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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 13.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1012 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/03/2023 ed iscritto al n 1012 - 2023 RG , vertente tra
- , c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 27.2.1980, residente in [...], vico Ferruccio n. 22, rapp.ta e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Michele Musarra (C.F.:
p.e.c.: fax: C.F._2 Email_1
0965/331681) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio
Calabria alla via Cappuccinelli n. 20;
- ricorrente -
contro
- , l' _1 Controparte_2
e l , in persona
[...] OP del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, dal dott. Salvatore Nucera
( ), dal dott. Demetrio Cassalia e dal dott. Nicola C.F._3
Malara, funzionari dello stesso , elettivamente domiciliati presso CP_1 lo stesso l sito in via Controparte_4
Sant'Anna II Tronco, località Spirito Santo Reggio Calabria, e con recapito di posta certificata Email_2
- resistente -
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 11/03/2023 parte ricorrente premette di essere docente in servizio presso l'Istituto Professionale Alberghiero
Turistico di Villa San Giovanni (RC) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Espone che in precedenza e precisamente negli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019 ha prestato servizio, ininterrottamente, quale docente di scuola materna statale di ruolo per poi transitare, con decorrenza 01/09/2019 e in costanza di rapporto di lavoro, alla scuola secondaria di secondo grado.
Rappresenta che, al fine del riconoscimento del servizio pregresso svolto anche in altro ruolo, il Dirigente scolastico in servizio presso il
[...]
Controparte_5
[...] ha adottato due decreti di ricostruzione: prot. n. 763 del 22.1.2020
[...]
e n. 15979 del 27.12.2021. Lamenta che: “ Tali decreti, però, non hanno considerato utile, ai fini in questione, il periodo di servizio prestato dalla prof.ssa quale docente Pt_1 di scuola materna di ruolo negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. In particolare, il citato decreto n. 15979 del 27.12.2021, a pag. 4, qualifica i due predetti anni di insegnamento nel modo seguente: “periodo del ruolo precedente non riconoscibile perché prestato in qualità di insegnante della scuola materna ”. Premette, altresì, che a nulla è valsa l'istanza di riesame e modifica dei predetti decreti presentata dalla stessa ricorrente e acquisita al protocollo dell'Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni in data 01.06.2022.
Ritenendo illegittima la mancata valutazione integrale, ai fini della carriera, degli anni di servizio prestati quale insegnante di scuola materna di ruolo propone il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendo al Tribunale di: “…dichiarare illegittimo e disapplicare e/o annullare gli atti censurati (decreti n. 763/2020 e n. 15979/2021) nella parte in cui dispongono, nel rapporto di lavoro in corso nella scuola secondaria, la non riconoscibilità del servizio d'insegnamento prestato dalla prof.ssa quale docente di Pt_1 scuola materna di ruolo negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e, conseguentemente, statuire e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e con ogni ulteriore effetto consequenziale e a tutti gli altri fini giuridici ed economici ritenuti utili per la ricorrente medesima, del servizio svolto quale insegnate di scuola materna di ruolo negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Per
2 l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a riconoscere ai fini predetti il servizio svolto dalla ricorrente quale insegnate di scuola materna di ruolo negli anni scolastici sopra indicati, con ogni consequenziale adempimento giuridico ed economico”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si
è costituito il e del merito, l' _1 [...]
e l' Controparte_2 OP
, mediante i propri funzionari, i quali resistono alla domanda e
[...] chiedono il rigetto del ricorso per una diversa interpretazione delle norme sui passaggi di ruolo.
§ 2.1 La costituzione del resistente è redatta anche nell'interesse CP_1 della sua articolazione RO
, ma tali articolazioni sono organi
[...] privi di soggettività e non possono essere evocati o agire in giudizio in proprio.
§ 3. Nel merito il ricorso appare fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il ricorrente spiega le proprie difese richiamando la normativa successiva al D.L. 19 giugno 1970, n. 370 e, segnatamente, il D.P.R. 31 maggio 1974 n.
