Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 290/2019
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 290/2019 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
Calabria (RC), rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Romeo (c.f.
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC) C.F._2
alla via Giuseppe de Nava, n. 122
appellante
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio A. CP_1 P.IVA_1
Gangemi (c.f. , elettivamente domiciliata in Reggio C.F._3
Calabria (RC) alla via Loreto – trav. privata I, n. 9
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 25.3.2019, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 1389/2018, pubblicata il 26.9.2018, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria - a definizione del giudizio iscritto al n. 2096/2017 R.G. - ha rigettato la domanda di condanna di titolare dell'azienda “Cavalieri di San CP_1
GI di Paolo Caridi”, al pagamento della somma di € 21.937,57, in esecuzione della sentenza n. 1640/2013 del Tribunale di Reggio Calabria.
L'appellante critica il provvedimento nella parte in cui - pur riconoscendo l'intervenuta cessione di fatto dell'azienda (già facente capo alla “Cavalieri di
San GI di DO IN & C. S.n.c.”, quale debitrice del in Pt_1 forza della sentenza n. 1640/2013) in favore dell'appellato - ha escluso, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., il trasferimento del debito in capo al cessionario siccome non risultante dai libri contabili. CP_1
Le istanze istruttorie del primo grado, riproposte con l'atto di gravame, sono state rinunciate dall'appellante all'udienza del 6.2.2020.
- Difese dell'appellato
In data 11.6.2019, si è costituito l'appellato il quale ha eccepito, CP_1 in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 345 e 348- bis c.p.c.
L'appellato ha chiesto il rigetto nel merito del gravame, deducendo: a)
l'erroneo accertamento in sentenza della cessione d'azienda in proprio favore,
2 Corte d'Appello
con inapplicabilità dell'art. 2560 c.c.; b) il difetto della propria posizione debitoria, siccome il credito dell'appellante è scaturito da rapporti intercorsi con la cessata società e, perciò, non è azionabile nei confronti della nuova ditta;
c) l'inopponibilità nei propri confronti, ex art. 2909 c.c., della sentenza n.
1640/2013; d) in ogni caso, la mancata iscrizione del debito nei libri contabili ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c.
***
1.- Sull'inammissibilità dell'appello
1. L'appellato eccepisce l'inammissibilità del gravame, siccome contenente domande nuove ex art. 345 c.p.c.
L'appellato deduce che controparte, per la prima volta nell'odierno giudizio, ha chiesto accertarsi l'opponibilità nei propri confronti della sentenza n.
1640/2013 del Tribunale di Reggio Calabria, con ciò determinando la modifica dell'originario tema d'indagine.
2.1. Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza, «costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio» (Cass. civ. n. 23415/2018).
Con sentenza n. 1640/2013 - a definizione del procedimento n. 2766/2011 - il
Tribunale di Reggio Calabria ha condannato la “Cavalieri di San GI di
DO IN & C. S.n.c.” al pagamento in favore dell'odierno appellante di € 21.937,57, oltre agli interessi legali e spese processuali.
Il credito è stato riconosciuto al quale socio recedente, a titolo di Pt_1 utili d'esercizio (per gli anni dal 2006 al 2011) e di liquidazione della propria quota sociale.
, odierno appellante, deduce il trasferimento del debito in Parte_1 capo all'appellato titolare della “Cavalieri di San GI di Paolo CP_1
Caridi” - cessionario dell'azienda facente capo all'originaria società debitrice, cancellata dal Registro delle imprese con delibera del 17.1.2012.
Conseguentemente ha chiesto accertarsi e dichiararsi «che la Cavalieri di San
3 Corte d'Appello
GI di rappresenta la prosecuzione di fatto e/o comunque è la cessionaria CP_1 di fatto delle attività della e, per Parte_2
l'effetto, statuire che la stessa è responsabile delle obbligazioni sociali già facenti capo a quest'ultima e, nella fattispecie, del pagamento delle somme portate dalla sentenza n. 1640/13 del Tribunale di Reggio Calabria» (conclusioni atto di citazione).
L'appellante chiede dichiararsi l'opponibilità al cessionario della sentenza 2.2.
n. 1640/2013.
L'invocata tutela non comporta una modifica dell'originaria causa petendi in quanto fondata sull'accertamento di fatti ritualmente introdotti in giudizio
(ovvero, la prosecuzione di fatto e/o la cessione d'azienda - già facente capo alla cessata Società - in capo alla ditta appellata) né del petitum, avendo l'attore chiesto in primo grado dichiararsi la responsabilità del delle CP_1
obbligazioni accertate con la sentenza n. 1640/13 del Tribunale di Reggio
Calabria.
La domanda è, pertanto, ammissibile.
