Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ConIGliere dott. Roberto Pascarelli ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente: nella causa di II grado iscritta al n. 119/2024 RGA di riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sezione Lavoro, n. 33608/23 pubblicata il 1°/12/2023, emessa all'esito del giudizio rescindente RG n. 23288/18; avente ad oggetto: indennizzo ex artt. 1 e 2 l. n. 210/1992 ed ex art. 1 l. n. 229/2005; posta in discussione all'udienza del 30/01/2025; promossa da:
(CF: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mario Tagliareni e Roberta Motta, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Pesaro;
ricorrente in riassunzione;
contro
, in persona del Ministro in carica pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la medesima domiciliato nella sede in Bologna (BO); resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal ConIGliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
pag. 1 di 20
Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 442 c.p.c. la IG.ra Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...] il per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della Controparte_1 legge n. 210 del 1992.
Esponeva l'allora ricorrente: di essere stata coniugata con che in Persona_1 data 3.6.1988 decedeva a causa di “Sindrome da Immunodeficienza Acquisita – Broncopolmonite bilaterale – Meningoencefalite – A.P.R./A.P.P.” vale a dire per la sindrome HIV della quale anche la Sig.ra si ammalava permanendo Parte_1 sieropositiva;
che negli anni 2008-2009 era venuta a conoscenza della possibilità di fruire dei benefici di cui alla L. 210/1992, sia come coniuge danneggiato e sia come erede del defunto marito sulla base degli elaborati peritali Persona_1 depositati in data 1.9.2008 dalla dott.ssa e in data 19.1.2009 dal Persona_2
Prof. che avevano accertato che suo marito era deceduto per Persona_3 sindrome da HIV contratta a seguito di trasfusione di sangue;
che quindi in data
10.3.2009 presentava domanda ai sensi della L. 210/1992 presso l'Ausl di Rimini, quale “coniuge contagiato ed EREDE di soggetto contagiato da infezione da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati” ; che la CMO di Padova emetteva il responso con il Verbale ML/V n. ACMO142065 del 30.5.2014 della
Commissione Medica Ospedaliera (CMO) del Dipartimento Militare di Medicina
Legale TIPO A PADOVA ( conosciuto dall'allora ricorrente in data 31.7.2014 con missiva Ausl Rimini prot. A 00RN/0070275/15.16.09.0011 del 28.7.2014 ) dove confermava la sussistenza del nesso di causa ma riteneva la domanda NON tempestiva ritenendo decorso il decennio di cui all'art. 3 della L. 210/1992 decorrente dall'evento-morte del o dall'evento diagnosi di HIV;
che il Per_1 predetto verbale CMO era stato regolarmente impugnato con Ricorso ex art. 5 L.
210/1992 al che peraltro non lo riscontrava in alcun modo. Controparte_1
Ritenendo sussistenti i presupposti per conseguire l'indennità prevista dall'art. 2 comma 1 L. n. 210 del 1992 la IG.ra ne richiedeva in giudizio il Parte_1 riconoscimento.
La causa, in contumacia del convenuto ed istruita mediante la CP_1 produzione di documenti, era definita dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 48/2016, così statuendo: “1. Rigetta il ricorso .
2. Nulla sulle spese”.
pag. 2 di 20 Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, riteneva “tardiva” la domanda proposta dalla IG.ra in quanto proposta oltre il termine di decadenza Parte_1 stabilito dall'art. 3, comma 1, L. n. 210 del 1992 (che nel testo originario, disponeva che, ai fini del conseguimento dell'indennizzo, la domanda doveva essere inoltrata al Ministro della sanità nel termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV). Sul punto il Giudice
a quo rilevava che: “(…) Nel caso di specie risulta allora pacifico che la parte ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza del danno effettivamente riportato da suo marito e da lei stessa dalla certificazione medica risalente al 3\06\1988 attestante quale causa del decesso del coniuge “Sindrome da Immunodeficienza
Acquisita – Broncopolmonite bilaterale – Meningoencefalite – A.P.R./A.P.P.” nonché dalla cartella clinica in cui risultava che era stato Persona_1 sottoposto a ripetute emotrasfusioni per come confermato anche dalle relazioni medico legali allegate al ricorso, per cui la relativa domanda poteva essere validamente presentata entro il termine decennale di decadenza scadente il giorno
3\06\1998”.
Con ricorso depositato in data 18.12.2015, la IG.ra spiegava Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo a questa Corte di Appello, in totale riforma della pronuncia gravata, di accogliere le domande da lei già proposte in prime cure.
L'allora appellante, a sostegno delle sue pretese, formulava due specifici motivi di impugnazione. Con il primo motivo, censurava la sentenza gravata nella parte in cui veniva “dichiarata la non tempestività della domanda amministrativa” da lei presentata “in violazione dell'art. 3 della l. 210/1992”. Con il secondo motivo, invece, l'allora ricorrente si duoleva dell'omessa pronuncia da parte del Giudice a quo in “punto dell'ascrizione tabellare”.
Si costituiva tardivamente in giudizio il difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi a al parere della CMO di Padova e chiedendo la conferma della sentenza di 1° grado.
