hanno anche a livello nazionale (Consiglio di Stato, sez. VI, 3294/2010).
10. Venendo al merito del ricorso, in primo luogo si osserva che, “ Il giudizio in materia di accesso, quale modellato dall'art. 116 c.p.a., pur svolgendo lo schema impugnatorio, è rivolto all'accertamento della sussistenza o meno del diritto dell'istante all'accesso medesimo e, in tal senso, è dunque un c.d. giudizio sul rapporto, come evincibile dal comma 4 dell'art. 116 c.p.c., secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, sicché il G.A. è chiamato a svolgere un giudizio di accertamento e non di impugnazione, con la conseguenza, tra l'altro, che anche argomenti non espressi nel provvedimento impugnato possono trovare ingresso all'interno del processo ” (ex multis cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 21.11.2022, n.7198).
11. Tanto premesso, con istanza presentata in data 28 maggio 2025 il ricorrente ha richiesto all’Amministrazione resistente l’accesso al decreto del Capo della Polizia dell'11 aprile 2022, con il quale è stata disposta la costituzione del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- con accorpamento mediante soppressione del Posto di Polizia di -OMISSIS-.
12. L’istanza di accesso è motivata in ragione dell’interesse concreto e attuale del ricorrente, proprietario dell’immobile oggetto del contratto di locazione stipulato in data 13 giugno 1996 con la Prefettura di Caserta presso il quale è stato istituito il Posto fisso della P.S. di -OMISSIS-, ad accertare le circostanze che hanno determinato la cessazione dell'utilizzo dell'immobile di causa da parte dell'Amministrazione, al fine di poter tutelare compiutamente in sede giudiziaria i propri diritti patrimoniali, atteso l’asserito mancato integrale pagamento da parte dell’Amministrazione dell’indennità dovuta in forza dell’art. 4 del citato contratto di locazione, il quale dispone (nella corretta formulazione, non coincidente con quella riportata a pagina 3 del ricorso) che “ È in facoltà del Ministero dell’Interno recedere dal contratto in qualunque epoca quando la Caserma debba essere trasferita altrove. Al proprietario, in tal caso, verrà corrisposto un semestre di pigione a partire dalla data di preavviso. In caso di soppressione invece comporterà al medesimo il semestre di pigione in corso”.
13. Ritiene il Collegio che l’istanza non sia meritevole di favorevole apprezzamento e che il ricorso sia, quindi, infondato.
14. Va, in proposito, evidenziato che, secondo l’Adunanza Plenaria, “ in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare ” (Ad. Plen. n. 4/21).
15. In proposito, rileva il Collegio che la circostanza che il nuovo Commissariato di P.S. di -OMISSIS- sia stato costituito con accorpamento mediante soppressione del presidio di P.S. di -OMISSIS- risulta espressamente dalle note in atti, di cui il ricorrente risulta esser stato destinatario (cfr., in particolare, le note del 27 maggio 2021, del 26 aprile 2023, verbale di riconsegna dell’immobile, all. 2, 3 e 5 del deposito dell’Amministrazione del 7 ottobre 2025), ove è pure espressamente riconosciuto – e dunque incontestato - il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo previsto dall’art. 3 ( recte : art. 4) del contratto di locazione (cfr. in particolare la nota del 27 maggio 2021), tanto che la stessa Amministrazione ha, in sede difensiva e come confermato dallo stesso sig. -OMISSIS-, provveduto al pagamento di € -OMISSIS- a tale titolo.
Da ciò la pretesa all’accesso dedotta da parte ricorrente si rivela priva di concretezza e attualità posto peraltro che non risulta contestato che l’immobile è stato restituito al titolare, che quest’ultimo ha diritto all’indennizzo previsto dalla predetta clausola contrattuale; né l’istante ha provato che quel presidio di polizia sia stato trasferito in altro immobile alla sede (-OMISSIS-).
16. D’altra parte, così come ribadito dall’Amministrazione resistente, non sembra revocabile in dubbio che il decreto del Capo della Polizia dell’11 aprile 2022 rientri tra i documenti sottratti all’accesso ex DM 16 marzo 2022, recante “ Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 ”.
17. Richiama in proposito l’Amministrazione le fattispecie di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 3, comma 1, del citato DM, i quali dispongono che sono sottratti all’accesso: “ gli atti e i documenti concernenti l'organizzazione e i/funzionamento dei servizi di polizia ” (lettera e); “ i documenti attinenti alle strutture, ai mezzi, ai sistemi informatici e di telecomunicazione, alle dotazioni, al personale delle Forze di polizia, alle azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative e all'attività di polizia giudiziaria, alle caratteristiche strutturali e funzionali o agli elaborati progettuali dei presidi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché alla dislocazione sul territorio di quelli non aperti al pubblico ” (lettera f).
18. Va detto, in proposito, che al giudice è preclusa la verifica relativa all'effettiva lesione agli interessi tutelati -in questo caso la sicurezza, la difesa nazionale e la tutela dell'ordine pubblico- che sarebbe arrecata dall'ostensione del singolo documento, in quanto la semplice circostanza che l'atto sia incluso in una delle categorie individuate dal regolamento, è idonea a escludere il diritto di accesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 dicembre 2011, n. 6472; Tar Campania, sez. VI, n. 17/2013, Tar del Lazio, sez. I, 1 aprile 2008 n. 2746).
19. Ciò che, invece, il giudice può e deve valutare è se i documenti in questione siano effettivamente riconducibili alle categorie di cui al regolamento e, quindi, nel caso di specie, alle ipotesi sub lettere e) ed f) del DM 16 marzo 2022 sopra richiamate.
20. Ebbene, ritiene il Collegio che, con riguardo al caso all’esame, il decreto del Capo della Polizia dell’11 aprile 2022 di cui il ricorrente ha chiesto l’accesso rientri, così come opposto dall’Amministrazione resistente, tra “ gli atti e i documenti concernenti l'organizzazione e i/funzionamento dei servizi di polizia”, di cui alla lettera e) dell’art. 3, comma 1, del DM 16 marzo 2022, ovvero tra “ i documenti attinenti alle strutture, ai mezzi, ai sistemi informatici e di telecomunicazione, alle dotazioni, al personale delle Forze di polizia ”, di cui alla lettera f) della medesima disposizione.
Come tale, il documento è stato quindi correttamente sottratto all’accesso e, pertanto, il rigetto implicito della richiesta ostensiva (anche se poi “esplicitato” nelle memorie difensive dell’amministrazione), anche in ragione di quanto sopra esposto circa l’assenza dei requisiti di attualità e concretezza dell’interesse “messo in campo” dall’istante, si rivela immune dai vizi dedotti nel ricorso in esame.
21. Per le suesposte ragioni, il ricorso può essere respinto.
22. Sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, in ragione proprio della peculiarità della vicenda sottoposta all’esame del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le località indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
DA VA, Presidente
IA ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ON | DA VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.