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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 4529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4529 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4580/2024 R.G.V.G. promossa congiuntamente
da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Amalia LO GIUDICE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni AVILA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta di divorzio.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte disposto, ai sensi dell'art. 127-ter. c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025, con cui le parti hanno insistito per la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate in seno al ricorso congiunto
(ad eccezione di quella concernente la cessione di quote societarie).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/10/2024, i coniugi e – Parte_1 Parte_2
premesso di essersi separati, giusto decreto di omologa n. 630/2019 emesso dal Tribunale di Catania il 13/02/2019, e di non essersi da allora riconciliati – hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in
Sant'Agata Li Battiati (CT), alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nati i figli (22/12/1996) e (08/05/2003), Persona_1 Persona_2
entrambi economicamente indipendenti.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 630/2019 del 13/02/2019 emesso da questo Tribunale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
2 “– entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
– I figli ormai maggiorenni sono entrambi economicamente autosufficienti sicché non sussiste alcun onere da parte dei genitori al loro mantenimento.
– Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sant'Agata Li Battiati (CT) il 26/07/1996 tra e Parte_1 Pt_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
[...]
Sant'Agata Li Battiati (CT) al n. 74, parte 2, serie A, anno 1996, alle condizioni sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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