Questa Corte d'appello, con la sentenza n. 1496 del 2017, rigettava l'impugnazione proposta dalla IG.ra . Parte_1
Ad avviso del Giudice del gravame, in particolare, la sentenza di primo grado andava confermata in ragione del fatto “che l'odierna ricorrente aveva avuto contezza già all'epoca del decesso del coniuge del proprio contagio, derivativo pag. 3 di 20 rispetto a quello del marito (deceduto il 3 giugno 1988 per “sindrome da immunodeficienza acquisita, broncopolmonite bilaterale, meningoencefalite,
A.P.R./A.P.P.); ciò emergeva dalla stessa certificazione offerta dalla ricorrente, nonché dalla cartella clinica prodotta che attestava la sottoposizione a ripetute emotrasfusioni, per cui la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 3 giugno 1998, senza che influisse la circostanza della personale ignoranza dell'esistenza dei benefici riconosciuti dalla legge”. La IG.ra impugnava tale sentenza per cassazione, sulla base di due Parte_1 motivi e successiva memoria. Con il primo motivo di ricorso, deduceva la violazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 210/1992 in combinato disposto con gli artt.
2935 e 2947 c.c. e con il secondo riproponeva una questione (quella della ascrivibilità del danno alla prima piuttosto che alla ottava categoria della Tabella
A) allegata al D.P.R. 30.12.1981, n. 834), rimasta assorbita nella decisione sulla maturazione della decadenza.
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza, n. 33608/23 pubblicata il 1°/12/2023 ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, cassando la sentenza impugnata e rinviando la controversia per un nuovo giudizio a questa Corte d'Appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. A fondamento della propria decisione, la Suprema Corte ha osservato che: << (…) il primo motivo è fondato e va accolto;
il modello interpretativo in concreto utilizzato dalla sentenza impugnata non è conforme ai principi espressi da questa Corte di legittimità; si richiede, in particolare, non solo la conoscenza della patologia ma anche del nesso causale tra la stessa e l'emotrasfusione (vd. da ultimo Cass. Cassazione civile sez. lav., 23/12/2020,
n.29453; 27565 del 2019), nel senso che la decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, come modificato dalla l. n. 238 del 1997, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza;
si è infatti affermato che, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui si discute, non è sufficiente la conoscenza o la ragionevole conoscibilità della pag. 4 di 20 malattia in sé o della sua cronicizzazione, ma occorre quella dell'evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l'intervento terapeutico praticato, della natura irreversibile del danno nonché della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella B, annessa al T.U. approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981; tale disamina, necessaria al fine di garantire la effettiva protezione del danneggiato che è stato leso nel bene primario della salute (art. 32 Cost.), non è stata adeguatamente attuata dalla sentenza impugnata che ha utilizzato un parametro di conoscibilità del tutto vago e generico, riferendosi alla irrilevanza del “ filtro ed un passaggio medico legale”, posti in essere dalla ricorrente nel 2008, ed alla “contezza del proprio contagio” già prima della morte del marito, fin dal 14 marzo 1988; posta l'individuazione della legge scientifica generale di spiegazione del nesso causale tra trasfusione e contagio, che la sentenza àncora alla data di emanazione della legge n. 210 del 1992, la medesima sentenza ha del tutto obliterato il successivo passaggio del riscontro di oggettiva conoscibilità della acquisizione scientifica generale, dotata di alta probabilità, da parte dell'uomo medio, facendo coincidere in concreto, mediante un formale riferimento ad un passo di Cass.
SS.UU. n.n. 576-579-580-583-584/2008, l'accertamento del necessario stato di conoscenza con quello della consapevolezza della mera positività; del tutto assente è l'indagine sulla evoluzione della malattia, eventi giuridicamente rilevanti anche al fine della corretta applicazione della peculiare disciplina decadenziale prevista per l'indennizzo del danno da HIV post-trasfusionale; va ricordato, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte ha pure precisato,
(vedi, per tutte: Cass. n. 19829 del 2013; Cass. 24 giugno 2008, n. 16158; Cass.
SU 1° aprile 2010, n. 8064; Cass. 8 novembre 2010, n. 22706; Cass. 3 febbraio
2012, n. 1635; Cass. n. 28711 del 16/10/2023), che in tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da malattie post- trasfusionali, la L. 25 febbraio 1992, n.
210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali ( ma ciò vale in generale per le malattie dipendenti da contagio trasfusionale), sempre che tali danni pag. 5 di 20 possano inquadrarsi - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell'autorità sanitaria;
ne consegue che la circostanza che, secondo l'interpretazione letterale e sistematica della L. n. 210 del 1992, artt. 1 e 4 il danno permanente alla salute, non ascrivibile ad alcun comportamento colpevole e quindi non risarcibile ex art. 2043 cod. civ. comporti l'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, nel caso di epatite post-trasfusionale o da somministrazione di emoderivati (dell'art. 1 cit., commi 2 e 3), sempre che superi una soglia minima, non fa sorgere alcun dubbio, non manifestamente infondato, di legittimità costituzionale in riferimento agli artt.
2 e 38 Cost., in quanto le fattispecie di danno che si collocano al di sotto della suddetta soglia sono da considerare tendenzialmente residuali ed apprezzabili con valutazione medico-legale dalla Commissione di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 165, sicché non appare irragionevole che il legislatore, nell'istituire la provvidenza assistenziale dell'indennizzo in oggetto, non ne abbia previsto l'applicabilità per i danni inferiori a tale soglia, salva restando in tali ipotesi la sospensione del termine di decadenza;
a tali considerazioni va aggiunto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 35 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole
«conoscenza del danno», non prevede «e della sua indennizzabilità»; la pronuncia ha sottolineato le eIGenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo, poste a fondamento della disciplina introdotta dalla legge n.
