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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2577 /2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione prima civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott.ssa Simone Iannone Giudice rel. dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2577 /2025, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TR RM e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CARUSONE CP_1 C.F._2
AB e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa costitutiva;
resistente nonché il PM in sede parte necessaria
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/07/2025 e ritualmente notificato, parte ricorrente, sul presupposto della sentenza di divorzio n. 1344/2019 emessa dall'Intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- disporre la cessazione o, in subordine, la sensibile riduzione dell'obbligo a carico del ricorrente relativamente al contributo mensile previsto per la figlia minore, avuto riguardo alla sopraggiunta stabilità lavorativa e reddituale della madre;
- disporre la riduzione dell'onere a carico del ricorrente per il pagamento del mutuo sull'immobile in comunione, nella misura ritenuta equa, e comunque almeno nella misura del 50%, tenuto conto che tale pagamento rappresenta una forma di contributo economico a favore dell'ex coniuge;
- disporre lo scioglimento della comunione legale relativamente all'immobile sito in Nocera Inferiore al Rione Enrico Calenda n. 35, censito al Catasto Fabbricati del Comune al foglio 13, particella 479, subalterno 3;
- adottare ogni ulteriore e conseguente provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno;
- il tutto con decorrenza dalla data del presente ricorso;
- con vittoria di spese ed attribuzione al deducente difensore con maggiorazione di legge”.
Parte resistente si è costituita in giudizio, dando atto di come, nelle more, le parti avessero raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata, recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 17.10.2025.
All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., comprese nell'accordo, rassegnavano le proprie conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante l'accordo.
∗∗∗
Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono modificarsi, ex art.
473 bis n. 51 c.p.c. le statuizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo quanto di seguito sinteticamente trascritto e come riportato nella comparsa di costituzione:
“• l'affido congiunto della figlia minore con domicilio prevalente presso la madre;
Per_1
• la conferma dell'assegno mensile di € 250,00 a carico del sig. per il mantenimento della Parte_1
Per_ figlia minore , da versarsi entro il Giorno 10 di ogni mese, oltre le spese straordinarie che, se superiori a € 200,00, dovranno concordarsi preventivamente. Restano confermati, come da sentenza, gli accordi per le festività, le vacanze ed i fine settimana della figlia;
• la vendita dell'immobile in comunione, con riparto del ricavato in parti uguali, salvo trattenuta in favore della sig.ra di quanto ancora dovuto dal sig. a titolo di obblighi CP_1 Parte_1 pregressi (€ 17.727,46);
• il rimborso, per intero, da parte del sig. delle rate di mutuo già anticipate dalla sig.ra Parte_1
fino al 17.10.2025 (€ 5.761,46) e delle successive rate nella misura del 50%; CP_1
• la modifica dell'onere relativo al mutuo ipotecario, da suddividere in parti uguali fino all'estinzione del finanziamento;
• la rinuncia da parte della sig.ra a tutte le azioni esecutive promosse e la liberazione CP_1 dei conti e della busta paga del sig. nonché la revoca delle azioni penali procedibili su Parte_1 querela di parte che il sig. già da ora si rende disponibile ad accettare”; Parte_1
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato in corso di causa, per effetto della successiva costituzione della resistente e contenente i patti in modifica come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare e che, pertanto, posso essere senz'altro poste alla base del presente decisum;
precisato, poi, come, in relazione alle condizioni come numericamente riportate in parte dispositiva, il Tribunale si limiterà a prenderne atto, giacché frutto di libero accordo, come tale non suscettibile di assumere valenza dispositiva;
ritenuto come le spese di lite debbano essere compensate, tenuto conto della natura del procedimento, nonché dell'accordo raggiunto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
visto l'art. 473 bis n. 51 c.p.c.,
- dispone in conformità dell'accordo, raggiunto e sottoscritto da Parte_1
e da con la scrittura privata, recante sottoscrizione delle
[...] CP_1 parti e dei loro difensori, del 17.10.2025, in relazione ai punti n.ri 4 e 5;
- prende atto delle residue disposizioni concordate di cui ai punti n.ri 1-3 e 7-14 e, del pari riportati nella scrittura sopra indicata,
tutte richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
- Fermo il resto di quanto previsto dalla sentenza di divorzio, non incompatibile con il presente decisum che recepisce l'accordo sopra indicato.
- Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE dott. Simone Iannone
LA PRESIDENTE dott.ssa Enrica De Sire
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione prima civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott.ssa Simone Iannone Giudice rel. dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2577 /2025, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TR RM e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CARUSONE CP_1 C.F._2
AB e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa costitutiva;
resistente nonché il PM in sede parte necessaria
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/07/2025 e ritualmente notificato, parte ricorrente, sul presupposto della sentenza di divorzio n. 1344/2019 emessa dall'Intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- disporre la cessazione o, in subordine, la sensibile riduzione dell'obbligo a carico del ricorrente relativamente al contributo mensile previsto per la figlia minore, avuto riguardo alla sopraggiunta stabilità lavorativa e reddituale della madre;
- disporre la riduzione dell'onere a carico del ricorrente per il pagamento del mutuo sull'immobile in comunione, nella misura ritenuta equa, e comunque almeno nella misura del 50%, tenuto conto che tale pagamento rappresenta una forma di contributo economico a favore dell'ex coniuge;
- disporre lo scioglimento della comunione legale relativamente all'immobile sito in Nocera Inferiore al Rione Enrico Calenda n. 35, censito al Catasto Fabbricati del Comune al foglio 13, particella 479, subalterno 3;
- adottare ogni ulteriore e conseguente provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno;
- il tutto con decorrenza dalla data del presente ricorso;
- con vittoria di spese ed attribuzione al deducente difensore con maggiorazione di legge”.
Parte resistente si è costituita in giudizio, dando atto di come, nelle more, le parti avessero raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla scrittura privata, recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 17.10.2025.
All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., comprese nell'accordo, rassegnavano le proprie conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante l'accordo.
∗∗∗
Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono modificarsi, ex art.
473 bis n. 51 c.p.c. le statuizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo quanto di seguito sinteticamente trascritto e come riportato nella comparsa di costituzione:
“• l'affido congiunto della figlia minore con domicilio prevalente presso la madre;
Per_1
• la conferma dell'assegno mensile di € 250,00 a carico del sig. per il mantenimento della Parte_1
Per_ figlia minore , da versarsi entro il Giorno 10 di ogni mese, oltre le spese straordinarie che, se superiori a € 200,00, dovranno concordarsi preventivamente. Restano confermati, come da sentenza, gli accordi per le festività, le vacanze ed i fine settimana della figlia;
• la vendita dell'immobile in comunione, con riparto del ricavato in parti uguali, salvo trattenuta in favore della sig.ra di quanto ancora dovuto dal sig. a titolo di obblighi CP_1 Parte_1 pregressi (€ 17.727,46);
• il rimborso, per intero, da parte del sig. delle rate di mutuo già anticipate dalla sig.ra Parte_1
fino al 17.10.2025 (€ 5.761,46) e delle successive rate nella misura del 50%; CP_1
• la modifica dell'onere relativo al mutuo ipotecario, da suddividere in parti uguali fino all'estinzione del finanziamento;
• la rinuncia da parte della sig.ra a tutte le azioni esecutive promosse e la liberazione CP_1 dei conti e della busta paga del sig. nonché la revoca delle azioni penali procedibili su Parte_1 querela di parte che il sig. già da ora si rende disponibile ad accettare”; Parte_1
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato in corso di causa, per effetto della successiva costituzione della resistente e contenente i patti in modifica come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare e che, pertanto, posso essere senz'altro poste alla base del presente decisum;
precisato, poi, come, in relazione alle condizioni come numericamente riportate in parte dispositiva, il Tribunale si limiterà a prenderne atto, giacché frutto di libero accordo, come tale non suscettibile di assumere valenza dispositiva;
ritenuto come le spese di lite debbano essere compensate, tenuto conto della natura del procedimento, nonché dell'accordo raggiunto,
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
visto l'art. 473 bis n. 51 c.p.c.,
- dispone in conformità dell'accordo, raggiunto e sottoscritto da Parte_1
e da con la scrittura privata, recante sottoscrizione delle
[...] CP_1 parti e dei loro difensori, del 17.10.2025, in relazione ai punti n.ri 4 e 5;
- prende atto delle residue disposizioni concordate di cui ai punti n.ri 1-3 e 7-14 e, del pari riportati nella scrittura sopra indicata,
tutte richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
- Fermo il resto di quanto previsto dalla sentenza di divorzio, non incompatibile con il presente decisum che recepisce l'accordo sopra indicato.
- Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE dott. Simone Iannone
LA PRESIDENTE dott.ssa Enrica De Sire