2.- Sulla titolarità passiva del rapporto
1. L'appellato eccepisce il difetto di titolarità passiva, deducendo la natura personale del credito azionato dal siccome derivante da pregressi Pt_1 rapporti societari intercorsi tra l'appellante e la DO, amministratrice della società Cavalieri di San GI s.n.c.).
Secondo l'appellato, il debito in questione non si è trasferito ex art. 2560, comma 2, c.c., non essendo - il debito - inerente all'esercizio dell'azienda.
2. L'eccezione è infondata.
Ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., in caso di trasferimento di un'azienda commerciale, risponde dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
La norma prevede, in caso di trasferimento d'azienda, la responsabilità dell'acquirente - in solido con l'alienante - per i debiti ceduti, inerenti all'esercizio dell'azienda.
Con sentenza n. 1640/2013, pubblicata il 27.9.2013, il Tribunale di Reggio
Calabria ha dichiarato il recesso del dalla qualità di socio della Pt_1
4 Corte d'Appello
“Cavalieri di San GI di DO IN & C. S.n.c.”, condannando la società a corrispondergli la somma di € 21.937,57 a titolo di utili da partecipazione societaria per gli esercizi dal 2006 al 2011 e quale liquidazione della propria quota sociale.
Il credito – riguardando gli utili derivanti dalla partecipazione del Pt_1 nella cessata società e la liquidazione della quota – deve ritenersi inerente all'esercizio dell'azienda.
L'azienda, ai sensi dell'art. 2555 c.c., è infatti il «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa».
Gli utili realizzati dalla società relativi agli esercizi tra il 2006 e il 2011 e il patrimonio sociale costituiscono l'esito dell'esercizio dell'impresa da parte della società precedente operata con l'azienda.
Tale esercizio (dell'impresa) è avvenuto, dunque, utilizzando quel complesso dei beni che, ai sensi dell'art. 2555 c.c., costituiscono l'azienda; nel caso di specie l'azienda ceduta di fatto, secondo l'appellante, al CP_1
Ne viene che il credito avente ad oggetto gli utili e una quota del patrimonio sociale realizzati tramite l'azienda ceduta – oggetto della presente controversia – devono ritenersi relativi, ai sensi dell'art. 2560 c.c., all'azienda
(asseritamente) ceduta al CP_1
Il credito in questione non può ritenersi, quindi, personale e, come tale, escluso dal trasferimento dell'azienda già facente capo alla cancellata società.
3.- Sul trasferimento d'azienda
1. L'appellato deduce l'erroneo accertamento da parte del Tribunale della cessione d'azienda - già facente capo alla cessata “Cavalieri di San GI di DO IN S.n.c.” - in proprio favore.
Secondo il non è ravvisabile nella fattispecie in esame una cessione CP_1
d'azienda, neanche di fatto, trattandosi di «due realtà aziendali, ontologicamente distinte, che si erano solo avvicendate all'interno di locali (inclusi mobilio e suppellettili) che non appartenevano alle parti del giudizio ma a terzi, senza che fosse intercorsa alcuna cessione, neppure di fatto».
2. L'assunto dell'appellato non è condivisibile.
5 Corte d'Appello
È emerso dalle risultanze istruttorie che l'azienda ha conservato, successivamente alla cancellazione della s.n.c. di DO IN, la propria identità.
L'assenza di un accordo scritto non impedisce all'appellante (sul quale grava l'onere di cui all'art. 2697 c.c.) di provare, anche tramite testimonianze o presunzioni, la cessione di fatto dell'azienda; ciò poiché l'art. 2556, comma 1,
c.c. - ove prescrive la forma scritta «ad probationem» per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda - opera soltanto con riguardo alle parti contraenti e non anche verso i terzi.
3. La “Cavalieri di San GI di DO IN & C. Snc” ha esercitato, dal
2004, attività di ristorazione con somministrazione presso i locali siti in Reggio
Calabria alla via Lia n. 48.
La società è stata cancellata dal Registro delle imprese, con delibera del
17.1.2012, a seguito di cessazione attività a far data dal 31.12.201. ha avviato identica attività, dal 19.4.2012, presso i locali già CP_1 utilizzati dalla cancellata società, concessi in comodato d'uso gratuito, dagli zii e dal padre del con contratto del 27.2.2012. CP_1
L'appellato ha, dunque, esercitato la stessa attività economica esercitata dalla società cancellata, con la stessa denominazione (“Cavalieri di San GI”)
e servendosi dei locali già utilizzati dalla cessata società di DO IN.