210 del 1992, ed ha ritenuto che la conoscenza del danno, che segna il dies a quo del triennio per la presentazione della domanda amministrativa, suppone che
“[…] il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non soltanto dell'esteriorizzazione della menomazione permanente dell'integrità psico-fisica e della sua riferibilità causale alla vaccinazione, ma anche della sua rilevanza pag. 6 di 20 giuridica, e quindi dell'azionabilità del diritto all'indennizzo; pertanto, il giudice del merito chiamato ad interpretare ed applicare la complessiva disciplina decadenziale de qua, soprattutto nell'ipotesi di malattia inizialmente silente, non può trascurare di accertare il momento in cui la malattia sia divenuta in effetti indennizzabile, con l'effetto che prima di tale momento non inizia a decorrere alcuna decadenza;
l'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al profilo preliminare dell'avvenuta decadenza, con consequenziale assorbimento del tema della concreta ascrivibilità della malattia contratta in una delle previste categorie che formerà, eventualmente, oggetto del giudizio di rinvio […] >>.
Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 1° marzo 2024, la IG.ra Parte_1
ha provveduto alla riassunzione della causa in esame, riepilogando la
[...] complessa vicenda giudiziaria ed insistendo per la fondatezza delle proprie ragioni ed ha chiesto questa Corte voglia: “(…) Nel merito, in via primaria 1) dato atto della già accertata e dichiarata sussistenza del nesso di causa, accertare e dichiarare che la ricorrente non essendo incorsa in alcuna Parte_1 tardività e/o prescrizione e/o decadenza dall'azione, deve essere ammessa ai benefici di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 210/1992, ivi compresa la corresponsione dell'Una Tantum di cui all'art. 2, co. 2° della medesima Legge, I°
CATEGORIA, Tabella A) all. al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, o quella
Categoria ritenuta di giustizia. per l'effetto 2) condannare, il Controparte_1
(tenuto ex art. 8 L. 210/1992) in persona del Ministro pro tempore, alla
[...] corresponsione dell'indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 della L. 210/1992 unitamente all'Una Tantum del 30% di cui al co. 2° dell'art. 2 della Legge predetta, con decorrenza dalla diagnosi (anno 1988) al saldo, ivi compresi interessi e rivalutazione monetaria.
In subordine 3) condannare il (tenuto ex art. 8 L. Controparte_1
210/1992) in persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione dell'indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 della L. 210/1992 unitamente all'Una Tantum del 30% di cui al co. 2° dell'art. 2 della Legge predetta, con decorrenza dall'attivazione della domanda di accesso di cui alla legge n. 210/92 (10/03/2009) al saldo, ivi compresi interessi e rivalutazione monetaria.
In ulteriore subordine 4) condannare il (tenuto ex Controparte_1 art. 8 L. 210/1992) in persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione pag. 7 di 20 dell'indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 della L. 210/1992 unitamente all'Una Tantum del 30% di cui al co. 2° dell'art. 2 della Legge predetta, con decorrenza dall'attivazione del giudizio di 1° grado /anno 2015) al saldo, ivi compresi interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria In ogni caso, se ritenuto di non accogliere per fatto non contestato l'inserimento del danno nella 1a Categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 30/12/1981, questa difesa pone istanza istruttoria affinché si disponga CTU specifica finalizzata alla determinazione del danno biologico subìto dalla Ricorrente e, Parte_1 conseguentemente, alla sua ascrivibilità tabellare nella 1a Categoria della
Tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 30/12/1981 o in altra categoria dovesse risultare all'esito della perizia di ufficio”.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato, per Controparte_1 quanto di ragione, l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di gravame proposti dalla IG.ra nei confronti della sentenza di prime cure e delle Parte_1 ulteriori deduzioni svolte dalla odierna ricorrente in riassunzione, chiedendo a questa Corte di “Dichiarare per quanto di ragione inammissibile e nel merito respingere l'appello ax adverso proposto in quanto nel merito infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio”. All'udienza del 20/06/2024, questa Corte ha ammesso CTU medico-legale sul seguente quesito: “Dica il CTU, visti gli atti ed i documenti di causa, visitata la persona della ricorrente in riassunzione, acquisita ogni altra documentazione sanitaria ritenuta necessaria per lo svolgimento dell'incarico peritale e svolte, se del caso, ulteriori indagini tecniche:
1) quando la IG.ra abbia avuto effettiva conoscenza (o avrebbe Parte_1 potuto avere usando l'ordinaria diligenza) della patologia da cui è affetta, della sua derivazione causale e della sua indennizzabilità, facendo applicazione sul punto dei principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza per cui è rinvio;
2) se la patologia da cui è affetta la IG.ra sia ascrivibile ad una Parte_1 delle Categorie della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 30/12/1981, indicando in caso di risposta positiva, l'esatta Categoria di riferimento.”, fissando per il conferimento dell'incarico peritale l'udienza dell'11/07/2024. Conferito l'incarico peritale alla suddetta udienza, il nominato CTU ha depositato pag. 8 di 20 la propria relazione in data 29/11/2024, previo inoltro della relativa bozza ai
Consulenti Tecnici di parte ai sensi dell'art. 195 c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “(…) 1) La IGnora ha avuto effettiva conoscenza della Parte_1 patologia da cui è affetta, della sua derivazione causale e della sua oggettiva indennizzabilità prima del 1992 e, comunque, prima dell'anno 2000.