417 (articoli 77 e 83) e la successiva legge n. 312 del 1980 (art. 57).
Richiama, altresì, le numerose pronunce della giurisprudenza che si sono susseguite nel tempo e, in particolare, la sentenza n. 9144/2016 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
Occorre premettere che il ricorrente impugna i decreti con cui non sono stati considerati gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 ai fini della ricostruzione di carriera con la seguente motivazione: “periodo del ruolo precedente non riconoscibile perché prestato in qualità di insegnante della scuola materna” ( Cfr. Decreti all.ti n. 3 e 4 di parte ricorrente ). La disciplina di settore è quella che regola i passaggi di ruolo. Ebbene, successivamente al D.L. n. 370 del 1970, richiamato dalla difesa del resistente, sono entrate in vigore nuove disposizioni di legge.
Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 all'art. 77 rubricato “passaggi di ruolo” ha previsto il passaggio del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole superiori.
Il successivo art. 83 del predetto D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ha previsto, altresì, che: “ In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”. Dunque, la norma appena citata è chiara nel prescrivere, espressamente, che nel caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore vada valutato per intero il servizio prestato nel nuovo ruolo “ mediante ricostruzione di carriera “.
3 Successivamente, l'art. 57 della L. 11 luglio 1980, n. 312, richiama l'art. 77 del d.p.r. 31/05/1971 n. 417, ampliandone la previsione. In particolare, il citato art. 57 dispone: “ i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417…” La S. C. di Cassazione nella citata sentenza a SU n. 9144/2016 così interpreta sistematicamente tale complesso quadro normativo: “In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio
a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione.”. Conforme è la successiva giurisprudenza di legittimità, a tal proposito si può richiamare Cass. Sez. L - , n.8605 del 29/03/2024, nella cui parte motiva si precisa: “Così, sulla base del sistema dei passaggi in ruolo come ricostruito da Cass., Sez. Un., n. 9144/2016, della prevista possibilità di passaggi, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi (passaggi consentiti anche al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermo restando il possesso di determinati requisiti, di un progressivo ampliamento delle originarie previsioni nel senso della possibilità di passaggio nei ruoli necessariamente superiori per gli insegnanti di scuola materna), punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte è che, quanto al pregresso servizio 'di ruolo', in un sistema che prevede una totale equiparazione sia nello svolgimento delle carriere e nel trattamento economico, sia quanto al titolo necessario per l'accesso ai
4 rispettivi ruoli, risulterebbe dissonante una diversa valutazione del servizio pregresso, a seconda che sia stato prestato nelle scuole secondarie e primaria o nella scuola materna. Secondo l'indicata interpretazione, invalsa nella giurisprudenza di legittimità, così da costituire diritto vivente, l'insegnante 'di ruolo' della scuola materna che transita nel 'ruolo' della scuola secondaria ha diritto di riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. (si vedano anche Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791; Cass.
24 febbraio 2020, n. 4877).
Tali principi di diritto, pienamente condivisi da questo giudicante, devono essere applicati alla fattispecie in esame e determinano l'accoglimento del ricorso.
In conclusione, la ricorrente ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di ruolo nella scuola materna (anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019).