4. Ulteriore elemento che fa propendere per l'intervenuta cessione di fatto dell'azienda è il trasferimento in capo al delle attrezzature già CP_1 appartenenti alla cancellata società e, segnatamente: «1) n. 50 sedie in legno;
2)
n. 20 tavoli in legno;
3) n. 3 banchi da lavoro in marmo;
4) n. 1 affettatrice;
5) n. 1 armadio in metallo;
6) n. 1 banco in acciaio inox;
7) piatti e posateria;
8) n. 1 forno elettrico;
9) n. 1 friggitrice a gas;
10) n. 1 impastatrice;
11) n. 1 banco frigo;
12) n. 1 armadio frigo», e per un totale di € 4.235 (fattura d'acquisto del 31.12.2011 - all. 2 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c. appellata).
Significativa, a riprova della sostanziale continuità dell'attività, appare la data di acquisto delle attrezzature da parte del - ovvero il 31.12.2011 - di CP_1 fatto coincidente con la data di cessazione dell'attività da parte della società di DO IN, come risultante dalla prodotta visura camerale.
6 Corte d'Appello
5. L'appellante, inoltre, ha prodotto relazione da cui emerge che la DO
(già amministratrice della cancellata società) ha continuato a pubblicizzare l'attività - tramite canali social - anche dopo il trasferimento della medesima in capo al CP_1
Dall'attività pubblicitaria effettuata sul canale facebook emerge che l'azienda ha mantenuto l'insegna e l'utenza telefonica già intestata alla precedente società.
La relazione è, inoltre, corredata da più riproduzioni fotografiche da cui risulta che il locale utilizzato dal ha mantenuto il medesimo assetto strutturale CP_1
di quello precedente.
6. Ulteriore elemento significativo, ad avviso del Collegio, è dato dallo stretto rapporto di parentela tra la titolare della società cancellata e La CP_1
DO, già legale rappresentante della cessata società, è la madre dell'appellato CP_1
Dall'istruttoria, quindi, sono emersi elementi gravi, precisi e concordanti che inducono a ravvisare il trasferimento in favore dell'appellato dell'azienda già facente capo alla società di DO IN.
4.- Sulla responsabilità ex art. 2560 secondo comma c.c.
1. L'appellante principale impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur riconoscendo la cessione di fatto dell'azienda, ha escluso – ex art. 2560, comma 2, c.c. – la responsabilità del cessionario per il debito già facente capo alla cedente, siccome non risultante dai libri contabili.
L'appellante deduce che la disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. - ove esclude il trasferimento in capo alla cessionaria del debito, se non risultante dai libri contabili - non trova applicazione nelle ipotesi di cessione di fatto dell'azienda (non formalizzata, quindi, da un accordo scritto).
2. La censura è fondata.
Come posto in chiaro da recente giurisprudenza, «in tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori - previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente 7 Corte d'Appello
dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda» (Cass. civ., sez. III, n. 29071/2024; conformi Cass. civ., sez. I, n. 11503/2024 e Cass. n. 26450/2023).
Cass. civ., sez. I, n. 11503/2024 ha precisato che l'effettiva alterità tra il cedente e il cessionario non si verifica in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento, al di là della diversa forma, la compagine sociale dell'impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell'azienda è solo formale. In queste ipotesi non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2560 secondo comma c.c. in quanto la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio.
Il principio - che trova conforto nell'obiter dictum della Cassazione a Sez. Un. con sentenza n. 5054/2017 - è condivisibile, siccome idoneo a contemperare l'interesse dell'acquirente all'esatta conoscenza dei debiti dell'azienda ceduta con quello, superindividuale, della certezza dei rapporti giuridici e della rapida circolazione dell'azienda.
3. Nella fattispecie in oggetto, vi sono plurimi indizi gravi e concordanti che inducono ad escludere l'effettiva alterità tra cedente e cessionario: a) lo stretto rapporto di parentela tra la DO (amministratrice della Società cedente) ed il madre e figlio); b) la DO, anche dopo la cessione dell'azienda, CP_1 ha continuato a pubblicizzare l'attività del figlio;
c) la medesimezza dell'attività
(stesso oggetto, stessi locali, stessa utenza telefonica).
Deve, perciò, escludersi l'esistenza di una sostanziale alterità tra la cedente ed il cessionario, trattandosi di trasferimento aziendale meramente formale.
Conseguentemente va dichiarata la responsabilità del cessionario – odierno appellato – per il debito in questione nei confronti dell'appellante.
5.- Spese processuali
L'accoglimento dell'appello principale impone la nuova regolamentazione delle spese processuali per il doppio grado, secondo l'esito complessivo della controversia.
8 Corte d'Appello
Il mutamento di giurisprudenza in ordine ad una questione decisiva per la decisione della lite, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
6.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei Parte_1
confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_1
deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara responsabile nei confronti di del debito di € CP_1 Parte_1
21.937,57, oltre agli interessi legali dall'1.11.2012 al soddisfo, accertato con la sentenza n. 1640/2013 del Tribunale di Reggio Calabria;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, 29.4.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
9