2) La patologia da cui è affetta è attualmente ascrivibile alla V Categoria della
Tabella A, allegata al DPR n.834/81. Fino circa all'anno 2000 era ascrivibile alla I categoria della stessa tabella.
La correzione è stata effettuata accogliendo in parte l'ultima osservazione della consulente dott.ssa (…)”. Per_4
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691).
Ciò posto in punto di diritto, va esaminato, innanzitutto, il primo motivo di appello il con cui l'odierna ricorrente in riassunzione ha dedotto che la domanda amministrativa di indennizzo dalla stessa presentata in data 10/03/2009 sarebbe tempestiva in relazione al termine decadenziale di cui all'art. 3, comma 1, L. n. 210/1992, secondo cui: “I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”.
pag. 9 di 20 Orbene, tenuto conto delle risultanze dell'espletata CTU medico-legale, le cui conclusioni sono state sopra riportate, il motivo di gravame in parola, ad avviso di questa Corte, non risulta meritevole di accoglimento.
Ed invero, il perito nominato da questo Ufficio, al termine di un lavoro attento ed accurato, in risposta al primo quesito a lui sottoposto ha osservato che: “(…) Una rilettura della vicenda dettata dalla S.C. alla luce dei principi di tutela da essa ribaditi nel rinvio alla Corte d'Appello, ed esplicitamente prevista dal quesito affidatomi, non può che costituire l'assunto di partenza per qualsiasi conclusione. Si farà dunque riferimento ai seguenti principi cardine enunciati dall'ordinanza della SC, che assumono valore vincolante.
Il termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda decorre dal momento in cui siano concretizzate tutte le seguenti condizioni:
• l'interessato venga a conoscenza della patologia (o il momento in cui questa diventi ragionevolmente conoscibile);
• l'interessato acquisisca la conoscibilità del nesso causale fra la malattia e le trasfusioni;
• l'interessato acquisisca consapevolezza dell'irreversibilità della malattia;
• l'interessato divenga consapevole che il danno è ascrivibile ad una delle infermità previste dalla tabella A (ex DPR 834/1981) o, comunque, che il danno è di tale entità da comportare un indennizzo.
4 Tutti i parametri indicati, inerenti all'ambito soggettivo della consapevolezza/informazione, concorrono a definire il dies a quo decorre la prescrizione.
In altri termini, la SC ha stabilito che debbano realizzarsi tutti i requisiti elencati perché possa iniziare il triennio, al termine del quale decade la possibilità di chiedere i benefici della L. 210/92. Vediamo dunque di analizzare ogni singolo requisito.
1) Consapevolezza della malattia.
È del tutto evidente che la IG.ra fu informata della diagnosi di infezione Parte_1 da HIV già nel 1988, poco dopo il termine del ricovero per il parto.
Su questa condizione non vi sono dubbi e non si richiedono ulteriori approfondimenti.
2) Il nesso causale con le trasfusioni cui fu sottoposto il coniuge della IG.ra
Parte_1
pag. 10 di 20 Premetto che su questo punto non disponiamo di “indici oggettivi” (come li definisce l'ordinanza della SC). Tuttavia sembra possibile ricorrere ad altri strumenti di analisi, anche questi contenuti nell'ordinanza. Si tratta delle “nozioni comuni dell'uomo medio”, delle “valutazioni mediche” e del “parametro dell'ordinaria diligenza”.
Partiamo dunque da questa premessa: già ben prima del 1988, e a maggior ragione dal 1992, era nota la possibilità di contrarre l'HIV attraverso trasfusioni di sangue o emoderivati infetti.
Di fatto, i test sui donatori furono resi obbligatori nel 1988, pur essendo disponibili già dal 1985 (cfr relazione prof. . Per_3
Si tratta ora di stabilire se la ricorrente, informata della sua positività all'HIV, ebbe coscienza della catena di contagio, in poche parole del nesso causale fra trasfusioni subite dal coniuge e l'infezione che lei stessa aveva contratto.
Per offrire una soluzione a questo problema, potrebbe essere proposto il seguente modello di inferenza, rispondente alle nozioni comuni dell'uomo medio, così come al suo comportamento e alle sue scelte, nonché all'ordinaria diligenza. Acquisita la certezza dell'infezione, la ricorrente non poteva non chiedersi quale ne fosse l'origine, tanto più che il problema riguardava anche il neonato (poi, come sappiamo, negativizzatosi).
Esclusi suoi personali comportamenti a rischio, la fonte non poteva che essere il coniuge, della cui positività venne, ovviamente, informata. Quindi: la IG.ra fin dall'inizio non poteva non avere certezza dell'origine dell'infezione Parte_1 che la interessava;
meglio, della persona che l'aveva contagiata.
E qui incontriamo il punto più delicato della vicenda, relativamente all'infezione del coniuge: ovvero, quando la IG.ra ebbe nozione che la malattia del Parte_1 marito (e, indirettamente, la sua) poteva derivare dalle molteplici trasfusioni da lui subite per la rettocolite ulcerosa di cui era portatore?
È possibile che una sorta di inerzia conoscitiva si sia prolungata fino al 2009
(ovvero per oltre 20 anni), ovvero fino alla perizia Se noi facciamo Per_3 riferimento al comportamento standard dell'uomo medio e alla comune diligenza,
e anche a motivazioni sia razionali che etiche, ciò sembra altamente improbabile.