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
p.q.m
.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la disapplicazione dei decreti impugnati (decreti n. 763/2020 e n. 15979/2021) nella parte in cui indicano, nel rapporto di lavoro in corso nella scuola secondaria, la non riconoscibilità del servizio d'insegnamento prestato dalla ricorrente quale docente di scuola materna di ruolo negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, conseguentemente dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata per il servizio prestato nella scuola materna negli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019 e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente a riconoscere ai fini predetti il servizio svolto dalla ricorrente quale insegnate di scuola materna di ruolo negli anni scolastici sopra indicati, con ogni consequenziale adempimento giuridico ed economico;
- condanna il , in persona del legale _1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali a favore della ricorrente, che liquida in € 5.388,00 per compenso di avvocato, in € 259,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 14/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 13.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1012 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/03/2023 ed iscritto al n 1012 - 2023 RG , vertente tra
- , c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 27.2.1980, residente in [...], vico Ferruccio n. 22, rapp.ta e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Michele Musarra (C.F.:
p.e.c.: fax: C.F._2 Email_1
0965/331681) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio
Calabria alla via Cappuccinelli n. 20;
- ricorrente -
contro
- , l' _1 Controparte_2
e l , in persona
[...] OP del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, dal dott. Salvatore Nucera
( ), dal dott. Demetrio Cassalia e dal dott. Nicola C.F._3
Malara, funzionari dello stesso , elettivamente domiciliati presso CP_1 lo stesso l sito in via Controparte_4
Sant'Anna II Tronco, località Spirito Santo Reggio Calabria, e con recapito di posta certificata Email_2
- resistente -
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 11/03/2023 parte ricorrente premette di essere docente in servizio presso l'Istituto Professionale Alberghiero
Turistico di Villa San Giovanni (RC) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Espone che in precedenza e precisamente negli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019 ha prestato servizio, ininterrottamente, quale docente di scuola materna statale di ruolo per poi transitare, con decorrenza 01/09/2019 e in costanza di rapporto di lavoro, alla scuola secondaria di secondo grado.
Rappresenta che, al fine del riconoscimento del servizio pregresso svolto anche in altro ruolo, il Dirigente scolastico in servizio presso il
[...]
Controparte_5
[...] ha adottato due decreti di ricostruzione: prot. n. 763 del 22.1.2020
[...]
e n. 15979 del 27.12.2021. Lamenta che: “ Tali decreti, però, non hanno considerato utile, ai fini in questione, il periodo di servizio prestato dalla prof.ssa quale docente Pt_1 di scuola materna di ruolo negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. In particolare, il citato decreto n. 15979 del 27.12.2021, a pag. 4, qualifica i due predetti anni di insegnamento nel modo seguente: “periodo del ruolo precedente non riconoscibile perché prestato in qualità di insegnante della scuola materna ”. Premette, altresì, che a nulla è valsa l'istanza di riesame e modifica dei predetti decreti presentata dalla stessa ricorrente e acquisita al protocollo dell'Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni in data 01.06.2022.
Ritenendo illegittima la mancata valutazione integrale, ai fini della carriera, degli anni di servizio prestati quale insegnante di scuola materna di ruolo propone il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendo al Tribunale di: “…dichiarare illegittimo e disapplicare e/o annullare gli atti censurati (decreti n. 763/2020 e n. 15979/2021) nella parte in cui dispongono, nel rapporto di lavoro in corso nella scuola secondaria, la non riconoscibilità del servizio d'insegnamento prestato dalla prof.ssa quale docente di Pt_1 scuola materna di ruolo negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e, conseguentemente, statuire e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e con ogni ulteriore effetto consequenziale e a tutti gli altri fini giuridici ed economici ritenuti utili per la ricorrente medesima, del servizio svolto quale insegnate di scuola materna di ruolo negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Per
2 l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a riconoscere ai fini predetti il servizio svolto dalla ricorrente quale insegnate di scuola materna di ruolo negli anni scolastici sopra indicati, con ogni consequenziale adempimento giuridico ed economico”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si
è costituito il e del merito, l' _1 [...]
e l' Controparte_2 OP
, mediante i propri funzionari, i quali resistono alla domanda e
[...] chiedono il rigetto del ricorso per una diversa interpretazione delle norme sui passaggi di ruolo.
§ 2.1 La costituzione del resistente è redatta anche nell'interesse CP_1 della sua articolazione RO
, ma tali articolazioni sono organi
[...] privi di soggettività e non possono essere evocati o agire in giudizio in proprio.
§ 3. Nel merito il ricorso appare fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il ricorrente spiega le proprie difese richiamando la normativa successiva al D.L. 19 giugno 1970, n. 370 e, segnatamente, il D.P.R. 31 maggio 1974 n.