In questa prospettiva, è ben poco verosimile che la IG.ra non si sia posta Parte_1 la domanda su quale fosse la causa della patologia che aveva portato al decesso del coniuge;
e ciò tanto più se si pensa alla valenza sociale ed emotiva dell'AIDS.
pag. 11 di 20 In sostanza, è difficile pensare che tale domanda non sia mai stata posta e che ad essa non sia mai stata data risposta.
Alla ricorrente era ben nota (in quanto nozione ampiamente diffusa nella popolazione) la circostanza che l'infezione da HIV poteva derivare da pratiche sessuali a rischio;
da ciò l'intima, fors'anche inconscia, eIGenza di escludere tale modalità per la persona alla quale era più legata e dalla quale aveva appena avuto un figlio. Di fatto, una causa alternativa e, soprattutto non socialmente censurata né motivo di emarginazione sociale, le avrebbe consentito un ben diverso rapporto con la figura del coniuge e con la sua memoria.
Per questo ho affermato la non verosimiglianza di un comportamento che ha
“scotomizzato” l'origine dell'infezione per oltre 20 anni. Certo, la complessità della psiche umana potrebbe spiegare tale atteggiamento persistente fino alla perizia ma certo ciò non rappresenta il comportamento dell'uomo medio, Per_3 né rispecchia il pensiero comune e nemmeno si colloca ad un livello ragionevole di razionalità.
C'è da aggiungere che già all'epoca erano note le due cause alternative di contagio, e i media, così come le autorità sanitarie, ne avevano dato ampia risonanza e informazione, anche a scopo preventivo/dissuasivo nei riguardi della popolazione: trasmissione per via sessuale o contagio da sangue infetto (con diverse modalità fra le quali – si ricorda – lo scambio di siringhe).
Ora, si può affermare che la IG.ra disponesse comunque di informazioni Parte_1 sufficienti per trarre conclusioni razionali anche nell'improbabile assenza di informazioni.
Prima di tutto poteva escludere – con ragionevole certezza - comportamenti sessuali a rischio da parte del coniuge, con il quale aveva convissuto e dal quale stava per avere un figlio. Inoltre, indirettamente, tale possibilità veniva resa improbabile dall'assenza di altre infezioni trasmissibili sessualmente, alle quali essa era risultata negativa dopo essere stata sottoposta ai relativi test.
Restava, dunque, la sola ed unica possibilità di una patologia da trasfusione, contratta dal marito e a lei trasmessa.
Pertanto, si può sussumere sotto la “regola del più probabile che non” la coscienza – maturata nella ricorrente - del possibile contagio da trasfusioni subite dal IG. e quindi indirettamente da lei. Per_1
Ugualmente probabile è che, in qualche modo, essa ne sia stata informata: a) dopo pag. 12 di 20 che i test di laboratorio avevano escluso altre infezioni sessualmente trasmissibili
(si noti che già tale ricerca rappresenta un'indagine eziologica che non poteva essere eseguita senza adeguate motivazioni “tecniche” rese alla ricorrente;
né è verosimile che i risultati non le siano stati comunicati con le relative implicazioni;
b) nel corso degli innumerevoli controlli clinici ai quali fu sottoposta nel corso degli anni.
In sintesi, accanto ad un elemento per così dire soggettivo, che individuiamo, oltre che nella comune diligenza, anche nell'eIGenza razionale (ed emotiva) di conoscere l'origine prima della propria malattia, trasmessa alla ricorrente dalla persona che più le era stata vicina, esiste un elemento oggettivo, che riconosciamo nell'obbligo incombente sui sanitari di informare il paziente;
nello stretto rapporto con strutture sanitarie ad elevata specializzazione mantenuto prima e dopo l'inizio della terapia;
nell'esclusione di altre patologie a trasmissione sessuale di cui la IG.ra era a conoscenza1; infine nei dati diffusi dai Parte_1
media, che avevano in modo capillare e dettagliatamente informato la popolazione delle possibili modalità di infezione dal virus responsabile della SIDA.
Già alla fine degli anni 80 era noto il rischio costituito dalla trasfusione di emoderivati infetti.
In buona sostanza, sfugge al senso comune e alla comune diligenza, oltre a risultare in contrasto con il livello di informazione disponibile e diffuso nella popolazione, l'aver ignorato completamente per un lunghissimo periodo di tempo la causa di infezione che determinò il decesso del IG. tesi sostenuta con Per_1 forza dalla consulente di parte ma non condivisibile.
Se non altro per ottenere rassicurazioni sul piano psicologico, un'attenuazione della propria sofferenza e per escludere comportamenti a rischio posti in atto dal coniuge, la IG.ra avrebbe potuto indagare su quanto era accaduto a Parte_1 quest'ultimo, e sembra inverosimile che non lo abbia fatto, conservando dentro di sé dubbi e sospetti;
mentre la certezza di un contagio da trasfusione avrebbe risolto ogni possibile incertezza (si ripete che questa modalità di infezione era già
pag. 13 di 20 nota dal 1985 e che il IG. aveva ricevuto un numero molto elevato di Per_1 trasfusioni).
Si tratta di un comportamento inspiegabile ed estraneo alla logica;
una logica, appunto, alla portata dell'uomo medio. Volendo sintetizzare le precedenti argomentazioni, si può affermare che è improbabile che la ricorrente non fosse a conoscenza dell'origine dell'infezione da HIV del marito (e a lei trasmessa), mentre è verosimile che tale conoscenza sia stata acquisita non nel 2009 ma molto prima;
comunque prima del 2000, e forse prima del 1992.
Sul requisito riguardante l'irreversibilità della patologia non è il caso di soffermarsi: che l'AIDS fosse – all'epoca – irreversibile e mortale era noto da molti anni e sicuramente anche alla ricorrente. (…)”.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici, frutto di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa ed integranti un puntuale declinazione dei principi dettati dalla Suprema Corte di
Cassazione nell'ordinanza rescindente, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierna appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N.
642/2015).
Il CTU nominato da questa Corte, inoltre, risulta aver risposto in maniera pertinente e persuasiva alle osservazioni critiche mosse all'elaborato dalla CTP di parte appellante, osservando al riguardo che. << (…) Le pregevoli e partecipate osservazioni della collega sono meritevoli di una risposta articolata, se non altro per l'impegno che vi è profuso. Sul punto 2 Si cita la relazione nulla aggiungendo a quanto già si sapeva, Per_3 ovvero che l'ipotesi di una trasmissione del virus da trasfusioni di sangue infetto era fin dall'inizio l'ipotesi più probabile. La CTU ha spiegato ampiamente come il “recupero” delle cartelle cliniche, effettuato nel 2008, così come la citata relazione specialistica, non rappresentino un elemento di prova sufficiente del momento conoscitivo, se viene correlato ad un periodo di “inerzia” di lunghissima e ingiustificata durata. Le motivazioni esposte nell'elaborato sono frutto di evidenze logiche e riferite al comportamento dell'”uomo medio”, ma corre l'obbligo ricordare alla collega che spetterà al magistrato ogni valutazione in merito.
In altri termini, il Giudice di appello potrà sempre considerare valida e sufficiente,
pag. 14 di 20 ai fini probatori, la data di consegna delle cartelle cliniche e la stessa relazione e non il comportamento mediamente diligente, nonostante anche questo Per_3 rientri fra i criteri valutativi chiaramente indicati dalla S.C.
Per queste ragioni, pur considerando legittima la tesi della ricorrente, espressa attraverso la sua consulente, ritengo la procedura argomentativa e logica esposta dal sottoscritto nell'elaborato altrettanto legittima, non avendo contestato in alcun modo la perizia ma il fatto che essa possa rappresentare il momento Per_3 conoscitivo per l'appellante, dopo circa 20 anni di “ignoranza”. Aggiungo che, oltre a restare inspiegabile la mancata richiesta delle cartelle cliniche in epoca antecedente al 2008, erano probabilmente disponibili anche lettere di dimissioni o altri documenti sanitari relativi al coniuge da cui potessero risultare le trasfusioni e riferite agli anni precedenti il decesso.
In altri termini, è inverosimile che, prima ancora della diagnosi di infezione del marito, la IG.ra non fosse in possesso di documentazione medica Parte_1
(lettere di dimissioni, relazioni cliniche, ecc.) relativa alle trasfusioni ricevute dal IG. il che avrebbe reso la ricerca stessa delle cartelle cliniche Per_1 sostanzialmente superflua o non determinante.
Vengo ora alle seguenti censure della dott.ssa “Il CTU fonda il suo Per_4 convincimento sul c.d. “non poteva non sapere” e sul “comportamento standard dell'uomo medio”: concetti assolutamente non ravvisabili nel nostro caso in cui una giovane donna che, nella sofferenza per la perdita del giovane marito ma, soprattutto, nella drammatica consapevolezza della fine di quel progetto familiare su cui tutto aveva riposto in termini di vita, non solo di coppia ma anche di madre, si era chiusa in se stessa nel tentativo, da un lato di metabolizzare la sofferenza e, dall'altro, di proteggersi, nonché di proteggere il figlio, da quell'oggettivo senso di negatività e di discredito personale che quel tipo di malattia generava, allora come ancora oggi, nella comunità sociale.
Più nello specifico, relativamente alla dubitata “inerzia conoscitiva” cui lo stesso consulente d'ufficio fa riferimento nelle righe successive, e al raffronto con il
“comportamento standard dell'uomo medio e alla comune diligenza, e anche a motivazioni sia razionali che etiche”, mi sento di controbattere, e fermamente dissentire, basandomi su una esperienza pluridecennale di cura di pazienti HIV, che il carico emotivo relativo alla storia di malattia da HIV non può essere assimilato allo standard dell'uomo medio. E francamente, all'esito delle deduzioni pag. 15 di 20 del CTU sul punto, viene da chiedersi se lo stesso abbia maturato una personale esperienza, nel ruolo di medico curante e non di medico legale, in ordine a situazioni patologiche similari”. Sul punto, il nominato CTU ha replicato: “ (…) la collega non è (…) né una psicologa né una psichiatra in grado di sondare attendibilmente il vissuto della IG.ra nel lungo periodo al quale si riferisce. In merito a tale eIGenza, Parte_1 ricordo che quest'ultima non ha mai intrapreso un percorso psicoterapeutico né mai ha consultato specialisti in tale ambito.