417 (articoli 77 e 83) e la successiva legge n. 312 del 1980 (art. 57).
Richiama, altresì, le numerose pronunce della giurisprudenza che si sono susseguite nel tempo e, in particolare, la sentenza n. 9144/2016 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
Occorre premettere che il ricorrente impugna i decreti con cui non sono stati considerati gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 ai fini della ricostruzione di carriera con la seguente motivazione: “periodo del ruolo precedente non riconoscibile perché prestato in qualità di insegnante della scuola materna” ( Cfr. Decreti all.ti n. 3 e 4 di parte ricorrente ). La disciplina di settore è quella che regola i passaggi di ruolo. Ebbene, successivamente al D.L. n. 370 del 1970, richiamato dalla difesa del resistente, sono entrate in vigore nuove disposizioni di legge.
Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 all'art. 77 rubricato “passaggi di ruolo” ha previsto il passaggio del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole superiori.
Il successivo art. 83 del predetto D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ha previsto, altresì, che: “ In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”. Dunque, la norma appena citata è chiara nel prescrivere, espressamente, che nel caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore vada valutato per intero il servizio prestato nel nuovo ruolo “ mediante ricostruzione di carriera “.
3 Successivamente, l'art. 57 della L. 11 luglio 1980, n. 312, richiama l'art. 77 del d.p.r. 31/05/1971 n. 417, ampliandone la previsione. In particolare, il citato art. 57 dispone: “ i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417…” La S. C. di Cassazione nella citata sentenza a SU n. 9144/2016 così interpreta sistematicamente tale complesso quadro normativo: “In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio
a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione.”. Conforme è la successiva giurisprudenza di legittimità, a tal proposito si può richiamare Cass. Sez. L - , n.8605 del 29/03/2024, nella cui parte motiva si precisa: “Così, sulla base del sistema dei passaggi in ruolo come ricostruito da Cass., Sez. Un., n. 9144/2016, della prevista possibilità di passaggi, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi (passaggi consentiti anche al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermo restando il possesso di determinati requisiti, di un progressivo ampliamento delle originarie previsioni nel senso della possibilità di passaggio nei ruoli necessariamente superiori per gli insegnanti di scuola materna), punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte è che, quanto al pregresso servizio 'di ruolo', in un sistema che prevede una totale equiparazione sia nello svolgimento delle carriere e nel trattamento economico, sia quanto al titolo necessario per l'accesso ai
4 rispettivi ruoli, risulterebbe dissonante una diversa valutazione del servizio pregresso, a seconda che sia stato prestato nelle scuole secondarie e primaria o nella scuola materna. Secondo l'indicata interpretazione, invalsa nella giurisprudenza di legittimità, così da costituire diritto vivente, l'insegnante 'di ruolo' della scuola materna che transita nel 'ruolo' della scuola secondaria ha diritto di riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. (si vedano anche Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791; Cass.
24 febbraio 2020, n. 4877).
Tali principi di diritto, pienamente condivisi da questo giudicante, devono essere applicati alla fattispecie in esame e determinano l'accoglimento del ricorso.
In conclusione, la ricorrente ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di ruolo nella scuola materna (anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019).
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
p.q.m
.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la disapplicazione dei decreti impugnati (decreti n. 763/2020 e n. 15979/2021) nella parte in cui indicano, nel rapporto di lavoro in corso nella scuola secondaria, la non riconoscibilità del servizio d'insegnamento prestato dalla ricorrente quale docente di scuola materna di ruolo negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, conseguentemente dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata per il servizio prestato nella scuola materna negli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019 e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente a riconoscere ai fini predetti il servizio svolto dalla ricorrente quale insegnate di scuola materna di ruolo negli anni scolastici sopra indicati, con ogni consequenziale adempimento giuridico ed economico;
- condanna il , in persona del legale _1 rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali a favore della ricorrente, che liquida in € 5.388,00 per compenso di avvocato, in € 259,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 14/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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