Ovvero, nessun elemento storico-anamnestico conferma l'interpretazione della consulente di parte. Tuttavia, data l'importanza “strategica” della questione, considero utile un'analisi più dettagliata, ad integrazione delle argomentazioni già esposte nell'elaborato
Vediamo innanzitutto la tesi della dott.ssa La consulente sostiene che la Per_4 IG.ra non si è mai posta il problema dell'origine del contagio – e quindi Parte_1 non si è attivata in relazione alla legge 210/92 - a causa di una particolare e negativa condizione psichica derivante dalla prognosi inizialmente infausta e dalle ripercussioni sociali della malattia, chiudendosi in se stessa e considerandosi “come morta”; e ciò per ben venti anni, fra il 1988 e il 2008.
Questa spiegazione rappresenta sostanzialmente un'ipotesi, che andrebbe pur sempre dimostrata;
e per dimostrarla occorrerebbe almeno un'inferenza statistica che le conferisse valore probatorio sufficiente.
In questa prospettiva, si dovrebbe considerare come classe di riferimento tutti i soggetti contagiati da trasfusioni e valutare la latenza media con cui essi fanno (o hanno fatto) richiesta dei benefici di legge;
o ancora meglio, la latenza media con la quale prendono coscienza della derivazione causale della propria malattia.
Ovviamente, non disponiamo di tale statistica descrittiva, ma è certo che un ventennio rappresenta un valore “fuori scala”, ben poco plausibile.
Ed è altrettanto vero che già dal 1985 si sapeva della trasmissione del virus attraverso il sangue, e, pertanto, anche attraverso le trasfusioni. Si deve aggiungere che nel corso di questo lunghissimo periodo la ricorrente è sempre stata sottoposta a periodici accertamenti clinici e, successivamente (attorno al
2000), ha iniziato una terapia sotto stretto controllo sanitario.
Perciò, è del tutto improbabile che dal rapporto con le strutture sanitarie, dal colloquio con gli specialisti, da relazioni cliniche e lettere di dimissione;
che da pag. 16 di 20 tutto questo essa non abbia mai ottenuto alcuna informazione sull'origine dell'infezione del coniuge (e quindi del suo contagio), tanto più che furono eseguiti accertamenti risultati negativi per altre patologie a trasmissione sessuale. Questo dato poteva già di per sé risultare indicativo della modalità di trasmissione del virus;
e la stessa esecuzione dei test poteva indirizzare la paziente alla consapevolezza del ruolo avuto dalle trasfusioni.
Non è pertanto spiegabile per quale motivo abbia atteso fino al 2008 per documentare quanto accaduto al coniuge.
In sintesi, le condizioni emotive e psicologiche della ricorrente, che – secondo la consulente - ne giustificherebbero l'inerzia e il ritardo nella domanda dei benefici, non trovano alcun riscontro e sono frutto di valutazioni del tutto personali della
CTP; valutazioni, che pur comprensibili, restano inconsistenti sotto il profilo medico legale.
La tesi della dott.ssa in conclusione, è priva di qualsiasi supporto Per_4 documentale che possa consentire – sulla base di un vissuto emozionale (non ben specificato e solo presunto) - di differenziare il comportamento della ricorrente dalla diligenza dell'uomo medio, distinguendolo dall'id quod plerumque accidit.
Si rilegga ora la seguente affermazione: “Più nello specifico, relativamente alla dubitata “inerzia conoscitiva” cui lo stesso consulente d'ufficio fa riferimento nelle righe successive, e al raffronto con il “comportamento standard dell'uomo medio e alla comune diligenza, e anche a motivazioni sia razionali che etiche”, mi sento di controbattere, e fermamente dissentire, basandomi su una esperienza pluridecennale di cura di pazienti HIV+, che il carico emotivo relativo alla storia di malattia da HIV+ non può essere assimilato allo standard dell'uomo medio”
(grassetto mio)
L'ultima affermazione è erronea, primo perché sussume arbitrariamente sotto una legge generale il caso particolare, adottando un criterio empirico esperienziale non verificabile né fondato su dati clinici numericamente IGnificativi, condivisi e validati dall'ambiente scientifico;
secondo perché non vi è alcun elemento di prova che corrobori questa metodologia.
Si noti che non si vuole mettere in dubbio la capacità professionale della collega, ma solo che la criteriologia medico-legale non può prescindere da adeguati elementi di prova circa il nesso causale fra infezione da HIV e comportamento tenuto dalla ricorrente.
pag. 17 di 20 Così, si può pacificamente concludere che la tesi della dott.ssa pur Per_4 comprensibile sotto il profilo umano, non rispetta gli standard epistemologici richiesti in ambito civilistico e nemmeno previdenziale;
a meno che non si voglia fondarla sul deprecabile criterio cosiddetto in dubio pro misero.
Sulla stessa linea si pone il rigetto del criterio cardine del processo civile: “La valutazione medico legale del CTU, che per inciso, contrariamente a quanto indicato nel quesito, non ha evidentemente considerato i principi posti dall'ordinanza della S.C. da cui origina questa vertenza, non può basarsi su concetti del tipo “più probabile che non”. Semmai, il “più probabile che non” è un concetto che, in questo specifico caso, andrebbe utilizzato per dimostrare il contrario e cioè che è più probabile che raggiunta con fatica Parte_1
l'oggettiva consapevolezza degli eventi infettivi occorIGli e della loro origine, abbia davvero avuto contezza della indennizzabilità solo dopo la relazione del
Prof. . Per_3
Stupisce, innanzitutto, che la CTP consideri inutilizzabile il criterio del più probabile che non, o, in alternativa, esso debba essere ribaltato per “dimostrare il contrario”.
Evidentemente, sfugge alla collega, a) che la CTU aveva solo compiti deducenti,
e non percipienti;
b) che il materiale processuale di natura sanitaria può solo essere elaborato avendo come guida il suddetto criterio.
In margine, si osserva ancora una volta che la dimostrazione di una tesi dovrebbe essere onere di chi chiede la prestazione (salvo nel caso delle malattie professionali tabellate), e non del CTU. E, se è umanamente comprensibile l'affermazione – sempre ribadita dalla consulente - che “è più probabile che
[...]
raggiunta con fatica l'oggettiva consapevolezza degli eventi infettivi Parte_1 occorIGli e della loro origine, abbia davvero avuto contezza della indennizzabilità solo dopo la relazione del Prof. , si deve invece concludere che è “meno Per_3 probabile” che le cose siano andate come sopra descritte, e nessun elemento è stato prodotto per confutare ciò.
Se si accetta che un'unica relazione specialistica, proposta in qualunque momento, e inserita in qualunque sequenza cronologica dei fatti, abbia valore dirimente, potremmo tranquillamente abolire la prescrizione in qualsiasi ambito.
Al contrario, la relazione specialistica può assumere sì un peso adeguato, ma solo in un contesto storico coerente, plausibile e - per così dire – tracciabile. E, nella pag. 18 di 20 vicenda che ci occupa, di “tracciabile” non c'è proprio nulla fino al 2008. Le raccomandazioni della S.C., in realtà, non legittimano qualunque interpretazione, ma impongono di valutare gli elementi oggettivi di conoscibilità
(da parte del soggetto leso), integrandoli con l'ordinaria diligenza;
e, poiché il sottoscritto ha considerato estremamente tardiva la relazione e non Per_3 plausibile la giustificazione che ne è stata fornita (a fronte di innumerevoli controlli specialistici subiti negli anni dalla ricorrente), si è reso necessario valutare tale elemento in relazione al comportamento dell'uomo medio.
Né considero accettabile l'affermazione che il comportamento dell'uomo medio e diligente venga stravolto nei casi di HIV: ciò potrebbe anche verificarsi per un periodo di tempo iniziale, ma non per venti anni, configurando una situazione psicologicamente statica.
D'altra parte, poiché si tratta di una reazione individuale, lo stesso criterio sarebbe applicabile a qualunque patologia soggetta alla prescrizione nei vari ambiti, poiché ciascun soggetto vive la malattia in modo diverso e può
“scotomizzarla” tanto quanto un paziente portatore di HIV. Confermo, dunque, tutte le risposte ai quesiti, salvo l'ascrivibilità tabellare.(…)>>.
In conclusione e riassumendo, posto che, secondo l'ordinanza rescindente, la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, come modificato dalla l. n. 238 del
1997, “va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale (e non l'effettiva conoscenza n.d.r.) tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza”, nel caso di specie, l'inerzia conoscitiva della IG.ra asseritamente protrattasi per oltre un ventennio, ad avviso di questa Parte_1
Corte e del nominato CTU, appare logicamente inverosimile alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio e palesemente contraria all'ordinaria diligenza. L'odierna ricorrente in riassunzione, peraltro, non ha offerto concreti elementi di giudizio che possano, anche solo astrattamente, giustificare una così marcata divergenza rispetto a tali parametri di valutazione del suo comportamento.
A tanto consegue la reiezione del primo motivo di appello proposto dalla IG.ra pag. 19 di 20 , con assorbimento del secondo motivo di impugnazione in tema di Parte_1 ascrivibilità tabellare, con cui l'odierna ricorrente in riassunzione ha riproposto la domanda di ascrizione della patologia dalla quale la stessa è afflitta alla 1^
Categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dalla IG.ra va respinto, con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata,.
A fronte dell'oggettiva complessità delle questioni giuridiche esaminate e delle ragguardevoli difficoltà nella ricostruzione degli eventi storici oggetto di giudizio, ritiene la Corte sussistano “gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla Corte Cost. con sentenza n. 77/2018, per compensare integralmente fra le parti le spese dei vari gradi del giudizio.
Per le medesime ragioni, le spese della CTU medico-legale disposta da questa
Corte, già liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico delle parti in solido fra loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, n. 48/2016 R.S. che, per l'effetto, si conferma integralmente;
- compensa integralmente fra le parti le spese dei vari gradi del giudizio;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido fra loro, le spese della CTU medico legale disposta da questa Corte, già liquidate come da separato decreto.
Così deciso a Bologna, nella camera di conIGlio del giorno 30.01.2025
Il ConIGliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1Nella sua relazione, la dott.ssa scrive: “Lo screening infettivologico eseguito a termine di Per_4 gravidanza per la ricerca di sifilide e del virus dell'epatite B ha dato esito negativo ad escludere malattie sessualmente trasmesse”. Ne deriva che: a) la IG.ra poteva escludere con Parte_1 ragionevole probabilità la trasmissione di malattie “satelliti” dell'HIV da parte del marito;
b) conseguentemente, risultavano poco probabili comportamenti a rischio da parte di quest'ultimo; c) rimaneva, pertanto, per esclusione, un'unica origine del virus identificabile nelle trasfusioni.